Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 100/2025
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
Il Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2025; letti gli atti e sentite le parti;
Considerato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 22.01.2025,
[...]
ha citato in giudizio e chiedendo che si Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvedesse, inaudita altera parte, alla sospensione del procedimento di segnalazione del suo nominativo presso l'Archivio informatico “Centrale d'Allarme Interbancaria”, previsto dall'art. 10 bis della L. n. 386/1990 e, di conseguenza, che fosse disposta la restituzione dell'assegno all'emittente. Il ricorrente, in particolare, deduceva che:
- dall'anno 2004 rivestiva la qualità di socio di maggioranza, nonché di Amministratore
Unico, della società una impresa artigiana che operava nel settore Parte_2
edile;
- nell'anno 2011, sorella di insieme al di lei marito Per_1 Controparte_2 [...]
stipulavano un contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in CP_3
ZA (PC), via Egidio Carella n. 6/B, con le proprietarie e Per_2 Persona_3
- il suddetto contratto veniva integrato in proroga in data 10.01.2013 e, in data 30.01.2017, si procedeva all'atto di vendita con riserva di proprietà;
- al momento della stipula del compromesso, le parti concordavano l'immediata presa in possesso dell'immobile per permettere l'esecuzione di opere di ristrutturazione da parte dei promissari acquirenti: formalmente, quindi, la richiesta di intervento edilizio all'impresa veniva sottoscritta dalle proprietarie ma i veri committenti dei Parte_2
lavori erano i promissari acquirenti, ossia i coniugi e CP_3 CP_2
- tra il ricorrente e questi ultimi intercorrevano rapporti di amicizia e gli accordi prevedevano che le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in ZA (PC) fossero effettuate poco per volta, al fine di consentire a questi ultimi di vendere la loro villa sita in Piacenza, Strada
Farnesiana n. 254, e che il loro pagamento avvenisse solo a fine lavori;
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ottenuta la liquidità necessaria, questi ultimi comunicavano che si erano verificati dei problemi a causa del fallimento della società acquirente, fallimento nel quale venivano coinvolti anche loro quali parti nei procedimenti civili e quali indagati nei procedimenti penali;
- vista l'immediata esigenza di ricevere i pagamenti a saldo e avendo eseguito la maggior parte dei lavori, la società emetteva, nei confronti dei due coniugi, Parte_2 la fattura n. 21/2018 del 02.10.2018 per € 124.800,00, di cui € 4.800,00 per IVA al 4%;
- tale fattura veniva pagata il successivo 11.10.2018 da mediante bonifico Per_1
bancario;
- nella sua qualità di A.U. della ditta vista la Parte_1 Parte_2
necessità di procedere celermente al saldo dei lavori effettuati anticipando le eventuali azioni esecutive sul patrimonio dei coniugi e rilasciava a in CP_3 CP_2 Controparte_2 qualità di incaricato della sorella l'assegno n. 0225811932-08, tratto sul suo conto Per_1
corrente personale, acceso presso a garanzia dei vizi sulle opere Controparte_1
eseguite nonché delle somme che la società avrebbe dovuto Parte_2
eventualmente restituire in futuro ai committenti per le opere non eseguite;
- successivamente, per conto di chiedeva la restituzione di Controparte_2 Per_1
alcune somme in quanto, tra i lavori preventivati, era prevista la sostituzione degli infissi e il rifacimento del sistema d'allarme, lavori che, poi, non erano stati effettuati dalla
[...]
per vari motivi;
Parte_2
- in accordo con e il ricorrente restituiva la somma di € 34.000,00; Per_1 Controparte_2
- con decreto del Tribunale di Piacenza del 18.11.2020, reso nel procedimento R.G.V.G. n.
1339/2020, veniva nominato Amministratore di Sostegno della sorella Controparte_2
Per_1
- con raccomandata del 12.02.2024, per mezzo del suo legale, in qualità di Controparte_2
cessionario della sorella, chiedeva al ricorrente la restituzione di un presunto prestito che, a suo tempo, sarebbe stato concesso e alla data della lettera parzialmente rimborsato;
- in particolare, sosteneva di aver “prestato” a la somma Controparte_2 Parte_1 di € 120.000,00 con promessa di restituzione dell'importo in tempi brevi e con modalità rateale;
- in data 29.05.2024, il ricorrente presentava querela nei confronti di Controparte_2
- nell'occasione, chiedeva il sequestro probatorio dell'assegno n. 0225811932-08, tratto a titolo di garanzia sul conto corrente personale n. 12228/29 intestato a Parte_1
Pagina 2 - in data 28.11.2024, contattato dall'Agenzia di ZA della Controparte_1 apprendeva che aveva tentato di incassare l'assegno oggetto di querela ma Controparte_2
l'operazione non andava a buon fine per mancanza di provvista sul suo conto corrente;
- in data 03.12.2024, il ricorrente depositava, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, un'istanza di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 253 c.p.p. dell'assegno n.
