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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/01/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 950/2024 avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. ROSCI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA SAN CRISTOFORO 3 13100 VERCELLI [VC] ITALIA presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
BERTONA FRANCESCA e dall'avv. GIANNI BERTONA, elettivamente domiciliato in VIA
OBERDAN, 2 13019 VARALLO presso il difensore
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La ha promosso giudizio di appello nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varallo n. 15/2024 con la quale è stata CP_1 accolta la domanda del sig. di risarcimento per responsabilità per danni cagionati al veicolo di CP_1 costui dalla caduta di massi mentre percorreva una strada provinciale, richiamato l'art. 2051 c.c.
Parte attrice ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa di appello è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, immediatamente discussa, viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. richiamate dall'art. 350-bis c.p.c.
II
L'appello è fondato, per le ragioni che seguono.
I quattro motivi di appello formulati dalla ncentrano tutti sull'an, mentre il quantum del Parte_2 risarcimento neppure è contestato e non formerà quindi esame, sebbene si possa notare che in primo grado è stato riconosciuto il risarcimento richiesto sulla scorta di semplice preventivo, giustappunto per l'assenza di specifica contestazione.
È però evidente che se vi è contestazione dell'an, occorre prima verificare i motivi di tale contestazione che, se accolti, travolgono anche il quantum riconosciuto in primo grado.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo tutti alla valutazione degli elementi di prova raccolti e all'attendibilità della testimonianza resa dal sig. . Testimone_1
Come è noto, le deposizioni raccolte nel processo devono essere apprezzate, al fine di stabilirne l'attendibilità, in base ad elementi oggettivi e soggettivi, intrinseci ed estrinseci, tenuto conto, quindi, del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali ulteriori elementi di prova acquisiti.
pagina 2 di 9 In primo grado, all'udienza di assunzione della prova testimoniale dell'unico testimone, il sig.
, il teste, interrogato sui capitoli di prova ammessi dal Giudice, ha confermato le seguenti Testimone_1 circostanze capitolate in ricorso:
1) La circostanza che verso le ore 19:30 del 20.5.2023 il sig. alla Controparte_1 guida dell'auto Suzuki Vitara tg. GA366VH, percorreva la SP 9 in direzione Nord;
2) La circostanza che, giunto in località Madonnina Bianca del comune di Cravagliana, al Km 97/15, il veicolo veniva urtato sul parabrezza, cofano e tetto da alcuni massi staccatisi dalla parete rocciosa presente;
3) La circostanza che la parete rocciosa era sprovvista di rete di contenimento.
Il teste ha di propria iniziativa precisato in sede di escussione, in risposta al capitolo 1), che “ero trasportato a bordo della stessa vettura sul sedile anteriore a fianco del guidatore”. Il capitolo, per come formulato, lasciava intendere, invece, che il sig. fosse alla guida da solo proprio perché non vi è alcun CP_1 riferimento alla presenza di un trasportato.
Il teste ha, inoltre, confermato la situazione dei luoghi, in particolare, l'assenza di rete di contenimento della parete rocciosa “come raffigurato in una delle foto prodotte”.
In merito alle fotografie prodotte sullo stato dei luoghi, esse sono state contestate dalla ex Parte_1 art. 2712 c.c. perché prive di data certa.
L'affermazione del teste serve proprio a superare questa contestazione legittima della . Parte_1
La Provincia, correttamente, ha contestato l'assenza di data certa delle fotografie prodotte, tuttavia, il testimone ha confermato la dinamica dell'incidente e il fatto che la parete rocciosa era sprovvista di rete di contenimento.
La , da parte sua, non ha provato il contrario, ossia che la parete sia protetta da una rete di Parte_1 contenimento e lo fosse all'epoca del sinistro.
Ciò considerato, risulta provato che la suddetta parete non fosse protetta da alcuna rete di contenimento della caduta di potenziali massi.
