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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3659/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 19, nello C.F._1 studio del Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura CP_ dell' rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Paolo Spiga giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale, in misura indennizzabile, e per l'effetto;
- condannare l' Controparte_3
– in persona del Direttore in carica, a corrispondere al ricorrente, previo
[...] conglobamento con quella già in godimento, la relativa rendita, ovvero l'indennizzo, nella misura e con decorrenza di legge, con gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. 2° comma;
- condannare ancora l' in persona del Presidente in carica, alla rifusione delle CP_1
pagina 1 di 4 spese e competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni nell'interesse dell' CP_1
“[…] respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, premesso di avere già Parte_1 ricevuto dall' un indennizzo, erogato in capitale, per danno biologico complessivo del CP_1
14 %, di cui 6% per sic bilaterale e 9% per deficit del tratto lombo sacrale, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita per tendinopatia della cuffia dei rotatori ed epicondilite di origine professionale, per la quale il 18.10.2017 aveva infruttuosamente presentato domanda in via amministrativa all' CP_1
A fondamento della richiesta di indennizzo per le asserite tecnopatie, l'attore ha esposto di essere stato titolare di un'impresa artigiana di trasporti dal 1979 al 2012, svolgendo la mansione di autista di mezzi pesanti per circa 40 ore settimanali, e che nell'esercizio delle attività di guida e di scarico e carico dei materiali, aveva sempre assunto posture incongrue con il conseguente coinvolgimento degli arti superiori.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito e chiesto il rigetto della CP_1 domanda per infondatezza della stessa, eccependo altresì il superamento del periodo massimo di indennizzabilità, essendo trascorsi quattro anni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa, con ogni conseguenza sul piano dell'onere della prova gravante sul ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 12.12.2023 ha accertato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia della spalla destra ed epicondilite del gomito destro”, in sé valutata in misura pari al 6% - di cui 3% per la patologia a carico della spalla pagina 2 di 4 destra (inquadrabile con i codici 224 e 227) e 3% per la patologia al gomito destro
(inquadrabile con il codice 232) – che, conglobata con le precedenti tecnopatie già riconosciute dall'istituto in misura pari al 14%, determina il riconoscimento di un complessivo danno biologico pari al 19%.
In ordine al rapporto di causalità tra la patologia accertata e le mansioni svolte dall'attore, il consulente ha rilevato che “L'attività lavorativa svolta dal Sig. per Pt_1 circa trent'anni anni ha comportato certamente in modo non occasionale movimenti ripetuti a carico della spalla e del gomito destro con azioni di presa della mano con uso di forza ed esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio. Trattasi di esposizione a rischio di “forte evidenza “e tale esposizione veniva in passato già implicitamente riconosciuta dall' con il riconoscimento della tecnopatia a cario dei CP_1 polsi e della colonna”.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Con riguardo alla questione del superamento del periodo massimo di indennizzabilità, evidenziata anche dal ctu (pag. 6 della perizia) e già contestata dall' CP_1 nella memoria di costituzione, vale evidenziare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206/1988, la quale ha escluso che una denunzia tardiva possa precludere il riconoscimento dell'indennizzo al ricorrente in quanto ciò sarebbe una chiara violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione, specificando altresì che ciò “non comporta alcun aggravio per l'Istituto assicuratore giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora anche dimostrare che - giusti i nuovi principi ora fissati da questa
Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era addetto”.
Pertanto, discende unicamente l'impossibilità per il lavoratore di giovarsi della presunzione relativa fissata dalla legge quanto alla eziologia lavorativa della patologia cd. tabellata, ferma restando tuttavia la possibilità di dimostrare l'origine lavorativa della patologia ed il carattere morbigeno delle lavorazioni cui era adibito (cfr. Cass. sent. n.
9048/2001).
