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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1232/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 11/06/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAROSI RAUL elettivamente Pt_1
Vendita di cose mobili domiciliato in VIA QUINTILIO VARO, 112 00174 ROMA presso il difensore avv. CAROSI RAUL
APPELLANTE
c o n t r o
Già Controparte_1 [...]
), , Controparte_1 Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. GACCIOLI MATTEO e CP_2
pagina 1 di 14 dall'avv. GUIDETTI ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in VIA
RADICI NORD 64 42014 CASTELLARANO (RE) presso il difensore avv.
GACCIOLI MATTEO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione quarta-
pubblicata in data 25.11.2022 con il n. 2567/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita:
- riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale,
accertare il credito della e confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o Pt_1
Parte accertare il credito della per i titoli dedotti in giudizio e per l'effetto condannare la al pagamento;
in via subordinata, accertare il diritto CP_3
al risarcimento del danno in favore della nella misura ritenuta di Pt_1
giustizia e per l'effetto condannare la al pagamento;
in ulteriore CP_3
subordine, accertare l'ingiustificato arricchimento della a danno della CP_3
Parte e per l'effetto condannare la al relativo pagamento in favore della CP_3
Parte
in via riconvenzionale, accertare il credito ulteriore della pari ad Pt_1
€ 15.645,83 oltre iva e per l'effetto condannare la al pagamento. CP_3
- condannare la per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; CP_3
- con vittoria di spese, onorari, spese, rimborso forfettario (15%), Iva, Cpa pagina 2 di 14 (4%), di entrambi i gradi di giudizio
Degli appellati:
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore – PI: con sede in Bolgare (BG), Via P.IVA_1
della Passerera 32, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni condotte dalla parte appellata. Per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la Sentenza di primo grado Trib. Bergamo n.
2567/2022 pubbl. il 25.11.2022 – rep. 4318/2022 del 25.11.2022 - resa nella causa civile n. 576/2021 RG.
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, Per tutte le ragioni di parte Appellata e comunque poiché non sussiste il preteso credito, dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del d.i. opposto. Per l'effetto
REVOCARE e/o annullare e/o come meglio il Decreto Ingiuntivo emesso dal
Trib. Bergamo n. 3745/20 del 14.12.20 – n. 6827/20 RG. Accertati gli importi versati da a in conseguenza del decreto ingiuntivo CP_4 Pt_1
opposto e dell'atto precetto contestualmente notificato il 18.12.20,
CONDANNARE in persona del legale rapp.te pro tempore – PI: Pt_1
con sede in Bolgare (BG), Via della Passerera 32, alla P.IVA_1
restituzione in favore di in Parte_2
Co persona del legale rapp.te pro tempore, CF e corrente in P.IVA_2
pagina 3 di 14 Casalgrande (RE), Via Reverberi 32 di tutte le somme pagate in conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e dell'atto precetto contestualmente notificato il
18.12.2020, pari a complessivi € 30.762,00, (doc. 32) ovvero al diverso importo che risulta provato e dovuto in ripetizione, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da con atto di comparsa di risposta, nonché di ogni altra Pt_1
domanda, e/o comunque dichiararle infondate in fatto in diritto e/o non provate.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale delle domande subordinate, accertare il credito in favore di parte opposta nei limiti di quanto risultante dall'istruttoria. Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore – PI: Pt_1
con sede in Bolgare (BG), Via della Passerera 32, alla P.IVA_1
restituzione in favore di in Parte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, CF e PI: 00757570353, delle somme pagate in eccesso come da decreto ingiuntivo opposto ed atto di precetto contestualmente notificato il 18.12.2020, rispetto a quanto effettivamente accertato e dovuto;
ovvero, in caso fosse accertata una debenza residua di nei confronti di disporre il pagamento negli stretti limiti CP_6 Pt_1
di quanto accertato, tenendo conto di tutte le somme già versate a Pt_1
pagina 4 di 14 IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pa CDF otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo di €
36.628,75 verso di c, nonché Controparte_4 Controparte_1 CP_1
e in proprio e in qualità di soci di , a saldo
[...] Controparte_2 CP_6
del credito maturato per la fornitura di materiali eseguite nel 2018 nel cimitero di Monza, ove l'ingiunta era appaltatrice dei “lavori di realizzazione di nuove cellette ossari lungo il muro di cinta” in forza di contratto d'appalto concluso il 29.6.2017 con il Controparte_7
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2567/222, revocava il decreto ingiuntivo, qualificando il contratto intercorso subappalto di opere pubbliche,
poiché nelle prestazioni a carico di erano ricompresi anche la Pt_1
realizzazione di scavi funzionali alla fornitura dei materiali richiesti, che dichiarava nullo secondo il combinato disposto dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 105 D. leg.vo n. 50/16 in assenza di autorizzazione al subappalto del
[...]