Occorre, piuttosto, stabilire se la testimonianza raccolta sia o meno attendibile, massimamente perché è la sola disponibile e non sono stati forniti elementi di prova oggettivi della dinamica dell'incidente.
pagina 3 di 9 Infatti, come anticipato, le fotografie sono contestate dalla e, anche volendo ritenere Parte_1 provata l'assenza di rete di contenimento, le fotografie, per la loro frammentarietà e assenza di data certa, non dimostrano alcunché (un fotogramma mostra dei massi, un altro i danni al parabrezza, un altro la parete rocciosa).
Le fotografie mostrano un danno ad un parabrezza, ma le modalità e quando questo danno sia avvenuto restano da dimostrare.
Resta da dimostrare la dinamica dell'incidente come riferita dal ricorrente, ossia che siano caduti dei frammenti di massi sul veicolo, come dichiarato dal teste . Tes_1
La Provincia ha ritenuto che costituisca un fatto nuovo tardivamente introdotto l'affermazione secondo cui il sig. fosse a bordo dell'autovettura, trasportato sulla stessa, a fianco del guidatore, e Tes_1 che questo fatto nuovo sia emerso solamente in sede di escussione testimoniale.
Si tratta, ad avviso della scrivente, di una specificazione delle modalità con le quali il teste dichiara di aver “assistito” all'incidente.
Nel ricorso, il sig. si era limitato ad allegare che il testimone “presente al fatto”, senza CP_1 specificare le modalità.
L'allegazione era in effetti generica, tuttavia, il Giudice di Pace ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale come capitolata.
Essere presente, assistere a qualcosa significa, secondo il vocabolario, partecipare in qualità di spettatore, essere presente a un evento o, come in questo caso, ad un incidente.
L'allegazione del ricorrente, pertanto, non era scorretta, seppure generica.
La circostanza va quindi meglio esaminata.
La Provincia sottolinea che né nella denuncia innanzi ai Carabinieri né nella dichiarazione scritta firmata dallo stesso si è indicata la presenza dello stesso a bordo della vettura. Testimone_1
La circostanza è stata chiarita soltanto in sede di escussione del teste.
A rigore questo fatto non è nuovo in senso assoluto, perché appunto il sig. sostiene fin CP_1 dal ricorso che il sig. abbia “assistito” all'incidente, pertanto, non si ritiene di poter condividere la CP_2 doglianza dell'appellante quando sostiene che siano state violate le preclusioni processuali assertive.
pagina 4 di 9 Il problema è quello dell'allegazione generica che obbligava la ad una contestazione Parte_1 parimenti generica.
Si riflette, inoltre, sulla scelta di ammettere o meno delle prove testimoniali capitolate in maniera altrettanto generica, prive di allegazioni che possano circoscrivere e spiegare la presenza del teste all'evento.
La laconicità dell'allegazione circa le modalità che spiegano la presenza del teste deve essere vagliata sotto il diverso profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni da questo rese, unitamente agli altri elementi di prova raccolti.
Il ricorrente sostiene che si vorrebbe rendere la prova del fatto “diabolica”.
Si dissente perché, con ordinaria diligenza, poteva la prova della presenza del testimone al momento del fatto, ancor di più perché trasportato a bordo del veicolo, essere offerta con facilità se solo:
- in sede di denuncia ai Carabinieri si fosse fatto cenno, come era doveroso e pretendibile, della presenza di un trasportato, visto che avrebbe potuto assumere veste di testimone;
- nella dichiarazione scritta del sig. , resa a tre mesi di distanza Testimone_1
dall'incidente, poteva, parimenti, essere riferita la sua presenza a bordo del veicolo e così chiarita la sua qualità di testimone oculare diretto.
Senza contare che appare una scelta poco felice non aver provveduto, nell'immediatezza del fatto, a richiedere l'intervento delle Autorità, come la Polizia locale oppure gli stessi Carabinieri etc… (come sottolineato dalla ), i quali avrebbero potuto redigere direttamente rapporto dell'accaduto con atto Parte_1 pubblico fidefacente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.
Questi elementi gettano naturale scetticismo in merito alla dichiarazione testimoniale del sig.