0225811932-08;
- con pec del 05.12.2024, indirizzata erroneamente alla Crèdit Parte_2
Agricole s.p.a. comunicava a che l'assegno presentato da Parte_1 Controparte_2
non veniva pagato per mancanza di provvista e che ciò comportava la commissione dell'illecito di cui all'art. 2 della L. n. 386/1990, così come modificata dal d.lgs. n. 507/1999,
e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 10 bis, in mancanza di pagamento entro il giorno
11.02.2025, sarebbe stato iscritto in Centrale d'Allarme Interbancaria - C.A.I. a far data dal
14.02.2025;
- in data 18.12.2024, il ricorrente riceveva, a mezzo posta raccomandata, due buste: la raccomandata RK n. 69716668589-3, senza alcun contenuto, e la raccomandata RK n.
69716668590-5, contenente una lettera indirizzata ad un tale ”, che veniva Persona_4
avvertito della disciplina sanzionatoria ex L. n. 386/1990, modificata con d.lgs. n. 507/1999;
- in data 20.12.2024, veniva rilasciata comunicazione di iscrizione ex art. 335 c.p.p. come parte offesa, dalla quale non risultavano iscrizioni suscettibili di comunicazione nei confronti del ricorrente per un evidente errore dell'operante o per altri motivi sconosciuti;
- solo in data 05.01.2025, la Procura della Repubblica comunicava al ricorrente la pendenza del procedimento penale R.G.N.R. n. 1647/2024, assegnato al PM dott.ssa Emanuela Podda, in cui risultava parte offesa per i reati di cui agli artt. 314, 629 e 54 c.p.; Parte_1
- vani erano stati i tentativi di dimostrare a Crèdit Agricole s.p.a. che l'assegno n.
0225811932-08, intestato a non doveva essere incassato perché era in corso Controparte_2
un procedimento penale avente ad oggetto fatti di reato relativi a tale titolo.
In punto di diritto, rappresentava, dal punto di vista del fumus boni iuris, Parte_1 che la segnalazione del suo nominativo presso l'Archivio informatico “Centrale d'Allarme
Interbancaria” doveva considerarsi illegittima dal momento che il titolo di credito su cui l'Istituto Bancario fondava detta iscrizione era oggetto di una condotta (penalmente rilevante, in relazione alla quale erano, peraltro, in corso indagini da parte della Procura della
Repubblica di Piacenza) di di appropriarsi di somme a lui non dovute. In Controparte_2
relazione al periculum in mora, sosteneva che la segnalazione presso la C.A.I. avrebbe comportato gravi conseguenze, quali la revoca delle carte di credito, la revoca
Pagina 3 dell'autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi, la revoca delle aperture di credito garantite per la società che avrebbero impedito lo svolgimento Parte_2
della sua attività imprenditoriale;
Osservato che il Giudice, ritenuti insussistenti i requisiti per provvedere inaudita altera parte, specie considerando che “la decisione sul ricorso richiede una trattazione approfondita, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, e, comunque, la convocazione delle stesse non è in grado di pregiudicare la futura esecuzione del provvedimento eventualmente favorevole”, fissava l'udienza del 06.02.2025, per la comparizione delle parti davanti a sé a, dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte;
Considerato che, ritualmente citata, con memoria depositata in data 05.02.2025, si costituiva in giudizio affermando la mancanza dei presupposti per la concessione Controparte_1
della tutela cautelare e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso;
Osservato che, all'udienza del 06.02.2025, il G.I. rinviava all'udienza dell'11.02.2025, per consentire il perfezionamento della notifica nei riguardi di in tale ultima Controparte_2 sede, dichiarava la contumacia di quest'ultimo e riservava la decisione;
Ritenuto che la fattispecie che ci occupa trova collocazione negli artt. 8, 9 e segg. della L. n.
386/1990, come modificata dal d.lgs. n. 507/1999, il quale, regolamentando l'ipotesi di emissione di assegni in mancanza di provvista, all'art. 2 determina la sanzione amministrativa, all'art. 8 prevede le modalità per evitare la sanzione, agli artt. 9 e segg. disciplina le conseguenze accessorie, compresa la segnalazione all'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. Ebbene, ed in sintesi, l'emittente un assegno in difetto di provvista ha la possibilità di evitare le conseguenze previste dall'art. 2 ove esegua il pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo
(art. 8, comma 1). La norma dettagliatamente disciplina le modalità di pagamento, che deve comprendere l'importo dell'assegno, nonché quanto dovuto per interessi, penali e spese, quest'ultima voce nella ipotesi di elevazione di protesto. In concreto, poi, il Legislatore ha anche previsto che, nel caso di difetto di provvista, occorre che la Banca comunichi all'emittente che il decorso del termine di cui all'art. 8, senza dare prova dell'avvenuto pagamento, comporterà (oltre alle sanzioni di cui all'art. 2), la revoca dell'autorizzazione alla emissione di assegni e la segnalazione del nominativo all'archivio previsto dall'art. 10 bis, ossia al C.A.I.
