Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/05/2026, n. 8329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8329 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6501 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Sabrina Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, in via G. Ansaldo, n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Raspini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’ente, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’ente, in Roma, via F.P. de Calboli, 20E;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Torchia e Daniele Digiandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della D.D. del 4.2.2025, num. rep. QC/352/2025 e prot. n. QC/9882/2025, notificata alla ricorrente in data 31.3.2025 con la quale Roma Capitale - Dipartimento Politiche Abitative - Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Assistenza Alloggiativa - Servizio sanatorie - Ufficio Sanatorie determinava “…il RIGETTO dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione presentata dalla sig.ra OMISSIS, con nucleo familiare composto dalla richiedente, per l’alloggio di proprietà dell’A.T.E.R., sito in Roma, via -OMISSIS-, in conformità all’esito contrario del procedimento istruttorio di spettanza esclusiva dell’ente gestore dell’alloggio – ATER del Comune di Roma – e per i motivi ostativi rappresentati in sede di preavviso di rigetto e di successiva conferma del rigetto stesso…” , ossia con la nota prot. n. 1288 del 10.1.2024 emessa dall’Ater del Comune di Roma che riportava: “…all’esito dell’esame della sua istanza di assegnazione in regolarizzazione in deroga alla Legge Regionale 01/2020 e, successivamente, acquisita al protocollo aziendale con n. 29535 del 15.06.2023 sono risultate insussistenti le condizioni previste dalla legge per l’accoglimento dell’istanza stessa che è da ritenersi pertanto inammissibile in quanto l’alloggio è già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo…” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’Ater del Comune di Roma e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FA
1. Con ricorso notificato il 23.5.2025 e depositato il successivo 30.5., la sig.ra -OMISSIS- ha esposto, in punto di fatto, che:
- nell’anno 2000, il sig. -OMISSIS- inoltrava all’Ater del Comune di Roma e a Roma Capitale l’istanza di assegnazione in sanatoria, ai sensi della l.r. Lazio n. 18/2000, avente a oggetto l’immobile Erp sito in Roma alla -OMISSIS-, indicando quale componente del proprio nucleo familiare la sig.ra -OMISSIS-, al tempo con egli convivente ma non legata da vincolo coniugale;
- tale istanza di sanatoria trovava “accoglimento con la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 106/2003” ;
- il rapporto tra il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- si incrinava gravemente e la convivenza diveniva ingestibile, tanto che “l’assegnatario agiva giudizialmente nei confronti della -OMISSIS- per ottenere una pronuncia che disponesse le modalità di utilizzo dell’immobile” ;
- nelle more della coabitazione tra il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-, quest’ultima inoltrava a sua volta l’istanza di sanatoria, ai sensi della l.r. Lazio n. 27/2006, che trovava accoglimento con la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 452/2010, nonostante nell’alloggio vivesse il legittimo assegnatario e sebbene la stessa signora avesse posto in essere numerose occupazioni di alloggi Erp senza titolo, in asserita violazione dell’art. 53 della l.r. n. 27/2006, laddove rinvia ai requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 11 della l.r. n. 12/1999;
- nell’anno 2010, instaurata una relazione con il sig. -OMISSIS-, l’odierna ricorrente si trasferiva nell’alloggio di -OMISSIS-, e, in data 20.1.2014, contratto matrimonio, spostava anche la sua residenza anagrafica presso l’immobile in questione;
- in data 23.1.2014, il sig. -OMISSIS- decedeva e nell’immobile rimanevano a coabitare, come ancora oggi coabitano, la sig.ra -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-;
- all’esito di un contenzioso dinnanzi al giudice ordinario (da cui sarebbe emersa l’assenza di un titolo legittimante all’occupazione dell’alloggio in capo ad entrambe), l’odierna ricorrente presentava domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio de quo ai sensi della l.r. n. 1/2020, ma, in data 10.1.2024, con nota prot. n. 1288, l’Ater del Comune di Roma inoltrava il preavviso di rigetto dell’istanza di assegnazione in sanatoria, adducendo che “l’alloggio era stato assegnato ad altro soggetto avente titolo – alias sig.ra -OMISSIS-” ;
- le controdeduzioni non venivano accolte e, in data 31.3.2025, veniva notificata la determinazione dirigenziale del 4.2.2025, di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi della l.r. n. 1/2020, n. rep. QC/352/2025 e n. prot. QC/9882/2025.
