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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2883/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonia Libera Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2883/2021, avente ad oggetto la divisione endoesecutiva disposta nell'ambito della procedura rge 137/19, promossa da:
in proprio e quale difensore di Parte_1 Persona_1
PROCEDENTE - ATTORE
[...] contro
Controparte_1
ESECUTATA - CONVENUTA
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Iacono Paolo Luca Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Citterio Fabio CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Pistolesi Valentina CP_4
COMPROPRIETARI NON ESECUTATI – CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Camillò Controparte_5
CREDITORE ISCRITTO INTERVENUTO DEI COMPROPRIETARI NON ESECUTATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare r.g.e.
137/2019, nell'ambito della quale e hanno sottoposto a Parte_1 Persona_1
pignoramento la quota di 1/4 del diritto di piena proprietà di su appartamento CP_1
sito in Camaiore via Sarzanese 30/E, identificato al foglio 50 particella 1607 sub. 6, nonché ufficio avente medesima ubicazione, identificato al foglio 50 particella 1607 sub. 7, sottotetto non abitabile, identificato al foglio 50 particella 1607 sub 8 (lotto 1); infine fabbricato destinato ad attività industriale, identificato al foglio 50 particella 1607 sub. 20
(lotto 2); comproprietari non esecutati, per ¼ ciascuno, sono , Controparte_2
e . CP_4 CP_3
Nessuno dei comproprietari esecutati, tutti costituiti (invero in data 9.12.24 si è costituita anche , per la quale deve revocarsi la contumacia) si è opposto alla divisione. CP_3
Con ordinanza del 29.4.22 è stato quindi dichiarato con ordinanza lo scioglimento della comunione in ragione dell'assenza di contestazioni e conseguente divisione mediante vendita dell'intero e soddisfacimento di ciascuna parte sul ricavato in proporzione alla quota di spettanza;
le operazioni di vendita e di predisposizione del progetto di divisione sono state delegate al dott. Persona_2
In data 10.11.22 si è costituita in giudizio ex art. 1113 c.c. , Controparte_5
quale creditore iscritto dei soli comproprietari non esecutati, che ha precisato i crediti verso ciascuno di loro come segue: verso in euro 45.191,54 al Controparte_2
30.5.2022; verso in euro 8.826,78 al 30.5.2022; verso in euro CP_4 CP_3
1.174,01 al 30.5.2022; ha chiesto quindi di soddisfarsi sul ricavato della vendita limitatamente alla quota di spettanza di ciascuno dei suoi debitori ex art. 2825 comma 4
c.c.; con note del 25.3.25 i crediti sono stati aggiornati e riprecisati nei soli confronti della comproprietaria , in euro 300,24, non essendoci per gli altri due convenuti CP_3
e ancora carichi scaduti da versare all'ente. CP_4 Controparte_6
I beni, regolarmente aggiudicati, sono stati trasferiti in data 14.6.24 e 26.8.24.
Depositato il progetto di divisione in data 4.12.24 sullo stesso sono sorte contestazioni, CP_ formulate dai comproprietari e i quali hanno chiesto che le spese del CP_4
giudizio di divisione gravino tutte sulla parte esecutata;
il creditore attore ha chiesto la pagina 2 di 6 conferma del progetto e la comproprietaria si è rimessa a giustizia. Controparte_2
***.***.***
La presente decisione ha ad oggetto la questione relativa alla imputazione delle spese del giudizio di divisione endoesecutiva. Ebbene, sul punto, esistono due opposti orientamenti:
1.un primo orientamento ritiene che le spese del giudizio di divisione endoesecutiva debbano essere poste tutte a carico del debitore, atteso che i comproprietari non esecutati hanno subito la divisione a causa dell'inadempimento dell'esecutato che ha originato la procedura esecutiva e, quindi, il giudizio accessorio di divisione (cfr. ex plurimis Tribunale di Napoli, 18 ottobre 2021);
secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “non può equipararsi la posizione del comproprietario in un giudizio di divisione ordinario rispetto al giudizio di divisione introdotto all'esito di una procedura esecutiva immobiliare. Mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha un suo interesse alla divisione ed in tale ottica ne riceve una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisone endoesecutiva il comproprietario ha una mera posizione di soggezione, subendo lo scioglimento della quota. In secondo luogo, la suddivisione delle spese pro quota creerebbe trattamenti differenziati tra creditori esproprianti beni interi e quelli che agiscono sulla quota, i quali ultimi, a differenza dei primi, andrebbero a ripartire i costi della vendita con i comproprietari non debitori. … Infine, la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la divisione endoesecutiva, lungi dall'essere un autonomo procedimento, risulta essere un'articolazione della procedura esecutiva (“ il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di “strumentalità necessaria rispetto ad esso.” (Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., (ud. 16-04-2019) 07-10-2019, n. 2502). Il procedimento in esame non costituisce una parentesi di cognizione ordinaria “calata” nel bel mezzo di una procedura esecutiva, quanto piuttosto un'articolazione della procedura esecutiva stessa;
di talché non appaiono mutuabili le regole ordinarie”;
2. un secondo orientamento, invece, parte dall'assunto che lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant'è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese;
pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse pagina 3 di 6 comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione, e cioè della ripartizione delle spese pro quota.
