Art. 14. (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attivita' dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attivita' diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
2. Le attivita' diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.