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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo n. 4574/2019 R.G. avente ad oggetto: Morte e vertente
TRA
(c.f. ), moglie convivente del de Parte_1 C.F._1
cuius (c.f. ) figlia del de Persona_1 Parte_2 C.F._2
cuius, (c.f. ) figlio del de cuius, Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ) figlia del de cuius, (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
) figlio del de cuius, (c.f. C.F._5 Persona_1
), nipote del de cuius, (c.f. C.F._6 Parte_6
in proprio e nella qualità di genitrice di (c.f. C.F._7 Parte_7
) nipoti del de cuius, (c.f. ) C.F._8 Parte_8 C.F._9
nuora del de cuius, ( ), in proprio e Parte_9 C.F._10
quale genitore esercente la potestà sulla figlia (c.f. Per_2 Controparte_1
affine, in proprio nonché in qualità di genitore di , nipote C.F._11 Controparte_2
del de cuius, (c.f. ), in persona di Controparte_2 C.F._12 [...]
e – genitori esercenti la potestà genitoriale – pronipote del de Parte_9 Controparte_1
cuius e (c.f. ) nella persona di Parte_7 C.F._8 Parte_6
, madre esercente la potestà genitoriale, pronipote del de cuius, tutti iure hereditatis e iure
[...]
proprio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Teresa TO (c.f. ed C.F._13
Augusta Crudo (c.f. ), ed elettivamente domiciliati nello studio di C.F._14 quest'ultima sito in Catanzaro, Contrada Casello n. 44, giuste procure poste in calce all'atto di citazione del 30.7.2019
- ATTORI –
1 (c.f. ) figlia del de cuius, rappresentata e Controparte_3 C.F._15
difesa in virtù di mandato, rilasciato in separato foglio in data 6.6.2022 da intendersi parte integrante della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.6.2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gerolamo Milioto (c.f. ) sito in C.F._16
Montepaone Lido, Via degli Aurunci 1/A
- ATTORE –
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._17 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Costa (c.f. ), C.F._18 C.F._19
elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Catanzaro, Via Scesa Eroi n. 23, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2019
- CONVENUTI –
NONCHE' CONTRO già Controparte_6 CP_7
, (p.iva in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna,
[...] P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, rappresentato e difeso, come da procura allegata e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 10.12.2019, dall'Avv. Carmelo Miceli (c.f.
con studio in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n.63, C.F._20 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bruno Doria (c.f. ) con C.F._21
studio in Catanzaro alla Via Pio X n. 63.
- CONVENUTO -
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.4.2025 sostituita da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.7.2019 ritualmente notificato, gli attori hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, e nonché la Controparte_4 Controparte_5 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per: “ - accertare e Controparte_6 dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo SA IC tg. EY 306 TK, IG.
in ordine alla produzione del sinistro del 6.4.2017 descritto in premessa;
- per Controparte_5
l'effetto, condannarlo in solido con la IG.ra , proprietaria dell'autovettura Controparte_4
SA IC tg. EY 306 TK e con la in Controparte_8
persona del legale rappresentante pro – tempore, quale compagnia che garantiva la RCA del predetto veicolo, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali secondo giustizia,
2 per le causali di cui in premessa, conseguenti al decesso del IG. quale Persona_1
conseguenza del sinistro del 6.4.2017 a favore degli attori, così ripartiti: - risarcimento danno da morte iure proprio, con applicazione della tabella vigente del Tribunale di Milano, (quantificato complessivamente nella misura non inferiore ad € 1.600.000,00) ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio tenendo conto anche della gravità delle circostanze in cui si è verificato l'evento e della ripercussione familiare, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data del decesso sino alla pubblicazione della sentenza. –
Risarcimento danno da morte iure hereditario (detto anche terminale e/o catastrofale, o altra qualificazione giuridica, nessuna esclusa) determinabile nella misura di € 108.234,00 secondo il calcolo esposto in narrativa con l'applicazione della Tabella vigente del Tribunale di Milano, tenendo anche conto delle circostanze del caso concreto, in particolare con riferimento alla sofferenza psichica ed altro patita dal deceduto a seguito della morte non Persona_1
immediata rispetto al verificarsi delle lesioni subite, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso sino alla pubblicazione della sentenza, secondo il dettato dell'Osservatorio del Tribunale di Milano. –
Risarcimento del danno patrimoniale: in via equitativa in € 6.000,00 (in parte documentale) oltre interessi del dovuto al soddisfo, salvo diversa valutazione in corso di causa. – nonché ogni ulteriore danno derivante agli istanti dal sinistro per cui è causa. – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio maggiorati di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sopra costituiti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
-che in data 6.4.2017, intorno alle ore 19.30 circa, in Catanzaro alla Via G. Marafioti n. 9, il veicolo SA IC Tg. EY 306 TK di proprietà di nell'occasione condotto da Controparte_4
assicurato con la ha investito il pedone Controparte_5 Controparte_9 [...]
