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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n. R.G. 1549 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MONETTI MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE APPELLANTE
e
(P.IVA: , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Nova Milanese (MB), via Sabotino n. 10, in persona del titolare dell'impresa sig.
rappresentato e difeso dall'Avv. PINATO SIMONE, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: “Appello avverso sentenza n. 1/2024 del Giudice di Pace di UI (VA)”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.1/2024 resa dal Giudice di Pace di UI in data 15 gennaio 2024, per i motivi esposti in narrativa sia in fatto che in
pagina 1 di 8 diritto, accogliere tutte le domande già proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si ripropongono così giudicare: Nel merito: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dal signor alla di e, per Parte_1 Controparte_1 CP_1
l'effetto, revocare o comunque dichiarare inammissibile, nullo o annullare il decreto ingiuntivo nr.1354/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza per i motivi tutti esposti in atto. Nel merito, in ogni caso: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dal signor
[...]
alla di per i motivi indicati in narrativa. Parte_1 Controparte_1 CP_1
Nel merito, in subordine: accertare e dichiarare l'eventuale somma dovuta dal signor
alla con esclusione degli Parte_1 Controparte_1
interessi di mora così come richieste in sede di emissione decreto ingiuntivo perché non dovuti. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il ha Parte_1
corrisposto la maggior somma di Euro 147,00- alla Controparte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione dell'indebito pari ad Euro
[...]
147,00- oltre interessi legali dalla data del 3.12.2019. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i giudizi.”;
Per parte convenuta “Piaccia Controparte_1 all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: RESPINGERE, in fatto e diritto, tutte le domande formulate da parte appellante e per l'effetto CONFERMARE la sentenza n.
1/2024 emessa dal Giudice di Pace di UI;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario in misura pari al 15% (D.M. 55/2014), I.V.A. e
C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data
08/07/2024, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
interponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
1/2024 del Giudice di Pace di UI (VA), chiedendone la riforma.
In particolare, l'appellante ha chiesto che venga accertato che, per i titoli azionati in giudizio, nulla è dovuto dallo stesso in favore della , con Parte_1 CP_1 conseguente revoca del D.I. n. 1354/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza per €
1.192,08 oltre interessi di mora, spese e successive occorrende, ovvero in subordine rideterminare l'importo nei limiti del dovuto, con esclusione degli interessi di mora non dovuti. In via riconvenzionale, l'appellante ha chiesto la condanna dell'appellato alla pagina 2 di 8 restituzione dell'indebito percepito per € 147,00 oltre interessi legali dal 03.12.2019 al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, parte appellante ha ricostruito l'iter Parte_1
giudiziario: con ricorso monitorio 03.06.2020 la ha chiesto e ottenuto CP_1
l'ingiunzione n. 1354/2020 per € 1.192,08 oltre accessori da parte del giudice di pace di
Monza adito, a titolo di “saldo lavori per parapetti porta interna scorrevole specchio” di cui alla fattura n. 110E/2019 emessa;
con atto di citazione notificato in data 02/10/2020 è stata proposta opposizione dal (R.G. 5517/2020 GdP Monza) eccependo in via Parte_1 preliminare l'incompetenza del Giudice adito per violazione del foro del consumatore, contestando nel merito la debenza della somma ingiunta e formulando domanda riconvenzionale restitutoria ex art. 2033 c.c. per l' di € 648,00 “indebitamente versato Pt_2
e costituente arricchimento senza causa”. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito di precisazione delle conclusioni, con Sentenza n. 1045/2021 pubblicata il 26/08/2021, notificata il 03/09/2021, il Giudice di Pace di Monza ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di UI (VA), per l'effetto dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo emesso, revocandolo, fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio. Successivamente, con comparsa in riassunzione notificata in data 02/12/2021 la riassumeva il giudizio avanti al Giudice competente, chiedendo la conferma del CP_1
D.I. n. 1354/2020 e il rigetto di ogni domanda svolta dall'opponente ; tale Parte_1
giudizio R.G. 41/2022 GdP UI si è concluso con la sentenza n. 1/2024 pubblicata in data
15/01/2024, qui impugnata, che ha disposto “
1. revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1354/2020 – R.G. 2249/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data