Poiché nel caso di specie l' non ha contestato lo svolgimento delle mansioni CP_1 così come dedotte in ricorso da parte di e, il consulente tecnico d'ufficio ha Parte_1
pagina 3 di 4 accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in rendita, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 19%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18.10.2017.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita con decorrenza CP_1 di legge dalla domanda amministrativa del 18.10.2017 e al pagamento dei relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire la rendita commisurata ad un Parte_1 danno biologico in misura pari al 19%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
18.10.2017 e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della corrispondente rendita CP_1 in favore dell'attore e al pagamento dei ratei scaduti, dedotto quanto prima d'ora versato per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, da calcolarsi con decorrenza di legge con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.10.2017;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, CP_1 che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 30.9.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3659/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. 19, nello C.F._1 studio del Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura CP_ dell' rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Paolo Spiga giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale, in misura indennizzabile, e per l'effetto;
- condannare l' Controparte_3
– in persona del Direttore in carica, a corrispondere al ricorrente, previo
[...] conglobamento con quella già in godimento, la relativa rendita, ovvero l'indennizzo, nella misura e con decorrenza di legge, con gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. 2° comma;
- condannare ancora l' in persona del Presidente in carica, alla rifusione delle CP_1
pagina 1 di 4 spese e competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni nell'interesse dell' CP_1
“[…] respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, premesso di avere già Parte_1 ricevuto dall' un indennizzo, erogato in capitale, per danno biologico complessivo del CP_1
14 %, di cui 6% per sic bilaterale e 9% per deficit del tratto lombo sacrale, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita per tendinopatia della cuffia dei rotatori ed epicondilite di origine professionale, per la quale il 18.10.2017 aveva infruttuosamente presentato domanda in via amministrativa all' CP_1
A fondamento della richiesta di indennizzo per le asserite tecnopatie, l'attore ha esposto di essere stato titolare di un'impresa artigiana di trasporti dal 1979 al 2012, svolgendo la mansione di autista di mezzi pesanti per circa 40 ore settimanali, e che nell'esercizio delle attività di guida e di scarico e carico dei materiali, aveva sempre assunto posture incongrue con il conseguente coinvolgimento degli arti superiori.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito e chiesto il rigetto della CP_1 domanda per infondatezza della stessa, eccependo altresì il superamento del periodo massimo di indennizzabilità, essendo trascorsi quattro anni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa, con ogni conseguenza sul piano dell'onere della prova gravante sul ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 12.12.2023 ha accertato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia della spalla destra ed epicondilite del gomito destro”, in sé valutata in misura pari al 6% - di cui 3% per la patologia a carico della spalla pagina 2 di 4 destra (inquadrabile con i codici 224 e 227) e 3% per la patologia al gomito destro
(inquadrabile con il codice 232) – che, conglobata con le precedenti tecnopatie già riconosciute dall'istituto in misura pari al 14%, determina il riconoscimento di un complessivo danno biologico pari al 19%.
In ordine al rapporto di causalità tra la patologia accertata e le mansioni svolte dall'attore, il consulente ha rilevato che “L'attività lavorativa svolta dal Sig. per Pt_1 circa trent'anni anni ha comportato certamente in modo non occasionale movimenti ripetuti a carico della spalla e del gomito destro con azioni di presa della mano con uso di forza ed esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio. Trattasi di esposizione a rischio di “forte evidenza “e tale esposizione veniva in passato già implicitamente riconosciuta dall' con il riconoscimento della tecnopatia a cario dei CP_1 polsi e della colonna”.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Con riguardo alla questione del superamento del periodo massimo di indennizzabilità, evidenziata anche dal ctu (pag. 6 della perizia) e già contestata dall' CP_1 nella memoria di costituzione, vale evidenziare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206/1988, la quale ha escluso che una denunzia tardiva possa precludere il riconoscimento dell'indennizzo al ricorrente in quanto ciò sarebbe una chiara violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione, specificando altresì che ciò “non comporta alcun aggravio per l'Istituto assicuratore giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora anche dimostrare che - giusti i nuovi principi ora fissati da questa
Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era addetto”.
Pertanto, discende unicamente l'impossibilità per il lavoratore di giovarsi della presunzione relativa fissata dalla legge quanto alla eziologia lavorativa della patologia cd. tabellata, ferma restando tuttavia la possibilità di dimostrare l'origine lavorativa della patologia ed il carattere morbigeno delle lavorazioni cui era adibito (cfr. Cass. sent. n.
9048/2001).
Poiché nel caso di specie l' non ha contestato lo svolgimento delle mansioni CP_1 così come dedotte in ricorso da parte di e, il consulente tecnico d'ufficio ha Parte_1
pagina 3 di 4 accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in rendita, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 19%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18.10.2017.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita con decorrenza CP_1 di legge dalla domanda amministrativa del 18.10.2017 e al pagamento dei relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire la rendita commisurata ad un Parte_1 danno biologico in misura pari al 19%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
18.10.2017 e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della corrispondente rendita CP_1 in favore dell'attore e al pagamento dei ratei scaduti, dedotto quanto prima d'ora versato per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, da calcolarsi con decorrenza di legge con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.10.2017;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, CP_1 che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 30.9.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu pagina 4 di 4