, dichiarazione che non ha elementi estrinseci oggettivi di riscontro, nel senso che non vi Testimone_1 sono altri elementi di prova, se non le stesse dichiarazioni del teste, a confermare la sua presenza sul luogo dell'incidente, per di più come trasportato, elemento quest'ultimo mai dichiarato dalla difesa del CP_1 ed emerso solo in sede di esame testimoniale, per iniziativa del teste medesimo che, finalmente, nel rispondere al capitolo 1) ha chiarito che era a bordo del veicolo ed è per questo motivo che ha assistito all'incidente, essendone direttamente coinvolto.
Ora, una circostanza di questo rilievo era pretendibile, con ordinaria diligenza, che fosse sottolineata sin da subito e, per questa ragione, il fatto che emerga solo in sede di audizione del teste porta pagina 5 di 9 a far nascere il dubbio che si tratti di dichiarazione costruita ad arte, ex post, per offrire prova della dinamica dell'incidente.
Il verbale dell'udienza in cui è avvenuta l'audizione del teste non riporta alcuna domanda a chiarimento e precisazione ex art. 253 c.p.c. La era assente all'udienza di assunzione del teste e Parte_1 quindi non ha sollecitato alcuna precisazione, ma questo non toglie che il Giudice avrebbe potuto sollecitare qualche chiarimento che, invece, non risulta dal verbale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32456 del
03/11/2022).
A sommesso avviso della scrivente, sarebbe stato utile domandare per quale ragione il sig. Tes_1
era trasportato alle 19:30 di sera del 20.5.2023 sul veicolo del ricorrente, dove erano diretti, se
[...] poteva chiarie quando era salito, cosa hanno fatto nell'immediatezza e subito dopo l'incidente, come sono arrivati a destinazione e, vista la rottura del parabrezza, se hanno chiamato un carro attrezzi o un amico per un passaggio, perché non hanno chiamato la Polizia o i Carabinier etc…
Tutte circostanze che avrebbero potuto fornire un quadro più specifico e offrire potenziali riscontri intrinseci alla testimonianza.
Infatti, la scrivente è ben conscia che non sono obbligatori i riscontri c.d. estrinseci alla testimonianza, potendo questa poggiare la decisione in modo autonomo, anche se prova esclusiva, a patto che questa testimonianza sia giudicata seria e attendibile, in grado, cioè, di fungere da perno dell'interno impianto motivazionale.
Si ricorda in argomento: “Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023).
Una testimonianza del genere si fonda su risposte chiare, precise, concordanti e intrinsecamente logiche e abbisogna, a monte, di una capitolazione altrettanto chiara, precisa e concordante.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto, perché la capitolazione ammessa era, invero, troppo generica quanto alle modalità per cui il teste ha assistito al fatto, infatti, è stato il teste stesso a dover chiarire che era presente a bordo dell'autovettura, fatto questo mai neppure allegato.
La carenza del quadro probatorio non è colmata da una testimonianza come quella resa dal sig.
, la quale non è bastevole a dimostrare che il danno al veicolo sia stato causato secondo le Testimone_1 modalità riferite dal ricorrente. pagina 6 di 9 Non basta perché non si ha prova che il teste fosse realmente presente al momento del fatto, per di più a bordo del veicolo.
I capitoli non ne facevano cenno e, ad abundantiam, nessun elemento di prova esterno lo conferma, né le foto, per di più contestate, né le dichiarazioni rese davanti ai Carabinieri né la stessa dichiarazione del successiva. Tes_1
La sola testimonianza – così come resa nel caso specifico – non è prova del fatto controverso se non assume una valenza sufficientemente potente da sciogliere le riserve presentate dalla . Parte_1
La testimonianza in atti non ha valenza probatoria sufficiente.
La scrivente non può presumere l'attendibilità della testimonianza quando questa, come nel caso specifico, si limita in modo generico a confermare la tesi del ricorrente, tesi, a sua volta, presentata con evidenti lacune e genericità.
A sommesso avviso della scrivente, la capitolazione delle domande formulate al testimone era troppo generica per essere ammessa perché il fatto specifico che doveva emergere era anche come fosse possibile che il teste avesse assistito all'incidente.
