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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 57092 ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Oiazza Parte_1 C.F._1
Camillo Finocchiaro Aprile n.18 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Di Giuseppe che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempre, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Strindeberg n. 43 presso lo studio dell'avv. Federica Brigante che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da Dario Spertini, procuratore speciale della società per atto di notaio Persona_1
in Bologna in data 16 dicembre 2016 rep 84762 racc. 8413
APPELLATO
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di cessionario del Parte_1
credito vantato dalla società proprietaria del veicolo Audi A1 Controparte_3
targato EN232AT in relazione all'incidente verificatosi il 20 maggio 2014, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la società e Controparte_1
società che assicurava il veicolo Audi A1 chiedendo ai sensi dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni l'accertamento della responsabilità del conducente del furgone Citroen
targato DM989EA nella causazione dell'incidente e la condanna della Assicurazione che garantiva il veicolo da lui condotto al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 20 maggio 2014, verso le ore 00,30
alla guida del veicolo Audi A1 stava percorrendo via Cecco Angiolieri quando, giunto all'altezza del civico 15 era stato urtato dall'autocarro Citroen che nel ripartire non si era accorto dell'arrivo del veicolo. Per effetto dell'urto il veicolo aveva riportato i danni indicarti nella fattura depositata.
Aveva sottoscritto, unitamente al conducente dell'autocarro, il modello Cai, nel quale era stata indicata la presenza del teste, trasportato nel veicolo Audi.
Poiché il veicolo, nelle more delle procedure di risarcimento non era in grado di marciare,
era stato riparato presso la società Parte_2
Poiché malgrado la richiesta di risarcimento inviata, a seguito di cessione del credito da parte della società proprietaria del veicolo, nulla era stato riconosciuto, aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace di Roma per ottenere il risarcimento del danno subito.
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I era costituita la società eccependo la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva dell'attore che non era il proprietario del veicolo evidenziando che la cessione non le era stata notificata, mentre risultava altra cessione del credito in favore della società . Parte_3
Ha contestato la ricostruzione delle modalità dell'incidente, peraltro assai generiche,
dell'attore evidenziando che il modello CAI sottoscritto dai conducenti del veicolo non costituiva prova dell'incidente e di quanto nello stesso indicato e che i danni presenti sui due veicoli, esaminati dal proprio perito erano stati ritenuti non compatibili con il sinistro.
Ha depositato copia della cessione di credito operata il 18 luglio 2014 dalla società
proprietaria del veicolo nei confronti della società che aveva riparato il veicolo. Parte_3
Aveva anche depositato la richiesta di risarcimento del danno inviata a nome della società
proprietaria del veicolo il 19 maggio 2015 nella quale era indicata la stessa indicazione generica della modalità del sinistro con l'aggiunta che il conducente del veicolo Audi, dopo il contatto, aveva perso il controllo finendo contro un muretto.
Nel corso del giudizio era stato integrato il contraddittorio con il proprietario del furgone
Citroen targato DM989EA che è stato dichiarato contumace alla Parte_4
successiva udienza ove la società ha depositato la relazione redatta dal proprio CP_1
perito sul furgone Citroen che escludeva la compatibilità della abrasioni presenti sul paraurti anteriore dello stesso con i danni riportati dal veicolo Audi A1 mentre l'attore aveva depositato a detta udienza 5 fotografie del veicolo Audi A1.
Nel corso del giudizio era stato escusso un teste ed espletata una consuilenza tecnica al fine di valutare la compatibilità dei danni con l'asserito incidente.
Il giudice di pace, con sentenza n. 3949/2019 ha respinto la domanda ritenendo non provato l'incidente anche sulla base della valutazione del CTU che aveva indicato la
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
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impossibilità di determinare i danni riportati dal veicolo avendo trovato tracce di riparazione anche su parti che non risultavano essere state coinvolte nel sinistro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando la erroneita della Pt_5
decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il modello CAI
compilato dai conducenti dei veicoli non costituisse prova del fatto e dei danni riportati dai veicoli.
Ha lamentato, inoltre la erronea valutazione da parte del giudice che in assenza delle fotografie del veicolo incidentato non aveva ritenuto di attribuire valenza probatoria alla fattura di riparazione dei danni malgrado gli stessi nell'atto di citazione fosse stati individuati con riferimento alla fattura di riparazione e che le fatture del veicolo erano in possesso della
Assicurazione alla quale era stato richiesto, senza esito di produrle malgrado anche in corso del giudizio avesse fatto ordine di esibizione respinta dal giudice perchP tardiva,
evidenziando che, comunque, il CTU avev ritenuto compatibili i danni riparati con la dinamica del sinistro.
