Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.916/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Lombardo CA Antonio, ed elettivamente domiciliata in San
CA (CL) nella via Giuseppe Garibaldi n. 42
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07.08.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale per patologia CP_1
collegata alla propria attività lavorativa premettendo di aver proposto ricorso amministrativo contro il provvedimento di non accoglimento dell'istanza. CP_1
Conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
A) dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata sono conseguite al ricorrente le malattie professionali denunciate dell'ernia discale e discopatie multiple lombari, della sindrome del tunnel carpale e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, meritevoli di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto,
B) condannare l' a corrispondere al ricorrente un'unica rendita prevista dagli artt. art. 13 CP_1
lett. a), seconda parte, D.lgs. n. 38/2000 e 80 D.P.R. 1124/1965, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per la complessiva menomazione all'integrità psico-fisica pari alla misura del
32% (secondo il calcolo riduzionistico di per menomazioni coesistenti) e/o, in subordine Per_1
senza recesso, nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta in corso di causa, legittimanti il riconoscimento in capo al ricorrente della rendita vitalizia e/o, in subordine senza recesso, dell'indennizzo in capitale.
C) Con vittoria di spese e compensi tutti”.
Si è costituito l' , spiegando difese volte al rigetto del ricorso e segnatamente, CP_1 deducendo l'insussistenza di elementi probatori circa la eziologia professionale delle lamentate patologie.
Conclusioni: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
. In via preliminare, respingere la proposta domanda perché inammissibile, in quanto sfornita di idonei elementi probatori circa la eziologia professionale delle lamentate patologie.
. In subordine e nel merito, anche con riferimento alle patologie riconosciute, respingere la proposta domanda perché infondata in fatto e in diritto.
. In relazione alle spese di lite, si prende atto dell'autodichiarazione reddituale di parte ricorrente”.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletata CTU medico-legale, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
La disciplina in materia prevedeva inizialmente un sistema tabellare contenente elenco tassativo delle malattie ritenute professionali, delle lavorazioni che ne costituiscono causa e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa (art. 3 T.U.
1124/1965), con conseguente presunzione del nesso di causalità ovvero dell'origine professionale della patologia.
Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando l' illegittimità dell'art. 3, comma
1, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro” (sentenza n. 179 del 1988).
Si è passati così ad un sistema misto di tutela delle malattie professionali, per cui in caso di malattia non tabellata è onere del lavoratore a dover dare la prova del nesso causale.
Segnatamente, in caso di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell'origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi, nel caso concreto, un rilevante grado di probabilità (Tribunale Ivrea, sez. lav., 30/03/2017).
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Cass.
15/10/2014 n. 21825).
La prova della causa di lavoro gravante sul lavoratore, dunque, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Sez. L, Sentenza n.
17438 del 12/10/2012). Orbene, il teste escusso nel corso del giudizio - - ha confermato lo Testimone_1
svolgimento dell'attività di piastrellista del ricorrente e che per l'espletamento delle proprie mansioni il utilizzava le braccia per sollevare carichi pesanti. Pt_1
Ha inoltre, riferito che, sebbene fossero fornite cuffie come dispositivi di protezione individuale per il rumore, venivano tolte per poter comunicare.
Infine, ha confermato la circostanza che nel 2018 il è stato sottoposto a trattamento Pt_1 neurochirurgico per rimuovere un'ernia discale ma sembra che il problema non sia stato completamente risolto.
Il CTU nominato nel corso del procedimento, dott. è pervenuto alle Persona_2
seguenti conclusioni diagnostiche: “Spondiloartrosi lombare con protrusioni discali da L2 a S1 in paziente gia sottoposto a microdiscectomia L5-S1 e residuata sofferenza dello SPE di sinistra.
Ipoacusia neurosensoriale.”