Si sottolinea il fatto che è stato proprio il teste, di sua sponte, a chiarire che aveva assistito all'incidente perché era a bordo del veicolo. Questo fatto, al contrario, avrebbe dovuto essere chiaramente capitolato, anche per consentire una replica puntuale alla difesa della . Parte_1
L'assenza di una capitolazione precisa e la mancanza di riscontro oggettivo circa la presenza del teste al momento dell'incidente, non consentono alla scrivente di condividere le motivazioni della sentenza di primo grado, sentenza che ha ritenuto la prova dell'incidente e della sua dinamica perfettamente raggiunta.
La scrivente ritiene, al contrario, la prova della dinamica dell'incidente non sufficientemente provata per carenza del quadro probatorio, non sufficientemente colmato dalla testimonianza raccolta in giudizio.
Appare circostanza inspiegabile che, scampato il pericolo, nonostante un danno ingente al veicolo, il ricorrente e il sig. , soggetto trasportato come da lui dichiarato, abbiano ritenuto non necessario, Tes_1 anche ai fini dell'incolumità altrui, di non far intervenire sul posto, nell'immediatezza dell'accaduto, le forze di Polizia e nemmeno abbiano allertato in altro modo del pericolo di caduta di detriti e massi dalla parete rocciosa.
pagina 7 di 9 Se non per la sicurezza stradale, almeno avrebbero potuto premunirsi di prova effettiva circa la dinamica dell'incidente, attraverso la chiamata di Polizia o Carabinieri.
Questo avrebbe consentito di accertare subito la dinamica dell'incidente, in modo da consentire in questa sede di valutare eventuale responsabilità della . Parte_1
Il ricorrente, invece, ha atteso fino al 6.6.2023 per recarsi dai Carabinieri e denunciare il fatto, senza fare riferimento alla presenza di un passeggero a bordo.
Le prove raccolte in giudizio sono tutte di formazione unilaterale ex latere actoris e non consentono un riscontro dei fatti come realmente avvenuti, inoltre, il preventivo in atti, poiché mero preventivo non serve a corroborare l'esistenza del danno e dell'esborso patito dal ricorrente, il quale, ricorda lui stesso
(nella denuncia) di essere assicurato, quantomeno per il parabrezza.
Ciò considerato, la sola testimonianza del sig. , la cui presenza al momento dell'incidente Tes_1 non è in nessun modo riscontrabile, non consente di accogliere la domanda del sig. CP_1
Questo fatto ha inciso sulla possibilità di offrire una prova seria dei fatti accaduti.
La prova poteva essere integrata dalla denuncia, successiva, ai Carabinieri, datata 6.6.2023, tuttavia, essa è inficiata nel suo valore dal fatto che, inspiegabilmente, non si faccia alcun cenno alla presenza a bordo del veicolo del sig. , quando, per esempio, è persino precisato che il sig. è Tes_1 CP_1 assicurato, ma l'assicurazione copre solo i danni al parabrezza. Inoltre, le foto, che nella denuncia sporta sono dichiarate come allegate, non è provato che siano quelle qui effettivamente prodotte.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
La domanda del sig. non può trovare accoglimento per mancanza di prova sufficiente CP_1 circa la dinamica dell'incidente.
Non viene quindi in luce la responsabilità che, altrimenti, sarebbe stata invocabile in capo alla
ex art. 2051 c.c. Parte_1
III
Le spese di lite seguono la riforma della sentenza, pertanto, esse sono liquidate in favore della per il primo e il secondo grado, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come Parte_1 aggiornati, assestandosi sui valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate;
per il primo pagina 8 di 9 grado vanno complessivamente liquidate in 633,00 euro e per il secondo grado vanno complessivamente liquidate in 1.278,00 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Varallo n. 15/2024, rigetta le domande formulate da Controparte_1 dichiara tenuto e condanna al rimborso delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in 633,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso della prestazione, C.P.A. e I.V.A. come per legge e se prevista;
dichiara altresì tenuto e condanna al rimborso delle spese di lite del Controparte_1 secondo grado di giudizio, che si liquidano in 1.278,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso della prestazione, C.P.A. e I.V.A. come per legge e se prevista.
