Ordinanza cautelare 20 novembre 2020
Ordinanza collegiale 3 gennaio 2022
Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 03/01/2022, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00004/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2020, proposto da
East Coast S.a.S. di A. PE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in CE alla via 47° Reggimento Fanteria, n. 4;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 25224 del 23 giugno 2020, notificata a mezzo P.E.C. in pari data, della Regione Puglia - Dipartimento “ Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ” - Sezione “ Coordinamento Servizi Territoriali ” - Servizio Territoriale CE, con la quale è stato espresso preavviso di diniego, da valere come diniego definitivo decorsi dieci giorni dallo stesso in mancanza di osservazioni scritte, sulla richiesta finalizzata al rilascio del nulla-osta idrogeologico riferito al manufatto balneare presente su area demaniale in concessione;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente - che assume di essere titolare di concessione demaniale marittima in corso di validità, avente ad oggetto un’area del demanio marittimo in località SA LD (CE), finalizzata allo svolgimento dell’attività di uno stabilimento balneare con opere di facile rimozione a carattere precario - ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe.
Non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
All’udienza del 22 settembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori a carico della Regione Puglia.
2.1 - La Società ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione ed elusione del giudicato amministrativo inter partes (art. 2909 del Codice Civile), con riferimento:
- alla sentenza del T.A.R. Puglia - CE n. 1814/2011, che ha annullato il diniego del nulla - osta idrogeologico della Regione Puglia del 15 giugno 2010, relativamente al posizionamento di un chiosco - bar in area demaniale sottoposta al relativo vincolo;
- alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 5493/2019, che ha riformato la sentenza di rigetto del T.A.R. Puglia - CE n. 566/2016 e ha annullato il diniego di rinnovo del nulla - osta idrogeologico della Regione Puglia del 21 luglio 2015, ritenendo essenzialmente fondata la censura di violazione dell’art. 2909 del Codice Civile e del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Puglia - CE n. 1814 del 2011 (che “ ha invece escluso, alla stregua della documentazione in atti, che la vegetazione presente ove è ubicato il chiosco bar possa ritenersi dunale ”) ed evidenziando che “ Erroneamente, dunque, la sentenza appellata ha ritenuto non provata dalla ricorrente la circostanza della insussistenza di una duna nell’area interessata dal chiostro, trattandosi di elemento che, se del caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un approfondimento istruttorio da parte dell’Amministrazione, idoneo a superare in termini di sopravvenienza o diversa qualificazione l’accertamento contenuto nel giudicato intercedente tra le parti ”.
2.2 - La gravata nota prot. n. 25224 del 23 giugno 2020 della Regione Puglia - Dipartimento “ Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ” - Sezione “ Coordinamento Servizi Territoriali ” - Servizio Territoriale CE, avente a oggetto “ posizionamento di strutture mobili a servizio della balneazione di un’area in concessione demaniale una pedana in legno in SA LD di CE (fg 149 p.lla 326) ditta: East Coast s.a.s. di PE EA & C. IN DR (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, rr 09/2015) Preavviso di rigetto ”, con la quale è stato espresso preavviso di diniego, da valere come diniego definitivo decorsi dieci giorni dallo stesso in mancanza di osservazioni scritte, sulla richiesta finalizzata al rilascio del nulla-osta idrogeologico, è così testualmente motivata:
<< Vista la richiesta di cui all’oggetto avanzata tramite l’Ufficio comunale competente (prot. 16227 del 06/02/2020), registrata AOO_0180 007442 l’11/02/2020;
Visti gli elaborati progettuali si rileva, dalla Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale (sede Puglia), che buona parte delle le opere previste, ricadono su cordone dunario e quindi si sottolinea che tale circostanza trasgredisce i divieti del regolamento regionale suindicato, rappresentati:
- nell’art. 26, comma 1 lett. e) che recita: “Sono in particolare soggetti a parere: e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali”;
- nell’art. 29 per il quale: “... E’ rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera.” >>.
2.3 - Ciò posto, questa Sezione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti di causa:
- una dettagliata e circostanziata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del competente Dirigente pro tempore della Regione Puglia - Dipartimento “ Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ” - Sezione “ Coordinamento Servizi Territoriali ” - Servizio Territoriale CE, che, in particolare, precisi se la richiesta di nulla - osta idrogeologico in questione sia la medesima (in particolare, per opere e collocazione) rispetto alle precedenti istanze, definite con il primo diniego di nulla - osta idrogeologico del 15 giugno 2010 e con il secondo diniego di nulla - osta idrogeologico del 21 luglio 2015;
- copia autentica della pertinente documentazione, ivi incluse:
- copia del primo diniego di nulla - osta idrogeologico del 15 giugno 2010 (annullato con la richiamata sentenza del T.A.R. Puglia - CE n. 1814/2011);
- copia del secondo diniego di nulla - osta idrogeologico del 21 luglio 2015 (annullato con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5493/2019);
- copia della Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, evidenziando le aree, con indicazione della relativa tipologia, interessate dalle opere di cui all’istanza in esame.
A tale adempimento istruttorio la Regione Puglia - Dipartimento “ Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ” - Sezione “ Coordinamento Servizi Territoriali ” - Servizio Territoriale CE dovrà provvedere entro il termine di giorni trenta dalla trasmissione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CE - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Dirigente pro tempore della Regione Puglia - Dipartimento “ Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ” - Sezione “ Coordinamento Servizi Territoriali ” - Servizio Territoriale CE di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni trenta dalla trasmissione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 9 marzo 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO