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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere delegato dal Presidente, dr.ssa M. Assunta Niccoli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 189 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Avv. NA AN LI
congiuntamente difesi dall'avv. Anna Lisa Buonadonna
OPPONENTI IN RIASSUNZIONE
E
1
Controparte_1
non costituito
OPPOSTO IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: Riassunzione del giudizio di opposizione ex artt. 84-
170 DPR n. 115/2002, art. 15 Dlgvo n. 15/2011, art. 281 decies cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 541/2024 del
26/06/2023; richiesta dell'avv. Anna Lisa Buonadonna di liquidazione dei compensi con patrocinio a Spese dello Stato
sulle conclusioni rassegnate dagli opponenti in conformità dell'atto introduttivo nelle note scritte inviate nel termine del 10/04/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Consigliere delegato,
letti gli atti;
vista l'ordinanza n. 541/2024 con la quale la Corte di Cassazione, investita del ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di
Salerno n. 3432/2020, dopo aver esaminato la sentenza della Corte di
Appello di Salerno, sezione lavoro, del 20/11/2015 contenente, oltre alla statuizione di merito, la revoca dell'ammissione di al Parte_1
PSS; il decreto del 04/01/2016 con il quale il Presidente della Corte di
Appello, sull'opposizione ex art. 170 TU spese di giustizia avverso la
2 revoca del patrocinio statale, dichiarava inammissibile il ricorso;
l'ordinanza n. 29877/2019 con la quale la Corte di legittimità, ritenendo corretta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 TU, accoglieva il ricorso del D'Aniello e disponeva per la riassunzione del procedimento;
l'ordinanza n. 3432/2020 con la quale, all'esito del giudizio di riassunzione, il Presidente della Corte di Appello riconosceva la fondatezza dell'opposizione ma liquidava in favore dell'avv.
Buonadonna e a carico dello Stato i soli compensi della causa di merito n. 74/2014, ha ritenuto che la Corte di Appello di Salerno avesse correttamente liquidato a carico dello Stato il compenso per il giudizio principale RG n.72/2014 e che invece avesse omesso di provvedere alla liquidazione dei compensi per i due giudizi di opposizione, di cui uno in sede di rinvio, e per quello di legittimità, disponendo erroneamente una liquidazione unica e globale per tutti, ed ha pertanto cassato il provvedimento nei limiti di cui in motivazione rinviando alla medesima
Corte di Appello, nella persona di un diverso magistrato, per la liquidazione delle spese dei due procedimenti di opposizione, del giudizio di legittimità e del procedimento in corso;
letto l'atto di citazione in riassunzione dell'avv. Buonadonna e le liquidazioni chieste relativamente ai vari procedimenti, supportate dalla documentazione allegata;
rilevato che avendo la causa di merito il valore di € 13.542,51, pari alla somma liquidata in favore del lavoratore, il valore di tutti i procedimenti oggetto del presente giudizio è compreso nello scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00;
3 ritenuto che, in considerazione della semplicità sia procedurale che del merito delle questioni trattate, sostanzialmente identiche in tutti i giudizi, il compenso da liquidare non possa superare gli importi minimi, che vanno poi dimidiati per espressa previsione di legge; che per tutti i procedimenti debba essere esclusa la liquidazione per la fase di trattazione/istruttoria, in quanto non effettivamente espletata;
che la fase della discussione per i giudizi di merito debba essere ridotta del
50% in considerazione della limitata e ripetitiva attività svolta e che per i giudizi di legittimità non possa essere riconosciuta avendo essi avuto trattazione camerale;
che i medesimi criteri devono essere applicati anche alla liquidazione dei compensi per il presente procedimento;
ritenuto altresì di dover fare applicazione dei parametri dettati dal DM
n. 55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/2022 per i procedimenti civili dinanzi alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione e pertanto riconoscere :
- per il primo procedimento di opposizione n. 1072/2015 RG : per la fase di studio € 567,00, per la fase introduttiva € 461,00, per la fase di discussione € 478,00 ( 956:2) e così complessivamente € 1.506,00, che con la riduzione del 50% diventano € 753,00;
- per il primo giudizio di legittimità n. 17128/2016 RG: per la fase di studio € 638,00, per la fase introduttiva € 567,00, e così complessivamente € 1.205,00, che ridotti del 50% diventano € 602,50;
- per il secondo procedimento di opposizione n. 1132/2019 RG : per la fase di studio € 567,00, per la fase introduttiva € 461,00, per la fase di discussione € 478,00 ( € 956:2) e così complessivamente € 1.506,00,
4 che aumentati del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche per agevolare la consultazione degli atti ascendono ad € 1.957,80 e ridotti del 50% diventano € 978,90;
- per il secondo giudizio di legittimità n. 30319/2020 RG: per la fase di studio € 638,00, per la fase introduttiva € 567,00, e così complessivamente € 1.205,00, oltre 50% su € 336,00 per il deposito della memoria ex art. 378 cpc (€ 168,00) e aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ( € 361,50), e così complessivamente
€ 1.734,50 , che ridotti del 50% diventano € 867,25;
- per il presente procedimento di opposizione n. 189/2024 RG: per la fase di studio € 567,00, per la fase introduttiva € 461,00, per la fase di discussione € 478,00 ( € 956:2) e così complessivamente € 1.506,00, che aumentati del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche per agevolare la consultazione degli atti ascendono ad € 1.957,80, e ridotti del 50% diventano € 978,90;
che le somme come sopra riconosciute vanno maggiorate del rimborso forfettario del 15% per spese generali, del 4% per cassa e del 22% per iva sull'imponibile;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla riassunzione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 15 dLgvo n. 150/2011 dall'avv. AN LI
NA e da nei confronti del Parte_1 [...]
a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza Controparte_1
della Corte di Appello di Salerno n. 3432/2020 disposto dalla Corte di
Cassazione con provvedimento n. 541/2024, così provvede:
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1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto in favore dell'avv. Pt_2
Buonadonna a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nell'interesse di € 753,00 per il procedimento di Parte_1
opposizione n. 1072/2015 RG;
€ 602,50 per il primo giudizio di legittimità n. 17128/2016 RG;
€ 978,90 per il secondo giudizio idi opposizione - riassunzione n. 1132/2019 RG;
€ 867,25 per il secondo giudizio di legittimità n. 30319/2020 RG;
€ 978,90 per il presente procedimento di riassunzione, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, e maggiorazione del 4% per cassa previdenziale e del
22% per iva sull'imponibile;
2. PONE IL PAGAMENTO A CARICO DELLO STATO.
Salerno, 13 giugno 2025
Il Consigliere delegato dal Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli
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