Articolo 16 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
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21 giugno 2022
Art. 16. Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.
Entrata in vigore il 21 giugno 2022