In questa situazione aveva errato il giudice nel fare proprie le risultanze della CTU
respingendo la domanda perché non provata.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'appello in quanto il giudice non aveva fatto buon governo della prova.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice has CP_1
ritenuto che l'attore nopn avesse provato i danni effettivamente subiuto dal veicolo per effetto dell'incidente e la non sussistenza della compatibilità degli stessi con i danni riportati dal furgone del convenuto evidenziando che il modello CAI non costituiva prova del fatto e dei danni conseguenti al sinistro, che la fattura era idonea a provare i danni riparati e non a costituire prova dei danni correlati al sinistro e che il teste non aveva fornito elementi concreti atti ad identificare i danni subiti dal veicolo nell'incidente, specie considerando che
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non era emersa certezza in ordine alla compatibilità della abrasioni presenti sul paraurti del furgone di parte convenuta ed i danni riportati dal veicolo Audi specie considerando che il
CTU aveva indicato come nessun riscontro fosse presente delle condizioni del veicolo prima dell'inizio delle riparazioni ribadendo che erano onere dell'attore individuare con precisione di danni.
Non si è costituito l' venendo dichiarato contumace. Pt_4
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in relazione all'incidente gli elementi disponibili risultano essere costituiti dal modello CAI, dalla fattura di riparazione dello stesso, del teste escusso e dalla consulenza tecnica espletata.
Osserva il giudicante che nell'atto di citazione., a differenza di quanto indicato nell'atto di appello, l'attore si era limitato ad indicare che il giorno 20 maggio 2014, verso le ore 00,30,
l'attore alla guida del veicolo Audi A1 stava percorrendo via Cecco Angiolieri quando,
giunto all'altezza del civico 15 era stato urtato dall'autocarro Citroen che nel ripartire non si era accorto dell'arrivo del veicolo. Per effetto dell'urto il veicolo aveva riportato i danni indicarti nella fattura depositata.
Di conseguenza nell'atto di citazione vi era unicamente la indicazione del fatto che l'autocarro ucendo dal parcheggio aveva urtato il veicolo Audi mentre stava passando cagionando i danni indicati nella fattura di riparazione del veicolo.
Solo nella richiesta di risarcimento del danno, inviata il nel 2015, era stato indicato che o veicolo Audi, dopo il contatto era andato ad urtare contro un muretto con la parte anteriore.
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 5 di 12 G.U. Roberto Parziale
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Per quanto riguarda il modello CAI lo stesso modello reca due sottoscrizioni, una del conducente del veicolo Audi ed una relativa al conducente del Furgone Citroen con la crocetta relativa al fatto che il veicolo Citroen stava ripartendo dopo una sosta.
Nel modulo risulta indicato solo il punto d'urto sul veicolo Audi mentre non risulta indicato il punto d'urto sul furgone Citroen e la descrizione di danni presenti sulla fiancata sinistra.
Era, poi presente un grafico nel quale era indicato il furgone il posizione obliqua sulla parte sinistra della strada ed il veicolo Audi toccato sulla parte posteriore che poi si durugeva verso sinistra senza alcuna menzione di successivi urti contro muretti.
Nulla risulta indicato in ordine alle modalità del contatto tra i veicoli salvo il fatto che sulla base del grafico il furgone si era immesso su via Angiolieri a senso unico mentre stava transitando il veicolo Audi.
Nella descrizione di danni veniva menzionata la intera fiancata sinistra senza che fosse indicato come si fossero verificati i danni considerato che l'unico contatto descritto era indicato sulla parte posteriore sinistra.
Risulta indicato lo spigolo anteriore destro del furgone come punto d'urto senza la indicazione di danni visibili, danno quindi compatibile con la abrasione descritta dal perito della Assicurazione incaricato del riscontro, abrasione che perà, non appariva tale da poter determinare uno sbandamento del veicolo.
Il modulo CAI, come si è evidenziato, è stato sommariamente compilato in relazione ai danni presenti suoi veicoli.
Tale situazione determina la sostanziale inutilità del modello CAI depositato nel presente giudizio.
