Articolo 14 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 maggio 1995
Art. 14. (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attivita' dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attivita' diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995