Dalla breve disamina della disciplina appare, innanzitutto, pacifico che la segnalazione in concreto eseguita non è quella alla CR della Banca d'Italia, che, peraltro, è relativa ad esposizioni pari o superiori ad € 75.000,00, ma quella nell'Archivio degli assegni bancari e
Pagina 4 postali e delle carte di pagamento irregolari. Com'è noto, le norme che espressamente regolano la fattispecie sono gli artt. 8 cit., 9 e 9 bis della L. n. 386/1990, come modificata dal d.lgs. n. 507/1999. Mentre nella prima è previsto che la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 non si applica a chi abbia eseguito il pagamento nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine utile di presentazione dell'assegno, nella seconda e nella terza norma il
Legislatore, proprio al fine di evitare l'iscrizione nell'archivio di cui all'art 10 bis, fa espresso riferimento all'inutile decorso dei sessanta giorni senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento. Dunque, la disciplina positiva, ai fini della valorizzazione della condotta del traente per escludere gli effetti della assenza di provvista, ha attribuito inequivocabilmente valore non solo all'effettivo pagamento, ma alla circostanza che, nel predetto termine, debba fornirsi la prova dell'avvenuto pagamento;
sicché non è sufficiente l'aver soddisfatto il prenditore, unitamente alla corresponsione degli accessori (interessi, penale ed eventuali spese di protesto), ma occorre che il traente ne fornisca la prova.
Può chiedersi ora se, al pari della interpretazione evolutiva sviluppatasi sulla condotta che l'Istituto di credito deve tenere per la segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei Rischi, anche per la segnalazione al CAI la Banca possa e debba eseguire preventive valutazioni di merito. La risposta è negativa. Infatti, a parte le diverse finalità delle due segnalazioni e le diverse conseguenze delle due iscrizioni, a differenza della disciplina esistente in tema di CR presso la Banca d'Italia, quella dettata in materia di emissione di assegni senza provvista è dettagliatamente descrittiva dei doveri e delle cadenze temporali, indifferibili, del trattario, sul quale, anzi, nell'ipotesi di ritardata iscrizione nell'archivio, gravano inevitabilmente le responsabilità previste dall'art. 10. La lettera della norma non lascia discrezionalità alla Banca
e, d'altronde, ciò si spiega alla luce del quadro complessivo, che, partendo dalla depenalizzazione delle emissioni di assegni, senza autorizzazione o senza provvista, ha previsto l'applicazione di sanzioni amministrative, anche queste evitabili per la sola ipotesi di mancanza di provvista, purché il traente rispetti i tempi dettati per il pagamento e la messa a disposizione delle prove di esso. Che la normativa non lasci spazio a valutazioni di merito è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza (sul punto cfr. Trib. Trapani, ord. 30.12.2004, che ha sollevato questione di non manifesta illegittimità costituzionale, dichiarata inammissibile dalla C. Cost. con ord. 319 del 18/27.07.2006), laddove la stessa persegue la finalità non tanto di tutelare gli interessi patrimoniali del prenditore del titolo di credito, bensì di preservare gli interessi della collettività al buon funzionamento del sistema di pagamento rappresentato dagli assegni.
Pagina 5 Nel caso che ci occupa, come emerge dalla documentazione agli atti, in data 02.12.2024, alla
Banca Crèdit Agricole s.p.a. perveniva richiesta di incasso dell'assegno n. 0225811932-08, tratto sul conto del ricorrente, da parte di In particolare, l'assegno recava la Controparte_2 data del 28.11.2024, era rilasciato per l'importo di € 120.000,00 e indicava come beneficiario lo stesso A quella data, il conto corrente del ricorrente era privo della Controparte_2 provvista necessaria per onorare l'assegno. A quella data, parimenti, che Parte_1 pure ha rappresentato, nell'atto introduttivo, di avere incardinato un giudizio penale con querela sporta nei confronti del beneficiario dell'assegno già il 29.05.2024, non aveva comunicato alcunché alla Banca in merito a presunti illeciti commessi dal beneficiario e non aveva nemmeno chiesto la pronuncia di alcun provvedimento in sede civile di sequestro dell'assegno.
L'unico tentativo di evitare che tale titolo fosse portato all'incasso è stato quello di chiedere un sequestro in sede penale, sequestro che non è mai stato disposto anche, secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, “per il cattivo operato da parte della segreteria della Procura della Repubblica”.
