Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1959, n. 48
Articolo 1
Versione
12 marzo 1959
Art. 2.
Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958-59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 marzo 1959