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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2937/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2937/2022 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO CESARE e dall'Avv. MARIA
ROSARIA MANSELLI, giusta procura in atti;
appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA PANUNZIO, giusta procura in atti;
appellata avverso la sentenza n. 66/2022, depositata dal Giudice di Pace di San Giovanni
Rotondo il 22.3.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 19.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_2 impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il GdP di San Giovanni Rotondo ha accolto la domanda di ripetizione, promossa da degli importi Controparte_2 versati a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica. In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha sospeso il giudizio in attesa pagina 1 di 11 della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 14 T.U. Accise;
2) l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 29 della L. n. 428/1990; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. nonché l'insussistenza del contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE; 5) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha ritenuto di disapplicare la normativa interna;
6) l'erronea statuizione in punto di spese di lite. Ha dunque concluso per la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello. Vinte le spese. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 19.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Va anzitutto rigettato il primo motivo di appello, con cui l'appellante censura l'erroneità della sentenza impugnata per non aver il GdP sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 T.U.A. Premesso che sulla questione è intervenuta, in corso di causa, la sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale, che verrà richiamata nel prosieguo, mette conto osservare che l'art. 14, commi 1, 3, 4 e 5, T.U.A. così stabilisce: “1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante estinzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
3. Per i prodotti per i quali
è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo
1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso”.
pagina 2 di 11 Ora, poiché i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53 TUA, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3, TUA) e le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56 TUA), ne consegue che l'art. 14 TUA trova applicazione esclusiva nel rapporto – di natura tributaria – tra il fornitore e lo
Stato, per il quale ha giurisdizione il Giudice tributario. In altri termini, il soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico;
il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge, pertanto, esclusivamente tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente (così, Cass., SS.UU. n. 1837/2016). Conseguentemente, quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore – che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di consumo pagata allo Stato – l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento in forza delle citate disposizioni, egli non esercita un'azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo (cfr. oltre alla citata Cass. S.U. n. 1837/2016, anche Cass. n.17627/2014;
SS.UU. n. 1198/2009).
In definitiva, nel caso in esame, vertendo la controversia su una questione prettamente civilistica, relativa al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, l'art. 14 TUA non trova alcuna applicazione. Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un
“posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. n. 27306/2019, in motivazione).
Pertanto, correttamente il GdP non ha sospeso il giudizio, attesa la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 T.U.A. È infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP ha ritenuto infondata l'eccepita inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito perché non preceduta dalla comunicazione ex art. 29 della L. n. 428/1990. Va infatti negato che l'odierna appellata avesse l'onere di eseguire la comunicazione ex art. 29 della L. n. 428/1990 all'Agenzia delle Entrate, non essendo essa parte del rapporto tributario e non potendo, quindi, vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario. Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 TUA obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore ed il pagina 3 di 11 rapporto tra fornitore e l'Erario è distinto ed autonomo rispetto a quello, di natura prettamente civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (cfr. ex multis Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020).
Sono altresì infondati il terzo, quarto e quinto motivo di appello che possono essere congiuntamente esaminati. A tal proposito, appare opportuno esporre brevi cenni in ordine all'inquadramento normativo, rilevando che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988; la ratio dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella
“straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali. Si tratta, dunque, di motivazioni generiche sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nella materia con il D. Lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511/1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che esse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (co. 3). La disciplina dell'addizionale è, pertanto, la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. TUA. L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 1.1.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata dall'art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 23/2011. Sul versante comunitario, la direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti, tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica. In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2, stabilisce che gli Stati membri possano prevedere ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle normative comunitarie in tema di imposte indirette;
siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali, seguita dalla direttiva 2003/96/CE, che aveva sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata, secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE).
La direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al 1.1.2010, con decorrenza dal 1.4.2010 – è stata recepita con il D. Lgs. 48/2010, senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria. Già a un primo esame, infatti, non può non rilevarsi che la normativa nazionale, prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità finanziarie,
pagina 4 di 11 potesse apparire non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della finalità specifica dell'imposizione. Invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 § 2 direttiva 92/12/CEE, ma poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE – la quale offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente. In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della finalità specifica la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di gettito fiscale;
dall'altro lato, la Corte ha rilevato una carenza di funzione specifica rispetto a normative nazionali che prevedevano anche delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa. La CGUE, dunque, richiede che per finalità specifica debba intendersi non già una finalità predeterminata – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi a un determinato capitolo di spesa del bilancio dello Stato – ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione – vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (cfr. CJ – 103/2017; CJ – 82/2012; CJ – 553/2015).
Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione, in plurime pronunce, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 al diritto comunitario e ne ha, pertanto, sancito la disapplicazione (cfr. Cass. n. 22343/2020; 16142/2020; 10691/2020; 27306/2019; 21701/2019; 15198/2019; 15199/2019; 27099/2019).
Mette conto poi osservare che la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.
43/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità); l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto
UE, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle province.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come nella subiecta materia insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente, individuato dalla normativa di settore nel venditore – produttore – importatore dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53 co. 1 e 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente tra il venditore – importatore – fornitore dei prodotti energetici e i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di “ribaltare/scaricare” il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56, co. 1 ultimo periodo TUA).
pagina 5 di 11 I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56 comma 1 ultimo periodo TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il venditore – produttore, ma rappresenta un diritto, che questi può decidere se esercitare o meno.
La separazione tra i due rapporti appare supportata anche dalla disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa. La norma, infatti, prevede in generale che il rimborso sia consentito “quando l'accisa è stata indebitamente pagata”. Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione. Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma. La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa” al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario. Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. La norma precisa, altresì, che la domanda può essere avanzata solo “dal predetto soggetto obbligato”. Sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un prius logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione. Non può, inoltre, non notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta è espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un indebito da parte del venditore – produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in restituzione.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che già il testo normativo presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore – produttore.
A fronte di un tale dato normativo, deve rilevarsi che l'acquirente finale non può agire direttamente nei confronti dell'Erario, in quanto non è parte del rapporto tributario in oggetto e, pertanto, difetta di legittimazione ad agire per il rimborso.
Sul punto, deve rilevarsi che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal cliente – consumatore finale cui sia stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri.
In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire un'azione di pagina 6 di 11 rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare, CJ – 94/2010: “uno Stato membro può, in via di principio, opporsi a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”). Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e il contribuente formale è il venditore – produttore, l'onere economico dell'imposizione, mediante la rivalsa finisce per gravare sull'acquirente – consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto.
Al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subito il pregiudizio economico dell'illegittimità dell'imposizione. L'azione di ripetizione di indebito è dunque considerata la misura minima di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso di insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessarie” (CJ – 94/2010 cit.). Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la Cassazione ha affermato che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione pagina 7 di 11 esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (cfr. Cass. n. 28047/2019). Per converso, parte appellante ha sostenuto l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolga soltanto soggetti privati.
Una forma di efficacia diretta delle direttive, infatti, è stata riconosciuta a livello comunitario solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno, perché già direttamente applicabili (auto applicative o self executing) ed esclusivamente nei rapporti di tipo verticale, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) e il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente
(cittadino vs. Stato) e non anche discendente (Stato vs. cittadino). Viceversa, la stessa
CGUE esclude che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale cittadino vs. cittadino (recentemente,
Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018). Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da sanzione per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato, ma non verso soggetti privati.
Senonché, va osservato che la Corte di Cassazione ha rilevato, da un lato, che la
CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione, dall'altro che la direttiva
2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con il D. Lgs.
48/2010. In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per specifica finalità ad evidenziare l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva recepita. Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione “orizzontale” di una direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno;
la fonte del diritto, dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE.
Ciò avviene in ossequio al principio generale per cui le decisioni della CGUE, circa l'interpretazione del diritto comunitario, costituiscono un'autonoma fonte del diritto, con efficacia erga omnes, rafforzando il ruolo nomofilattico della CGUE quale custode dell'esatta interpretazione e uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Sicché “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 28047/2019; 22343/2020).
Ciò premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di
Giustizia sia di per sé idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 perché in contrasto con il diritto comunitario.
Ad una diversa soluzione non si perviene neppure a seguito della sentenza del 11.4.2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, sul ricorso pregiudiziale pagina 8 di 11 presentato dal Tribunale di Como (causa C-316/2022), in relazione all'interpretazione dell'art. 288 co. 3 TFUE e al principio di effettività. La Corte ha affermato che “L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”; ha poi statuito che la normativa nazionale “viola il principio di effettività, in quanto non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli da una normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”. Si ritiene che la decisione della Corte di Giustizia non muti l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza maggioritaria, tenuto conto dell'efficacia lato sensu normativa delle pronunce interpretative delle CGUE e considerato che la disapplicazione della norma interna è valutata solo in via incidentale e ai fini della decisione della controversia civilistica tra i privati, avente a oggetto la ripetizione non dell'imposta ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o il consumatore finale. In conformità all'indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di merito, tale conclusione non si pone in contrasto con quanto sancito dalla CGUE 11.4.2024, C-316/2022, perché consente “di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como” (cfr. Corte app. Milano, 1546/2024; Corte app. Milano 1499/2024; Corte app. Milano 1592/2024; Corte app. Milano 1238/2024). Analogamente, si è osservato che “la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia”, la quale
“riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra l'Erario e il fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo e il consumatore”. Per questo motivo, “al giudice ordinario investito della decisione sul rapporto di natura privatistica – ovvero sulla rivalsa operata dal fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta – spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata” (cfr. Trib. Roma, n. 8133/2024). Del resto, la sentenza della CGUE, 11.4.2024, C-316/2022, pur affermando che il consumatore ha il diritto di richiedere allo Stato il rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, non ha comunque escluso la sussistenza del diritto del consumatore di richiedere il rimborso al proprio interlocutore contrattuale (cfr. Trib.
