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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino ConSIliere
Dott.ssa Donatella Draetta ConSIliere relatore riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1114/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. , PA C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e dall'avv. DIMAGGIO
LUCIANA, PEC: Email_1 Email_2 appellante contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BOMMARITO GIULIA
PEC: Email_3
appellato
e
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. LAURA SALVATRICE MARUSSIA PISCITELLO, E ( alermo e ) Email_4 _2 Email_6
appellato
1 Conclusioni per l'appellante:
Accogliere il proposto atto di appello, in relazione ai motivi di impugnazione tutti sopra esposti e ciò con qualsivoglia statuizione e, per l'effetto Riformare la sentenza del Tribunale di Palermo Sezione II Civile n. 1232/2019 …, come sopra impugnata e per l'effetto: Ritenere
e dichiarare il diritto dell'odierna appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033
c.c. alla restituzione della complessiva somma pari ad € 9.738,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento o in subordine dalla data del 20/03/2014 per tutti i motivi esposti in premessa;
Ritenere e dichiarare che le somme pari ad € 4.392,12 sono state già pagate dalla Sig.ra in favore dell' e null'altro è dovuto alla medesima. Con Pt_1 CP_1 vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei legali antistatari che dichiarano di averli anticipati e di non aver percepito compenso alcuno”
Conclusioni per l'appellato Controparte_1
1.Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla SI.ra
[...]
, per l'assoluta carenza probatoria e, pertanto, confermare in toto la sentenza del PA
Tribunale di Palermo n. 1232/2019; .Prendere atto della rinuncia da parte dello IACP della domanda riconvenzionale, esperita ed accolta in I grado;
3.Inoltre, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riformata la sentenza di I grado e dichiarato, quindi, legittimo il diritto alla restituzione di somme in favore della SI.ra , condannare il PA _2
, pure appellato, al pagamento di ogni eventuale importo che verrà quantificato in
[...] via equitativa;
4.Si chiede, infine, qualora si dovesse confermare la statuizione di I grado, che venga dichiarata la compensazione delle spese di lite, mentre la condanna dell'appellante per “lite temeraria”, al fine di poter essere un deterrente alla prosecuzione del contenzioso, stante che la SI.ra , considerata la sua capacità reddituale, potrebbe essere ammessa Pt_1
al “gratuito patrocinio”, a spese dello Stato”
Conclusioni per l'appellato : Controparte_2
Rigettare le domande proposte nei confronti del perché infondate in fatto Controparte_2
e in diritto. Aggiudicare al le spese di giudizio oltre accessori di legge Controparte_2
(INAIL, CDEP e spese generali)”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1232/2019 del 6 marzo 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito quantificato in € 9.738,00, oltre accessori, proposta da e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dallo PA convenuto, ha condannato l'attrice al pagamento della somma di € 4.332,12, oltre CP_1
interessi dalla data di costituzione in mora al soddisfo.
Dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , estromesso dal Controparte_2 giudizio, il Tribunale ha invero ritenuto provata la circostanza secondo la quale R_
, defunto marito dell'attrice, avesse corrisposto all'Ente civico - che all'epoca aveva
[...] in gestione l'immobile sito in , Largo V16 n. 30 , gestione poi passata in capo allo _2
- la somma di Lire 19.798.209 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile CP_1 predetto, per il periodo dal 1° giugno 1989 al 30 aprile 1999, circostanza questa invero attestata nella nota prot. 3693 del 14 aprile 2000 del e, tuttavia, ha Controparte_2 rigettato la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla attrice, ritenendo che tale somma non fosse più ripetibile, per essersi il relativo diritto prescritto.
Il Tribunale ha invece accolto, come anticipato, la domanda riconvenzionale proposta dallo nei confronti di e condannato quest'ultima al pagamento dei CP_1 PA
canoni di locazione maturati da gennaio 2017 a marzo 2018, quantificati nella nota prot. 001-
0004627-USC/2018 del 26 marzo 2018 e non contestati né nell'an, né nel quantum dall'attrice.
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto notificato il 16 maggio 2019, lamentando l'erroneità della decisione per avere il Tribunale ritenuto prescritto il proprio credito ed erroneamente valutato il compendio probatorio, tanto da ritenere non provato il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile nel periodo gennaio 2017 – marzo 2018 da parte del defunto marito in favore dell'ente R_ civico. Ancora, l'appellante ha lamentato l'erroneità della estromissione dell'ente civico dal giudizio e la condanna alle spese di lite.