Ritiene il Tribunale di seguire il secondo degli orientamenti indicati.
Ed invero, non si ritiene corretto di addossare tutte le spese al debitore esecutato perché, sebbene il presente giudizio è in sostanza originato dal suo inadempimento (come evidenziato dal primo filone giurisprudenziale citato che ravvisa una vera e propria soccombenza del debitore), è tuttavia altrettanto vero che del presente giudizio si avvantaggino comunque i comproprietari non esecutati che partecipano poi pro quota alla distribuzione del ricavato dalla vendita (come viene evidenziato da chi segue il secondo orientamento); e ciò emerge tanto più e con maggiore evidenza nei casi, come il presente, in cui alcuno dei comproprietari ha contestato il diritto di procedere a divisione, tanto che lo scioglimento della comunione è stato dichiarato con ordinanza.
Non si ritiene, inoltre, che sia ravvisabile, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, una vera e propria soccombenza automatica del solo esecutato verso tutte le parti e per il solo fatto che il comproprietario non esecutato venga “coinvolto” in un giudizio che altrimenti, probabilmente, non avrebbe proposto;
circostanza, in altri termini, che non si ritiene da sola sufficiente né a giustificare l'esclusione dello stesso dall'onere delle spese che sono servite a realizzare la finalità divisoria comune del giudizio e della quale si sono alla fine avvantaggiati tutti, né a prevedere a carico del debitore la refusione delle spese di lite in favore della comproprietaria, come dalla stessa richiesto.
Per completezza, si dà atto di recente orientamento della Cassazione, pure noto a questo
Giudice, che – proprio con riferimento ai giudizi di divisione endoesecutiva - ha riconosciuto la soccombenza del debitore nei confronti del solo creditore procedente (cfr.
Cass., 2787/23: “…deve però ritenersi che ove nella divisione sia coinvolto il creditore procedente ritrovi piena applicazione il principio della soccombenza. Infatti, il creditore procedente – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto”), con conseguente condanna dell'esecutato a rifondere integralmente le spese del giudizio di pagina 4 di 6 divisione al creditore. Si precisa, in ogni caso, che detti principi sono stati enunciati con riferimento a fattispecie differente, in cui la divisione è stata disposta con sentenza e vi è stata una effettiva condanna del debitore alle spese di lite nell'impossibilità di dichiarare la divisione con ordinanza (come invece nel caso di specie, ove, comunque, le spese di lite sostenute dal creditore per la divisione indirettamente gravano sul debitore, essendo al creditore liquidate e poste a carico della sola quota di spettanza della procedura).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che correttamente il delegato ha posto a carico della massa unicamente le spese sostenute dal creditore nell'interesse comune per realizzare la divisione tra cui, ad esempio, il compenso del delegato, il compenso del Custode, le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio, le spese per la pubblicità; per quanto attiene invece ai compensi legali dei comproprietari, gli stessi si intendono compensati tra la parte debitrice e i comproprietari e correttamente restano a carico di ciascuna parte, non ravvisandosi una soccombenza sostanziale e automatica del debitore per i motivi sopra esposti nei confronti dei comproprietari non esecutati.
Quanto alla richiesta di limitata unicamente alla comproprietaria la CP_5 CP_3
quale nulla ha opposto a riguardo, il progetto deve essere corretto nei termini di seguito indicati: attribuzione a della somma di euro 57.584,42 (euro 57.884,66 cui CP_3
deve imputarsi il residuo credito di di euro 300,24, a totale estinzione delle pretese CP_5 creditorie dell'ente verso la comproprietaria indicata) e assegnazione ad della CP_5
somma di euro 300,24.
Il progetto di divisione deve essere per il resto confermato, con conseguente esecuzione dello stesso a carico del delegato per i pagamenti e termine di legge al creditore per la riassunzione del processo esecutivo ove procedere al riparto della somma di spettanza della procedura.
In ragione dell'esistenza di difforme orientamento, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca della dichiarazione di contumacia di , così dispone: CP_3
1.conferma il progetto di divisione con la sola modifica illustrata in parte motiva, lo dichiara esecutivo e autorizza il delegato ad eseguire i pagamenti;
pagina 5 di 6 2.compensa le spese.
Si comunichi.
