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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3786/2023 r.g.
T R A
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Chiriatti come da mandato
[...]
in atti, ricorrenti
E
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
corrente in Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Taveri come da mandato in atti, resistente
Avente ad oggetto: impugnazione di delibera di assemblea condominiale
Conclusioni delle parti: Nelle note autorizzate per l'udienza a trattazione scritta del 31.05.2021 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui ivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1137 c.c. datato 24.05.2023 Parte_1
e adivano il Tribunale di Lecce
[...] Parte_2
esponendo: - che in data 26.04.2023, in seconda convocazione, si era celebrata l'assemblea del per discutere, tra l'altro, Controparte_1
del seguente punto all'ordine del giorno: 5. Lavori straordinari: - aggiornamenti sulle opere straordinarie in corso di esecuzione;
- discussione e deliberazione sulle varianti apportate ai colori del prospetto;
- aggiornamenti sulle opere di sostituzione degli impianti ascensore;
- deliberazione in merito all'affidamento dei lavori sulle ringhiere;
approvazione del piano di riparto preventivo generale delle spese a carico dei vari condòmini; - che su tale punto era stata assunta la seguente deliberazione: “L'Amministratore aggiorna, con l'Arch. CP_2
responsabile dei lavori, in merito alle opere straordinarie in corso di esecuzione. A tal uopo l'Amministratore comunica che ogni condomino deve manutenere i calpestii dei propri balconi e tanto anche al fine di non arredare danni alle parti comuni oggetto di opere di ristrutturazione. Si allega preventivo di spesa pervenuto dalla Ecoverde S.r.l. e dal quale ogni condomino interessato potrà estrapolare i costi ed eventualmente affidarle le opere. I condòmini per tali interventi si intendono tutti diffidati da L'Assemblea prende atto che le parti del CP_1
prospetto in carparo saranno cappottate e rifinite con il medesimo colore. L'Amministratore aggiorna sulla sostituzione degli impianti ascensore che rientrano nelle opere beneficianti del superbonus 110%.
L'Assemblea, a maggioranza e con l'astensione dei condòmini
[...]
e con millesimi 592,43 delibera di eseguire Parte_1 Pt_2
ed affidare le opere di pitturazione e trattamento delle ringhiere alla come da preventivo allegato che si sottoscrive. I Controparte_3
Sig.ri specificano che gli interventi sulle ringhiere nel Parte_1
condominio sono di competenza del proprietario di ogni singolo CP_1
balcone che ne deve sopportare le relative spese. L'Assemblea, a maggioranza e con l'astensione dei Sig.ri approvano Parte_1
il piano di riparto preventivo redatto dall'Amministratore e che sarà oggetto di Consuntivo al termine delle opere. Per il compenso e le somme da liquidare si autorizza l'Amministratore a disporre delle somme straordinarie depositate”; - che il piano di riparto preventivo allegato alla nota di convocazione recava quale intestazione: “riparto PREVENTIVO dei lavori relativi ai bonus ristrutturazione (50%) inserite nel computo lavori 110% ed alla pitturazione ringhiere …”, compendiando capitoli di spesa di diversa natura, limitandosi a ripartire il complessivo importo per i millesimi, senza curarsi di differenziare quali, tra i costi ivi ricompresi, fossero di competenza condominiale e quali a carico esclusivo dei singoli proprietari;
- che, in particolare, in detto piano di riparto, e nella relativa delibera di approvazione, non veniva tenuta in considerazione la circostanza che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ringhiere fosse a carico del singolo proprietario del balcone aggettante (tenuto a farsi sempre carico delle spese relative alla sua manutenzione/ristrutturazione), al quale era rimessa la scelta sul dare o meno corso alle lavorazioni;
- che, in ogni caso, la stragrande maggioranza delle ringhiere oggetto dei programmati lavori di pitturazione era del tipo aggettante e dunque di competenza esclusiva dei proprietari dei relativi appartamenti, non svolgendo funzioni di sostegno o di copertura dell'edificio e appartenendo in via esclusiva al proprietario dell'appartamento, sul quale andavano imputati tutti i costi per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che la delibera impugnata era pertanto nulla e/o annullabile ed illegittima, sia perché l'assemblea condominiale non era competente a decidere in ordine a manutenzione ordinaria e straordinaria delle ringhiere (di competenza esclusiva dei proprietari dei singoli balconi), sia perché il riparto preventivo approvato non recava distinzione alcuna tra costi a carico dei singoli proprietari e costi a carico della collettività dei condòmini; - che l'evidente nullità e/o annullabilità della delibera impugnata integrava il requisito del fumus che assieme al periculum derivante dalle iniziative che in avrebbe potuto Controparte_1