; ER
-che il era intervenuto qualche minuto prima per sedare una lite tra il ed ER CP_5
altre persone che si stava verificando dinanzi al cancello della propria abitazione;
-che durante il suo intervento veniva strattonato e spinto per terra e che, rialzatosi, veniva poi investito dal durante una manovra di retromarcia posta in atto per fuggire dai suoi CP_5
assalitori;
-che a causa delle gravi lesioni riportate, veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, dove veniva trasferito nel reparto di ortopedia con diagnosi di “Frattura della base del collo del femore sinistro per riferito trauma da
3 investimento, in terapia con Congescor, Coripren, Coumadin. Portatore di defibrillatore e pregressa rivascolarizzazione con duplice by-pass . HCV positivo”.
-che ivi trovavasi ricoverato dal 6.4.2017 al 27.7.2017, allorquando firmava dimissioni volontarie, e in data 30.7.2017, rientrato nelal propria abitazione, ivi decedeva;
-che il era un uomo attivo e presente nella vita familiare e che dalle considerazioni ER medico-legali del prof. consulente di parte, “Il è deceduto a causa della frattura Per_3 ER
del femore sinistro per una carenza di base delle sue fisiologiche capacità riparative, che comunque gli avrebbero consentito, con le opportune terapie ed attenzioni, una via lunga e tranquilla”.
-che il si è assunto la responsabilità del sinistro sin dal primo momento, Controparte_5 provvedendo a sottoscrivere “ Dichiarazione spontanea per la ricostruzione delle dinamica del sinistro”;
-che con successive raccomandate veniva formulata da tutti gli eredi richiesta di risarcimento danni patrimoniali, biologici, morali, precisando che la NI di Assicurazioni non ha inteso procedere alla liquidazione del danno, nonostante delle trattative di bonario componimento fossero state inizialmente intraprese;
-in punto di diritto, hanno dedotto di essere, in quanto eredi legittimi, legittimati attivi ad intraprendere il giudizio, producendo all'uopo certificato storico attestante la qualifica di eredi legittimi e chiarendo che l'elemento la convivenza col de cuius poteva essere provato;
-hanno dedotto, sempre in punto di diritto, che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi al convenuto il quale, nell'effettuare manovra di retromarcia, non ha adottato le Controparte_5
cautele previste per come acclarato dalla documentazione in atti (All. n. 1 dichiarazione spontanea a firma dello stesso, modello CAI in cui il si assume la responsabilità dell'accaduto); CP_5
-hanno, altresì, dedotto che per quanto attiene la dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2054
c.c. nel caso in esame è sufficiente dimostrare l'accadimento del sinistro ed i danni riportati poichè in presenza di investimento a pedone non si presume il concorso di colpa come nel caso di scontro tra due veicoli;
-che la pretesa creditoria dei prossimi congiunti riguarda sia il danno da morte iure hereditatis che iure proprio, quantificando le richieste di danno in € 1.600.000,00 per quanto attiene il danno iure proprio, in € 108.234,00 per quanto attiene il danno iure hereditatis, in € 6.000,00 per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale;
-che in virtù dello stato di bisogno determinato dalla perdita del congiunto viene richiesto il pagamento di una provvisionale.
4 Con comparsa di costituzione e risposta del 10.12.2019 si costituiva in giudizio la
NI (già in persona del legale Controparte_6 CP_7
rappresentante pro tempore, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo, in particolare, al Tribunale di Catanzaro voglia: “ 1)Preliminarmente nel caso in cui ritenga di dover trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica valutare l'opportunità di disporre la sospensione del presente giudizio, nel merito rigettare in toto la domanda di parte attrice formulata nei confronti di e quindi del conducente dell'autovettura dalla stessa CP_6
assicurata per la RCA Auto, poiché infondata. 2)In subordine e nel denegato caso di mancato rigetto totale della domanda delle attrici, ridurre drasticamente il quantum da porre a carico del conducente della SA IC assicurata con 3) Con vittoria di spese e competenze del CP_6 presente giudizio”.