08/06/2020; 2. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di €. 500,00, oltre interessi legali dalla data del
[...] CP_1
dovuto al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite sostenute che si liquidano nell'importo di € 346,00= per compensi ed €. 125,00 per spese esenti del CU, oltre al 15% delle spese generali ed oneri fiscali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
L'appellante formula tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta erronea e falsa Parte_1
interpretazione dei fatti di causa, con errata valutazione delle dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio avanti al GdP di UI. Infatti, nel corso del giudizio di prime cure è stata pagina 3 di 8 accertata la conclusione fra le parti in causa di un accordo per la realizzazione delle opere di cui a preventivo 28/08/2018 inerente la fornitura e posa in opera di parapetti di cristallo temperato, porta scorrevole in cristallo temperato e piano tavolo in cristallo per € 9.350,00 oltre Iva 4%, quindi per totali € 9.724,00; a fronte di tale contratto sarebbe stato pagato dal alla l'importo complessivo di € 10.371,00 tramite bonifici Parte_1 CP_1 bancari, e quindi € 648,00 in più del dovuto, come confermato confessoriamente anche dal sig. per la in sede di interrogatorio formale in prime cure, con CP_1 CP_1 conseguente non debenza dell'importo di cui al D.I. oggetto di lite, nonché del diverso importo di € 500,00 cui il è stato condannato al pagamento in primo grado. Parte_1
Ancora, l'importo richiesto in via monitoria, in parte da attribuirsi alla porta interna scorrevole specchio/specchio per € 500,00 oltre Iva 4%, e in parte dovuto a rifacimenti dei parapetti per erronee misurazioni, non sarebbe nel complesso dovuto;
in particolare, in relazione alla imputabilità dell'errore delle misurazioni non sarebbe stata risolta l'incertezza, nonostante l'istruttoria svolta, con conseguente impossibilità di attribuire la stessa al cliente
. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha evidenziato che, Parte_1 all'esito della riforma della sentenza richiesta, dovranno essere regolate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, tenendo altresì in debita considerazione che la fase processuale svolta a
Monza ha visto il vittorioso in relazione all'eccezione preliminare di Parte_1
incompetenza territoriale per violazione del foro consumeristico.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta omessa pronuncia Parte_1
in relazione alla domanda riconvenzionale svolta, insistendo pertanto per la condanna restitutoria di quanto pagato in eccedenza del dovuto, che in questa sede quantifica in €
147,00, oltre accessori di legge.
Con comparsa di costituzione 16/12/2024, tardivo, si è costituita in giudizio la appellata, contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione interposta, con conferma integrale della sentenza n. 1/2024 GdP UI, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
A sostegno delle proprie richieste, l'appellata ha ricostruito la debenza CP_1
nel merito delle somme accertate in suo favore, richiamando lo scambio whatsapp fra la parti di cui agli atti, evidenziando come la porta specchio/specchio sia stata ordinata dal pagina 4 di 8 solo in seconda battuta e quindi per € 500,00 oltre Iva 4% da aggiungersi al Parte_1 preventivo per € 9.350,00 oltre Iva 4%, circostanza peraltro ammessa nell'interpello del
; a tali somme andavano poi aggiunti i maggiori costi per il rifacimento di n. 3 Parte_1
parapetti, per errori di misura da parte del tecnico geometra, incaricato dal , e Parte_1
non già dalla stessa come dichiarato dal geometra escusso testimonialmente, in CP_1
ragione della sua limitata attendibilità, avendo interesse in causa. In ordine alla domanda riconvenzionale, parte appellata ha ribadito l'insussistenza dei presupposti e la sua infondatezza, con conseguente rigetto. Con vittoria di spese di lite ex art. 93 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 17/12/2024 ove è comparso il solo procuratore appellante, con ordinanza riservata 18/12/2024 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c., in assenza di istanze istruttorie delle parti.
All'udienza odierna 19/03/2025 sono state precisate le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti;
i procuratori hanno discusso l'appello richiamandosi integralmente agli atti;
la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., ultimo comma.
***********
1) Il primo motivo di appello – il saldo dovuto dal Parte_1
Il primo motivo di appello è fondato nei limiti di cui infra.
Richiamato l'ordinario riparto dell'onere della prova di cui fin da Cass. 13533/2001, è risultata provata in causa la conclusione di un contratto per € 9.724,00 comprensivo di IVA al
4% come da preventivo scritto in atti, nonché ulteriore successiva pattuizione integrativa per la porta scorrevole specchio/specchio per € 500,00 oltre Iva al 4%.