Roma, n. 8937/2024).
pagina 9 di 11 Inoltre, anche di recente la Corte di Cassazione, pur nell'ambito di una controversia di natura tributaria intercorsa tra l'Erario e il fornitore, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, con conseguente necessità di procedere alla disapplicazione della norma medesima;
nell'occasione, ha precisato che “l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente” (così in motivazione, Cass. n.
21883/2024).
In definitiva, correttamente il GdP ha accolto la domanda di ripetizione avanzata dall'odierna appellata. È poi infondata l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata dalla odierna appellante. Premesso che l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto e “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia “conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (cfr. Cass n. 5413/2021), mente nel caso di specie l'appellante non ha in alcun modo addotto e provato fatti a sostegno della propria eccezione, non specificando nemmeno quali siano le somme la cui richiesta di ripetizione sarebbe ormai prescritta, va in ogni caso osservato, quanto alla presunta genericità della diffida, che l'appellata ha provato di avere trasmesso la richiesta di restituzione alla controparte con diffida del 4.1.2021. Invero dall'esame della predetta comunicazione di messa in mora si evince chiaramente l'intenzione dell'odierna appellata di ottenere la ripetizione di tutte le addizionali indebitamente pagate, con riserva – tra l'altro – di quantificarne l'importo preciso. Infine, anche la censura avanzata dall'appellante in relazione alla statuizione in punto di spese di lite è infondata, avendo il GdP fatto corretta applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è pagina 10 di 11 respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'appello; b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 20.5.2025
Il Giudice Antonella Cea
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2937/2022 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO CESARE e dall'Avv. MARIA
ROSARIA MANSELLI, giusta procura in atti;
appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA PANUNZIO, giusta procura in atti;
appellata avverso la sentenza n. 66/2022, depositata dal Giudice di Pace di San Giovanni
Rotondo il 22.3.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 19.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_2 impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il GdP di San Giovanni Rotondo ha accolto la domanda di ripetizione, promossa da degli importi Controparte_2 versati a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica. In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha sospeso il giudizio in attesa pagina 1 di 11 della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 14 T.U. Accise;
2) l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 29 della L. n. 428/1990; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. nonché l'insussistenza del contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE; 5) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha ritenuto di disapplicare la normativa interna;
6) l'erronea statuizione in punto di spese di lite. Ha dunque concluso per la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello. Vinte le spese. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 19.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Va anzitutto rigettato il primo motivo di appello, con cui l'appellante censura l'erroneità della sentenza impugnata per non aver il GdP sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 T.U.A. Premesso che sulla questione è intervenuta, in corso di causa, la sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale, che verrà richiamata nel prosieguo, mette conto osservare che l'art. 14, commi 1, 3, 4 e 5, T.U.A. così stabilisce: “1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante estinzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
3. Per i prodotti per i quali
è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo
1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso”.
pagina 2 di 11 Ora, poiché i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53 TUA, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3, TUA) e le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56 TUA), ne consegue che l'art. 14 TUA trova applicazione esclusiva nel rapporto – di natura tributaria – tra il fornitore e lo
Stato, per il quale ha giurisdizione il Giudice tributario. In altri termini, il soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico;
il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge, pertanto, esclusivamente tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente (così, Cass., SS.UU. n. 1837/2016). Conseguentemente, quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore – che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di consumo pagata allo Stato – l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento in forza delle citate disposizioni, egli non esercita un'azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo (cfr. oltre alla citata Cass. S.U. n. 1837/2016, anche Cass. n.17627/2014;
SS.UU. n. 1198/2009).
In definitiva, nel caso in esame, vertendo la controversia su una questione prettamente civilistica, relativa al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, l'art. 14 TUA non trova alcuna applicazione. Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un
“posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. n. 27306/2019, in motivazione).