Ha dedotto in punto di fatto e di diritto che sul luogo teatro del sinistro nessuna autorità è intervenuta e/o è stata chiamata neanche dopo il decesso del --che i medici del Pronto ER
Soccorso, pur trovandosi dinanzi ad un ferito grave a seguito di sinistro stradale, nulla denunciavano alla PG;
-che neppure i medici quali pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio trasmettevano alcuna denuncia;
-che non sussiste nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso del rilevando che lo stesso è stato dimesso dall'ospedale contro il parere dei sanitari;
-che ER
rispetto al quantum ed alle voci di danno richieste viene contestata la richiesta di risarcimento danni da parte di quei congiunti affini, in tenera età o non conviventi con il de cuius;
-che nulla è dovuto quale per il c.d. “danno terminale” considerando il tempo trascorso tra lesioni e conseguente decesso, superiore a 100 giorni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2019, depositata all'udienza del
17.12.2019, si costituivano in giudizio e chiedendo Controparte_4 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare la carenza di legittimazione passiva dei IG. e , per i motivi di cui in premessa. Nel merito. Controparte_4 Controparte_5
Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda stante l'evidente responsabilità esclusiva o quantomeno concorsuale del IG. nei fatti per cui è processo, per tutti i motivi Persona_1
esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Ha dedotto che la causa della morte del sia da ricercare ER
anche nella condotta tenuta dallo stesso il quale è intervenuto per sedare una rissa tra terzi soggetti e che veniva scaraventato per terra dove poi veniva investito dal il quale stata fuggendo CP_5 dall'assalto da parte di terze persone.
Incardinatosi il contraddittorio, il Giudice concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183
5 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 19.5.2020 il giudice, rigettava la richiesta di provvisionale formulata da parte attorea, ammetteva la prova per interpello richiesta, riservando all'esito sulle ulteriori istanze;
rinviava ad altra udienza anche per decidere sulle ulteriori richieste istruttorie.
Nel prosieguo la causa è stata istruita escussione testi, CTU, rinnovata poi conferendo mandato ad un collegio peritale, oltre che con l'acquisizione documentale.
Successivamente, veniva concessa la provvisionale richiesta;
a seguito di una serie di rinvii, con provvedimento del 7.4.2025, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.4.2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., fissati in 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dei convenuti e è infondata e va rigettata, atteso che secondo la Controparte_4 Controparte_5
prospettazione di parte attrice, il decesso di avvenne in ragione del sinistro Persona_1
occorsogli per essere stato investito dal , alla guida della vettura di proprietà della e CP_5 CP_4
sussistendo – ai sensi dell'art. 2054 c.c.– responsabilità solidale tra il conducente del mezzo ed il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, e invece litisconsorzio necessario tra il proprietario e la compagnia di assicurazioni.
In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro a seguito del quale Persona_1
ebbe a riportare le lesioni che lo condussero a morte, essa risulta provata, per come allegata nell'atto introduttivo del giudizio.
Dalla produzione documentale in atti, in particolare dall'All. 1 della produzione di parte attorea, emerge l'assunzione di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del , per CP_5
come confermato anche dal modello CAI in atti, nel quale si legge la dichiarazione di responsabilità del conducente il veicolo SA nel sinistro.
All'udienza fissata per l'interrogatorio formale del poi, questi mancava di Controparte_5 presentarsi di tal che, ai sensi dell'art. 232 cpc i fatti in esso dedotti potranno considerarsi ammessi, valutando le complessive risultanze istruttorie.
All'udienza dell'11.3.2021 veniva escussa la teste , moglie di Testimone_1 [...]
, figlio della vittima, la quale interrogata sui capitoli di prova ammessi e richiesti con ER
memoria ex art. 183 6° comma cpc, confermava la dinamica del sinistro per come ricostruita da parte attorea, le lesioni riportate dal de cuius, il trasporto in ospedale e ivi rimasto sino a tre giorni
6 prima del decesso, e le condizioni di salute dello stesso.
La donna specificava che ebbe ad intervenire nella lite che si era Persona_1
sviluppata nei pressi della sua abitazione e che, spinto per terra, si era poi rialzato da solo. Il
, coinvolto nella lite, era salito in auto e tale aveva tirato dei sassi verso il CP_5 Per_4 CP_5
che ebbe a scendere dalla vettura per difendersi e, poi, risalito in auto, mentre effettuava retromarcia per allontanarsi, ebbe ad investire il fermo nei pressi del cancello della sua Persona_1
abitazione.