Così deciso in Vercelli, 29.1.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 950/2024 avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. ROSCI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA SAN CRISTOFORO 3 13100 VERCELLI [VC] ITALIA presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
BERTONA FRANCESCA e dall'avv. GIANNI BERTONA, elettivamente domiciliato in VIA
OBERDAN, 2 13019 VARALLO presso il difensore
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La ha promosso giudizio di appello nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varallo n. 15/2024 con la quale è stata CP_1 accolta la domanda del sig. di risarcimento per responsabilità per danni cagionati al veicolo di CP_1 costui dalla caduta di massi mentre percorreva una strada provinciale, richiamato l'art. 2051 c.c.
Parte attrice ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa di appello è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, immediatamente discussa, viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. richiamate dall'art. 350-bis c.p.c.
II
L'appello è fondato, per le ragioni che seguono.
I quattro motivi di appello formulati dalla ncentrano tutti sull'an, mentre il quantum del Parte_2 risarcimento neppure è contestato e non formerà quindi esame, sebbene si possa notare che in primo grado è stato riconosciuto il risarcimento richiesto sulla scorta di semplice preventivo, giustappunto per l'assenza di specifica contestazione.
È però evidente che se vi è contestazione dell'an, occorre prima verificare i motivi di tale contestazione che, se accolti, travolgono anche il quantum riconosciuto in primo grado.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo tutti alla valutazione degli elementi di prova raccolti e all'attendibilità della testimonianza resa dal sig. . Testimone_1
Come è noto, le deposizioni raccolte nel processo devono essere apprezzate, al fine di stabilirne l'attendibilità, in base ad elementi oggettivi e soggettivi, intrinseci ed estrinseci, tenuto conto, quindi, del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali ulteriori elementi di prova acquisiti.
pagina 2 di 9 In primo grado, all'udienza di assunzione della prova testimoniale dell'unico testimone, il sig.
, il teste, interrogato sui capitoli di prova ammessi dal Giudice, ha confermato le seguenti Testimone_1 circostanze capitolate in ricorso:
1) La circostanza che verso le ore 19:30 del 20.5.2023 il sig. alla Controparte_1 guida dell'auto Suzuki Vitara tg. GA366VH, percorreva la SP 9 in direzione Nord;
2) La circostanza che, giunto in località Madonnina Bianca del comune di Cravagliana, al Km 97/15, il veicolo veniva urtato sul parabrezza, cofano e tetto da alcuni massi staccatisi dalla parete rocciosa presente;
3) La circostanza che la parete rocciosa era sprovvista di rete di contenimento.
Il teste ha di propria iniziativa precisato in sede di escussione, in risposta al capitolo 1), che “ero trasportato a bordo della stessa vettura sul sedile anteriore a fianco del guidatore”. Il capitolo, per come formulato, lasciava intendere, invece, che il sig. fosse alla guida da solo proprio perché non vi è alcun CP_1 riferimento alla presenza di un trasportato.
Il teste ha, inoltre, confermato la situazione dei luoghi, in particolare, l'assenza di rete di contenimento della parete rocciosa “come raffigurato in una delle foto prodotte”.
In merito alle fotografie prodotte sullo stato dei luoghi, esse sono state contestate dalla ex Parte_1 art. 2712 c.c. perché prive di data certa.
L'affermazione del teste serve proprio a superare questa contestazione legittima della . Parte_1
La Provincia, correttamente, ha contestato l'assenza di data certa delle fotografie prodotte, tuttavia, il testimone ha confermato la dinamica dell'incidente e il fatto che la parete rocciosa era sprovvista di rete di contenimento.
La , da parte sua, non ha provato il contrario, ossia che la parete sia protetta da una rete di Parte_1 contenimento e lo fosse all'epoca del sinistro.
Ciò considerato, risulta provato che la suddetta parete non fosse protetta da alcuna rete di contenimento della caduta di potenziali massi.