A fronte di tale pattuizione, e dell'indiscussa fornitura e posa in opera dei beni da parte della , è intervenuto pagamento da parte del per € 10.372,00 come CP_1 Parte_1
da bonifici in atti.
Pertanto, a fronte di un totale dovuto comprensivo di Iva di € 10.244,00 sono stati corrisposti € 10.372,08, e quindi € 128,08 in eccedenza.
È pertanto errata la pronuncia di prime cure laddove condanna il al Parte_1
pagamento di € 500,00 per la porta scorrevole specchio/specchio, avendo egli già corrisposto pagina 5 di 8 tali importi (se non altro con operazione in questa sede di accertamento di compensazione giudiziale).
Il capo 2 della sentenza impugnata va quindi revocato, con accoglimento del relativo motivo di appello.
2) Il secondo motivo di appello – le spese di lite dei gradi di giudizio
Il secondo motivo di appello attiene al riparto delle spese de lite nelle varie fasi di giudizio e come tale deve essere trattato logicamente all'esito della trattazione, preliminare, dei motivi di merito, con rinvio a quanto infra nel relativo punto della motivazione.
3) Il terzo motivo di appello – la domanda riconvenzionale
Il terzo motivo di appello è fondato, nella minor misura di € 128,08.
Invero, da un semplice calcolo matematico fra le somme complessivamente pagate dal
, risultano pagamenti per complessivi € 10.372,08 – cfr. doc. III allegato Parte_1 all'atto di citazione in opposizione avanti al Giudice di Pace di Monza e riprodotto in allegato ai documenti della citazione in appello (€ 2.500+€ 2.080+€ 4.000+€ 1.000+€ 792,08).
Sicuramente dovuti e non indebiti sono i € 9.724,00 già comprensivi di Iva al 4% corrisposti in esecuzione del contratto di fornitura come da preventivo scritto – cfr. doc. II allegato all'atto di citazione in opposizione avanti al Giudice di Pace di Monza e riprodotto in allegato ai documenti della citazione in appello.
Parimenti è risultato provato, come anche da accertamento del giudice di prime cure, salve le conseguenze differenti che qui si vanno a specificare in parziale riforma, il contratto integrativo per la fornitura e posa di ulteriore porta, indicata in atti come specchio/specchio, per € 500,00 oltre Iva al 4% e quindi per € 520,00.
Anche tale somma di € 520,00 pagata dal alla non è Parte_1 CP_1
quindi indebita.
Al contrario, risulta effettivamente indebito il pagamento della differenza ulteriore, per
€ 128,08.
È appena il caso di evidenziare come non sia stata oggetto di appello, né principale né incidentale, l'accertamento relativo alla indeterminatezza dell'imputabilità dell'errore nelle misure per i parapetti che ha comportato il rifacimento di n. 3 parapetti;
in relazione a tale errore e alle conseguenti nuove lavorazioni al aveva chiesto il pagamento di CP_1
pagina 6 di 8 somme ulteriori. In prime cure è emerso che, nonostante l'ampia escussione testimoniale Cont svolta da di UI, anche in ragione dell'intrinseca limitata attendibilità dei testi escussi, non è stato possibile accertare chi in concreto abbia errato nelle suddette misurazioni. In conseguenza di ciò, valutato il riparto dell'onere della prova che gravava sulla CP_1
trattandosi di somme richieste ultra contratto, non è stata raggiunta la prova e pertanto la domanda sul punto non può essere accolta, neppure in parziale compensazione con l'indebito supra accertato.
In definitiva, va accolta parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dall'odierno appellante , con condanna dell'appellata ex art. 2033 c.c. al Parte_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 128,08.
Su tali somme sono dovuti gli interessi non dal giorno del pagamento, non essendo neppure allegata la mala fede della accipiens (cfr. art. 2033 c.c.); peraltro, CP_1 neppure all'esito di ampia istruttoria giudiziale è stato possibile accertare l'imputabilità dell'errore pacificamente commesso e pertanto non può essere imputata mala fede alla nella percezione delle somme;
ancora, la buona fede si presume. CP_1
Pertanto, su tali somme sono dovuti interessi dal giorno della domanda giudiziale, che va individuata nella notifica dell'atto di opposizione a Decreto ingiuntivo spiegato avanti al
Giudice di Pace di Monza e quindi dal 02/10/2020 al saldo effettivo.