Lucca, 9 aprile 2025
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonia Libera Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2883/2021, avente ad oggetto la divisione endoesecutiva disposta nell'ambito della procedura rge 137/19, promossa da:
in proprio e quale difensore di Parte_1 Persona_1
PROCEDENTE - ATTORE
[...] contro
Controparte_1
ESECUTATA - CONVENUTA
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Iacono Paolo Luca Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Citterio Fabio CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Pistolesi Valentina CP_4
COMPROPRIETARI NON ESECUTATI – CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Camillò Controparte_5
CREDITORE ISCRITTO INTERVENUTO DEI COMPROPRIETARI NON ESECUTATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare r.g.e.
137/2019, nell'ambito della quale e hanno sottoposto a Parte_1 Persona_1
pignoramento la quota di 1/4 del diritto di piena proprietà di su appartamento CP_1
sito in Camaiore via Sarzanese 30/E, identificato al foglio 50 particella 1607 sub. 6, nonché ufficio avente medesima ubicazione, identificato al foglio 50 particella 1607 sub. 7, sottotetto non abitabile, identificato al foglio 50 particella 1607 sub 8 (lotto 1); infine fabbricato destinato ad attività industriale, identificato al foglio 50 particella 1607 sub. 20
(lotto 2); comproprietari non esecutati, per ¼ ciascuno, sono , Controparte_2
e . CP_4 CP_3
Nessuno dei comproprietari esecutati, tutti costituiti (invero in data 9.12.24 si è costituita anche , per la quale deve revocarsi la contumacia) si è opposto alla divisione. CP_3
Con ordinanza del 29.4.22 è stato quindi dichiarato con ordinanza lo scioglimento della comunione in ragione dell'assenza di contestazioni e conseguente divisione mediante vendita dell'intero e soddisfacimento di ciascuna parte sul ricavato in proporzione alla quota di spettanza;
le operazioni di vendita e di predisposizione del progetto di divisione sono state delegate al dott. Persona_2
In data 10.11.22 si è costituita in giudizio ex art. 1113 c.c. , Controparte_5
quale creditore iscritto dei soli comproprietari non esecutati, che ha precisato i crediti verso ciascuno di loro come segue: verso in euro 45.191,54 al Controparte_2
30.5.2022; verso in euro 8.826,78 al 30.5.2022; verso in euro CP_4 CP_3
1.174,01 al 30.5.2022; ha chiesto quindi di soddisfarsi sul ricavato della vendita limitatamente alla quota di spettanza di ciascuno dei suoi debitori ex art. 2825 comma 4
c.c.; con note del 25.3.25 i crediti sono stati aggiornati e riprecisati nei soli confronti della comproprietaria , in euro 300,24, non essendoci per gli altri due convenuti CP_3
e ancora carichi scaduti da versare all'ente. CP_4 Controparte_6
I beni, regolarmente aggiudicati, sono stati trasferiti in data 14.6.24 e 26.8.24.
Depositato il progetto di divisione in data 4.12.24 sullo stesso sono sorte contestazioni, CP_ formulate dai comproprietari e i quali hanno chiesto che le spese del CP_4
giudizio di divisione gravino tutte sulla parte esecutata;
il creditore attore ha chiesto la pagina 2 di 6 conferma del progetto e la comproprietaria si è rimessa a giustizia. Controparte_2
***.***.***
La presente decisione ha ad oggetto la questione relativa alla imputazione delle spese del giudizio di divisione endoesecutiva. Ebbene, sul punto, esistono due opposti orientamenti:
1.un primo orientamento ritiene che le spese del giudizio di divisione endoesecutiva debbano essere poste tutte a carico del debitore, atteso che i comproprietari non esecutati hanno subito la divisione a causa dell'inadempimento dell'esecutato che ha originato la procedura esecutiva e, quindi, il giudizio accessorio di divisione (cfr. ex plurimis Tribunale di Napoli, 18 ottobre 2021);
secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “non può equipararsi la posizione del comproprietario in un giudizio di divisione ordinario rispetto al giudizio di divisione introdotto all'esito di una procedura esecutiva immobiliare. Mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha un suo interesse alla divisione ed in tale ottica ne riceve una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisone endoesecutiva il comproprietario ha una mera posizione di soggezione, subendo lo scioglimento della quota. In secondo luogo, la suddivisione delle spese pro quota creerebbe trattamenti differenziati tra creditori esproprianti beni interi e quelli che agiscono sulla quota, i quali ultimi, a differenza dei primi, andrebbero a ripartire i costi della vendita con i comproprietari non debitori. … Infine, la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la divisione endoesecutiva, lungi dall'essere un autonomo procedimento, risulta essere un'articolazione della procedura esecutiva (“ il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di “strumentalità necessaria rispetto ad esso.” (Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., (ud. 16-04-2019) 07-10-2019, n. 2502). Il procedimento in esame non costituisce una parentesi di cognizione ordinaria “calata” nel bel mezzo di una procedura esecutiva, quanto piuttosto un'articolazione della procedura esecutiva stessa;
di talché non appaiono mutuabili le regole ordinarie”;
2. un secondo orientamento, invece, parte dall'assunto che lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant'è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese;
pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse pagina 3 di 6 comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione, e cioè della ripartizione delle spese pro quota.