Occorre, piuttosto, stabilire se la testimonianza raccolta sia o meno attendibile, massimamente perché è la sola disponibile e non sono stati forniti elementi di prova oggettivi della dinamica dell'incidente.
pagina 3 di 9 Infatti, come anticipato, le fotografie sono contestate dalla e, anche volendo ritenere Parte_1 provata l'assenza di rete di contenimento, le fotografie, per la loro frammentarietà e assenza di data certa, non dimostrano alcunché (un fotogramma mostra dei massi, un altro i danni al parabrezza, un altro la parete rocciosa).
Le fotografie mostrano un danno ad un parabrezza, ma le modalità e quando questo danno sia avvenuto restano da dimostrare.
Resta da dimostrare la dinamica dell'incidente come riferita dal ricorrente, ossia che siano caduti dei frammenti di massi sul veicolo, come dichiarato dal teste . Tes_1
La Provincia ha ritenuto che costituisca un fatto nuovo tardivamente introdotto l'affermazione secondo cui il sig. fosse a bordo dell'autovettura, trasportato sulla stessa, a fianco del guidatore, e Tes_1 che questo fatto nuovo sia emerso solamente in sede di escussione testimoniale.
Si tratta, ad avviso della scrivente, di una specificazione delle modalità con le quali il teste dichiara di aver “assistito” all'incidente.
Nel ricorso, il sig. si era limitato ad allegare che il testimone “presente al fatto”, senza CP_1 specificare le modalità.
L'allegazione era in effetti generica, tuttavia, il Giudice di Pace ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale come capitolata.
Essere presente, assistere a qualcosa significa, secondo il vocabolario, partecipare in qualità di spettatore, essere presente a un evento o, come in questo caso, ad un incidente.
L'allegazione del ricorrente, pertanto, non era scorretta, seppure generica.
La circostanza va quindi meglio esaminata.
La Provincia sottolinea che né nella denuncia innanzi ai Carabinieri né nella dichiarazione scritta firmata dallo stesso si è indicata la presenza dello stesso a bordo della vettura. Testimone_1
La circostanza è stata chiarita soltanto in sede di escussione del teste.
A rigore questo fatto non è nuovo in senso assoluto, perché appunto il sig. sostiene fin CP_1 dal ricorso che il sig. abbia “assistito” all'incidente, pertanto, non si ritiene di poter condividere la CP_2 doglianza dell'appellante quando sostiene che siano state violate le preclusioni processuali assertive.
pagina 4 di 9 Il problema è quello dell'allegazione generica che obbligava la ad una contestazione Parte_1 parimenti generica.
Si riflette, inoltre, sulla scelta di ammettere o meno delle prove testimoniali capitolate in maniera altrettanto generica, prive di allegazioni che possano circoscrivere e spiegare la presenza del teste all'evento.
La laconicità dell'allegazione circa le modalità che spiegano la presenza del teste deve essere vagliata sotto il diverso profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni da questo rese, unitamente agli altri elementi di prova raccolti.
Il ricorrente sostiene che si vorrebbe rendere la prova del fatto “diabolica”.
Si dissente perché, con ordinaria diligenza, poteva la prova della presenza del testimone al momento del fatto, ancor di più perché trasportato a bordo del veicolo, essere offerta con facilità se solo:
- in sede di denuncia ai Carabinieri si fosse fatto cenno, come era doveroso e pretendibile, della presenza di un trasportato, visto che avrebbe potuto assumere veste di testimone;
- nella dichiarazione scritta del sig. , resa a tre mesi di distanza Testimone_1
dall'incidente, poteva, parimenti, essere riferita la sua presenza a bordo del veicolo e così chiarita la sua qualità di testimone oculare diretto.
Senza contare che appare una scelta poco felice non aver provveduto, nell'immediatezza del fatto, a richiedere l'intervento delle Autorità, come la Polizia locale oppure gli stessi Carabinieri etc… (come sottolineato dalla ), i quali avrebbero potuto redigere direttamente rapporto dell'accaduto con atto Parte_1 pubblico fidefacente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.
Questi elementi gettano naturale scetticismo in merito alla dichiarazione testimoniale del sig.