Ferma nel resto la sentenza impugnata (revoca del D.I. emesso), nonché in relazione al rigetto delle domande svolte ex art. 96 c.p.c., non oggetto di appello.
4) Le spese di lite
Attesa la riforma parziale, devono essere in questa sede regolate le spese di tutte le fasi di giudizio, della presente sede di appello, del precedente giudizio avanti al GdP di UI che ha emesso la sentenza impugnata che al suo interno comprendeva già la valutazione in ordine alla soccombenza relativa alla incompetenza territoriale dichiarata dal GdP di Monza.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere compensate nella misura di 1/3 e i residui 2/3 posti a carico di parte appellata per la maggiore CP_1
soccombenza.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022 per quanto applicabili, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto pagina 7 di 8 quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello fino al € 1.100,00 per la presente fase di appello, nonché quello fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 per i giudizi avanti al Giudice di
Pace, in ragione dell'oggetto delle domande e del c.d. criterio del decisum, in relazione alle fasi effettivamente svolte, in misura inferiore alla media atteso il valore di causa prossimo ai minimi di scaglione. La liquidazione avviene come da dispositivo per € 822,22 di cui €
600,00 per i 2/3 dovuti per le fasi svolte avanti ai Giudici di Pace, nonché € 222,00 per i 2/3 dovuti per la fase di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in sede di appello in parziale riforma della sentenza n. 1/2024 del Giudice di
Pace di UI (VA) e fermo il resto, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA come non dovute da le somme Parte_1
portate dal D.I. n. 1354/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza e richieste dalla
; Controparte_1 Controparte_1
2) AN parte appellata Controparte_1
al pagamento in favore di parte appellante a titolo
[...] Parte_1 di restituzione di indebito ex art. 2033 c.c. dell' di € 128,08, oltre interessi di Pt_2
legge dal 02/10/2020 al saldo effettivo;
3) COMPENSA fra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite delle fasi di giudizio svolte
(GdP Monza, e appello;
CP_3 CP_4
4) AN parte appellata Controparte_1
al pagamento in favore di parte appellante dei
[...] Parte_1
residui 2/3 di dette spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dei 2/3 dovuta, in complessivi € 822,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 19/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n. R.G. 1549 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MONETTI MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE APPELLANTE
e
(P.IVA: , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Nova Milanese (MB), via Sabotino n. 10, in persona del titolare dell'impresa sig.
rappresentato e difeso dall'Avv. PINATO SIMONE, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: “Appello avverso sentenza n. 1/2024 del Giudice di Pace di UI (VA)”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.1/2024 resa dal Giudice di Pace di UI in data 15 gennaio 2024, per i motivi esposti in narrativa sia in fatto che in
pagina 1 di 8 diritto, accogliere tutte le domande già proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si ripropongono così giudicare: Nel merito: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dal signor alla di e, per Parte_1 Controparte_1 CP_1
l'effetto, revocare o comunque dichiarare inammissibile, nullo o annullare il decreto ingiuntivo nr.1354/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza per i motivi tutti esposti in atto. Nel merito, in ogni caso: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dal signor
[...]
alla di per i motivi indicati in narrativa. Parte_1 Controparte_1 CP_1
Nel merito, in subordine: accertare e dichiarare l'eventuale somma dovuta dal signor
alla con esclusione degli Parte_1 Controparte_1
interessi di mora così come richieste in sede di emissione decreto ingiuntivo perché non dovuti. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il ha Parte_1
corrisposto la maggior somma di Euro 147,00- alla Controparte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione dell'indebito pari ad Euro
[...]
147,00- oltre interessi legali dalla data del 3.12.2019. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i giudizi.”;
Per parte convenuta “Piaccia Controparte_1 all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: RESPINGERE, in fatto e diritto, tutte le domande formulate da parte appellante e per l'effetto CONFERMARE la sentenza n.
1/2024 emessa dal Giudice di Pace di UI;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario in misura pari al 15% (D.M. 55/2014), I.V.A. e
C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data
08/07/2024, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
interponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
1/2024 del Giudice di Pace di UI (VA), chiedendone la riforma.