E' stato, altresì, escusso il teste , marito di figlia della Testimone_2 Parte_4
vittima, il quale ha confermato la circostanza secondo la quale il venne ricondotto a casa, ER
tre giorni prima del suo decesso, in ragione delle sue condizioni di salute che, per come riferito dagli stessi sanitari, erano degenerate a tal punto da essere allo stato terminale.
Esaurita la fase di assunzione delle prove testimoniali, a seguito di richiesta di provvisionale reiterata da parte attorea, considerate le precarie condizioni di salute della moglie del de cuius,
, il Giudice, con ordinanza del 30.3.2021, ha riconosciuto la provvisionale Parte_1 quantificata nella somma di €10.280,00 da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.
Nella medesima ordinanza è stata disposta una prima CTU medico – legale al fine di
“accertare il nesso di causalità tra le lesioni riportate da nel sinistro del Persona_1
6.04.2017 ed il decesso avvenuto il 30.07.2017”.
Il Dott. ha concluso il proprio elaborato peritale affermando che: “appare Persona_5 evidente ed inequivocabile il nesso di causalità tra l'evento traumatico subito in seguito al sinistro del 6 aprile 2017 e l'exitus del signor , in quanto il prolungato ricovero Persona_1
con le successive complicanze dovute alla frattura del femore sinistro ha innescato un meccanismo di risposte deficitarie portando alla morte il paziente che si trovava in buone condizioni cliniche in compenso emodinamico, nonostante le co-morbilità di cui egli era affetto le quali, senza
l'intervento di un evento traumatico maggiore quale la frattura del femore sinistro, erano ben controllate e assolutamente compatibili con il prosieguo della vita”.
A seguito del deposito della CTU, all'udienza del 18.1.2022, la NI assicuratrice ha chiesto rinnovo della consulenza tecnica, evidenziando le contraddizioni contenute nel primo elaborato peritale rispetto ai dati oggettivi emergenti dalla produzione documentale in atti. In relazione alla richiesta avanzata, nonché a quella della provvisionale formulata da parte attorea, il
Giudice, riservava la decisione, all'esito della quale rigettava la richiesta di provvisionale e formulava quesiti a chiarimento al CTU.
Nonostante i chiarimenti resi dal CTU, il giudice disponeva rinnovarsi la consulenza e
7 dunque nominava un collegio peritale;
i CC.TT.UU., prestato il giuramento di rito, eseguiti tutti gli opportuni accertamenti ed esaminati gli atti e la documentazione di causa, hanno riscontrato e confermato la sussistenza del nesso di causalità tra condotta posta in essere dal conducente il veicolo ed exitus.
Alle pagg. 16 e 17 della perizia i CC.TT.UU. precisano così: “[…] Comorbità preesistenti
[…] costituivano un complesso morboso di rilievo cui va riconosciuto ruolo concausale nel determinismo della morte del paziente nel senso che esso in uno con l'età avanzata, ha interferito inserendosi nella sezione degli aventi che hanno portato il all'exitus. Le complicanze ER
instauratesi successivamente alla frattura del femore sono ad essa imputabili, dovendosi attribuire alla suddetta lesione fratturativa ruolo concausale nel determinismo dell'exitus del ER
Dunque, è certa la sussistenza di patologie pregresse nella vittima, un uomo di 81 anni, che nell'accertamento peritale sono state analiticamente richiamate. Orbene, nonostante tali patologie, i periti hanno chiarito che fu proprio la fattura del femore a determinare la verificazione delle complicanze che portarono alla morte il Né rileva il dato che egli sia stato dimesso 3 ER giorni prima dell'evento fatale, atteso che già a qual momento egli era in condizioni critiche, tali per cui non sarebbe comunque sopravvissuto;
affermano infatti i CTU, “il quadro clinico presentato dal signor alla data delle dimissioni (27.7.2017) era tale da condurlo a morte Persona_1 imminente certa e comunque più probabile che non”.
Precisano i CC.TT.UU. che “Le condizioni di salute preesistenti del IG. hanno ER contribuito come concause patologiche preesistenti nel determinismo dell'exitus, non escludendo, quindi, la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni dallo stesso riportate nel sinistro del
6.04.2017 e le conseguenze che da esso sono poi derivate. In altri termini, le comorbidità preesistenti, ossia la cisti della pineale, la vasculopatia cerebrale cronica, l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, la cardiopatia ischemica cronica già sottoposta ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione, la valvulopatia aortica già sottoposta ad un intervento di sostituzione con valvola biologica, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, l'epatopatia cronica
HCV correlata, costituivano un complesso morboso di rilevo cui va riconosciuto ruolo concausale nel determinismo della morte del paziente nel senso che esso, peraltro, in uno con l'età avanzata, ha interferito inserendosi nella seriazione degli eventi che hanno portato il IG. ER all'exitus.”