, dichiarazione che non ha elementi estrinseci oggettivi di riscontro, nel senso che non vi Testimone_1 sono altri elementi di prova, se non le stesse dichiarazioni del teste, a confermare la sua presenza sul luogo dell'incidente, per di più come trasportato, elemento quest'ultimo mai dichiarato dalla difesa del CP_1 ed emerso solo in sede di esame testimoniale, per iniziativa del teste medesimo che, finalmente, nel rispondere al capitolo 1) ha chiarito che era a bordo del veicolo ed è per questo motivo che ha assistito all'incidente, essendone direttamente coinvolto.
Ora, una circostanza di questo rilievo era pretendibile, con ordinaria diligenza, che fosse sottolineata sin da subito e, per questa ragione, il fatto che emerga solo in sede di audizione del teste porta pagina 5 di 9 a far nascere il dubbio che si tratti di dichiarazione costruita ad arte, ex post, per offrire prova della dinamica dell'incidente.
Il verbale dell'udienza in cui è avvenuta l'audizione del teste non riporta alcuna domanda a chiarimento e precisazione ex art. 253 c.p.c. La era assente all'udienza di assunzione del teste e Parte_1 quindi non ha sollecitato alcuna precisazione, ma questo non toglie che il Giudice avrebbe potuto sollecitare qualche chiarimento che, invece, non risulta dal verbale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32456 del
03/11/2022).
A sommesso avviso della scrivente, sarebbe stato utile domandare per quale ragione il sig. Tes_1
era trasportato alle 19:30 di sera del 20.5.2023 sul veicolo del ricorrente, dove erano diretti, se
[...] poteva chiarie quando era salito, cosa hanno fatto nell'immediatezza e subito dopo l'incidente, come sono arrivati a destinazione e, vista la rottura del parabrezza, se hanno chiamato un carro attrezzi o un amico per un passaggio, perché non hanno chiamato la Polizia o i Carabinier etc…
Tutte circostanze che avrebbero potuto fornire un quadro più specifico e offrire potenziali riscontri intrinseci alla testimonianza.
Infatti, la scrivente è ben conscia che non sono obbligatori i riscontri c.d. estrinseci alla testimonianza, potendo questa poggiare la decisione in modo autonomo, anche se prova esclusiva, a patto che questa testimonianza sia giudicata seria e attendibile, in grado, cioè, di fungere da perno dell'interno impianto motivazionale.
Si ricorda in argomento: “Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023).
Una testimonianza del genere si fonda su risposte chiare, precise, concordanti e intrinsecamente logiche e abbisogna, a monte, di una capitolazione altrettanto chiara, precisa e concordante.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto, perché la capitolazione ammessa era, invero, troppo generica quanto alle modalità per cui il teste ha assistito al fatto, infatti, è stato il teste stesso a dover chiarire che era presente a bordo dell'autovettura, fatto questo mai neppure allegato.
La carenza del quadro probatorio non è colmata da una testimonianza come quella resa dal sig.
, la quale non è bastevole a dimostrare che il danno al veicolo sia stato causato secondo le Testimone_1 modalità riferite dal ricorrente. pagina 6 di 9 Non basta perché non si ha prova che il teste fosse realmente presente al momento del fatto, per di più a bordo del veicolo.
I capitoli non ne facevano cenno e, ad abundantiam, nessun elemento di prova esterno lo conferma, né le foto, per di più contestate, né le dichiarazioni rese davanti ai Carabinieri né la stessa dichiarazione del successiva. Tes_1
La sola testimonianza – così come resa nel caso specifico – non è prova del fatto controverso se non assume una valenza sufficientemente potente da sciogliere le riserve presentate dalla . Parte_1
La testimonianza in atti non ha valenza probatoria sufficiente.
La scrivente non può presumere l'attendibilità della testimonianza quando questa, come nel caso specifico, si limita in modo generico a confermare la tesi del ricorrente, tesi, a sua volta, presentata con evidenti lacune e genericità.
A sommesso avviso della scrivente, la capitolazione delle domande formulate al testimone era troppo generica per essere ammessa perché il fatto specifico che doveva emergere era anche come fosse possibile che il teste avesse assistito all'incidente.
