Articolo 5 della Legge 3 marzo 1951, n. 178
Articolo 4Articolo 6
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14 aprile 1951
Art. 5.
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca e' pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Entrata in vigore il 14 aprile 1951
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