intraprendere per il recupero delle somme oggetto del piano di riparto, avrebbero giustificato la sospensione inaudita altera parte della delibera. Concludevano chiedendo che il Tribunale adito, previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare, volesse dichiarare nulla e/o annullabile, e per l'effetto annullare, la deliberazione assembleare impugnata;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 06.06.2023 il Tribunale fissava l'udienza del 26.10.2023 per la comparizione delle parti, senza la concessione della sospensione della delibera impugnata
Ritualmente notificati ricorso e decreto, con comparsa depositata in data 05.102023 si costituiva in giudizio il che, previa Controparte_1
impugnativa delle deduzioni e domande avverse, concludeva chiedendo:
A) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la domanda dei ricorrenti soggiaceva al procedimento di mediazione ex art. 5, co. 1 e 2, D.Lgs. 28/10 in relazione all'art. 71 quater, co. 1 disp. att. c.c. e, per l'effetto, ordinarne loro l'esperimento, con ogni implicazione;
B) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164, co. 1 e 3
c.p.c. per mancanza dell'avvertimento dell'art. 163, co. 3, n° 7 c.p.c. in relazione all'art. 281 undecies, co. 1 c.p.c. e, per l'effetto, fissare una nuova prima udienza di comparizione, con ogni implicazione;
C) ancora in via pregiudiziale, ma gradata, accertare e dichiarare la non ricorrenza dei presupposti dell'art. 281 decies, co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 281 duodecies, co. 1 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda nella forma del procedimento semplificato di cognizione;
D) nel merito ed in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria della vis executiva della delibera assembleare 26/04/23 non sussistendone i presupposti;
E) sempre nel merito, rigettare la domanda perché errata ed infondata;
F) infine condannare i signori al pagamento Parte_1
di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Nell'udienza del 26.10.2023 il Tribunale assegnava il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione a carico di parte ricorrente;
stante il suo esito negativo, il Tribunale -rilevata la mancanza nel ricorso introduttivo dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art 163
c.p.c. e applicato l'art. 164, III, comma c.p.c. - fissava nuova udienza di comparizione delle parti.
All'esito con provvedimento del 12.07.2024 il Tribunale, rilevato che non erano stati prospettati dal ricorrente idonei elementi da cui desumere la sussistenza del cd. periculum in mora e tali da giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata e considerato che non erano stati richiesti mezzi di prova e che la causa appariva matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 02.12.2024, poi differita al 20.01.2025, nella quale riservava la decisione.
Preliminarmente, si osserva che il balcone di un'unità immobiliare in Condominio può essere aggettante (in prolungamento all'esterno del perimetro del fabbricato) oppure incassato (inserito nel corpo dell'edificio ossia non proteso nel vuoto e non sporgente dal perimetro.
Dalle foto prodotte in atti si evince che i balconi del CP_1
sono in parte aggettanti ed in parte incassati e che i parapetti
[...]
dell'uno e dell'altro sono tutti con ringhiera metallica a bastoni verticali.
Orbene, costituisce ius receptum che i rivestimenti (murari e/o metallici/ringhierati e/o vetrati) dei balconi, allorché siano ben visibili all'esterno, siano disposti simmetricamente e risultino omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale assolvano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio e costituiscano elemento decorativo della facciata, e perciò costituiscono beni comuni.
Di conseguenza, le ringhiere dei balconi (ed i relativi frontalini, ossia la porzione verniciata che riveste la zona inferiore del balcone visibile all'esterno), nonché le analoghe ringhiere delle finestre delle unità immobiliari di piano altro non sono che parti di armonico arredo del fabbricato, i cui costi di pitturazione gravano su tutti i condomini e devono essere deliberati dall'assemblea condominiale.
Le doglianze espresse dai ricorrenti nell'atto introduttivo appaiono pertanto infondate.
Alla soccombenza dei ricorrenti segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale (fasi entrambe ridotte alla metà per l'assenza di attività istruttoria e il mancato deposito di note conclusive).
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti e Parte_1 [...]
in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_2
Angelo Taveri, procuratore del dichiaratosi Controparte_1
anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 12 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3786/2023 r.g.
