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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 42/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e
posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. LUCCIONI ROBERTA OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. INNOCENTI LINDA elettivamente domiciliato in VIA POLICARPO Vendita di cose mobili
PETROCCHI 44 20127 MILANO presso lo studio di quest'ultima
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINO Controparte_1
LUISA, elettivamente domiciliata in Fossano (CN) -Piazza Castello, 17 presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.2713/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in pagina 1 di 10 data 14/12/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: via principale e nel merito, previa declaratoria dell'ammissibilità
del presente appello, per le motivazioni di cui in narrativa, qui da ritenersi
integralmente trascritte e riportate e, nello specifico, per errata valutazione ed
interpretazione degli elementi di fatto e di diritto, per errata valutazione ed
interpretazione dei mezzi di prova acquisiti, per difetto di applicazione di norme, per
difetto dei mezzi di prova acquisiti, riformare integralmente l'impugnata sentenza
emessa dal Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2713/2023 pubbl. il 14/12/2023 RG n.
4976/2021 Repert. n. 4654/2023 del 14/12/2023, notificata il 20.12.2023 e dunque
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall' odierna appellante che
qui di seguito si riportano, con vittoria di spese per entrambi i giudizi : “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, In
via preliminare annullare, revocare o, comunque, dichiarare nullo l'opposto
Decreto Ingiuntivo perché emesso da Giudice territorialmente incompetente.
Dichiarare, quindi, la competenza del Tribunale di Cagliari per la presente
controversia; Nel merito: In via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dalla alla e per l'effetto revocare e/o Parte_1 Controparte_1
annullare l'opposto Decreto Ingiuntivo stante l'assoluta infondatezza in fatto ed in
diritto delle pretese creditorie in esso avanzate, il tutto per i motivi esposti in
narrativa; In via riconvenzionale condannare, la a Controparte_1
corrispondere alla “ , per le causali esposte in narrativa, la Parte_1
somma pari a complessivi € 49.800,00 a titolo di risarcimento del danno come in
pagina 2 di 10 premessa illustrata, il tutto oltre ad interessi di legge sino all'effettivo soddisfo, o a
quella somma quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa,
anche in via equitativa, o a mezzo CTU, oltre ad accessori di legge;
In via
subordinata, nella assolutamente denegata ipotesi che venga riconosciuta la
fondatezza totale o parziale delle pretese creditorie avanzate con l'opposto decreto
ingiuntivo, disporre, in ogni caso, la compensazione totale o parziale tra le somme
che verranno denegatamente riconosciute all'esito del giudizio, a favore della
con le somme che verranno accertate in corso di causa Controparte_1
come spettanti a favore della “ , al titolo delle causali tutte esposte Parte_1
in narrativa.- Con vittoria di onorari, funzioni e spese di lite da distrarsi in favore
dei sottoscritti procuratori antistatari.”
In via istruttoria, si reiterano le richieste di prova per testi e di CTU formulate nel
procedimento di primo grado, da intendersi qui per riportate e trascritte.
Dell'appellato: In via preliminare: Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348
bis c.p.c. l'appello svolto da controparte;
In via principale: respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque
infondato l'appello proposto dalla parte confermando la Parte_1
sentenza impugnata in ogni sua parte, con vittoria di spese del presente grado oltre
IVA e CPA come per legge
Nel merito rigettare le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in
fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto, confermare la
sentenza impugnata.
In via istruttoria
pagina 3 di 10 Previo rigetto delle istanze istruttorie di controparte, ammettere prova per interpello
e testi sulle circostanze di fatto dedotte nella seconda memoria istruttoria del
giudizio di primo grado, da intendersi qui tutte integralmente ripetute e trascritte in
specifici capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”.
In ogni caso, Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1
risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre diritti forfettari al
15%, Iva e Cpa, come per legge per il doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (di seguito ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 1348/21 emesso il 27.04.2021 del Tribunale di
Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 6.651,47, oltre interessi e spese di procedura, a favore di (di seguito a saldo Controparte_1 CP_1
delle fatture azionate.
Eccepiva in primis l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del tribunale di Cagliari ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni pari a complessivi € 49.800,00 o alla maggior o minor somma con compensazione delle somme eventualmente ancora dovute all'opposta.
Deduceva l'opponente che:
nel maggio 2020, a seguito di un guasto agli interruttori degli inverter dell'impianto fotovoltaico nel comune di NI (CA) inviava gli stessi, unitamente alle morsettiere, alla la quale vista l'impossibilità di ripararli formulava CP_1
pagina 4 di 10 un'offerta , prontamente accettata, per la loro sostituzione e messa in funzione;
era pattuita la consegna per il 29/05/2020;
il materiale veniva consegnato al vettore in data 04/06/2020, ma le morsettiere pervenivano solo in data 24/06/2020 ed erano installate solo il 26/06/2020 facendo quindi entrare in funzione l'inverter con notevole ritardo solo in quella data;
eccepiva l'inadempimento dell'opposta che causava una perdita di produzione di un inverter per 500 Kwp per un totale di 29 gg (dal 29/05/2020 al 26/06/2020) per il quale stimava una perdita economica di € 31.059, oltre ad € 18.741 per correspettivi per il personale esterno inviato in loco e per la mancata vendita dell'energia.
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la pretestuosità del lamentato ritardo della consegna.
Evidenziava che:
non potendosi provvedere alla riparazione degli interruttori non più funzionanti, il
22.05.2020 chiedeva a la fornitura dei componenti per l'importo di Pt_1 CP_1
euro 5.714,06 oltre IVA chiedendone la consegna entro il 29.05.2020 (doc. 4);
con conferma d'ordine n. 13376363 del 27.05.2020, confermava il prezzo, CP_1
ma comunicava una differente data di consegna posticipandola ai giorni 18.06.2020 e
30.06.2020, non ricevendo in merito alcuna obiezione dall'ordinante;
in conformità alla conferma d'ordine provveda poi alla consegna nelle CP_1
date 28.05.2020, 04.06.2020, 11.06.2020 e 24.06.2020 e l'impianto veniva messo in funzione il 26/06/2020;
le fatture emesse regolarmente il 21/07/2020 non venivano pagate, nonostante i pagina 5 di 10 solleciti e rimaneva insolvente, costringendola ad agire giudizialmente per il Pt_1
soddisfacimento del proprio credito.
La causa era istruita documentalmente.
Con la gravata sentenza il tribunale respingeva l'opposizione confermava il decreto ingiuntivo con condanna di al rimborso delle spese di lite. Pt_1
Riteneva il giudice che:
il Tribunale di Bergamo era competente territorialmente sia come foro convenzionale in virtù della clausola 16 delle condizioni generali di contratto, sia come forum destinatae solutionis, essendo l'obbligazione del pagamento del prezzo basata sul contratto liquida ed esigibile;
infondata era altresì l'eccezione di inadempimento perché le bobine di apertura risultavano consegnate il 4 giugno 2020, (DDT n. 29151156 -doc.9) e le morsetterie restituite il 24 giugno 2020, come ammesso dalla stessa opponente;
sebbene l'ordine (doc. 5 fs ) individuava come data di consegna il 29 maggio Pt_1
2020, le conferme d'ordine (docc. 6 e 7) precisavano al contrario le date del 18
giugno 2020 e del 30 giugno 2020 che non erano state oggetto di contestazione ed accettate con comportamento concludente;
i termini di consegna erano da considerarsi puramente “indicativi”, secondo la clausola 7 delle condizioni generali di contratto, e comunque la merce era stata accettata senza riserve;
il rigetto della domanda riconvenzionale di danni per la perdita di produzione di energia dell'impianto fotovoltaico, in ragione del lamentato inadempimento da pagina 6 di 10 ritardo conseguiva all'acclarata esclusione del ritardo lamentato.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte in Pt_1
primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/05/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice riteneva competente territorialmente il tribunale di Bergamo ad emettere il decreto ingiuntivo in contrasto sia con il foro generale avendo la sede in Parte_1
NI (CA), sia con il foro facoltativo dove doveva eseguirsi l'obbligazione.