Le complicanze instauratesi successivamente alla frattura del femore sono ad essa imputabili, dovendosi attribuire alla suddetta lesione fratturativa ruolo concausale nel determinismo dell'exitus del ER
8 La preesistenza della pregresse gravi patologie concorrenti hanno costituito, non la causa esclusiva ma una concausa apprezzata dai CCTTUU che, nel dover rispondere alla specifico quesito posto dal giudice, hanno attribuito all'evento lesivo connesso al sinistro un percentuale concorrente del 55%; pertanto il 45% è riferibile alle gravi e rilevanti patologie pregresse, il tutto facendo riferimento al danno da perdita parentale e non da invalidità permanente, posto che il ER
decedeva ed i congiunti, parenti e affini che oggi agiscono non rivendicano tale specifica voce di danno.
Dunque, la causazione del sinistro è certamente riconducibile alla condotta del e la CP_5
frattura del femore del al fatto di essere stato investito da questi, essendo pacificamente ER emerso che l'uomo, anziano, ebbe a rialzarsi dopo essere stato spinto e caduto, circostanza questa del tutto incompatibile con la prospettazione di parte assicuratrice convenuta che la frattura potesse essere stata determinata dalla caduta iniziale e non dal fatto di essere poi stato investito dalla vettura.
Emerge evidente dagli atti che il ebbe a intervenire in una lite che coinvolse il ER
; è certo che ebbe a cadere e rialzarsi da solo e che solo dopo che si era rialzato e si trovava CP_5
nei pressi del cancello della sua abitazione venne investito dalla vettura condotta dal in CP_5
retromarcia.
Né può ritenersi che la circostanza che il si stesse allontanando in auto per sottrarsi CP_5 ad un'aggressione può giustificare la sua condotta, a maggior ragione in quanto lo stesso, dopo essere uscito dalla vettura, vi fece rientro ed aveva, dunque, appena iniziato la marcia, a retromarcia e, dunque, avrebbe dovuto porre la massima attenzione all'eventuale presenza di pedoni nella parte posteriore, ben sapendo della presenza di altre persone sui luoghi.
Ai fini della riconducibilità ex art. 2054 c.c. comma 1 e artt.li 140 e 154 Codice della Strada rileva, altresì, l'assunzione di responsabilità da parte del e la sottoscrizione della CP_5
dichiarazione CAI versata in atti.
Dunque, la responsabilità nella causazione del sinistro è del , come dallo stesso CP_5
dichiarato nel CID e come può agilmente evincersi dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, anche in considerazione della mancata presentazione del all' interrogatorio CP_5
deferitogli.
Ciò posto, e accertata la ricostruzione dei fatti come prospettata da parte attrice, in ordine al danno richiesto si osserva.
Deve rilevarsi il consistente lasso di tempo intercorso tra il fatto dannoso e la morte del tanto ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno iure successionis avanzato ER
9 dalle parti, relativamente al danno morale cd terminale.
La richiesta del c.d. “danno catastrofale/terminale”, secondo il principio espresso dalla
Suprema Corte e per il quale “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
(Cassazione Civ. Sent. N. 7923 del 23.3.2024, conforme Ordinanza n. 21837 del 30.8.2019 e n.
16592 del 20.6.2019).
Nel caso in esame, le parti hanno richiesto il riconoscimento del cd danno morale cd terminale e/o catastrofale;
nella prospettazione effettuata hanno fatto riferimento esclusivamente alla giurisprudenza -dunque neppure ai fatti- in tema di arrivo del paziente alla morte ad occhi aperti;
l'allegazione -che definisce il perimetro della domanda formulata- anche sul punto, dunque,
è del tutto generica.