T R A
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Chiriatti come da mandato
[...]
in atti, ricorrenti
E
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
corrente in Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Taveri come da mandato in atti, resistente
Avente ad oggetto: impugnazione di delibera di assemblea condominiale
Conclusioni delle parti: Nelle note autorizzate per l'udienza a trattazione scritta del 31.05.2021 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui ivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1137 c.c. datato 24.05.2023 Parte_1
e adivano il Tribunale di Lecce
[...] Parte_2
esponendo: - che in data 26.04.2023, in seconda convocazione, si era celebrata l'assemblea del per discutere, tra l'altro, Controparte_1
del seguente punto all'ordine del giorno: 5. Lavori straordinari: - aggiornamenti sulle opere straordinarie in corso di esecuzione;
- discussione e deliberazione sulle varianti apportate ai colori del prospetto;
- aggiornamenti sulle opere di sostituzione degli impianti ascensore;
- deliberazione in merito all'affidamento dei lavori sulle ringhiere;
approvazione del piano di riparto preventivo generale delle spese a carico dei vari condòmini; - che su tale punto era stata assunta la seguente deliberazione: “L'Amministratore aggiorna, con l'Arch. CP_2
responsabile dei lavori, in merito alle opere straordinarie in corso di esecuzione. A tal uopo l'Amministratore comunica che ogni condomino deve manutenere i calpestii dei propri balconi e tanto anche al fine di non arredare danni alle parti comuni oggetto di opere di ristrutturazione. Si allega preventivo di spesa pervenuto dalla Ecoverde S.r.l. e dal quale ogni condomino interessato potrà estrapolare i costi ed eventualmente affidarle le opere. I condòmini per tali interventi si intendono tutti diffidati da L'Assemblea prende atto che le parti del CP_1
prospetto in carparo saranno cappottate e rifinite con il medesimo colore. L'Amministratore aggiorna sulla sostituzione degli impianti ascensore che rientrano nelle opere beneficianti del superbonus 110%.
L'Assemblea, a maggioranza e con l'astensione dei condòmini
[...]
e con millesimi 592,43 delibera di eseguire Parte_1 Pt_2
ed affidare le opere di pitturazione e trattamento delle ringhiere alla come da preventivo allegato che si sottoscrive. I Controparte_3
Sig.ri specificano che gli interventi sulle ringhiere nel Parte_1
condominio sono di competenza del proprietario di ogni singolo CP_1
balcone che ne deve sopportare le relative spese. L'Assemblea, a maggioranza e con l'astensione dei Sig.ri approvano Parte_1
il piano di riparto preventivo redatto dall'Amministratore e che sarà oggetto di Consuntivo al termine delle opere. Per il compenso e le somme da liquidare si autorizza l'Amministratore a disporre delle somme straordinarie depositate”; - che il piano di riparto preventivo allegato alla nota di convocazione recava quale intestazione: “riparto PREVENTIVO dei lavori relativi ai bonus ristrutturazione (50%) inserite nel computo lavori 110% ed alla pitturazione ringhiere …”, compendiando capitoli di spesa di diversa natura, limitandosi a ripartire il complessivo importo per i millesimi, senza curarsi di differenziare quali, tra i costi ivi ricompresi, fossero di competenza condominiale e quali a carico esclusivo dei singoli proprietari;
- che, in particolare, in detto piano di riparto, e nella relativa delibera di approvazione, non veniva tenuta in considerazione la circostanza che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ringhiere fosse a carico del singolo proprietario del balcone aggettante (tenuto a farsi sempre carico delle spese relative alla sua manutenzione/ristrutturazione), al quale era rimessa la scelta sul dare o meno corso alle lavorazioni;
- che, in ogni caso, la stragrande maggioranza delle ringhiere oggetto dei programmati lavori di pitturazione era del tipo aggettante e dunque di competenza esclusiva dei proprietari dei relativi appartamenti, non svolgendo funzioni di sostegno o di copertura dell'edificio e appartenendo in via esclusiva al proprietario dell'appartamento, sul quale andavano imputati tutti i costi per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che la delibera impugnata era pertanto nulla e/o annullabile ed illegittima, sia perché l'assemblea condominiale non era competente a decidere in ordine a manutenzione ordinaria e straordinaria delle ringhiere (di competenza esclusiva dei proprietari dei singoli balconi), sia perché il riparto preventivo approvato non recava distinzione alcuna tra costi a carico dei singoli proprietari e costi a carico della collettività dei condòmini; - che l'evidente nullità e/o annullabilità della delibera impugnata integrava il requisito del fumus che assieme al periculum derivante dalle iniziative che in avrebbe potuto Controparte_1