Con il secondo motivo critica la sentenza ove il Giudice di prime cure, riteneva meramente indicativa la data di consegna (29/05/2020) indicata al momento dell'ordine dalla committente.
Ribadisce che gli inverter venivano consegnati presso la sede del vettore di Cagliari,
il 04/06/2020, ma era stato possibile ritirarli solo il 11/06/2020 dato che non veniva fornito a il numero di spedizione, mentre le morsettiere pervenivano solo in Pt_1
data 24/06/2020.
Il grave ritardo nell'adempimento giustifica il mancato pagamento di quanto richiesto nella fatture azionate.
Con il terzo motivo lamenta che il giudice non riteneva provato il fondamento della domanda di risarcimento danni non ammettendo i mezzi istruttori dedotti (prove orali pagina 7 di 10 e ctu) che li avrebbero comprovati e non tenendo conto che la perdita di produzione stimata per l'inverter in questione può essere ragionevolmente valutata per mezzo dei registri di produzione.
Considerando la media della produzione avuta nei tre anni precedenti di 73600 kWh
e una tariffa incentivante pari a: 0.422 €/kWh si determina al solo detto titolo una perdita in termini economici pari ad € 31.059, oltre l'esborso sostenuto per i corrispettivi pagati al personale esterno, oltre alla mancata vendita di energia, il tutto per ulteriori € 18.741.
***
Il primo motivo è inammissibile.
L'appellante si limita a reitera la sua eccezione di incompetenza territoriale sulla base del foro generale o del foro dove doveva eseguirsi l'obbligazione, senza in alcun modo prendere posizione e criticare il ragionamento logico giuridico del giudice che faceva riferimento al foro convenzionale individuato chiaramente in
Bergamo nell'offerta commerciale sottoscritta da (clausola 16 doc. 5 fs Pt_1
. CP_1
Il secondo motivo va rigettato.
Il termine di consegna (29/05/2020) indicato nell'ordine del 22/05/2020 (doc. 5 fs
) non può considerarsi essenziale, ma meramente indicativo, tantopiù che nella Pt_1
conferma d'ordine del 27/05/2020 (doc. 6 fs ed in quella successiva CP_1
(doc.7) venivano indicate espressamente nuove date di consegna (05/06/20;
18/06/20; 30/06/20) che non sono state oggetto di contestazione da parte di . Pt_1
pagina 8 di 10 L'accettazione non conforme alla proposta equivale ex art. 1326 c.c. a nuova proposta, il termine del 29.05.2020 quindi originariamente indicato è da intendersi superato dalla conferma d'ordine ricevuta ed accettata da , la quale non ha Pt_1
obbiettato nulla ai nuovi termini, non ha trasmesso formali comunicazioni di messa in mora, ed ha accettato le consegne senza alcuna riserva neppure al ricevimento delle fatture poi azionate.
Nelle comunicazioni (doc. 9) tra le parti soprattutto in quelle di nessun Pt_1
riferimento viene mai fatto alla data del 29/05/2020 che quindi deve intendersi pacificamente superata, tantopiù che i termini di consegna individuati da CP_1
nelle conferme d'ordine sono stati rispettati.
Il ritardo nella riconsegna dei vecchi interruttori (la cui sostituzione si era resa necessaria) non può considerarsi inadempimento della fornitura, tra l'altro tali interruttori venivano restituiti in data 24/06/2020 (vd ddt doc. 8).
Anche il terzo motivo va rigettato.