Orbene, deve rilevarsi il lasso di tempo tra l'evento e la morte del pari a 115 giorni ER
(dal 6.4.2017 al 30.7.2017), di tal che il risarcimento iure proprio si sarebbe potuto porre quale danno biologico temporaneo del de cuius, danno che in questi termini non è stato richiesto;
ed, infatti, si sarebbe potuta effettuare una valutazione non della sussistenza del cd danno catastrofale, che si verifica allorquando tra la lesione e la morte intercorre un periodo di tempo significativo -generalmente convenzionalmente fissato a 100 giorni-; e, comunque, nel caso in esame manca ogni e qualsiasi elemento concreto che possa sostenere la sussistenza di una lucidità del nel corso di tale periodo (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del ER
2012), essendo le risultanze, anche della cartella clinica, direzionate ad evidenziare le critiche condizioni del già affetto da gravi patologie pregresse, talora – come emerge dalla ER
cartella clinica- neppure collaborativo;
sul punto non soccorre affatto l'assolutamente generica conferma della circostanza 6) della prova testimoniale resa da , nuora della Testimone_1
vittima, la quale non ha ancorato la sua mera valutazione dello stato di coscienza ad elementi di spazio, tempo e luogo idonei a comprendere se e come il fosse stato lucido e Persona_1
10 consapevole delle gravi condizioni di salute che lo avrebbero condotto a morte e della prostrazione conseguente alla consapevolezza che proprio quel sinistro subito ne fosse stata la causa.
La domanda di risarcimento proposta iure hereditatis deve essere pertanto rigettata.
Passando alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Ordinanza n. 11212/2019 del 24.4.2019).
Alla morte di un soggetto per fatto illecito altrui la giurisprudenza ha riconosciuto, dunque, ai parenti del danneggiato un risarcimento patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalle sofferenze generate dalla perdita nonchè dal cambiamento determinato nelle abitudini quotidiane familiari.
Si tratta di una tipologia di danno che racchiude in sé un danno esistenziale, morale, relazionale; “Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita – destinate, a volte, ad accompagnare
l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte (Cass. civ. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno
2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano”.
In merito, è stato pure chiarito che per i prossimi congiunti, qualora sia provata l'effettività e la consistenza della relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non sia rilevante, non
11 costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021 (Rv. 661702 - 01).
Dunque, sebbene non sia presupposto per il riconoscimento del risarcimento la sussistenza di una convivenza, tuttavia in tal caso è necessario che sia provato il rapporto affettivo e la consistenza di tale relazione.
In merito, “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento.(Cass. Civ. n. 26140 del 7.9.2023).
Tanto premesso, la domanda può trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate e nei limiti di seguito esposti.
Contestazioni sussistono, in ordine all'an e al quantum della richiesta attorea, riguardo al quale bisogna sin da ora darsi atto della somma di € 10.280,00 concessa a titolo di provvisionale, che andrà detratta dall'importo complessivamente liquidato.
Nella quantificazione del danno in capo ai soggetti richiedenti, appare opportuno chiarire che sicuramente andrà riconosciuto il risarcimento alla moglie del de cuius, con questi convivente, ed ai figli dello stesso, considerando che, in disparte la sussistenza o meno di una convivenza, la stretta relazione parentale possa far presumere l'esistenza di un legame affettivo significativo tra gli stessi, relazione intensa pur in mancanza di specifiche allegazioni sul punto nell'atto introduttivo.
Per la moglie ed i figli, infatti, la sofferenza è da considerarsi “in re ipsa” così riconoscendosi il diritto ad ottenere il ristoro per la perdita del proprio familiare.
Con specifico riferimento ai nipoti, poi, si aderisce al principio di diritto, espresso dalla
Suprema Corte, per il quale, “il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta anche ai nipoti non conviventi, non potendo il rapporto nonni – nipoti essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass.
Civ. n. 16019/2024 del 7.6.2024 conforme sul punto anche Cass. Civile 3 Sez., sent n.
21230/2016, n. 29332/2017, n. 7743/2020).
Dalla documentazione in atti, specificamente dallo stato di famiglia alla data del 12.2.2020, risultava convivente col de ciuis la moglie;
emerge dal documento come Parte_1
12 fosse su altro foglio di famiglia sin dal 1975; fosse emigrata Parte_3 Controparte_3 in Squillace dal 2009; fosse su altro foglio di famiglia dall'1.10.1989; Parte_3 Pt_4
fosse emigrata in altro comune nel 2002, precedentemente al decesso del padre;
e così
[...]
era in altro foglio di famiglia dal 2000. Parte_5
Dallo stato di famiglia del deceduto, poi, emergerebbe la presenza del solo figlio ER
, della moglie del figlio e della nipote
[...] Parte_8 Persona_1 Parte_9
, a sua volta questa con i figli e il padre della stessa .