Pertanto, correttamente il GdP non ha sospeso il giudizio, attesa la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 T.U.A. È infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP ha ritenuto infondata l'eccepita inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito perché non preceduta dalla comunicazione ex art. 29 della L. n. 428/1990. Va infatti negato che l'odierna appellata avesse l'onere di eseguire la comunicazione ex art. 29 della L. n. 428/1990 all'Agenzia delle Entrate, non essendo essa parte del rapporto tributario e non potendo, quindi, vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario. Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 TUA obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore ed il pagina 3 di 11 rapporto tra fornitore e l'Erario è distinto ed autonomo rispetto a quello, di natura prettamente civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (cfr. ex multis Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020).
Sono altresì infondati il terzo, quarto e quinto motivo di appello che possono essere congiuntamente esaminati. A tal proposito, appare opportuno esporre brevi cenni in ordine all'inquadramento normativo, rilevando che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988; la ratio dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella
“straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali. Si tratta, dunque, di motivazioni generiche sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nella materia con il D. Lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511/1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che esse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (co. 3). La disciplina dell'addizionale è, pertanto, la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. TUA. L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 1.1.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata dall'art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 23/2011. Sul versante comunitario, la direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti, tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica. In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2, stabilisce che gli Stati membri possano prevedere ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle normative comunitarie in tema di imposte indirette;
siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali, seguita dalla direttiva 2003/96/CE, che aveva sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata, secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE).
La direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al 1.1.2010, con decorrenza dal 1.4.2010 – è stata recepita con il D. Lgs. 48/2010, senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria. Già a un primo esame, infatti, non può non rilevarsi che la normativa nazionale, prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità finanziarie,
pagina 4 di 11 potesse apparire non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della finalità specifica dell'imposizione. Invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 § 2 direttiva 92/12/CEE, ma poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE – la quale offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente. In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della finalità specifica la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di gettito fiscale;
dall'altro lato, la Corte ha rilevato una carenza di funzione specifica rispetto a normative nazionali che prevedevano anche delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa. La CGUE, dunque, richiede che per finalità specifica debba intendersi non già una finalità predeterminata – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi a un determinato capitolo di spesa del bilancio dello Stato – ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione – vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (cfr. CJ – 103/2017; CJ – 82/2012; CJ – 553/2015).
Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione, in plurime pronunce, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 al diritto comunitario e ne ha, pertanto, sancito la disapplicazione (cfr. Cass. n. 22343/2020; 16142/2020; 10691/2020; 27306/2019; 21701/2019; 15198/2019; 15199/2019; 27099/2019).
Mette conto poi osservare che la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.
43/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità); l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto
UE, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle province.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come nella subiecta materia insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente, individuato dalla normativa di settore nel venditore – produttore – importatore dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53 co. 1 e 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente tra il venditore – importatore – fornitore dei prodotti energetici e i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di “ribaltare/scaricare” il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56, co. 1 ultimo periodo TUA).
pagina 5 di 11 I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56 comma 1 ultimo periodo TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il venditore – produttore, ma rappresenta un diritto, che questi può decidere se esercitare o meno.
La separazione tra i due rapporti appare supportata anche dalla disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa. La norma, infatti, prevede in generale che il rimborso sia consentito “quando l'accisa è stata indebitamente pagata”. Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione. Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma. La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa” al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario. Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. La norma precisa, altresì, che la domanda può essere avanzata solo “dal predetto soggetto obbligato”. Sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un prius logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione. Non può, inoltre, non notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta è espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un indebito da parte del venditore – produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in restituzione.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che già il testo normativo presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore – produttore.
A fronte di un tale dato normativo, deve rilevarsi che l'acquirente finale non può agire direttamente nei confronti dell'Erario, in quanto non è parte del rapporto tributario in oggetto e, pertanto, difetta di legittimazione ad agire per il rimborso.
Sul punto, deve rilevarsi che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal cliente – consumatore finale cui sia stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 direttiva 2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri.
In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire un'azione di pagina 6 di 11 rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare, CJ – 94/2010: “uno Stato membro può, in via di principio, opporsi a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”). Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e il contribuente formale è il venditore – produttore, l'onere economico dell'imposizione, mediante la rivalsa finisce per gravare sull'acquirente – consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto.
Al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subito il pregiudizio economico dell'illegittimità dell'imposizione. L'azione di ripetizione di indebito è dunque considerata la misura minima di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso di insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessarie” (CJ – 94/2010 cit.). Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la Cassazione ha affermato che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione pagina 7 di 11 esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (cfr. Cass. n. 28047/2019). Per converso, parte appellante ha sostenuto l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolga soltanto soggetti privati.