In particolare, l'appellante ha chiesto che venga accertato che, per i titoli azionati in giudizio, nulla è dovuto dallo stesso in favore della , con Parte_1 CP_1 conseguente revoca del D.I. n. 1354/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza per €
1.192,08 oltre interessi di mora, spese e successive occorrende, ovvero in subordine rideterminare l'importo nei limiti del dovuto, con esclusione degli interessi di mora non dovuti. In via riconvenzionale, l'appellante ha chiesto la condanna dell'appellato alla pagina 2 di 8 restituzione dell'indebito percepito per € 147,00 oltre interessi legali dal 03.12.2019 al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, parte appellante ha ricostruito l'iter Parte_1
giudiziario: con ricorso monitorio 03.06.2020 la ha chiesto e ottenuto CP_1
l'ingiunzione n. 1354/2020 per € 1.192,08 oltre accessori da parte del giudice di pace di
Monza adito, a titolo di “saldo lavori per parapetti porta interna scorrevole specchio” di cui alla fattura n. 110E/2019 emessa;
con atto di citazione notificato in data 02/10/2020 è stata proposta opposizione dal (R.G. 5517/2020 GdP Monza) eccependo in via Parte_1 preliminare l'incompetenza del Giudice adito per violazione del foro del consumatore, contestando nel merito la debenza della somma ingiunta e formulando domanda riconvenzionale restitutoria ex art. 2033 c.c. per l' di € 648,00 “indebitamente versato Pt_2
e costituente arricchimento senza causa”. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito di precisazione delle conclusioni, con Sentenza n. 1045/2021 pubblicata il 26/08/2021, notificata il 03/09/2021, il Giudice di Pace di Monza ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di UI (VA), per l'effetto dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo emesso, revocandolo, fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio. Successivamente, con comparsa in riassunzione notificata in data 02/12/2021 la riassumeva il giudizio avanti al Giudice competente, chiedendo la conferma del CP_1
D.I. n. 1354/2020 e il rigetto di ogni domanda svolta dall'opponente ; tale Parte_1
giudizio R.G. 41/2022 GdP UI si è concluso con la sentenza n. 1/2024 pubblicata in data
15/01/2024, qui impugnata, che ha disposto “
1. revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1354/2020 – R.G. 2249/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data
08/06/2020; 2. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di €. 500,00, oltre interessi legali dalla data del
[...] CP_1
dovuto al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite sostenute che si liquidano nell'importo di € 346,00= per compensi ed €. 125,00 per spese esenti del CU, oltre al 15% delle spese generali ed oneri fiscali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
L'appellante formula tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta erronea e falsa Parte_1
interpretazione dei fatti di causa, con errata valutazione delle dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio avanti al GdP di UI. Infatti, nel corso del giudizio di prime cure è stata pagina 3 di 8 accertata la conclusione fra le parti in causa di un accordo per la realizzazione delle opere di cui a preventivo 28/08/2018 inerente la fornitura e posa in opera di parapetti di cristallo temperato, porta scorrevole in cristallo temperato e piano tavolo in cristallo per € 9.350,00 oltre Iva 4%, quindi per totali € 9.724,00; a fronte di tale contratto sarebbe stato pagato dal alla l'importo complessivo di € 10.371,00 tramite bonifici Parte_1 CP_1 bancari, e quindi € 648,00 in più del dovuto, come confermato confessoriamente anche dal sig. per la in sede di interrogatorio formale in prime cure, con CP_1 CP_1 conseguente non debenza dell'importo di cui al D.I. oggetto di lite, nonché del diverso importo di € 500,00 cui il è stato condannato al pagamento in primo grado. Parte_1
Ancora, l'importo richiesto in via monitoria, in parte da attribuirsi alla porta interna scorrevole specchio/specchio per € 500,00 oltre Iva 4%, e in parte dovuto a rifacimenti dei parapetti per erronee misurazioni, non sarebbe nel complesso dovuto;
in particolare, in relazione alla imputabilità dell'errore delle misurazioni non sarebbe stata risolta l'incertezza, nonostante l'istruttoria svolta, con conseguente impossibilità di attribuire la stessa al cliente
. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha evidenziato che, Parte_1 all'esito della riforma della sentenza richiesta, dovranno essere regolate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, tenendo altresì in debita considerazione che la fase processuale svolta a
Monza ha visto il vittorioso in relazione all'eccezione preliminare di Parte_1
incompetenza territoriale per violazione del foro consumeristico.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta omessa pronuncia Parte_1
in relazione alla domanda riconvenzionale svolta, insistendo pertanto per la condanna restitutoria di quanto pagato in eccedenza del dovuto, che in questa sede quantifica in €
147,00, oltre accessori di legge.
Con comparsa di costituzione 16/12/2024, tardivo, si è costituita in giudizio la appellata, contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione interposta, con conferma integrale della sentenza n. 1/2024 GdP UI, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
A sostegno delle proprie richieste, l'appellata ha ricostruito la debenza CP_1
nel merito delle somme accertate in suo favore, richiamando lo scambio whatsapp fra la parti di cui agli atti, evidenziando come la porta specchio/specchio sia stata ordinata dal pagina 4 di 8 solo in seconda battuta e quindi per € 500,00 oltre Iva 4% da aggiungersi al Parte_1 preventivo per € 9.350,00 oltre Iva 4%, circostanza peraltro ammessa nell'interpello del
; a tali somme andavano poi aggiunti i maggiori costi per il rifacimento di n. 3 Parte_1
parapetti, per errori di misura da parte del tecnico geometra, incaricato dal , e Parte_1
non già dalla stessa come dichiarato dal geometra escusso testimonialmente, in CP_1
ragione della sua limitata attendibilità, avendo interesse in causa. In ordine alla domanda riconvenzionale, parte appellata ha ribadito l'insussistenza dei presupposti e la sua infondatezza, con conseguente rigetto. Con vittoria di spese di lite ex art. 93 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione 17/12/2024 ove è comparso il solo procuratore appellante, con ordinanza riservata 18/12/2024 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c., in assenza di istanze istruttorie delle parti.
All'udienza odierna 19/03/2025 sono state precisate le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti;
i procuratori hanno discusso l'appello richiamandosi integralmente agli atti;
la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., ultimo comma.
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1) Il primo motivo di appello – il saldo dovuto dal Parte_1
Il primo motivo di appello è fondato nei limiti di cui infra.
Richiamato l'ordinario riparto dell'onere della prova di cui fin da Cass. 13533/2001, è risultata provata in causa la conclusione di un contratto per € 9.724,00 comprensivo di IVA al
4% come da preventivo scritto in atti, nonché ulteriore successiva pattuizione integrativa per la porta scorrevole specchio/specchio per € 500,00 oltre Iva al 4%.
A fronte di tale pattuizione, e dell'indiscussa fornitura e posa in opera dei beni da parte della , è intervenuto pagamento da parte del per € 10.372,00 come CP_1 Parte_1
da bonifici in atti.
Pertanto, a fronte di un totale dovuto comprensivo di Iva di € 10.244,00 sono stati corrisposti € 10.372,08, e quindi € 128,08 in eccedenza.
È pertanto errata la pronuncia di prime cure laddove condanna il al Parte_1
pagamento di € 500,00 per la porta scorrevole specchio/specchio, avendo egli già corrisposto pagina 5 di 8 tali importi (se non altro con operazione in questa sede di accertamento di compensazione giudiziale).
Il capo 2 della sentenza impugnata va quindi revocato, con accoglimento del relativo motivo di appello.
2) Il secondo motivo di appello – le spese di lite dei gradi di giudizio
Il secondo motivo di appello attiene al riparto delle spese de lite nelle varie fasi di giudizio e come tale deve essere trattato logicamente all'esito della trattazione, preliminare, dei motivi di merito, con rinvio a quanto infra nel relativo punto della motivazione.
3) Il terzo motivo di appello – la domanda riconvenzionale
Il terzo motivo di appello è fondato, nella minor misura di € 128,08.
Invero, da un semplice calcolo matematico fra le somme complessivamente pagate dal
, risultano pagamenti per complessivi € 10.372,08 – cfr. doc. III allegato Parte_1 all'atto di citazione in opposizione avanti al Giudice di Pace di Monza e riprodotto in allegato ai documenti della citazione in appello (€ 2.500+€ 2.080+€ 4.000+€ 1.000+€ 792,08).
Sicuramente dovuti e non indebiti sono i € 9.724,00 già comprensivi di Iva al 4% corrisposti in esecuzione del contratto di fornitura come da preventivo scritto – cfr. doc. II allegato all'atto di citazione in opposizione avanti al Giudice di Pace di Monza e riprodotto in allegato ai documenti della citazione in appello.
Parimenti è risultato provato, come anche da accertamento del giudice di prime cure, salve le conseguenze differenti che qui si vanno a specificare in parziale riforma, il contratto integrativo per la fornitura e posa di ulteriore porta, indicata in atti come specchio/specchio, per € 500,00 oltre Iva al 4% e quindi per € 520,00.