Il risarcimento del danno richiesto per la perdita stimata di produzione di energia viene meno proprio in ragione del mancato riconoscimento dell'inadempimento da ritardo nella consegna della merce, ciò che rende del tutto superflue le prove orali dedotte, finalizzate a provare il danno subito conseguente al presunto lamentato ritardo.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore pagina 9 di 10 dichiarato da euro 6.651,47)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.2713/2023 del Tribunale di
Bergamo quarta sezione in data 14/12/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 42/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e
posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. LUCCIONI ROBERTA OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. INNOCENTI LINDA elettivamente domiciliato in VIA POLICARPO Vendita di cose mobili
PETROCCHI 44 20127 MILANO presso lo studio di quest'ultima
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINO Controparte_1
LUISA, elettivamente domiciliata in Fossano (CN) -Piazza Castello, 17 presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.2713/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in pagina 1 di 10 data 14/12/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: via principale e nel merito, previa declaratoria dell'ammissibilità
del presente appello, per le motivazioni di cui in narrativa, qui da ritenersi
integralmente trascritte e riportate e, nello specifico, per errata valutazione ed
interpretazione degli elementi di fatto e di diritto, per errata valutazione ed
interpretazione dei mezzi di prova acquisiti, per difetto di applicazione di norme, per
difetto dei mezzi di prova acquisiti, riformare integralmente l'impugnata sentenza
emessa dal Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2713/2023 pubbl. il 14/12/2023 RG n.
4976/2021 Repert. n. 4654/2023 del 14/12/2023, notificata il 20.12.2023 e dunque
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall' odierna appellante che
qui di seguito si riportano, con vittoria di spese per entrambi i giudizi : “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, In
via preliminare annullare, revocare o, comunque, dichiarare nullo l'opposto
Decreto Ingiuntivo perché emesso da Giudice territorialmente incompetente.
Dichiarare, quindi, la competenza del Tribunale di Cagliari per la presente
controversia; Nel merito: In via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dalla alla e per l'effetto revocare e/o Parte_1 Controparte_1
annullare l'opposto Decreto Ingiuntivo stante l'assoluta infondatezza in fatto ed in
diritto delle pretese creditorie in esso avanzate, il tutto per i motivi esposti in
narrativa; In via riconvenzionale condannare, la a Controparte_1
corrispondere alla “ , per le causali esposte in narrativa, la Parte_1
somma pari a complessivi € 49.800,00 a titolo di risarcimento del danno come in
pagina 2 di 10 premessa illustrata, il tutto oltre ad interessi di legge sino all'effettivo soddisfo, o a
quella somma quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa,
anche in via equitativa, o a mezzo CTU, oltre ad accessori di legge;
In via
subordinata, nella assolutamente denegata ipotesi che venga riconosciuta la
fondatezza totale o parziale delle pretese creditorie avanzate con l'opposto decreto
ingiuntivo, disporre, in ogni caso, la compensazione totale o parziale tra le somme
che verranno denegatamente riconosciute all'esito del giudizio, a favore della
con le somme che verranno accertate in corso di causa Controparte_1
come spettanti a favore della “ , al titolo delle causali tutte esposte Parte_1
in narrativa.- Con vittoria di onorari, funzioni e spese di lite da distrarsi in favore
dei sottoscritti procuratori antistatari.”
In via istruttoria, si reiterano le richieste di prova per testi e di CTU formulate nel
procedimento di primo grado, da intendersi qui per riportate e trascritte.
Dell'appellato: In via preliminare: Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348
bis c.p.c. l'appello svolto da controparte;
In via principale: respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque
infondato l'appello proposto dalla parte confermando la Parte_1
sentenza impugnata in ogni sua parte, con vittoria di spese del presente grado oltre
IVA e CPA come per legge
Nel merito rigettare le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in
fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto, confermare la
sentenza impugnata.
In via istruttoria
pagina 3 di 10 Previo rigetto delle istanze istruttorie di controparte, ammettere prova per interpello
e testi sulle circostanze di fatto dedotte nella seconda memoria istruttoria del
giudizio di primo grado, da intendersi qui tutte integralmente ripetute e trascritte in
specifici capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”.
In ogni caso, Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1
risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre diritti forfettari al
15%, Iva e Cpa, come per legge per il doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (di seguito ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 1348/21 emesso il 27.04.2021 del Tribunale di
Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 6.651,47, oltre interessi e spese di procedura, a favore di (di seguito a saldo Controparte_1 CP_1
delle fatture azionate.