Ritiene il Tribunale di seguire il secondo degli orientamenti indicati.
Ed invero, non si ritiene corretto di addossare tutte le spese al debitore esecutato perché, sebbene il presente giudizio è in sostanza originato dal suo inadempimento (come evidenziato dal primo filone giurisprudenziale citato che ravvisa una vera e propria soccombenza del debitore), è tuttavia altrettanto vero che del presente giudizio si avvantaggino comunque i comproprietari non esecutati che partecipano poi pro quota alla distribuzione del ricavato dalla vendita (come viene evidenziato da chi segue il secondo orientamento); e ciò emerge tanto più e con maggiore evidenza nei casi, come il presente, in cui alcuno dei comproprietari ha contestato il diritto di procedere a divisione, tanto che lo scioglimento della comunione è stato dichiarato con ordinanza.
Non si ritiene, inoltre, che sia ravvisabile, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, una vera e propria soccombenza automatica del solo esecutato verso tutte le parti e per il solo fatto che il comproprietario non esecutato venga “coinvolto” in un giudizio che altrimenti, probabilmente, non avrebbe proposto;
circostanza, in altri termini, che non si ritiene da sola sufficiente né a giustificare l'esclusione dello stesso dall'onere delle spese che sono servite a realizzare la finalità divisoria comune del giudizio e della quale si sono alla fine avvantaggiati tutti, né a prevedere a carico del debitore la refusione delle spese di lite in favore della comproprietaria, come dalla stessa richiesto.
Per completezza, si dà atto di recente orientamento della Cassazione, pure noto a questo
Giudice, che – proprio con riferimento ai giudizi di divisione endoesecutiva - ha riconosciuto la soccombenza del debitore nei confronti del solo creditore procedente (cfr.
Cass., 2787/23: “…deve però ritenersi che ove nella divisione sia coinvolto il creditore procedente ritrovi piena applicazione il principio della soccombenza. Infatti, il creditore procedente – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto”), con conseguente condanna dell'esecutato a rifondere integralmente le spese del giudizio di pagina 4 di 6 divisione al creditore. Si precisa, in ogni caso, che detti principi sono stati enunciati con riferimento a fattispecie differente, in cui la divisione è stata disposta con sentenza e vi è stata una effettiva condanna del debitore alle spese di lite nell'impossibilità di dichiarare la divisione con ordinanza (come invece nel caso di specie, ove, comunque, le spese di lite sostenute dal creditore per la divisione indirettamente gravano sul debitore, essendo al creditore liquidate e poste a carico della sola quota di spettanza della procedura).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che correttamente il delegato ha posto a carico della massa unicamente le spese sostenute dal creditore nell'interesse comune per realizzare la divisione tra cui, ad esempio, il compenso del delegato, il compenso del Custode, le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio, le spese per la pubblicità; per quanto attiene invece ai compensi legali dei comproprietari, gli stessi si intendono compensati tra la parte debitrice e i comproprietari e correttamente restano a carico di ciascuna parte, non ravvisandosi una soccombenza sostanziale e automatica del debitore per i motivi sopra esposti nei confronti dei comproprietari non esecutati.
Quanto alla richiesta di limitata unicamente alla comproprietaria la CP_5 CP_3
quale nulla ha opposto a riguardo, il progetto deve essere corretto nei termini di seguito indicati: attribuzione a della somma di euro 57.584,42 (euro 57.884,66 cui CP_3
deve imputarsi il residuo credito di di euro 300,24, a totale estinzione delle pretese CP_5 creditorie dell'ente verso la comproprietaria indicata) e assegnazione ad della CP_5
somma di euro 300,24.
Il progetto di divisione deve essere per il resto confermato, con conseguente esecuzione dello stesso a carico del delegato per i pagamenti e termine di legge al creditore per la riassunzione del processo esecutivo ove procedere al riparto della somma di spettanza della procedura.
In ragione dell'esistenza di difforme orientamento, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca della dichiarazione di contumacia di , così dispone: CP_3
1.conferma il progetto di divisione con la sola modifica illustrata in parte motiva, lo dichiara esecutivo e autorizza il delegato ad eseguire i pagamenti;
pagina 5 di 6 2.compensa le spese.
Si comunichi.
Lucca, 9 aprile 2025
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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