Ciò posto, per quel che concerne la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie denunciate il consulente medico ha segnatamente argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale): “ Le patologie denunziate andranno trattate separatamente
Relativamente alla denunziata spondilodiscoartrosi lombare il periziato risulta affetto da un quadro di spondilodiscoartrosi lombare come documenta la RMN eseguita il 25/03/2019 e che evidenzia protrusioni discali multiple da L2 a S1 e inoltre il periziato è gia stato sottoposto (2018) ad intervento di microdiscectomia L5-S1 e foraminectomia decompressiva. Relativamente a tale patologia non si pongono problemi sull'origine professionale in quanto già oggetto di riconoscimento da parte dell' che ha valutato il quadro clinico-funzionale nella misura del CP_1
8%. L'esame della documentazione sanitaria mostra che il periziato già sottoposto a microdiscectomia per ernia discale L5-S1 ha un quadro di discoartrosi diffusa a tutto il tratto lombare che presenta protrusioni discali da L2 a S1 in un quadro di degenerazione osteoartrosica come documentata da RMN del 25/03/2019. Inoltre un esame elettromiografico eseguito in
10/06/2020 in un quadro di marcata sofferenza neurogena in L4-L5 e L5-S1 bilateralmente ha evidenziato assenza dei potenziali motori del nervo sciatico popliteo esterno (SPE). Sul piano clinico è rilevabile l'esito cicatriziale del pregresso intervento di microdiscectomia con cicatrice lineare e ben esitata, è presente un lieve appianamento della lordosi lombare con lieve ipertonia ai muscoli paravertebrali e con flessione limitata di circa ¼. È altresì rilevabile un deficit della flessione dorsale del piede sx da correlare alla sofferenza dello SPE di sinistra. Il quadro clinico non è particolarmente rilevante, stante anche il buon esito del pregresso intervento di microdiscectomia, bisogna però tenere conto delle multiple protrusioni discali che condizionano una sofferenza neurogena strumentalmente documentata e della sofferenza dello sciatico popliteo esterno di sinistra che limita la flessione dorsale del piede e tali manifestazioni possono essere correttamente valutate facendo riferimento al cod. 213 delle tabelle (che prevede una CP_1
valutazione fino al 12%) nella misura del 10%(Diecipercento).
Relativamente alla sindrome del tunnel carpale è stata denunziata malattia professionale
“Sindrome del Tunnel carpale bilaterale”. La documentazione sanitaria relativa a tale patologia fa riferimento a due esami elettromiografici il primo eseguito in data 01/04/2019 e che aveva evidenziato “modesto rallentamento della conduzione sensitiva sul nervo mediano dx al polso, compatibile con sindrome del tunnel carpale di grado lieve”, dato questo che indicava la presenza di un lieve intrappolamento del nervo mediano destro e quindi in ogni caso una sindrome del tunnel carpale monolaterale dx. Un secondo esame elettromiografico è stato eseguito in data 10/06/2020 dove è stato studiato anche il nervo mediano bilateralmente e che ha escluso patologie a carico del mediano e quindi ha escluso la presenza di sindrome del tunnel carpale. La sindrome del tunnel carpale è una patologia causata dall'intrappolamento del nervo mediano a livello del tunnel carpale che può essere determinato anche da fattori infiammatori locali transitori, potendo nelle forme lievi regredire spontaneamente grazie a un periodo di riposo e/o di terapia antiinfiammatorio e/o neurotrofica. Nel caso del periziato nel 2019, in attività di lavoro, era evidenziato all'esame elettromiografico i segni compatibili con una sindrome del tunnel carpale destro di grado lieve, tali manifestazioni neurofisiologiche non sono più rilevabili all'esame elettromiografico del 10/06/2020 e quindi si è trattato di una condizione transitoria già emendata e quindi si deve affermare che il periziato non è affetto dalla denunziata patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Relativamente alla denunziata ipoacusia da rumore il periziato ha lamentato essere stato esposto a fonte di rumore patologico nei vari cantieri di lavoro a cui è stato adibito e secondari ad utilizzo di impastatrici, flex, aspirapolveri ecc. La documentazione sanitaria relativa alla denunziata ipoacusia costa di un esame audiometrico eseguito dal medico del lavoro in data 01/08/2018 e
26/07/2019 che mostrano un quadro di perdita uditiva bilaterale per le frequenze di 3.000, 4.000 e
6.000 hz, e perfettamente simmetrici a destra e a sx, di tipo neurosensoriale compatibile con una ipoacusia da rumore. A fronte di tali esami audiometrici un esame audiometrico del 28/12/2018 evidenzia una normoacusia a destra con lieve perdita uditiva per le frequenze acute a sinistra non compatibile con danno da rumore. Un successivo esame audiometrico del gennaio 2020 mostra una perdita bilaterale per le frequenze acute ma non ben compatibile con danno da rumore. Al di la dei riscontri audiometrici ciò che bisogna verificare è se il periziato sia stato o meno esposto a fonte di rumore tale da poter causare la denunziata ipoacusia bilaterale. Per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta dal ricorrente come da Lui riferito è stata sempre quella di piastrellista per il quale non era previsto un rischio da rumore e solo negli ultimi quattro anni ha assunto la mansione di piastrellista-muratore con documentato rischio da rumore come da relazione del medico del lavoro che ha indicato l'utilizzo di otoprotettori se esposto a rumore maggiore di 80 db. L'attività di piastrellista non è correlata ad una esposizione a rumore patologico, va infatti chiarito che seppur in linea generale nei cantieri edili è sempre presente un certo livello di rumore, l'attività di piastrellista è una attività di rifinitura quando la maggior parte dei lavori edili rumorosi sono stati ormai terminati.