[...] Controparte_2 Controparte_1
Per questi, in disparte il figlio per il quale sono state innanzi svolte considerazioni che hanno determinato il riconoscimento del richiesto risarcimento, non è dato conoscere neppure lo stato dei rapporti con il de cuius, atteso che non vi è stato alcuno sforzo di allegazione neppure negli scritti introduttivi, né è stato prodotto un certificato di residenza ovvero documentazione dalla quale poter rilevare in concreto ove essi risiedessero e come fosse peraltro organizzata l'abitazione, se in singoli e distinti interni o unità abitative o meno.
Va, in questa sede, pertanto, riconosciuto il risarcimento solo per la moglie Parte_1
e per i figli, a prescindere dalla loro convivenza, per i quali può presumersi la
[...]
sussistenza di un rapporto di relazione, di affettività e un legame intimo che rende la perdita foriera di un danno risarcibile.
Venendosi, quindi, alla liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità del giudizio a fronte di casi analoghi, esso deve essere calcolato seguendo i parametri previsti nelle tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale stilate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024 le quali - in aderenza ai più recenti orientamenti espressi dalla Suprema corte in materia di determinazione equitativa del danno non patrimoniale - optano per un “sistema a punti”, consistente nell'attribuzione di una scala di punti in riferimento a cinque distinti parametri di riferimento, ossia: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza tra i due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) intensità della relazione affettiva) (cfr. Cass. civ. n.
10579/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Facendo richiamo a tale parametro, pertanto, sotto il profilo del quantum in ordine al risarcimento iure proprio per la perdita parentale, si determina per la moglie convivente Parte_1
, la somma di € 199.461,00; per la figlia la somma di € 160.351,00;
[...] Parte_2 per la figlia la somma di € 160.351,00, per figlio la somma di Controparte_3 Parte_3
€ 160.351,00; per la figlia la somma di € 160.351,00; per il figlio Parte_4 Parte_5 la somma di € 168.173,00.
13 Rispetto a tale importo deve rilevarsi come il CC-.TT.UU. abbia evidenziato come il sinistro si sia posto come concausa rispetto all'extitus, indicandolo in una concausa con percentuale del 55%, tenuto conto delle consistenti patologie da cui era affetto il e della sua avanzata ER età, essendo l'uomo di 81 anni.
Le somme innanzi determinate sono riconosciute alla moglie ed ai figli nella misura del
55%, attesa la sussistenza di concause che hanno comunque avuto efficienza causale per la morte del così: ER per la moglie la somma di € 109.703,55; per i figli Parte_1 [...]
e la somma di € 88.193,05; per il Parte_10 Parte_3 Parte_4 figlio la somma di € 92.495,15. Parte_5
Ritenuta pertanto la responsabilità di nella determinazione del sinistro a Controparte_5
seguito del quale ebbe a decedere dato atto che il era alla guida di Persona_1 CP_5
autovettura SA IC tg EY 306 TK di proprietà di e assicurata con Controparte_4 [...]
, condanna in solido con la Controparte_10 Controparte_5
ed al pagamento in favore di , della somma di Controparte_4 CP_10 Parte_1
€ 109.703,55; per i figli e Parte_10 Parte_3 Pt_4
della somma di € 88.193,05; per il figlio della somma di € 92.495,15,
[...] Parte_5 detratto l'acconto conseguito a titolo di provvisionale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato al 30.7.2017 (data della morte del , con decorrenza da tale data sino al saldo. ER
Orbene, se il dato della sola convivenza non costituisce, di per sé, elemento discretivo idoneo a bilanciare le contrapposte esigenze di tutela del diritto del superstite e di ingiustificata dilatazione dei soggetti danneggiati secondari, assurgendo ad elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare tanto l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti, quanto la determinazione del quantum debeatur (cfr Cass. Civ. – sez. III - 20 ottobre 2016, n.
21230), occorre rimarcare che è demandato alla parte, sulla quale grava il relativo onere probatorio, di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con i familiari del defunto, specie, ma non solo, allorquando non siano conviventi e il legame parentale non sia diretto.
Quanto allo specifico legame parentale fra nonno e nipote, esso consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà
14 familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, comunque, la necessità di considerare, a seguito della prova offerta, l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
Orbene, nel caso in esame dalla produzione documentale in atti e dall'escussione dei testimoni che la parte ha richiesto di esaminare non vi è prova che le parti attrici diverse dal coniuge e dai figli intrattenessero con lui un rapporto tale da concretizzare la perdita del congiunto in termini del perdita del rapporto parentale, alias del rapporto affettivo concreto con questi, che sia esplicitato in una relazione affettiva che non si concretizzi in un mero legale parentale.