3.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 25 settembre
2019, si è costituito lo eccependo la prescrizione delle somme richieste a titolo di CP_1
indebito e chiedendo, nel merito il rigetto dell'appello. Con memoria reiettiva dell'avverso
3 gravame depositata il giorno 4 dicembre 2019, si è costituito anche il _2
.
[...]
4.Dichiarata da questa Corte con ordinanza del 7 giugno 2024 l'interruzione del giudizio per collocamento in quiescenza del difensore con cui era costituito il , Controparte_2 con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2024, ha riassunto il PA
processo, insistendo nei motivi di gravame e nelle conclusioni già svolte con il precedente atto di citazione.
5.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito prima il _2
, con memoria depositata il 22 luglio 2024 e quindi lo con memoria
[...] CP_1 depositata il 30 ottobre 2024. Entrambi hanno concluso come in epigrafe.
6.Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 4 dicembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
8. Per ragioni di ordine logico e giuridico, poiché attinente alla sussistenza della legittimazione passiva del , deve essere preliminarmente esaminato Controparte_2
e trattato il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
e per avere estromesso quest'ultimo dal giudizio.
Ha dedotto in proposito l'appellante di essere stata costretta a chiamare in giudizio il affinché questo documentasse i pagamenti a suo tempo eseguiti Controparte_2 dal defunto marito, , in favore dell'Ente civico, ente che all'epoca Persona_1
gestiva l'immobile di Largo V16, pagamenti la cui esistenza l' avrebbe in mala fede CP_1 contestato.
9.Il motivo è infondato.
L'attrice ha agito in prime cure al fine di ottenere la ripetizione dell'importo di € 9.738,00 corrisposto in favore dell' e secondo la sua ricostruzione illegittimamente da CP_1
quest'ultimo richiesto a titolo di canoni per il periodo dal dicembre 1989 all'aprile 1999.
Poiché rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato
4 soltanto il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non essere dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (v. Cass. Civ. n. 3596/2024), e poiché nel caso di specie è pacifico che l'importo asseritamente indebito è stato percepito dallo - che CP_1
ne avrebbe ingiustamente preteso il pagamento nonostante i ratei del canone fossero stati già puntualmente pagati all'ente civico -, risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente civico in prime cure - e reiterata in questo grado di giudizio - ed
è altresì corretta la decisione del primo Giudice che ha dichiarato tale difetto estromettendo il dal giudizio. Controparte_2
10.Passando al merito, deve anzitutto darsi atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale
- accolta in prime cure e volta alla condanna di al pagamento PA
dell'importo di € 4.332,12 – formalizzata dallo nella sua comparsa conclusionale. Sul CP_1 punto, rispetto al quale l'appellante ha articolato il secondo motivo di gravame, deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
11.Deve invece trovare accoglimento il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale individuato nel _2
e non nello il soggetto nei confronti del quale era stata formulata la
[...] CP_1 domanda di ripetizione della somma di € 9.738,00 e per avere ritenuto che il credito fosse prescritto.
Come correttamente dedotto da parte attrice, fin dal primo grado di giudizio, invero, oggetto di causa era la restituzione e/o la compensazione del suddetto importo con quello pagato non già dal defunto marito, , al a titolo di canoni Persona_1 Controparte_2 di locazione relativi al periodo dal dicembre 1989 all'aprile 1999, bensì con quanto pagato dalla stessa attrice, attraverso un piano rateale per complessivi € 16.039,80 decorrente dal
2014, in favore dello che aveva illegittimamente condizionato la regolarizzazione CP_1
della posizione di e la stipula del contratto di locazione PA dell'immobile di Largo V16 al pagamento anche di tali somme, benché già tempestivamente corrisposte dal defunto marito al . Controparte_2
12. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il diritto di PA alla ripetizione dell'importo di € 9.738,00 non è prescritto.
E invero, un pagamento, per poter dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte
5 di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens. Solo in tal modo può configurarsi un indebito e il conseguente diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c., in quanto difetti di un'idonea causa giustificativa (v. Cass. Civ. n. 798/2013).
13.Nel caso di specie, i pagamenti di cui di adduce la natura indebita non sono quelli effettuati da in favore del per le indennità di occupazione Persona_1 Controparte_2 dell'immobile per il periodo dicembre 1989 - aprile 1999, bensì quelli effettuati da
[...]
in favore dell' a partire dal 2014 per la regolarizzazione della propria PA CP_1
posizione abitativa, regolarizzazione che lo aveva ingiustamente subordinato al CP_1 pagamento delle suddette indennità. Il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito – che si applica anche all'indebito costituito da pagamenti periodici altrimenti assoggettati a termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 6968/2024; Cass. civ. Sez. lavoro n. 28436/2019; Cass. civ. Sez. lavoro n. 21962/2018; Cass. civ. Sez. lavoro n. 25270/2016) – decorre dunque dal momento del pagamento della singola rata e, poiché il primo pagamento è avvenuto nel 2014 e l'azione è stata esperita con atto di citazione notificato l'8 gennaio 2018, tale termine, nel caso di specie, non è stato superato, motivo per il quale non può dirsi maturata la prescrizione.
14. Nel merito, sussiste il diritto di alla ripetizione dell'importo di PA
€ 9.378,00 da questa indebitamente corrisposto in favore dello CP_1
Appare opportuno premettere che nella ripetizione di indebito operano i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, che è quindi nel caso di specie a carico dell'attrice, la quale
è tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(v. Cass. Civ. n. 30713/2018).
15.Nel caso di specie, mentre è incontestato che nel piano rateale stipulato con lo CP_1
fosse stato incluso anche il pagamento dei canoni del periodo dicembre 1989-aprile 1999 (cfr. bollettini postali attestanti il pagamento di tutte le rate del complessivo importo di €
16.039,80, comprensivo di € 9.738,00, richiesti a titolo di canoni per il periodo dal dicembre
1989 all'aprile 1999) l'appellante ha inteso provare i pagamenti effettuati dal defunto marito, per lo stesso titolo, in favore del mediante la produzione di Controparte_2
certificati di vaglia postali e di ricevute di versamenti effettuati in favore dell'Ente civico.
6 Tali documenti, come correttamente evidenziato dallo provano, tuttavia, soltanto i CP_1
pagamenti degli anni 1995, 1996, 1997 e 1999.
16.Per tutte le altre mensilità del periodo dicembre 1989-aprile 1999, la prova dei pagamenti emerge dalla nota del , prot. n. 523408 del 18 giugno 2014, che ha Controparte_2 attestato che “risultano regolarmente pagati all'Amministrazione i canoni dovuti per il periodo giugno 1989 ad aprile 1999”. Pertanto, ha dato prova dei PA pagamenti già effettuati dal defunto marito e, dunque, del fatto che il pagamento dei canoni dal dicembre 1989 all'aprile 1999 richiesto dall' è privo di una causa giustificativa. CP_1
Del resto, emerge dal protocollo di intesa stipulato dal e dallo Controparte_2 il 6 ottobre 1998 che l' non è succeduto al Comune, né che quest'ultimo ha CP_1 CP_1
ceduto al primo i propri crediti, ma che allo così come dallo stesso dedotto, era stata CP_1 affidata soltanto la gestione degli immobili oggetto di requisizione finalizzata alla stipula di contratti di locazione con i soggetti occupanti. La titolarità del diritto di credito relativo ai canoni in capo al , peraltro, emerge con chiarezza dallo stesso Controparte_2 protocollo d'intesa: al punto 2) viene infatti riportato che gli assegnatari “dovranno essere in regola con i pagamenti dei canoni nei confronti dell'Amministrazione”, mentre al punto 5) è indicato che il avrebbe corrisposto allo I.A.C.P. “il pagamento di tutte le indennità _2
dovute”. Lo pertanto, non è legittimato a richiedere il pagamento di importi dovuti CP_1 dagli occupanti ad un soggetto terzo, quale appunto il e la mancata Controparte_2
corresponsione degli importi da parte dell'Ente civico dedotta dall' è una vicenda CP_1 meramente interna ai rapporti tra quest'ultimo e il che non può coinvolgere soggetti _2
a tali rapporti estranei.
17.In ogni caso, pur ove si ritenesse che lo fosse subentrato al CP_1 _2
e che quindi vi sia stata una cessione del credito, il creditore originario,
[...] _2
ha riconosciuto nella già menzionata nota prot. n. 523408 del 18 giugno 2014 di aver ricevuto i canoni nel periodo per cui è causa, ossia dal dicembre 1989 all'aprile 1999, così estinguendo ogni possibile pretesa sugli stessi.
18.Infine, contrariamente a quanto dedotto dallo non può ritenersi che CP_1 [...]
abbia riconosciuto il proprio debito mediante la sottoscrizione del piano di PA
rateizzazione del debito pari a € 16.039,80. La giurisprudenza di legittimità, con principi che devono ritenersi applicabili anche al caso di specie, ha stabilito che la presentazione
7 dell'istanza di rateizzazione del debito non comporta acquiescenza rispetto all'an della pretesa (cfr., ex multis, Cass. Civ. ord. n. 4180/2025) e che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio
e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (v. Cass.
Civ., Sez. lavoro, n. 5549/2021).
19.Nel caso di specie, non può assegnarsi intenzione ricognitiva alla sottoscrizione, da parte dell'appellante, dell'istanza di rateizzazione del debito e del relativo piano, poiché ad esse era condizionata la regolarizzazione della sua posizione e la possibilità, per la stessa, di stipulare un regolare contratto di locazione dell'immobile adibito a residenza.
20.L'istanza di rateizzazione sottoscritta da , peraltro, risulta redatta PA su un modulo precompilato stilato dall' le cui condizioni sono destinate a servire una CP_1
serie indefinita di rapporti e dunque disciplinato dall'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. Civ. ord. n.
23194/2020). Emerge dalla suddetta istanza che la dichiarazione di “riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il residuo debito al netto dell'acconto corrisposto e pari ad €
16.039,80” – al contrario di quelle relative alla decadenza dal beneficio al mancato pagamento di almeno due rate e all'impossibilità di ottenere ulteriori rateizzazioni - non è specificamente e individualmente approvata per iscritto e dunque essa è inefficace ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.
21.Ai sensi dell'art. 2033 c.c., la debenza degli interessi sull'importo di € 9.738,00 deve farsi decorrere dalla data del pagamento di ogni singola rata e fino al soddisfo, poiché deve ritenersi provata la “mala fede” - ossia la consapevolezza della insussistenza del credito - dello CP_1 al momento della ricezione di tale importo (cfr. Cass. Civ. ord. n. 12362/2024; Cass. Civ. ord.
n. 23448/2020).
E invero, già con comunicazione del 10 marzo 2014, dunque prima della sottoscrizione dell'istanza di rateizzazione del debito avvenuta il 20 marzo 2014 e del pagamento della prima
8 rata, , per mezzo del proprio difensore, aveva rappresentato allo PA
l'illegittimità della pretesa di quest'ultimo relativa ai canoni per il periodo dal CP_1 dicembre 1989 all'aprile 1999 in quanto già corrisposti dal defunto marito al _2
.
[...]
Come dallo stesso Istituto dedotto (cfr. memoria di costituzione in questo grado di giudizio), la circostanza in parola risultava anche trascritta nell' elenco dei beni requisiti, allegato al protocollo d'intesa stipulato tra lo e il il 6 ottobre 1998, CP_1 Controparte_2 ove era espressamente detto che “L'abusivo ha versato la somma di L. 19.798.200 dal giugno
1989 al 1999”.
22.Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata disponendo la condanna dell' alla restituzione dell'importo di € 9.378,00, oltre CP_1 interessi al saggio legale a decorrere dalla data del pagamento di ogni singola rata e fino al soddisfo, in favore di Parte_2
[...
. Atteso l'esito complessivo del giudizio, deve essere condannata PA alla rifusione delle spese di lite del grado nei confronti del , mentre Controparte_2
lo deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio in favore di , liquidate come in parte dispositiva, ove ne è PA
altresì disposta la loro distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 1232/2019 pronunciata dal
Tribunale di Palermo il 6 marzo 2019, condanna lo alla restituzione in favore di della somma pari CP_1 PA
a € 9.738,00 da questa indebitamente corrisposta, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data del pagamento di ogni singola rata e fino al soddisfo;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dallo avente ad oggetto la condanna di al CP_1 PA pagamento dell'importo di € 4.332,12; condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del PA
, liquidate in € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Controparte_2
9 condanna lo alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore CP_1
di , liquidandole rispettivamente in € 2.540,00, per il primo grado di PA giudizio ed in € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA per il grado di appello, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e
DIMAGGIO LUCIANA, dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 27 giugno 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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