Nell'ambito dell'attività di piastrellista solo occasionalmente si è esposti a rumore di una certa intensità in quanto l'attività di taglio delle piastrelle avviene con attrezzi diamantati senza elettricità e solo per occasionali tagli particolari viene utilizzato il flex, per il resto l'attività di battitura avviene con martelli in gomma e in maniera molto dolce per non danneggiare le piastrelle e quindi non determina rumore significativo, lo stesso deve dirsi dell'utilizzo di aspirapolveri e altri strumenti idonei alla messa in opera di pavimenti e piastrelle. Non vi è pertanto, nell'attività di piastrellista, una reale esposizione a fonte di rumore, per durata e intensità tale da poter causare una ipoacusia da rumore, tutto ciò dimostrato anche dalle varie visite periodiche nei medici del lavoro che fino a quanto il sig. aveva la sola mansione di piastrellista era escluso Pt_1
qualsivoglia rischio da rumore. Un rischio da rumore è invece documentato per i soli anni
2107,2018, 2019 e 2020 quando è stato inquadrato nella mansione di piastrellista-muratore.
Purtuttavia l'esposizione a fonte di rumore tenuto conto dell'espletamento della mansione anche di piastrellista non può essere stata continuativa nemmeno in questi quattro anni e pertanto non si ritiene che per durata e intensità tale esposizione possa aver causato la documentata ipoacusia che peraltro non ha caratteristiche perfettamente riconducibili ad una ipoacusia da rumore in un soggetto ultra60anne (con ovvi verosimili problemi di presbiacusia), affetto da ipertensione arteriosa. Si ritiene quindi di poter affermare che la ipoacusia documentata a carico del sig. Pt_1
per le considerazioni sopra esposte non può essere riconosciuta malattia professionale”.
Il CTU è giunto alle seguenti conclusioni: “Il sig. risulta affetto da Parte_1
“Spondiloartrosi lombare con protrusioni discali da L2 a S1 in paziente gia sottoposto a microdiscectomia L5-S1 e residuata sofferenza dello SPE di sinistra. Ipoacusia neurosensoriale.”
Relativamente alla sofferta spondilodiscoartrosi, già riconosciuta quale malattia professionale dalla sede di Caltanissetta, questa determina oggi, come alla data dell'istanza, un danno CP_1
biologico, ai sensi del D.lvo 38/2000, quantificabile nella misura del 10%(Diecipercento).
La sofferta Ipoacusia neurosensoriale non è da riconoscere malattia professionale.
Il sig. non è affetto dalla denunziata sindrome del tunnel carpale bilaterale. Pt_1
La decorrenza del diritto alla prestazione riconosciuta è dal _fin dall'istanza amministrativa”. Il nominato consulente ha quindi accertato che, per quanto riguarda spondilodiscoartrosi (già riconosciuta quale malattia professionale con una percentuale di danno biologico permanente dell'8%), questa determina oggi, come alla data dell'istanza, un danno biologico quantificabile nella misura del 10%.
Mentre per ciò che concerne l'Ipoacusia neurosensoriale non è da riconoscere quale malattia professionale e il ricorrente non è affetto dalla denunziata sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato, in ordine alla malattia CP_1
professionale già riconosciuta, ad erogare al ricorrente l'indennizzo adeguato alla percentuale di menomazione accertata.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso
- accerta e dichiara che ha contratto malattia professionale con percentuale Parte_1 di danno biologico pari al 10%, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del CP_1
ricorrente il relativo indennizzo, adeguato alla percentuale di menomazione accertata;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Caltanissetta, 04 aprile 2025
Il G.O.P
Maria Zammito