Si sottolinea il fatto che è stato proprio il teste, di sua sponte, a chiarire che aveva assistito all'incidente perché era a bordo del veicolo. Questo fatto, al contrario, avrebbe dovuto essere chiaramente capitolato, anche per consentire una replica puntuale alla difesa della . Parte_1
L'assenza di una capitolazione precisa e la mancanza di riscontro oggettivo circa la presenza del teste al momento dell'incidente, non consentono alla scrivente di condividere le motivazioni della sentenza di primo grado, sentenza che ha ritenuto la prova dell'incidente e della sua dinamica perfettamente raggiunta.
La scrivente ritiene, al contrario, la prova della dinamica dell'incidente non sufficientemente provata per carenza del quadro probatorio, non sufficientemente colmato dalla testimonianza raccolta in giudizio.
Appare circostanza inspiegabile che, scampato il pericolo, nonostante un danno ingente al veicolo, il ricorrente e il sig. , soggetto trasportato come da lui dichiarato, abbiano ritenuto non necessario, Tes_1 anche ai fini dell'incolumità altrui, di non far intervenire sul posto, nell'immediatezza dell'accaduto, le forze di Polizia e nemmeno abbiano allertato in altro modo del pericolo di caduta di detriti e massi dalla parete rocciosa.
pagina 7 di 9 Se non per la sicurezza stradale, almeno avrebbero potuto premunirsi di prova effettiva circa la dinamica dell'incidente, attraverso la chiamata di Polizia o Carabinieri.
Questo avrebbe consentito di accertare subito la dinamica dell'incidente, in modo da consentire in questa sede di valutare eventuale responsabilità della . Parte_1
Il ricorrente, invece, ha atteso fino al 6.6.2023 per recarsi dai Carabinieri e denunciare il fatto, senza fare riferimento alla presenza di un passeggero a bordo.
Le prove raccolte in giudizio sono tutte di formazione unilaterale ex latere actoris e non consentono un riscontro dei fatti come realmente avvenuti, inoltre, il preventivo in atti, poiché mero preventivo non serve a corroborare l'esistenza del danno e dell'esborso patito dal ricorrente, il quale, ricorda lui stesso
(nella denuncia) di essere assicurato, quantomeno per il parabrezza.
Ciò considerato, la sola testimonianza del sig. , la cui presenza al momento dell'incidente Tes_1 non è in nessun modo riscontrabile, non consente di accogliere la domanda del sig. CP_1
Questo fatto ha inciso sulla possibilità di offrire una prova seria dei fatti accaduti.
La prova poteva essere integrata dalla denuncia, successiva, ai Carabinieri, datata 6.6.2023, tuttavia, essa è inficiata nel suo valore dal fatto che, inspiegabilmente, non si faccia alcun cenno alla presenza a bordo del veicolo del sig. , quando, per esempio, è persino precisato che il sig. è Tes_1 CP_1 assicurato, ma l'assicurazione copre solo i danni al parabrezza. Inoltre, le foto, che nella denuncia sporta sono dichiarate come allegate, non è provato che siano quelle qui effettivamente prodotte.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
La domanda del sig. non può trovare accoglimento per mancanza di prova sufficiente CP_1 circa la dinamica dell'incidente.
Non viene quindi in luce la responsabilità che, altrimenti, sarebbe stata invocabile in capo alla
ex art. 2051 c.c. Parte_1
III
Le spese di lite seguono la riforma della sentenza, pertanto, esse sono liquidate in favore della per il primo e il secondo grado, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come Parte_1 aggiornati, assestandosi sui valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate;
per il primo pagina 8 di 9 grado vanno complessivamente liquidate in 633,00 euro e per il secondo grado vanno complessivamente liquidate in 1.278,00 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Varallo n. 15/2024, rigetta le domande formulate da Controparte_1 dichiara tenuto e condanna al rimborso delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in 633,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso della prestazione, C.P.A. e I.V.A. come per legge e se prevista;
dichiara altresì tenuto e condanna al rimborso delle spese di lite del Controparte_1 secondo grado di giudizio, che si liquidano in 1.278,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso della prestazione, C.P.A. e I.V.A. come per legge e se prevista.
Così deciso in Vercelli, 29.1.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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