accoglieva la domanda riconvenzionale condannando alla CP_7 Pt_1
restituzione di € 30.762,00 oltre interessi;
compensava le spese processuali tra le parti.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Preliminarmente, in rito, osservava che la questione della nullità del contratto era stata sollevata d'ufficio con ordinanza resa all'udienza del 15 marzo 2022, pagina 5 di 14 che C.D.F. nelle note autorizzate (depositate il 20.4.2022) aveva spiegato, per il caso di nullità del contratto;
a) una domanda di risarcimento del danno in relazione al depauperamento patrimoniale derivato dall'aver fornito materiale edilizio alla;
b) in subordine, domanda di condanna al pagamento CP_6
dell'indennizzo per arricchimento senza causa ( art 2041 c.c.).
Il Tribunale riteneva entrambe le domande tardivamente proposte,
successivamente allo spirare del termine preclusivo dell'art. 183 sesto comma c.p.c., rilevando che in ogni caso C.D.F. vi aveva rinunciato poiché non le aveva riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, osservava che erano state affidate a C.D.F. anche le opere di cui al Codice 4 “scavo generale” al costo totale di € 3.054 e Codice 29 – scavo per fognature al costo totale di € 998,40, che facevano parte delle opere appaltate dal l'importo superava il limite del 2% ex art. Controparte_7
105 D. Leg.vo 50/16 per il quale era necessaria l'autorizzazione dell'ente pubblico appaltante al subappalto (pari a € 998,10); nessuna delle parti aveva prodotto l'autorizzazione al subappalto ottenuta dal Controparte_7
Il contratto concluso tra ed era nullo per violazione di norma Pt_1 CP_6
imperativa, segnatamente dell'art. 21 della L. 646/82 (e successive modificazioni) che vieta all'appaltatore dell'opera pubblica di cedere in subappalto ( o a cottimo) l'esecuzione delle opere stesse o di una parte di loro senza autorizzazione dell'autorità competente.
pagina 6 di 14 La nullità del contratto di subappalto comportava: I) l'inesistenza del credito vantato dalla subappaltatrice , in parte azionato con il procedimento monitorio;
II) la restituzione in favore di di € 30.762 corrisposte in esecuzione del CP_6
contratto nullo.
Le spese processuali erano compensate in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, del rilievo d'ufficio ex art. 101 c.p.c. della nullità
del contratto, della natura bilaterale del vizio riscontrato.
La sentenza era gravata da C.D.F.
Si costituivano , e chiedendo il CP_6 Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'impugnazione.
La causa, una prima volta assegnata in decisione, era rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa passava definitivamente in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo contesta la qualificazione del contratto come subappalto compiuta dal Tribunale che contrasta sia con l'intitolazione attribuita dalle parti, che con il contenuto e l'esecuzione delle forniture dei prodotti,
specificatamente riportate negli ordini con il loro prezzo unitario.
Rappresenta che gli importi dovuti per lo “scavo generale” e lo “scavo per pagina 7 di 14 fognature” sono dei meri noleggi a caldo, di importo trascurabile rispetto al valore del contratto concluso con la società appellata.
Denuncia infine vizio di interpretazione ed applicazione dell'art. 105
applicabile ratione temporis al contratto, a seguito della modifica di cui all'art. 69 del d. leg.vo 56/17, che recita: “Costituisce, comunque, subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”
Sostiene che non solo il Tribunale ha ritenuto erroneamente che le voci di scavo erano di valore superiore al 2% , ma ha trascurato di considerare che la fornitura di materiale non può essere considerata appalto se non sussistono entrambi i requisiti previsti : “singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate .. e l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare”.
Con il secondo motivo impugna la sentenza per aver il primo giudice ritenuto pagina 8 di 14 inammissibili per tardività le domande di risarcimento dei danni, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c, che aveva tempestivamente proposto in seguito all'ordinanza con la quale era stata sollevata la questione della nullità del contratto concluso con l'appellata; non è stata esaminata la domanda di conversione del contratto nullo (subappalto) in contratto valido
(vendita); da ultimo contesta di aver rinunciato ad alcuna delle domande, non essendo idonea a tal fine la mancata riproposizione nella precisazione delle conclusioni.
Con il terzo motivo eccepisce che la domanda di restituzione delle somme versate a per l'importo di € 30.762 in linea capitale, accolta dal CP_6
Tribunale, costituisce domanda nuova rispetto alla domanda avanzata nella citazione in opposizione, ove gli opponenti si erano limitati alla richiesta di revoca del decreto, avendo già versato tutto quanto dovuto.
-.-
Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Le prestazioni affidate da a C.D.F. esulavano dalla mera fornitura di CP_6
materiale nonché dal nolo a caldo, ipotesi che si verifica quando il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore l'attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.
Nel contratto, denominato “ ordine dei materiali, noleggi a caldo pagina 9 di 14 specialistiche (fabbro e giardiniere) necessarie per l'ampliamento del
cimitero di Monza” sono riportate anche le opere di “scavo generale” cod. 4 e di “ scavo per fognature”.
Si tratta di opere che erano state appaltate dal alla Controparte_7 CP_6
nell'ambito del contratto concluso con l'ente in forza di aggiudicazione dei
“lavori di realizzazione di nuove cellette ossari lungo il muro di cinta del
Cimitero Urbano” poiché gli scavi in esame sono, secondo la descrizione inserita dai contraenti, una parte necessaria all'integrità dell'opera.
Il nolo a caldo riguardava le opere di giardiniere e fabbro, non dell'escavatorista.
Indipendentemente dal nomen juris scelto dai contraenti, il contenuto del contratto consente di ricondurlo al c.d. “subappalto puro”, con il quale l'appaltatore di opere pubbliche affida a terzi prestazioni oggetto del contratto di appalto concluso con l'ente pubblico, che rientra nel disposto del primo inciso dell'art. 105 L 50/16 che prevede:
1 . I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A
pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1,
lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni pagina 10 di 14 relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.”
Il subappalto non era stato autorizzato dal Comune di Monza, che aveva autorizzato il subappalto di opere edili, di carpenteria e di finitura con altra società, Laura s.r.l., collegata alla C.D.F. dalle partecipazioni e dalla presenza di uno stesso amministratore ( ). Persona_1
Se nell'intenzione delle parti il contenuto del contratto concluso (forse in ragione di un suggerimento di tra , e era quello Persona_1 Pt_1 CP_6
di concludere la fornitura ei materiali ed il nolo a caldo di attrezzature, nella determinazione dell'oggetto sono state inserite le prestazioni evidenziate che determinano la conclusione di un subappalto, nullo ex art. 1418 c.c. per pagina 11 di 14 contrarietà a norma imperativa, poiché non autorizzato dal Controparte_7
a prescindere dalle quantità e dalle percentuali presentate dall'art. 105 D. Leg.
vo l. 50/16 ( nella versione applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis).
Il contratto è nullo per contrarietà a norma imperativa, atteso che il divieto di subappalto in assenza di autorizzazione tende ad imporre a tutti i soggetti affidatari di lavori pubblici di eseguire in proprio il contratto, per evitare l'ingerenza della criminalità, anche organizzata, nell'esecuzione di opere pubbliche.
Consolidata giurisprudenza di legittimità ravvisa la nullità virtuale del contratto di subappalto di opera pubblica stipulato in violazione dell'art. 21
della legge n. 646 del 1982, il quale prevede una sanzione penale per
«Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione,
concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente» (Cass. n. 22841/2016;
n. 8481/2018).
Non è quindi praticabile la conversione nel contratto di fornitura come richiesto dall'appellante ai sensi dell'art. 1424 c.c., la cui applicazione porterebbe ad una sostanziale elusione della normativa.
L'azione risarcitoria presuppone un titolo costituito da inadempimento contrattuale del danneggiante o un fatto illecito a suo carico ( art. 2043 c.c.)
pagina 12 di 14 che non può riscontrarsi nella conclusione del contratto nullo.
Parimenti impraticabile per l'appellante il ricorso all'art. 2041 c.c., attesa la nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative ( v. S.U. 33954/23).
Il terzo motivo va disatteso.
La domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo era stata proposta dagli attuali appellati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alle somme che erano state corrisposte all'appellante in forza della provvisoria esecutorietà del monitorio.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante, in quanto soccombente, al rimborso delle spese processuali del grado in favore degli appellati, che la Corte liquida in dispositivo, secondo i parametri del D.M.
55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2567/22 del Parte_1
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418
per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui comensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art.13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1232/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 11/06/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAROSI RAUL elettivamente Pt_1
Vendita di cose mobili domiciliato in VIA QUINTILIO VARO, 112 00174 ROMA presso il difensore avv. CAROSI RAUL
APPELLANTE
c o n t r o
Già Controparte_1 [...]
), , Controparte_1 Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. GACCIOLI MATTEO e CP_2
pagina 1 di 14 dall'avv. GUIDETTI ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in VIA
RADICI NORD 64 42014 CASTELLARANO (RE) presso il difensore avv.
GACCIOLI MATTEO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione quarta-
pubblicata in data 25.11.2022 con il n. 2567/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita:
- riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale,
accertare il credito della e confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o Pt_1
Parte accertare il credito della per i titoli dedotti in giudizio e per l'effetto condannare la al pagamento;
in via subordinata, accertare il diritto CP_3
al risarcimento del danno in favore della nella misura ritenuta di Pt_1
giustizia e per l'effetto condannare la al pagamento;
in ulteriore CP_3
subordine, accertare l'ingiustificato arricchimento della a danno della CP_3
Parte e per l'effetto condannare la al relativo pagamento in favore della CP_3
Parte
in via riconvenzionale, accertare il credito ulteriore della pari ad Pt_1
€ 15.645,83 oltre iva e per l'effetto condannare la al pagamento. CP_3
- condannare la per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; CP_3
- con vittoria di spese, onorari, spese, rimborso forfettario (15%), Iva, Cpa pagina 2 di 14 (4%), di entrambi i gradi di giudizio
Degli appellati:
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore – PI: con sede in Bolgare (BG), Via P.IVA_1
della Passerera 32, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni condotte dalla parte appellata. Per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la Sentenza di primo grado Trib. Bergamo n.
2567/2022 pubbl. il 25.11.2022 – rep. 4318/2022 del 25.11.2022 - resa nella causa civile n. 576/2021 RG.
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, Per tutte le ragioni di parte Appellata e comunque poiché non sussiste il preteso credito, dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del d.i. opposto. Per l'effetto
REVOCARE e/o annullare e/o come meglio il Decreto Ingiuntivo emesso dal
Trib. Bergamo n. 3745/20 del 14.12.20 – n. 6827/20 RG. Accertati gli importi versati da a in conseguenza del decreto ingiuntivo CP_4 Pt_1
opposto e dell'atto precetto contestualmente notificato il 18.12.20,
CONDANNARE in persona del legale rapp.te pro tempore – PI: Pt_1
con sede in Bolgare (BG), Via della Passerera 32, alla P.IVA_1
restituzione in favore di in Parte_2
Co persona del legale rapp.te pro tempore, CF e corrente in P.IVA_2
pagina 3 di 14 Casalgrande (RE), Via Reverberi 32 di tutte le somme pagate in conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e dell'atto precetto contestualmente notificato il
18.12.2020, pari a complessivi € 30.762,00, (doc. 32) ovvero al diverso importo che risulta provato e dovuto in ripetizione, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da con atto di comparsa di risposta, nonché di ogni altra Pt_1
domanda, e/o comunque dichiararle infondate in fatto in diritto e/o non provate.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale delle domande subordinate, accertare il credito in favore di parte opposta nei limiti di quanto risultante dall'istruttoria. Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore – PI: Pt_1
con sede in Bolgare (BG), Via della Passerera 32, alla P.IVA_1
restituzione in favore di in Parte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, CF e PI: 00757570353, delle somme pagate in eccesso come da decreto ingiuntivo opposto ed atto di precetto contestualmente notificato il 18.12.2020, rispetto a quanto effettivamente accertato e dovuto;
ovvero, in caso fosse accertata una debenza residua di nei confronti di disporre il pagamento negli stretti limiti CP_6 Pt_1
di quanto accertato, tenendo conto di tutte le somme già versate a Pt_1
pagina 4 di 14 IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pa CDF otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo di €
36.628,75 verso di c, nonché Controparte_4 Controparte_1 CP_1
e in proprio e in qualità di soci di , a saldo
[...] Controparte_2 CP_6
del credito maturato per la fornitura di materiali eseguite nel 2018 nel cimitero di Monza, ove l'ingiunta era appaltatrice dei “lavori di realizzazione di nuove cellette ossari lungo il muro di cinta” in forza di contratto d'appalto concluso il 29.6.2017 con il Controparte_7
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2567/222, revocava il decreto ingiuntivo, qualificando il contratto intercorso subappalto di opere pubbliche,
poiché nelle prestazioni a carico di erano ricompresi anche la Pt_1
realizzazione di scavi funzionali alla fornitura dei materiali richiesti, che dichiarava nullo secondo il combinato disposto dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 105 D. leg.vo n. 50/16 in assenza di autorizzazione al subappalto del
[...]
