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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 445/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LA, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.VULCANO GIOVAMBATTISTA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
VULCANO GIOVAMBATTISTA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
di avere contratto matrimonio, in data 25/8/1993, che dalla unione erano nati i figli e , maggiorenni ma non autosufficienti e rappresentavano di voler Per_1 Per_2
separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza del 13 maggio 2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate nel ricorso ed all'udienza del 13.5.2025di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La casa coniugale verrà assegnata nella sua interezza, con tutti gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, alla sig.ra CP_1
, che continuerà ad abitarvi insieme ai figli maggiorenni non ancora economicamente
[...]
autosufficienti, mentre il sig. si trasferirà altrove il giorno stesso della sottoscrizione Pt_1
del verbale di separazione davanti al Tribunale di LA;
2) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti,convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione il trasferimento a favore della moglie dell'immobile adibito a casa coniugale al fine di assicurarne il mantenimento;
3) pertanto, con la sottoscrizione del verbale di separazione, il sig. Parte_1
trasferirà alla SI , che accetterà ed acquisterà con ogni garanzia di CP_1
legge, la piena proprietà per 1/1 del seguente immobile, facente parte del fabbricato sito nel comune di Corigliano-Rossano, a.u. Rossano, contrada Frasso, e precisamente: unità
immobiliare destinata a civile abitazione composta da un locale ubicato al piano primo sottostrada e da sovrastante piano terra rialzato, collegati tramite scala interna, con annesse aree di corte antistante e retrostante di pertinenza esclusiva, confinante con terrapieno, con proprietà , con proprietà cooperativa e con proprietà Persona_3 Pt_2 Parte_3
. La descritta unità immobiliare è censita nel catasto fabbricati del comune di
[...]
Corigliano-Rossano (già Rossano), al foglio 25, part. 773, sub 3,contrada Frasso, piano T-
S1, int. 2, z.c. 2, cat. A2, classe 2, vani 8, R.C. euro 330,53.
L'immobile in oggetto verrà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusti i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale,
ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19,
14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122,
dichiarerà e la cessionaria confermerà che sussistono tutti i requisiti di conformità oggettiva e soggettiva e in particolare:
che i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008
n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento,
dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria darà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, che si allegherà al verbale di separazione.
La parte cessionaria dichiarerà altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiarerà che detto Attestato di
Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto di trasferimento.
La parte alienante dichiarerà:
che quanto oggetto del trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità
e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a
Cosenza in data 17 aprile 2013 al n. R.G. 9977 e al n. R.P. 812 in dipendenza del contratto
Pers di mutuo fondiario del 12 aprile 2013 n. 25120 di Rep. Notaio che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI una volta completamente estinto il mutuo. CP_1 che l'immobile in oggetto è alla medesima pervenuto in forza di atto di compravendita a
Pers ministero del notaio in data 12 aprile 2013, rep. n. 25119, registrato il 16 aprile 2013 al n. 763 e trascritto il 17 aprile 2013 al n. R.G. 9976 e al n. R.P. 7204.
Le parti convengono che la SI a fronte del trasferimento si accollerà in via CP_1
esclusiva l'intero debito residuo che il sig. ha verso la per il Pt_1 Controparte_2
Pers mutuo di originari € 135.000,00 di cui al contratto a ministero del notaio in data 12 aprile
2013, rep. n. 25120, registrato a Rossano il 16 aprile 2013 al n. 764, e al successivo atto di
Pers erogazione e quietanza in data 30 ottobre 2013 a ministero del notaio rep. n. 25406,
registrato a Rossano il 31 ottobre 2013 al n. 2068, garantito da ipoteca volontaria iscritta a
Cosenza in data 17 aprile 2013 al n. 9977 R.G e al n. 812 R.P. con annotazione n. 5195 del novembre 2013 (erogazione a saldo), che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della
SI una volta completamente estinto il mutuo. CP_1
A tali effetti la SI riconoscerà di subentrare al signor verso la Banca CP_1 Pt_1
mutuante e si obbligherà a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale,
interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiarerà perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817
cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiarerà:
a) che il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto è stato costruito dopo il 17 marzo rilasciata dal Comune di Rossano in data 15 maggio 2003, e di successivo permesso di costruire n. 15/2010 prot. n. 21201, pratica edilizia n. 2009/085 rilasciata dal Comune di
Rossano il 26 marzo 2010;
b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto
1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio
1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiareranno che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.
74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
4) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/11/1965 e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LA , 19 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1985 in virtù di concessione edilizia n. 32/2003, prot. n. 10835, pratica edilizia n. 2003/052