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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11393 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11393/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GIGLIO ROBERTO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PUNZI COSIMO NICOLA CP_1
Resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 21.05.2024, il decreto di omologa del 13.05.2024 reso nel procedimento n. R.G. CP_1
1440/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad CP_1 accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto della liquidazione della prestazione, concludendo per il rigetto della CP_1 domanda o, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. note di trattazione scritta del 07.01.2025; v. Cedolino di liquidazione degli arretrati del dicembre 2024).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente (v. cedolino dicembre 2024 in atti) sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, secondo soccombenza virtuale.
Ciò posto, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 19.09.2024 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in Euro 1.865,00 per compensi, oltre a Euro 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11393/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GIGLIO ROBERTO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PUNZI COSIMO NICOLA CP_1
Resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 21.05.2024, il decreto di omologa del 13.05.2024 reso nel procedimento n. R.G. CP_1
1440/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad CP_1 accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto della liquidazione della prestazione, concludendo per il rigetto della CP_1 domanda o, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. note di trattazione scritta del 07.01.2025; v. Cedolino di liquidazione degli arretrati del dicembre 2024).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente (v. cedolino dicembre 2024 in atti) sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, secondo soccombenza virtuale.
Ciò posto, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 19.09.2024 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in Euro 1.865,00 per compensi, oltre a Euro 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella