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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1078/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 3.6.2025
Nella causa n.r.g. 1078/2021, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti BONVICINI MASSIMO, BONTEMPI MICHELE, BIAGGIO MARA RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
Oggi 3.6.25, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
La sola ricorrente ha depositato brevi note conclusive.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 1078/2021, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti BONVICINI MASSIMO, BONTEMPI MICHELE, BIAGGIO MARA RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 28.1.21, ha dato seguito al procedimento Parte_1
n.r.g. 4447/20 già pendente dinanzi al Giudice di Pace di , che il 4.12.20 aveva declinato la CP_1 propria competenza, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione.
La sola ricorrente è comparsa all'udienza del 29.3.22; il giudice ha chiesto di depositare la prova della notificazione alla controparte, poi eseguita il 27.5.22 (si rileva che il decreto di fissazione dell'udienza, datato 1.4.21, non aveva assegnato un termine per la notificazione).
Con decreto del 27.7.22 è stata disposta la rinnovazione della notifica, nuovamente eseguita il 18.8.22.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 15.12.22.
La sola ricorrente è comparsa all'udienza del 7.9.23. Con ordinanza del giorno seguente, il giudice ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, con restituzione dei mezzi sequestrati al loro proprietario, e ha ordinato la notifica dell'ordinanza alla controparte, eseguita il 14.9.23.
La resistente non si è costituita in giudizio.
La ricorrente ha depositato note conclusive il 24.1.25, ma la discussione dell'11.2.25 è stata rinviata per acquisire il fascicolo del Giudice di Pace.
Altre note sono state depositate il 15.5.25 e il 30.5.25 in vista dell'odierna trattazione scritta.
2. L'11.8.20, la Polizia Stradale di Montichiari-BS notificava alla due Parte_1 verbali di sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S. – uno per il trattore stradale Mercedes targato
Pag. 2 di 4 GA835VY e l'altro per il semirimorchio Tabarrini targato AC52215 (docc. 4 e 5 ric.) – contestando la violazione dell'art. 256 co. 4 del D.Lgs. n. 152/06, punita dal successivo art. 260-ter, per aver circolato senza esporre il cartello con la lettera “R” a indicare il trasporto di rifiuti pericolosi, come invece richiesto nelle prescrizioni date all'impresa nel documento di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (docc. 6A e 6B ric.).
3. Le conclusioni della ricorrente (come da note del 30.5.25) sono state:
«L'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei verbali di sequestro impugnati e conferma dell'ordinanza provvisoria di sospensione all'esecuzione e definitiva restituzione dei mezzi al legittimo proprietario. Spese di lite integralmente rifuse, come da nota spese agli atti».
4. Ritenuto che:
− Ai sensi dell'art. 260-ter del D.Lgs. n. 152/06, «
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256»;
− L'art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 prevede che: «
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. […] 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni»;
− La ha ottenuto la necessaria iscrizione, in cui sono riportate le targhe Parte_1 di entrambi i veicoli sottoposti a sequestro;
pertanto non si tratta di un trasporto svolto in mancanza di autorizzazione/iscrizione/comunicazione, punito dall'art. 256 co. 1 cit.;
− Il guidatore non ha invece rispettato la prescrizione di esporre il cartello con la lettera “R”;
− È discutibile se questa condotta rientri nell'art. 256 co. 4 cit. (contestato dalla Polizia), non trattandosi né di inosservanza delle prescrizioni contenute in un'autorizzazione, né di una carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione/comunicazione;
− Solo un'interpretazione estensiva, non ammessa in questo settore, potrebbe ricondurre la fattispecie alla prima ipotesi del co. 4, equiparando l'iscrizione all'autorizzazione; ma non risulta che la notizia di reato abbia avuto seguiti per il guidatore e comunque non si applicherebbe la confisca dell'art. 260-ter cit. (che richiama solo il co. 1);
− Di conseguenza, non può trovare applicazione neanche il generale art. 213 co. 4 C.d.S., ai sensi del quale «è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice»;
− Il primo motivo di ricorso è quindi fondato, sicché i provvedimenti debbono essere annullati.
5. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000), senza nulla riconoscere per la fase davanti al Giudice di Pace incompetente. Si possono liquidare i valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, considerata la scarsa complessità
Pag. 3 di 4 delle questioni sottese e lo scarno svolgimento processuale, nella contumacia della resistente. Al totale (€ 1452) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: in accoglimento del ricorso, annulla i provvedimenti impugnati, con restituzione dei mezzi sottoposti a sequestro al loro proprietario;
a titolo di spese di lite, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 1452,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 03/06/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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