Risulta, peraltro, che la Banca ha correttamente comunicato al cliente, prima tramite pec del
05.12.2025, inviata alla società da lui amministrata, e poi tramite l'invio di lettera raccomandata all'indirizzo indicato, ricevuta dal ricorrente in data 18.12.2024, il preavviso di revoca, assegnando allo stesso un termine per fornire la prova dell'avvenuto pagamento
(sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno). Sul punto, giova subito evidenziare che le censure sollevate da parte ricorrente circa l'operato dell'Istituto bancario non sono fondate: da un lato, l'inoltro dell'avviso di revoca alla pec della
[...]
invece che all'indirizzo personale di non risulta in alcun Parte_2 Parte_1
modo illegittimo o scorretto dal momento che tale invio ha perfettamente e pacificamente raggiunto il suo scopo, ossia quello di informare il correntista (circostanza che è stata, peraltro, ammessa da;
dall'altro, non è stata in alcun modo fornita la prova Parte_1
che la raccomandata, spedita alla dimora del ricorrente, sia effettivamente arrivata vuota (a riguardo, non è stato nemmeno dedotto che quest'ultimo si è attivato presso il mittente o l'ufficio postale per segnalare l'accaduto, sollecitando un nuovo invio). A riguardo,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione al ricevimento da parte del destinatario di lettere raccomandate vuote, è il seguente: la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) … che al momento
Pagina 6 dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto” (Cass. civ. n. 6562/2020; Cass. civ. n.
30787/2019; Cass. civ., n. 23706/2019).
A fronte di questi dati e cadenze temporali, nessuna discrezionalità valutativa restava alla
Banca per evitare la segnalazione (e la revoca all'autorizzazione alla emissione di assegni), la quale, invero, costituisce un atto dovuto in quanto, come detto, permette di far conoscere al sistema bancario l'affidabilità del potenziale o effettivo cliente, innalzando il grado di sicurezza e qualità degli strumenti di pagamento e creando un deterrente all'utilizzo illecito degli stessi.
Vi è, infine, da escludere che la segnalazione sia illegittima perché avvenuta sulla base di un assegno bancario che, in realtà, tale non è in quanto privo, al momento della sua emissione, dei requisiti previsti dalla legge per la sua validità. Come dimostrato da parte resistente, infatti, l'assegno in oggetto è stato posto all'incasso completo di ogni requisito ed elemento previsto dalla legge;
non vi è alcuna utile prova (anche tenendo in considerazione le esigenze di celerità che devono connotare l'istruzione e la decisione del procedimento cautelare d'urgenza) che l'assegno stesso sia stato consegnato senza l'indicazione della data, del luogo di emissione e del nominativo del beneficiario (prova che avrebbe ben potuto consistere in una scrittura con allegata la fotocopia del titolo, con l'indicazione della funzione di garanzia e con la sottoscrizione per ricevuta del beneficiario);
Ritenuto che, nel caso di specie, non si rinviene nemmeno la sussistenza dell'ulteriore requisito del periculum in mora.
A riguardo, ha sostenuto che il pericolo grave e irreparabile consisterebbe Parte_1 nella “revoca delle carte di credito e dell'autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi”, che addirittura “impedirebbe di fatto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente e non solo”. Questi, infatti, ha dedotto di aver rilasciato fideiussioni personali a garanzia di alcuni affidamenti concessi dalle Banche alla società da lui amministrata e la revoca dalla convenzione di assegni determinerebbe la loro revoca.
Ebbene, parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento a sostegno della tesi sostenuta, la quale, peraltro, è stata smentita da Crèdit Agricole s.p.a.. L'Istituto bancario, infatti, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che: non è affatto vero che Parte_1 subirebbe “la revoca delle carte di credito”, sanzione che scatterebbe solo in caso di mancato regolamento delle carte (ciò che non è avvenuto nel caso di specie), ma solo la revoca degli assegni, per un periodo ben definito di sei mesi;
la revoca di sistema non comporta affatto la segnalazione in centrale rischi della Banca d'Italia come “cattivo pagatore”; se anche fosse, ciò tutt'al più inciderebbe sugli affidamenti concessi personalmente a (di Parte_1
Pagina 7 cui non vi è prova) e non su quelli concessi alla e da lui garantiti Parte_2
con le fideiussioni;
Ritenuto che, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che, quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti di Crèdit Agricole s.p.a.; stante la mancata costituzione di CP_2
invece, non si provvede sulle spese di lite nei suoi confronti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, letti gli artt. 669 bis s.s. e 700 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.615,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) NULLA sulle spese di lite nei confronti di Controparte_2
Manda alla Cancelleria di effettuare le comunicazioni.
Piacenza, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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