Art. 2.
Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958-59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958-59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.