Eccepiva in primis l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del tribunale di Cagliari ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni pari a complessivi € 49.800,00 o alla maggior o minor somma con compensazione delle somme eventualmente ancora dovute all'opposta.
Deduceva l'opponente che:
nel maggio 2020, a seguito di un guasto agli interruttori degli inverter dell'impianto fotovoltaico nel comune di NI (CA) inviava gli stessi, unitamente alle morsettiere, alla la quale vista l'impossibilità di ripararli formulava CP_1
pagina 4 di 10 un'offerta , prontamente accettata, per la loro sostituzione e messa in funzione;
era pattuita la consegna per il 29/05/2020;
il materiale veniva consegnato al vettore in data 04/06/2020, ma le morsettiere pervenivano solo in data 24/06/2020 ed erano installate solo il 26/06/2020 facendo quindi entrare in funzione l'inverter con notevole ritardo solo in quella data;
eccepiva l'inadempimento dell'opposta che causava una perdita di produzione di un inverter per 500 Kwp per un totale di 29 gg (dal 29/05/2020 al 26/06/2020) per il quale stimava una perdita economica di € 31.059, oltre ad € 18.741 per correspettivi per il personale esterno inviato in loco e per la mancata vendita dell'energia.
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la pretestuosità del lamentato ritardo della consegna.
Evidenziava che:
non potendosi provvedere alla riparazione degli interruttori non più funzionanti, il
22.05.2020 chiedeva a la fornitura dei componenti per l'importo di Pt_1 CP_1
euro 5.714,06 oltre IVA chiedendone la consegna entro il 29.05.2020 (doc. 4);
con conferma d'ordine n. 13376363 del 27.05.2020, confermava il prezzo, CP_1
ma comunicava una differente data di consegna posticipandola ai giorni 18.06.2020 e
30.06.2020, non ricevendo in merito alcuna obiezione dall'ordinante;
in conformità alla conferma d'ordine provveda poi alla consegna nelle CP_1
date 28.05.2020, 04.06.2020, 11.06.2020 e 24.06.2020 e l'impianto veniva messo in funzione il 26/06/2020;
le fatture emesse regolarmente il 21/07/2020 non venivano pagate, nonostante i pagina 5 di 10 solleciti e rimaneva insolvente, costringendola ad agire giudizialmente per il Pt_1
soddisfacimento del proprio credito.
La causa era istruita documentalmente.
Con la gravata sentenza il tribunale respingeva l'opposizione confermava il decreto ingiuntivo con condanna di al rimborso delle spese di lite. Pt_1
Riteneva il giudice che:
il Tribunale di Bergamo era competente territorialmente sia come foro convenzionale in virtù della clausola 16 delle condizioni generali di contratto, sia come forum destinatae solutionis, essendo l'obbligazione del pagamento del prezzo basata sul contratto liquida ed esigibile;
infondata era altresì l'eccezione di inadempimento perché le bobine di apertura risultavano consegnate il 4 giugno 2020, (DDT n. 29151156 -doc.9) e le morsetterie restituite il 24 giugno 2020, come ammesso dalla stessa opponente;
sebbene l'ordine (doc. 5 fs ) individuava come data di consegna il 29 maggio Pt_1
2020, le conferme d'ordine (docc. 6 e 7) precisavano al contrario le date del 18
giugno 2020 e del 30 giugno 2020 che non erano state oggetto di contestazione ed accettate con comportamento concludente;
i termini di consegna erano da considerarsi puramente “indicativi”, secondo la clausola 7 delle condizioni generali di contratto, e comunque la merce era stata accettata senza riserve;
il rigetto della domanda riconvenzionale di danni per la perdita di produzione di energia dell'impianto fotovoltaico, in ragione del lamentato inadempimento da pagina 6 di 10 ritardo conseguiva all'acclarata esclusione del ritardo lamentato.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte in Pt_1
primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/05/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice riteneva competente territorialmente il tribunale di Bergamo ad emettere il decreto ingiuntivo in contrasto sia con il foro generale avendo la sede in Parte_1
NI (CA), sia con il foro facoltativo dove doveva eseguirsi l'obbligazione.
