Articolo 39 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 38Articolo 40
Versione
14 agosto 1908
Art. 39.

La somma di L. 2,100,000 di cui al precedente articolo, sara' stanziata nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

per l'esercizio finanziario 1909-910. . . L. 400,000

id. 1910-911. . . » 300,000

id. 1911-912. . . » 250,000

id. 1912-913. . . » 250,000

id. 1913-914. . . » 300,000

id. 1914-915. . . » 300,000

id. 1915-916. . . » 300,000

----------
Totale L. 2,100,000
----------

Entrata in vigore il 14 agosto 1908