accoglieva la domanda riconvenzionale condannando alla CP_7 Pt_1
restituzione di € 30.762,00 oltre interessi;
compensava le spese processuali tra le parti.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Preliminarmente, in rito, osservava che la questione della nullità del contratto era stata sollevata d'ufficio con ordinanza resa all'udienza del 15 marzo 2022, pagina 5 di 14 che C.D.F. nelle note autorizzate (depositate il 20.4.2022) aveva spiegato, per il caso di nullità del contratto;
a) una domanda di risarcimento del danno in relazione al depauperamento patrimoniale derivato dall'aver fornito materiale edilizio alla;
b) in subordine, domanda di condanna al pagamento CP_6
dell'indennizzo per arricchimento senza causa ( art 2041 c.c.).
Il Tribunale riteneva entrambe le domande tardivamente proposte,
successivamente allo spirare del termine preclusivo dell'art. 183 sesto comma c.p.c., rilevando che in ogni caso C.D.F. vi aveva rinunciato poiché non le aveva riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, osservava che erano state affidate a C.D.F. anche le opere di cui al Codice 4 “scavo generale” al costo totale di € 3.054 e Codice 29 – scavo per fognature al costo totale di € 998,40, che facevano parte delle opere appaltate dal l'importo superava il limite del 2% ex art. Controparte_7
105 D. Leg.vo 50/16 per il quale era necessaria l'autorizzazione dell'ente pubblico appaltante al subappalto (pari a € 998,10); nessuna delle parti aveva prodotto l'autorizzazione al subappalto ottenuta dal Controparte_7
Il contratto concluso tra ed era nullo per violazione di norma Pt_1 CP_6
imperativa, segnatamente dell'art. 21 della L. 646/82 (e successive modificazioni) che vieta all'appaltatore dell'opera pubblica di cedere in subappalto ( o a cottimo) l'esecuzione delle opere stesse o di una parte di loro senza autorizzazione dell'autorità competente.
pagina 6 di 14 La nullità del contratto di subappalto comportava: I) l'inesistenza del credito vantato dalla subappaltatrice , in parte azionato con il procedimento monitorio;
II) la restituzione in favore di di € 30.762 corrisposte in esecuzione del CP_6
contratto nullo.
Le spese processuali erano compensate in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, del rilievo d'ufficio ex art. 101 c.p.c. della nullità
del contratto, della natura bilaterale del vizio riscontrato.
La sentenza era gravata da C.D.F.
Si costituivano , e chiedendo il CP_6 Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'impugnazione.
La causa, una prima volta assegnata in decisione, era rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa passava definitivamente in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo contesta la qualificazione del contratto come subappalto compiuta dal Tribunale che contrasta sia con l'intitolazione attribuita dalle parti, che con il contenuto e l'esecuzione delle forniture dei prodotti,
specificatamente riportate negli ordini con il loro prezzo unitario.
Rappresenta che gli importi dovuti per lo “scavo generale” e lo “scavo per pagina 7 di 14 fognature” sono dei meri noleggi a caldo, di importo trascurabile rispetto al valore del contratto concluso con la società appellata.
Denuncia infine vizio di interpretazione ed applicazione dell'art. 105
applicabile ratione temporis al contratto, a seguito della modifica di cui all'art. 69 del d. leg.vo 56/17, che recita: “Costituisce, comunque, subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”
Sostiene che non solo il Tribunale ha ritenuto erroneamente che le voci di scavo erano di valore superiore al 2% , ma ha trascurato di considerare che la fornitura di materiale non può essere considerata appalto se non sussistono entrambi i requisiti previsti : “singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate .. e l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare”.
Con il secondo motivo impugna la sentenza per aver il primo giudice ritenuto pagina 8 di 14 inammissibili per tardività le domande di risarcimento dei danni, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c, che aveva tempestivamente proposto in seguito all'ordinanza con la quale era stata sollevata la questione della nullità del contratto concluso con l'appellata; non è stata esaminata la domanda di conversione del contratto nullo (subappalto) in contratto valido
(vendita); da ultimo contesta di aver rinunciato ad alcuna delle domande, non essendo idonea a tal fine la mancata riproposizione nella precisazione delle conclusioni.