Con il secondo motivo critica la sentenza ove il Giudice di prime cure, riteneva meramente indicativa la data di consegna (29/05/2020) indicata al momento dell'ordine dalla committente.
Ribadisce che gli inverter venivano consegnati presso la sede del vettore di Cagliari,
il 04/06/2020, ma era stato possibile ritirarli solo il 11/06/2020 dato che non veniva fornito a il numero di spedizione, mentre le morsettiere pervenivano solo in Pt_1
data 24/06/2020.
Il grave ritardo nell'adempimento giustifica il mancato pagamento di quanto richiesto nella fatture azionate.
Con il terzo motivo lamenta che il giudice non riteneva provato il fondamento della domanda di risarcimento danni non ammettendo i mezzi istruttori dedotti (prove orali pagina 7 di 10 e ctu) che li avrebbero comprovati e non tenendo conto che la perdita di produzione stimata per l'inverter in questione può essere ragionevolmente valutata per mezzo dei registri di produzione.
Considerando la media della produzione avuta nei tre anni precedenti di 73600 kWh
e una tariffa incentivante pari a: 0.422 €/kWh si determina al solo detto titolo una perdita in termini economici pari ad € 31.059, oltre l'esborso sostenuto per i corrispettivi pagati al personale esterno, oltre alla mancata vendita di energia, il tutto per ulteriori € 18.741.
***
Il primo motivo è inammissibile.
L'appellante si limita a reitera la sua eccezione di incompetenza territoriale sulla base del foro generale o del foro dove doveva eseguirsi l'obbligazione, senza in alcun modo prendere posizione e criticare il ragionamento logico giuridico del giudice che faceva riferimento al foro convenzionale individuato chiaramente in
Bergamo nell'offerta commerciale sottoscritta da (clausola 16 doc. 5 fs Pt_1
. CP_1
Il secondo motivo va rigettato.
Il termine di consegna (29/05/2020) indicato nell'ordine del 22/05/2020 (doc. 5 fs
) non può considerarsi essenziale, ma meramente indicativo, tantopiù che nella Pt_1
conferma d'ordine del 27/05/2020 (doc. 6 fs ed in quella successiva CP_1
(doc.7) venivano indicate espressamente nuove date di consegna (05/06/20;
18/06/20; 30/06/20) che non sono state oggetto di contestazione da parte di . Pt_1
pagina 8 di 10 L'accettazione non conforme alla proposta equivale ex art. 1326 c.c. a nuova proposta, il termine del 29.05.2020 quindi originariamente indicato è da intendersi superato dalla conferma d'ordine ricevuta ed accettata da , la quale non ha Pt_1
obbiettato nulla ai nuovi termini, non ha trasmesso formali comunicazioni di messa in mora, ed ha accettato le consegne senza alcuna riserva neppure al ricevimento delle fatture poi azionate.
Nelle comunicazioni (doc. 9) tra le parti soprattutto in quelle di nessun Pt_1
riferimento viene mai fatto alla data del 29/05/2020 che quindi deve intendersi pacificamente superata, tantopiù che i termini di consegna individuati da CP_1
nelle conferme d'ordine sono stati rispettati.
Il ritardo nella riconsegna dei vecchi interruttori (la cui sostituzione si era resa necessaria) non può considerarsi inadempimento della fornitura, tra l'altro tali interruttori venivano restituiti in data 24/06/2020 (vd ddt doc. 8).
Anche il terzo motivo va rigettato.
Il risarcimento del danno richiesto per la perdita stimata di produzione di energia viene meno proprio in ragione del mancato riconoscimento dell'inadempimento da ritardo nella consegna della merce, ciò che rende del tutto superflue le prove orali dedotte, finalizzate a provare il danno subito conseguente al presunto lamentato ritardo.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore pagina 9 di 10 dichiarato da euro 6.651,47)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.2713/2023 del Tribunale di
Bergamo quarta sezione in data 14/12/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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