1.1. La sig.ra -OMISSIS- ha chiesto, dunque, l’annullamento della determina in questione, censurandola sotto i seguenti profili:
“1. Sulla illegittimità del provvedimento impugnato per erronea applicazione dell’art. 22, co. 141, lett. c) L.R. 1/2020 - Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. f) della L.R. 12/1999, richiamato dall’art. 53 L.R. 27/2006, in relazione alla posizione della sig.ra -OMISSIS-” - il provvedimento di rigetto impugnato si fonderebbe su un erroneo presupposto ostativo alla sanatoria, ovverosia l’insussistenza in capo alla ricorrente della “circostanza” descritta dall’art. 22, co. 141, lett. c), l.r. n. 1/2020; invero, la sig.ra -OMISSIS- non avrebbe posto in essere alcuna violazione della menzionata previsione della l.r. n. 1/2020, in quanto non avrebbe sottratto l’alloggio Erp in questione a un soggetto munito di titolo ovvero in attesa di voltura: la sig.ra -OMISSIS- non vanterebbe un titolo legittimante né avrebbe stipulato contratto alcuno; addirittura, la posizione della stessa -OMISSIS- non potrebbe essere regolarizzata, atteso che la stessa avrebbe occupato nel tempo più alloggi Erp senza titolo, “come risulta dal certificato storico anagrafico prodotto in atti (doc. 5); come anche è riportato dalla stessa difesa dell’ATER nel giudizio R.G. n. 67123/2016, nonché nella sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma, che ne ha accertato l’assenza di legittimazione all’assegnazione” ; in definitiva, l’alloggio di cui è stata negata l’assegnazione in regolarizzazione non sarebbe “già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo” ;
“2. Sul vizio di eccesso di potere e contraddittorietà tra precedenti provvedimenti amministrativi” - l’ agere dell’Amministrazione sarebbe affetto da evidente contraddittorietà e, dunque, da eccesso di potere, nella misura in cui sarebbe stata riconosciuta l’ammissibilità sia della sanatoria richiesta dal sig. -OMISSIS- (con la d.d. n. 106/2003) sia della sanatoria domandata dalla sig.ra -OMISSIS- (con la d.d. n. 452/2010), la cui situazione giuridica, comunque, “per legge e per giudicato, non [potrebbe] essere regolarizzata” .
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, in particolare, con riguardo alla sig.ra -OMISSIS-, che “vi è un provvedimento del 2010 dell’amministrazione, che ne ha sanato la posizione, provvedimento non impugnato e dunque inoppugnabile” .
3. Si è costituita altresì l’Ater del Comune di Roma, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base del rilievo che “l’alloggio in questione risulta a seguito di istanza di regolarizzazione in deroga ai sensi della legge regionale Lazio n. 27/2006 assegnato alla sig.ra -OMISSIS- giusta determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. 452 del 17.09.2010 che ha ritenuta accoglibile l’istanza di regolarizzazione in deroga presentata dalla stessa” e che “contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente il comma 2 lett. b) non nega la possibilità di regolarizzazione in sanatoria nei confronti di coloro che hanno avuto più accessi anche non autorizzati in immobili ERP” .
4. Con ord. n. -OMISSIS-, ritenuta l’insussistenza del periculum in mora , è stata respinta l’istanza di misure cautelari.
5. Si è altresì costituita la sig.ra -OMISSIS-, quale controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base dell’assunto che la “determinazione n. 452/2010, adottata ai sensi dell’art. 53 L.R. 27/2006, costituisce il titolo costitutivo dell’assegnazione in sanatoria dell’alloggio” in proprio favore e che tale atto “non è stato oggetto di impugnazione nei termini di legge; non è stato annullato in via giurisdizionale né in autotutela; è richiamato e confermato tanto da ATER quanto da Roma Capitale, che lo indicano espressamente come provvedimento che ha ‘sanato la posizione’ della controinteressata e che, proprio perché non impugnato, deve ritenersi inoppugnabile” .
6. All’udienza pubblica del 14.4.2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
RI
1. Il ricorso è fondato, nei termini che di seguito si espongono.
2. Il diniego impugnato si basa sull’ “esito contrario del procedimento istruttorio di spettanza esclusiva dell’ente gestore dell’alloggio – Ater del Comune di Roma” , a dire del quale si verterebbe in ipotesi di “occupazione di alloggio già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo, ai sensi dell’art. 22, comma 141 lettera c della l.r. 1/2020” (così la nota Ater 6.3.2024, allegata alla d.d. 4.2.2025 unitamente alla “scheda istruttoria”, in atti; è appena il caso di rilevare che con la nota Ater 10.1.2024, parimenti versata in atti, Ater comunicava il preavviso di rigetto “in quanto l’alloggio è già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo”).
3. È, dunque, suscettibile di favorevole considerazione il primo motivo di ricorso, con cui, in sintesi, è dedotta l’assenza di un “soggetto legittimamente assegnatario” dell’alloggio o “in attesa di voltura” (v. ric.).
3.1. Non vi è invero dimostrazione dell’insussistenza, in capo alla sig.ra -OMISSIS-, della condizione posta dal citato art. 22, co. 141, lett. c , l.r. n. 1/2020, ovverosia della “circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura” .
3.2. L’accertamento di tale circostanza (ossia la “sottrazione” del godimento dell’alloggio) richiede, in via pregiudiziale, che vi sia un “soggetto legittimo assegnatario” (“non […] ancora entrato in possesso dell’alloggio”, o che vi sia “un soggetto in attesa di voltura”).