Anche tale somma di € 520,00 pagata dal alla non è Parte_1 CP_1
quindi indebita.
Al contrario, risulta effettivamente indebito il pagamento della differenza ulteriore, per
€ 128,08.
È appena il caso di evidenziare come non sia stata oggetto di appello, né principale né incidentale, l'accertamento relativo alla indeterminatezza dell'imputabilità dell'errore nelle misure per i parapetti che ha comportato il rifacimento di n. 3 parapetti;
in relazione a tale errore e alle conseguenti nuove lavorazioni al aveva chiesto il pagamento di CP_1
pagina 6 di 8 somme ulteriori. In prime cure è emerso che, nonostante l'ampia escussione testimoniale Cont svolta da di UI, anche in ragione dell'intrinseca limitata attendibilità dei testi escussi, non è stato possibile accertare chi in concreto abbia errato nelle suddette misurazioni. In conseguenza di ciò, valutato il riparto dell'onere della prova che gravava sulla CP_1
trattandosi di somme richieste ultra contratto, non è stata raggiunta la prova e pertanto la domanda sul punto non può essere accolta, neppure in parziale compensazione con l'indebito supra accertato.
In definitiva, va accolta parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dall'odierno appellante , con condanna dell'appellata ex art. 2033 c.c. al Parte_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 128,08.
Su tali somme sono dovuti gli interessi non dal giorno del pagamento, non essendo neppure allegata la mala fede della accipiens (cfr. art. 2033 c.c.); peraltro, CP_1 neppure all'esito di ampia istruttoria giudiziale è stato possibile accertare l'imputabilità dell'errore pacificamente commesso e pertanto non può essere imputata mala fede alla nella percezione delle somme;
ancora, la buona fede si presume. CP_1
Pertanto, su tali somme sono dovuti interessi dal giorno della domanda giudiziale, che va individuata nella notifica dell'atto di opposizione a Decreto ingiuntivo spiegato avanti al
Giudice di Pace di Monza e quindi dal 02/10/2020 al saldo effettivo.
Ferma nel resto la sentenza impugnata (revoca del D.I. emesso), nonché in relazione al rigetto delle domande svolte ex art. 96 c.p.c., non oggetto di appello.
4) Le spese di lite
Attesa la riforma parziale, devono essere in questa sede regolate le spese di tutte le fasi di giudizio, della presente sede di appello, del precedente giudizio avanti al GdP di UI che ha emesso la sentenza impugnata che al suo interno comprendeva già la valutazione in ordine alla soccombenza relativa alla incompetenza territoriale dichiarata dal GdP di Monza.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere compensate nella misura di 1/3 e i residui 2/3 posti a carico di parte appellata per la maggiore CP_1
soccombenza.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022 per quanto applicabili, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto pagina 7 di 8 quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello fino al € 1.100,00 per la presente fase di appello, nonché quello fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 per i giudizi avanti al Giudice di
Pace, in ragione dell'oggetto delle domande e del c.d. criterio del decisum, in relazione alle fasi effettivamente svolte, in misura inferiore alla media atteso il valore di causa prossimo ai minimi di scaglione. La liquidazione avviene come da dispositivo per € 822,22 di cui €
600,00 per i 2/3 dovuti per le fasi svolte avanti ai Giudici di Pace, nonché € 222,00 per i 2/3 dovuti per la fase di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in sede di appello in parziale riforma della sentenza n. 1/2024 del Giudice di
Pace di UI (VA) e fermo il resto, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA come non dovute da le somme Parte_1
portate dal D.I. n. 1354/2020 emesso dal Giudice di Pace di Monza e richieste dalla
; Controparte_1 Controparte_1
2) AN parte appellata Controparte_1
al pagamento in favore di parte appellante a titolo
[...] Parte_1 di restituzione di indebito ex art. 2033 c.c. dell' di € 128,08, oltre interessi di Pt_2
legge dal 02/10/2020 al saldo effettivo;
3) COMPENSA fra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite delle fasi di giudizio svolte
(GdP Monza, e appello;
CP_3 CP_4
4) AN parte appellata Controparte_1
al pagamento in favore di parte appellante dei
[...] Parte_1
residui 2/3 di dette spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dei 2/3 dovuta, in complessivi € 822,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 19/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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