intraprendere per il recupero delle somme oggetto del piano di riparto, avrebbero giustificato la sospensione inaudita altera parte della delibera. Concludevano chiedendo che il Tribunale adito, previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare, volesse dichiarare nulla e/o annullabile, e per l'effetto annullare, la deliberazione assembleare impugnata;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 06.06.2023 il Tribunale fissava l'udienza del 26.10.2023 per la comparizione delle parti, senza la concessione della sospensione della delibera impugnata
Ritualmente notificati ricorso e decreto, con comparsa depositata in data 05.102023 si costituiva in giudizio il che, previa Controparte_1
impugnativa delle deduzioni e domande avverse, concludeva chiedendo:
A) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la domanda dei ricorrenti soggiaceva al procedimento di mediazione ex art. 5, co. 1 e 2, D.Lgs. 28/10 in relazione all'art. 71 quater, co. 1 disp. att. c.c. e, per l'effetto, ordinarne loro l'esperimento, con ogni implicazione;
B) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164, co. 1 e 3
c.p.c. per mancanza dell'avvertimento dell'art. 163, co. 3, n° 7 c.p.c. in relazione all'art. 281 undecies, co. 1 c.p.c. e, per l'effetto, fissare una nuova prima udienza di comparizione, con ogni implicazione;
C) ancora in via pregiudiziale, ma gradata, accertare e dichiarare la non ricorrenza dei presupposti dell'art. 281 decies, co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 281 duodecies, co. 1 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda nella forma del procedimento semplificato di cognizione;
D) nel merito ed in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria della vis executiva della delibera assembleare 26/04/23 non sussistendone i presupposti;
E) sempre nel merito, rigettare la domanda perché errata ed infondata;
F) infine condannare i signori al pagamento Parte_1
di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Nell'udienza del 26.10.2023 il Tribunale assegnava il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione a carico di parte ricorrente;
stante il suo esito negativo, il Tribunale -rilevata la mancanza nel ricorso introduttivo dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art 163
c.p.c. e applicato l'art. 164, III, comma c.p.c. - fissava nuova udienza di comparizione delle parti.
All'esito con provvedimento del 12.07.2024 il Tribunale, rilevato che non erano stati prospettati dal ricorrente idonei elementi da cui desumere la sussistenza del cd. periculum in mora e tali da giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata e considerato che non erano stati richiesti mezzi di prova e che la causa appariva matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 02.12.2024, poi differita al 20.01.2025, nella quale riservava la decisione.
Preliminarmente, si osserva che il balcone di un'unità immobiliare in Condominio può essere aggettante (in prolungamento all'esterno del perimetro del fabbricato) oppure incassato (inserito nel corpo dell'edificio ossia non proteso nel vuoto e non sporgente dal perimetro.
Dalle foto prodotte in atti si evince che i balconi del CP_1
sono in parte aggettanti ed in parte incassati e che i parapetti
[...]
dell'uno e dell'altro sono tutti con ringhiera metallica a bastoni verticali.
Orbene, costituisce ius receptum che i rivestimenti (murari e/o metallici/ringhierati e/o vetrati) dei balconi, allorché siano ben visibili all'esterno, siano disposti simmetricamente e risultino omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale assolvano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio e costituiscano elemento decorativo della facciata, e perciò costituiscono beni comuni.
Di conseguenza, le ringhiere dei balconi (ed i relativi frontalini, ossia la porzione verniciata che riveste la zona inferiore del balcone visibile all'esterno), nonché le analoghe ringhiere delle finestre delle unità immobiliari di piano altro non sono che parti di armonico arredo del fabbricato, i cui costi di pitturazione gravano su tutti i condomini e devono essere deliberati dall'assemblea condominiale.
Le doglianze espresse dai ricorrenti nell'atto introduttivo appaiono pertanto infondate.
Alla soccombenza dei ricorrenti segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale (fasi entrambe ridotte alla metà per l'assenza di attività istruttoria e il mancato deposito di note conclusive).
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti e Parte_1 [...]
in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_2
Angelo Taveri, procuratore del dichiaratosi Controparte_1
anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 12 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)