3.2.1. Parte ricorrente richiama, in proposito, la sentenza n. -OMISSIS- (in atti), tra le stesse parti oggi in giudizio, con cui il Tribunale civile di Roma – previa declinatoria di giurisdizione sulle domande dell’odierna controinteressata dirette a ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione alla stipulazione di un contratto di locazione ( “implicitamente dichiarando perfezionato il procedimento di accertamento dei requisiti necessari alla sanatoria della precedente occupazione” ) e all’emissione di un “provvedimento esecutivo di allontanamento forzoso” dei confronti dell’odierna ricorrente (cfr. par. 2.1 sent. cit.) – ha rigettato la domanda con cui la medesima controinteressata aveva chiesto accertarsi il suo diritto “di essere l’unica legittima assegnataria dell’immobile” , sul rilievo che la determinazione dirigenziale n. 452/2010, “allegata […] a fondamento della propria pretesa non costituisce titolo giustificativo, ovvero documento probatorio, del diritto di godimento o di abitazione dell’immobile” , precisando che “[i] n particolare, con tale provvedimento l’ente pubblico si limita, sulla base del contenuto testuale dello stesso, a ‘ prendere atto del parere favorevole alla regolarizzazione espresso dalla Commissione tecnica ’, contestualmente facendo presente che ‘ l’assegnazione in regolarizzazione degli alloggi occupati senza titolo è subordinata alla ricorrenza delle ulteriori condizioni descritte ai punti 3, 3 ter e 5 dell’art. 53 della l. R. 27/2006 nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, alla cui verifica provvederanno gli Enti gestori degli alloggi’” .
3.2.2. Tanto premesso, non si può prescindere dal rilevare che, agli atti del presente giudizio, vi è la sola (più volte citata) determina dirigenziale n. 452/2010, che - sebbene invocata sia dalle Amministrazioni intimate sia dalla controinteressata quale “titolo costitutivo dell’assegnazione in sanatoria” - non costituisce, allo stato e di per sé, provvedimento di assegnazione dell’alloggio alla sig.ra -OMISSIS-; con tale determina - proprio come è stato affermato nella menzionata sentenza del giudice ordinario -, Roma Capitale si è limitata a “prendere atto del parere favorevole alla regolarizzazione espresso dalla Commissione Tecnica” , contestualmente chiarendo che “l’assegnazione in regolarizzazione […] è subordinata alla ricorrenza delle ulteriori condizioni […] alla cui verifica provvederanno gli enti gestori degli alloggi” .
3.2.3. La d.d. in questione costituisce, dunque, un atto interno al procedimento, prodromico alle verifiche di competenza dell’Ater, in ordine al ricorrere delle ulteriori condizioni prescritte dalla legge (cfr. sul punto, anche la mem. dep. il 18.6.2025 da Roma Capitale, p. 2), nonché alla (eventuale) stipula del contratto di locazione.
3.3. Non vi è, invece, alcuna deduzione e prova della conclusione positiva delle predette verifiche o della stipula del contratto, anche successivamente all’adozione della pronuncia del giudice ordinario richiamata dalla ricorrente.
3.4. E, avuto riguardo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nella materia per cui è causa, non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso (cfr. ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 15.5.2025, n. 4165 e giur. ivi richiamata; Id. , 13.6.2024, n. 5325 e 28.5.2024, n. 4711 e, nonché il precedente della Sezione 6.9.2024, n. 16153 e giur. ivi richiamata), neppure possono ritenersi idonee a provare il titolo in questione le copie dei bollettini intestati alla sig.ra -OMISSIS- e dalla stessa depositati in giudizio.
4. In conclusione, non essendovi la prova del perfezionamento dell’ iter di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio a suo tempo avviato su istanza della sig.ra -OMISSIS- (e, nella specie delle verifiche relative alla sussistenza “delle ulteriori condizioni descritte ai punti 3, 3 ter e 5 dell’art. 53 della L.R. 27/2006 nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni vigenti” ), è fondata e assorbente la censura che si appunta sull’erroneità dell’apprezzamento da parte delle Amministrazioni intimate della posizione della controinteressata e, conseguentemente, di quella della ricorrente.
5. Quanto all’ulteriore censura, prospettata nell’ambito del primo mezzo, a tenore della quale la situazione dell’odierna controinteressata non potrebbe essere regolarizzata (per assenza dei requisiti di legge), è appena il caso di osservare che, ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a., è precluso all’organo giudicante pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
6. Le precedenti considerazioni permettono di ritenere assorbito il secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta la contraddittorietà nella condotta dell’Amministrazione, la quale avrebbe “in passato […] riconosciuto la validità dell’assegnazione in sanatoria” al precedente titolare (con determinazione n. 106/2003) ma avrebbe poi “successivamente accolto” l’istanza della controinteressata (con la determinazione n. 452/2010) “nonostante fosse già stata riconosciuta l’assegnazione all’allora convivente” .
7. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini esposti, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato, salve le future determinazioni dell’Amministrazione.
8. I profili di novità emergenti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA ER di EZ, Presidente
AL RI, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AL RI | MA ER di EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.