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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 maggio 2017, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 10267/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Vincenzo Di Pace per parte opponente e l'avv. Francesco Prestigiacomo in sostituzione dell'avv. G. Azzaretto per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
nella causa iscritta al n. 10267/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Vincenzo Pace per procura in atti Email_1
OPPONENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2478/2022
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 ).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
In sintesi con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2478/2022 dell'11 giugno 2022, emesso in suo danno, per il pagamento della somma di €
11.059,93, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria.
Detto credito trova origine in due contratti di finanziamento personale rispettivamente il contratto n.367144 per l'importo di euro 9.000,00, ed il contratto n.371531 per l'importo di euro 3.822,21, con la società
[...]
odierna opposta. Controparte_1
La si è costituita insistendo nella Controparte_1
domanda spiegata con il procedimento monitorio e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Passando al merito della vicenda si ribadisce che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, l'opposta ha documentato la propria titolarità del credito ed ha altresì fornito la documentazione a sostegno dell'ammontare del credito medesimo [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio nonché documentazione depositata nel presente giudizio].
Parte opponente non ha contestato l'esistenza o validità del rapporto ma ha lamentato la violazione dei doveri di corretta informazione e, in particolare, degli obblighi imposti dall'art. 124 bis T.U.B. per la valutazione del merito creditizio.
In proposito, deve osservarsi come la violazione dei relativi obblighi di condotta rileverebbe certamente ai fini della responsabilità precontrattuale
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
e, così, di un'eventuale pretesa risarcitoria, ma non potrebbe avere anche ricadute sulla validità del contratto né in termini di nullità (la gravità di tale sanzione ne richiede l'espressa previsione da parte del legislatore o la sua riconducibilità alle generali categorie codicistiche) né in termini di annullabilità, non ravvisandosi (ma neppure essendo state dedotte) ragioni di violenza, dolo o errore. Quanto, infatti, si lamenta è stata la scorretta e consapevole violazione degli obblighi di protezione verso il contraente più debole, la cui osservanza avrebbe dovuto condurre a non concedere ulteriore credito.
Ebbene non può dirsi raggiunta in questa sede la prova che il comportamento dell'opposta nella fase precontrattuale non sia stato improntato a correttezza e buon fede, e per dette ragioni la doglianza non può essere accolta in questa sede.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dal . Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 2478/22 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia –
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 24 settembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 10267/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Vincenzo Di Pace per parte opponente e l'avv. Francesco Prestigiacomo in sostituzione dell'avv. G. Azzaretto per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
nella causa iscritta al n. 10267/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Vincenzo Pace per procura in atti Email_1
OPPONENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2478/2022
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 ).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
In sintesi con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2478/2022 dell'11 giugno 2022, emesso in suo danno, per il pagamento della somma di €
11.059,93, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria.
Detto credito trova origine in due contratti di finanziamento personale rispettivamente il contratto n.367144 per l'importo di euro 9.000,00, ed il contratto n.371531 per l'importo di euro 3.822,21, con la società
[...]
odierna opposta. Controparte_1
La si è costituita insistendo nella Controparte_1
domanda spiegata con il procedimento monitorio e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Passando al merito della vicenda si ribadisce che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, l'opposta ha documentato la propria titolarità del credito ed ha altresì fornito la documentazione a sostegno dell'ammontare del credito medesimo [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio nonché documentazione depositata nel presente giudizio].
Parte opponente non ha contestato l'esistenza o validità del rapporto ma ha lamentato la violazione dei doveri di corretta informazione e, in particolare, degli obblighi imposti dall'art. 124 bis T.U.B. per la valutazione del merito creditizio.
In proposito, deve osservarsi come la violazione dei relativi obblighi di condotta rileverebbe certamente ai fini della responsabilità precontrattuale
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
e, così, di un'eventuale pretesa risarcitoria, ma non potrebbe avere anche ricadute sulla validità del contratto né in termini di nullità (la gravità di tale sanzione ne richiede l'espressa previsione da parte del legislatore o la sua riconducibilità alle generali categorie codicistiche) né in termini di annullabilità, non ravvisandosi (ma neppure essendo state dedotte) ragioni di violenza, dolo o errore. Quanto, infatti, si lamenta è stata la scorretta e consapevole violazione degli obblighi di protezione verso il contraente più debole, la cui osservanza avrebbe dovuto condurre a non concedere ulteriore credito.
Ebbene non può dirsi raggiunta in questa sede la prova che il comportamento dell'opposta nella fase precontrattuale non sia stato improntato a correttezza e buon fede, e per dette ragioni la doglianza non può essere accolta in questa sede.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dal . Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 2478/22 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia –
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 24 settembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile