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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e N. 105/22 R.G. composto dai Sigg. Magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 4.2.2022 da
(c.f. , difesa e Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata dall'Avv. Cristiana Riccitiello (c.f. C.F._2 Oggetto: scioglimento del
L565B) del Foro di Belluno, per procura allegata al ricorso introduttivo matrimonio giudiziale
ATTRICE
nei confronti di
(c.f. ), non costituito Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Belluno
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale.
1 Causa iscritta a ruolo in data 4.2.2022 al n. 105/22 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attrice:
1. la figlia minore sia affidata in via esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento presso la stessa, sussistendo giustificati motivi, con facoltà
per la sig.ra di assumere ogni decisione, in via autonoma, anche di Pt_1
maggior interesse, in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio, nonché ogni ulteriore atto di straordinaria amministrazione anche di natura patrimoniale;
2. sia stabilito che il sig. corrisponda l'importo mensile CP_1
complessivo di € 800,00 (pari ad € 400,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ma Per_1
non ancora autosufficiente , entro il giorno 15 di ogni mese, Per_2
tramite bonifico continuativo sul conto corrente della sig.ra oltre Pt_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli,
secondo le modalità indicate nel Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie conviventi o non più conviventi del Tribunale di Belluno;
3. sia dato atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra e le detrazioni fiscali verranno chieste dai genitori nella misura di Pt_1
legge;
2 4. sia stabilito che il padre possa vedere ed incontrare la figlia minore secondo le modalità che il Tribunale riterrà più adeguate, comunque previo accordo con la madre;
5. sia autorizzato il rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido ed idoneo all'espatrio;
6. con vittoria di spese e compensi come per legge.
Conclusioni per il P.M.:
conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.2.2022, adiva il Parte_1
tribunale di Belluno chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con dal quale affermava di vivere Controparte_1
legalmente separata a seguito della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale di Belluno nel procedimento di separazione giudiziale, poi trasformato in consensuale.
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data
21.2.2004, e che dall'unione erano nati i figli , in data Per_2
26.11.2004, ed in data 18.1.2007. Per_1
Chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio e fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con il contributo al mantenimento di euro 400 per ciascuno dei figli, a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Il convenuto non si costituiva.
All'udienza presidenziale del giorno 24.3.2022 compariva la ricorrente ed il presidente del tribunale confermava le condizioni di
3 separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Interveniva in giudizio il pubblico ministero.
L'attrice si costituiva ed insisteva nelle proprie domande.
All'udienza di trattazione scritta del 26.10.2022 il giudice rimetteva la causa al collegio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio,
sulle conclusioni dell'attrice precisate come in premessa, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
2.11.2022.
Con sentenza non definitiva n. 439/22, depositata in data 7.12.2022,
il tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, provvedendo con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ed a seguito del deposito delle memorie, con ordinanza pronunciata all'udienza del
24.5.2023 il giudice ammetteva le prove orali dedotte dall'attrice.
A seguito dell'assunzione dei mezzi di prova, all'udienza di trattazione scritta del 7.2.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni formulate dall'attrice,
precisate come in premessa, assegnando il termine di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritture conclusionali, termine scaduto in data
9.4.2024.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
4 15.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza non definitiva n. 439/22, depositata in data
7.12.2022, il tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, provvedendo con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
Si deve quindi procedere all'esame delle ulteriori domande.
2.- Dall'unione coniugale sono nati i figli , in data Per_2
26.11.2004, ed in data 18.1.2007. Per_1
Quanto all'affidamento, si deve rilevare che, in corso di causa, anche la figlia è divenuta maggiorenne, e pertanto nulla deve essere Per_1
disposto sul punto.
3.- Procedendo all'esame delle questioni di natura patrimoniale, si deve ricordare che in sede di separazione le parti avevano previsto, a carico del convenuto, l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di euro
600 (euro 300 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dall'aprile 2021, oltre all'obbligo del convenuto di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei figli.
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha dedotto che, quando i coniugi hanno concordato le condizioni della separazione, la ricorrente viveva nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, lavorava vicino alla propria residenza, ed i figli si recavano a Belluno per frequentare le
5 scuole superiori e anche per l'allenamento di rugby. Nel corso Per_2
dell'estate del 2020, per favorire i figli in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, come ipotizzato sin dall'accordo separativo, la ricorrente si è
trasferita a Belluno, dapprima mantenendo il lavoro a Zoldo, per poi trovare altre occupazioni più vicine alla nuova residenza;
dopo aver svolto alcuni lavori a termine, da ultimo è stata assunta presso la Thelios
Spa di Longarone e si è trasferita a vivere con i figli a Cadola, ove corrisponde un canone di locazione di euro 750,00 mensili (il medesimo importo del precedente contratto, sub doc. 14). Ha dedotto che la sua situazione reddituale è complessivamente peggiorata, passando da un reddito di quasi euro 20.000 nell'anno 2019 (v, doc. 10) a poco più di euro 9.000 nel 2021 (v. doc. 12), mentre sono aumentate le spese mensili derivanti dalla vita familiare.
Inoltre, quando venne concordato il contributo del padre al mantenimento dei figli, la ricorrente contava sul suo apporto diretto, nei tempi di permanenza dei figli presso di lui, apporto che tuttavia non c'è
mai stato (v. deposizioni testimoniali del figlio e del sig. Per_2 Tes_1
fratello della ricorrente, verb. ud. 25.10.2023); il sig.
[...] CP_1
continua a vivere presso la madre senza alcuna spesa di alloggio. Di
conseguenza, il contributo di euro 300,00 mensili per ciascun figlio,
anche alla luce dell'aumento del costo della vita dal 2020 ad oggi, appare del tutto insufficiente e sproporzionato rispetto al totale impegno materno al mantenimento ed alla cura dei figli.
Ciò premesso, va ricordato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive
6 risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Nel quadro complessivo sopra delineato – tenuto conto dell'assenza di un effettivo mantenimento diretto da parte del padre, e della svalutazione monetaria intervenuta dall'epoca della separazione – appare necessario adeguare ad euro 400 l'importo mensile dovuto dal convenuto a titolo di contributo a favore di ciascun figlio.
Si deve quindi porre a carico del convenuto – in attuazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. – l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma complessiva di euro 800 (euro 400
per ciascun figlio), in valori attuali, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (sino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti), somme da versare entro il giorno 15 di ogni mese all'attrice, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Va inoltre previsto l'obbligo del convenuto di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese sanitarie, scolastiche,
sportive e ricreative) in favore dei due figli, sino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, secondo le disposizioni del Protocollo in vigore nel tribunale di Belluno.
All'attrice spetterà integralmente l'Assegno unico in favore dei figli,
7 se risulterà averne diritto in base al proprio reddito, senza necessità di consenso o di rinuncia da parte del convenuto, mentre le detrazioni fiscali verranno richieste dai genitori nella misura di legge.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con ricorso depositato in data 4.2.2022, da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1) pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma complessiva di euro 800 (euro 400 per ciascun figlio), in valori attuali, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (sino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti), da versare all'attrice entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1°
gennaio 2026;
2) pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere nella misura del
50% alle spese straordinarie (spese sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative) in favore dei due figli, sino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore nel tribunale di Belluno;
3) riconosce integralmente all'attrice l'Assegno unico in favore dei figli,
nella misura spettante in base al proprio reddito, senza necessità di consenso o di rinuncia da parte del convenuto, mentre le detrazioni fiscali verranno richieste dai genitori nella misura di legge;
8 4) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio,
liquidate in complessivi euro 5.195,10, di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 118,10 per spese anticipate, oltre rimborso spese generali, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno, 27.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Umberto Giacomelli
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