Con il terzo motivo eccepisce che la domanda di restituzione delle somme versate a per l'importo di € 30.762 in linea capitale, accolta dal CP_6
Tribunale, costituisce domanda nuova rispetto alla domanda avanzata nella citazione in opposizione, ove gli opponenti si erano limitati alla richiesta di revoca del decreto, avendo già versato tutto quanto dovuto.
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Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Le prestazioni affidate da a C.D.F. esulavano dalla mera fornitura di CP_6
materiale nonché dal nolo a caldo, ipotesi che si verifica quando il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore l'attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.
Nel contratto, denominato “ ordine dei materiali, noleggi a caldo pagina 9 di 14 specialistiche (fabbro e giardiniere) necessarie per l'ampliamento del
cimitero di Monza” sono riportate anche le opere di “scavo generale” cod. 4 e di “ scavo per fognature”.
Si tratta di opere che erano state appaltate dal alla Controparte_7 CP_6
nell'ambito del contratto concluso con l'ente in forza di aggiudicazione dei
“lavori di realizzazione di nuove cellette ossari lungo il muro di cinta del
Cimitero Urbano” poiché gli scavi in esame sono, secondo la descrizione inserita dai contraenti, una parte necessaria all'integrità dell'opera.
Il nolo a caldo riguardava le opere di giardiniere e fabbro, non dell'escavatorista.
Indipendentemente dal nomen juris scelto dai contraenti, il contenuto del contratto consente di ricondurlo al c.d. “subappalto puro”, con il quale l'appaltatore di opere pubbliche affida a terzi prestazioni oggetto del contratto di appalto concluso con l'ente pubblico, che rientra nel disposto del primo inciso dell'art. 105 L 50/16 che prevede:
1 . I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A
pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1,
lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni pagina 10 di 14 relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.”
Il subappalto non era stato autorizzato dal Comune di Monza, che aveva autorizzato il subappalto di opere edili, di carpenteria e di finitura con altra società, Laura s.r.l., collegata alla C.D.F. dalle partecipazioni e dalla presenza di uno stesso amministratore ( ). Persona_1
Se nell'intenzione delle parti il contenuto del contratto concluso (forse in ragione di un suggerimento di tra , e era quello Persona_1 Pt_1 CP_6
di concludere la fornitura ei materiali ed il nolo a caldo di attrezzature, nella determinazione dell'oggetto sono state inserite le prestazioni evidenziate che determinano la conclusione di un subappalto, nullo ex art. 1418 c.c. per pagina 11 di 14 contrarietà a norma imperativa, poiché non autorizzato dal Controparte_7
a prescindere dalle quantità e dalle percentuali presentate dall'art. 105 D. Leg.
vo l. 50/16 ( nella versione applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis).
Il contratto è nullo per contrarietà a norma imperativa, atteso che il divieto di subappalto in assenza di autorizzazione tende ad imporre a tutti i soggetti affidatari di lavori pubblici di eseguire in proprio il contratto, per evitare l'ingerenza della criminalità, anche organizzata, nell'esecuzione di opere pubbliche.
Consolidata giurisprudenza di legittimità ravvisa la nullità virtuale del contratto di subappalto di opera pubblica stipulato in violazione dell'art. 21
della legge n. 646 del 1982, il quale prevede una sanzione penale per
«Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione,
concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente» (Cass. n. 22841/2016;
n. 8481/2018).
Non è quindi praticabile la conversione nel contratto di fornitura come richiesto dall'appellante ai sensi dell'art. 1424 c.c., la cui applicazione porterebbe ad una sostanziale elusione della normativa.
L'azione risarcitoria presuppone un titolo costituito da inadempimento contrattuale del danneggiante o un fatto illecito a suo carico ( art. 2043 c.c.)
pagina 12 di 14 che non può riscontrarsi nella conclusione del contratto nullo.
Parimenti impraticabile per l'appellante il ricorso all'art. 2041 c.c., attesa la nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative ( v. S.U. 33954/23).
Il terzo motivo va disatteso.
La domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo era stata proposta dagli attuali appellati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alle somme che erano state corrisposte all'appellante in forza della provvisoria esecutorietà del monitorio.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante, in quanto soccombente, al rimborso delle spese processuali del grado in favore degli appellati, che la Corte liquida in dispositivo, secondo i parametri del D.M.
55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2567/22 del Parte_1
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418
per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui comensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art.13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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