Una forma di efficacia diretta delle direttive, infatti, è stata riconosciuta a livello comunitario solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno, perché già direttamente applicabili (auto applicative o self executing) ed esclusivamente nei rapporti di tipo verticale, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) e il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente
(cittadino vs. Stato) e non anche discendente (Stato vs. cittadino). Viceversa, la stessa
CGUE esclude che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale cittadino vs. cittadino (recentemente,
Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018). Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da sanzione per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato, ma non verso soggetti privati.
Senonché, va osservato che la Corte di Cassazione ha rilevato, da un lato, che la
CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione, dall'altro che la direttiva
2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con il D. Lgs.
48/2010. In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per specifica finalità ad evidenziare l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva recepita. Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione “orizzontale” di una direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno;
la fonte del diritto, dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE.
Ciò avviene in ossequio al principio generale per cui le decisioni della CGUE, circa l'interpretazione del diritto comunitario, costituiscono un'autonoma fonte del diritto, con efficacia erga omnes, rafforzando il ruolo nomofilattico della CGUE quale custode dell'esatta interpretazione e uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Sicché “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 28047/2019; 22343/2020).
Ciò premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di
Giustizia sia di per sé idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6 co. 2 D.L. 511/1988 perché in contrasto con il diritto comunitario.
Ad una diversa soluzione non si perviene neppure a seguito della sentenza del 11.4.2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, sul ricorso pregiudiziale pagina 8 di 11 presentato dal Tribunale di Como (causa C-316/2022), in relazione all'interpretazione dell'art. 288 co. 3 TFUE e al principio di effettività. La Corte ha affermato che “L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”; ha poi statuito che la normativa nazionale “viola il principio di effettività, in quanto non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli da una normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”. Si ritiene che la decisione della Corte di Giustizia non muti l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza maggioritaria, tenuto conto dell'efficacia lato sensu normativa delle pronunce interpretative delle CGUE e considerato che la disapplicazione della norma interna è valutata solo in via incidentale e ai fini della decisione della controversia civilistica tra i privati, avente a oggetto la ripetizione non dell'imposta ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o il consumatore finale. In conformità all'indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di merito, tale conclusione non si pone in contrasto con quanto sancito dalla CGUE 11.4.2024, C-316/2022, perché consente “di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como” (cfr. Corte app. Milano, 1546/2024; Corte app. Milano 1499/2024; Corte app. Milano 1592/2024; Corte app. Milano 1238/2024). Analogamente, si è osservato che “la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia”, la quale
“riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra l'Erario e il fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo e il consumatore”. Per questo motivo, “al giudice ordinario investito della decisione sul rapporto di natura privatistica – ovvero sulla rivalsa operata dal fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta – spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata” (cfr. Trib. Roma, n. 8133/2024). Del resto, la sentenza della CGUE, 11.4.2024, C-316/2022, pur affermando che il consumatore ha il diritto di richiedere allo Stato il rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, non ha comunque escluso la sussistenza del diritto del consumatore di richiedere il rimborso al proprio interlocutore contrattuale (cfr. Trib.
Roma, n. 8937/2024).
pagina 9 di 11 Inoltre, anche di recente la Corte di Cassazione, pur nell'ambito di una controversia di natura tributaria intercorsa tra l'Erario e il fornitore, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, con conseguente necessità di procedere alla disapplicazione della norma medesima;
nell'occasione, ha precisato che “l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente” (così in motivazione, Cass. n.
21883/2024).
In definitiva, correttamente il GdP ha accolto la domanda di ripetizione avanzata dall'odierna appellata. È poi infondata l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata dalla odierna appellante. Premesso che l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto e “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia “conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (cfr. Cass n. 5413/2021), mente nel caso di specie l'appellante non ha in alcun modo addotto e provato fatti a sostegno della propria eccezione, non specificando nemmeno quali siano le somme la cui richiesta di ripetizione sarebbe ormai prescritta, va in ogni caso osservato, quanto alla presunta genericità della diffida, che l'appellata ha provato di avere trasmesso la richiesta di restituzione alla controparte con diffida del 4.1.2021. Invero dall'esame della predetta comunicazione di messa in mora si evince chiaramente l'intenzione dell'odierna appellata di ottenere la ripetizione di tutte le addizionali indebitamente pagate, con riserva – tra l'altro – di quantificarne l'importo preciso. Infine, anche la censura avanzata dall'appellante in relazione alla statuizione in punto di spese di lite è infondata, avendo il GdP fatto corretta applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è pagina 10 di 11 respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'appello; b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 20.5.2025
Il Giudice Antonella Cea
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