E' evidente il mancato assolvimento del relativo onere probatorio nel giudizio, non essendovi stata una puntuale allegazione prima, e neppure una produzione documentale né la formulazione di richieste di prova volte a dimostrare la relazione tra gli stessi, la partecipazione a ricorrenze familiari ed a momenti di unione in grado di concretizzare l'esistenza di un rapporto il cui venir meno possa aver procurato una sofferenza tale da determinare il riconoscimento del richiesto risarcimento.
Dunque, la mancata allegazione e men che meno della prova di circostanze che avrebbero consentito di ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale, esclude la possibilità di riconoscere il richiesto risarcimento agli appartenenti al nucleo familiare che non siano coniuge e figli.
In virtù di tanto, nessun risarcimento potrà essere riconosciuto al nipote Persona_1
alla nipote in proprio, a nipote, sia in proprio che Parte_9 Parte_6
nella qualità di genitore di a , a e Parte_7 Controparte_2 Controparte_1 Pt_8
nella loro rispettiva qualità di pronipote, affine e nuora del de cuius non essendo stata
[...]
offerta la prova di un legame effettivo concreto e coltivato con il de cuius;
deve valutarsi, pure, la tenera età dei pronipoti alla data della morte del che esclude l'essersi creato e Persona_1
consolidato tra loro un rapporto parentale tale da generare in essi un danno da perdita.
In ultimo sulla richiesta di danno patrimoniale richiesto da parte attorea da liquidarsi in via equitativa e quantificato nella somma di € 6.000,00,, evidenzia questo giudicante che dagli atti non emerge alcuna produzione documentale in base alla quale possa essere riconosciuta liquidazione di tale voce di danno di tal che alcunché può essere liquidato a tale titolo..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo.
Quanto alle spese di lite tra , Parte_11 Parte_2 Controparte_11
parti attrici, ed i convenuti
[...] Parte_4 Parte_5 CP_4
15 e in ragione del solo parziale CP_4 Controparte_5 Controparte_10
accoglimento della domanda proposta, sono compensate al 20%, e nel restante 80% sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, come liquidate in dispositivo considerati i minimi tariffari in relazione alle difese svolte e all'esito del giudizio;
quanto alle spese di lite tra e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_10
e gli attori
[...] Persona_1 Parte_9 Controparte_2 Parte_6
, , le stesse sono poste a carico delle
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_1
suddette parti attrici soccombenti, in solido tra loro, come quantificate in dispositivo.
Le spese delle CTU espletate sono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, come liquidate nel corso del giudizio.
PQM
il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Adele
Ferraro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da , Parte_11 [...]
, e, ritenuta la Parte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
responsabilità di nella determinazione del sinistro occorso a Controparte_5 Persona_1
allorquando il era alla guida della SA IC tg EY 306 TK di proprietà di CP_5 [...]
assicurata con , condanna CP_4 Controparte_10 [...]
in solido con ed al pagamento in favore di CP_5 Controparte_4 CP_10 Parte_1
, della somma di € 109.703,55; per i figli
[...] Parte_2 Controparte_3
e della somma di € 88.193,05; per il figlio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 somma di € 92.495,15, tali somme detratto l'acconto conseguito a titolo di provvisionale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato al 30.7.2017 (data della morte del , con decorrenza da tale data sino al saldo;
ER
-rigetta ogni altra domanda;
- compensa al 20% le spese di lite tra , Parte_11 Parte_2 CP_3
e ed i convenuti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , che liquida per l'intero in euro CP_4 Controparte_5 Controparte_10
28.071,25 euro (così aumentato il minimo di euro 11.228,50 del 30% per la difesa delle ulteriori parti);
-condanna parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_11
, e
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4 ER
16 dell' 80% delle spese di lite per euro 22.457,00, oltre accessori di legge e spese Pt_5
forfettarie al 15%;
, Controparte_12 Parte_9 Controparte_2 Parte_6
, , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_1
favore di e delle spese di lite che liquida in euro 14.597,05 Controparte_4 Controparte_5
(euro 11.228,50 aumentato del 30% per la difesa di più parti) oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%
-condanna , Persona_1 Parte_9 Controparte_2 Parte_6
, , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_1
favore di delle spese di lite che liquida in euro 11.228,50, oltre Controparte_10
accessori di legge e spese forfettarie al 15%
-Definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU espletate come liquidate in corso di giudizio.
Catanzaro, 10.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Ferraro
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