In ogni caso osserva il giudicante che, anche se lo stesso fosse stato compilato in modo almeno un minimo corrispondente alle indicazioni di legge, la valenza probatoria del modello CAI, nel caso di specie sottoscritto dal solo conducente del veicolo assicurato,,
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secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai
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sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
Gli unici altri elementi presenti nel giudizio, sono costituiti dalla fattura emessa il 23 luglio
2014 con la espressa indicazione che il corrispettivo non era stata pagato e non risulta documentato il successivo pagamento malgrado la cessione di credito eseguita nel 2015 in favore dell'attore fosse pro soluto, indica danni riparati sulla intera fiancata sinistra, sulla parte anteriore sulla parte laterale anteriore destra senza che risulti specificamente indicato come detti danni si fossero provocati.
D'altra parte la indicazione della riparazione di danni non costituisce prova della ricollegabilità degli stessi all'incidente, specie quando gli stessi non appaiono neppure
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astrattamente ricollegabili a quanto indicato nell'atto di citazione e nel modello CAI quali modalità di verificazione del sinistro.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste , già dipendente dell'attore e Testimone_1
trasportato nel veicolo il quale ha dichiarato di non aver subito lesioni nell'incidente. Ha
confermato quanto indicato nel capo 1 dell'atto di citazione, vale a dire che il veicolo dell'attore percorreva il 20 maggio 2014 via Cecco Angiolieri in quanto si trovava all'interno del veicolo Audi 1 come trasportato.
Ha confermato anche il capo 2 dell'atto di citazione senza aggiungere particolari nonché il capo 3 indicando che il veicolo nell'urto aveva riportato danni. Ha precisato che l'urto era avvenuto con la parte anteriore destra del furgone del quale ha indicato anche il numero di targa. Per effetto dell'urto il veicolo aveva sbandato andando ad urtare frontalmente un muretto adiacente. Ha indicato che il Furgone era parcheggiato parallelamente alla strada sulla quale non vi erano strisce che delimitavano il parcheggio.
La deposizione induce perplessità. Via Cecco Angiolieri è stata a senso unico e sulla sinistra, anche dal disegno presente sul modello CAI, dove era parcheggiato il Furgone, vi era un basso muretto sormontato da una cancellata.
La strada poco prima del civico 15, come è visibile su google maps dove sono disponibili immagini risalenti al luglio del 2014, epoca di poco successiva all'incidente, aveva un restringimento sulla sinistra, in base al senso di marcia, determinato da un marciapiede con dissuasori, che creava uno spazio laterale.
Sulla base dell'asserito contatto laterale il veicolo Audi avrebbe sbandato andando ad urtare frontalmente il muretto.
Tuttavia considerati i danni riscontrati sul paraurti anteriore del Furgone, come visibili dalle fotografie depositate dalla Assicurazione, costituiti da mere abrasioni, sussistono concrete perplessità in ordine al fatto che il veicolo, che doveva procedere a velocita limitata per la
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presenza del restringimento della strada che subito dopo aveva un incrocio dopo il quale via Cecco Angiolieri diviene a doppio senso di marcia e dove , di conseguenza i veicoli che venivano in senso opposto erano tenuti a svoltare obbligatoriamente a sinistra, possa aver perso il controllo al punto tale da andate ad urtare con la parte anteriore il basso muretto a sinistra.
D'altra parte il veicolo non avrebbe dovuto presentare danni sulla fiancata sinistra, se non sul parafango anteriore come conseguenza dell'urto anteriore, mentre sia dalle fotografie presenti che dalle riparazioni effettuate risulta addirittura la sostituzione degli sportelli e del montante tra gli stessi che non avevano alcuna ragione di aver risentito danni.
La consulenza tecnica, espletata anche per accertare se i danni riparati potessero essere conseguenza del sinistro, si è svolta esaminando il solo veicolo Audi 1 ed il CTU ha dato atto che il veicolo era stato riparato e che lo stesso presentava tracce di riparazione che interessavano la parte laterale sinistra e la parte anteriore destra con segni riparativi su tutta la parte inferiore.
Nella ricostruzione il CTU erroneamente indica che il veicolo Audi 1 dopo il contatto sulla parte posteriore laterale sinistra aveva deviato verso destra andando ad urtare con la parte anteriore laterale destra, mentre secondo quanto indicato nel modello CAI e dallo stato dei luoghi la deviazione sarebbe stata verso sinistra perché solo a sinistra, secondo il senso di marcia del veicolo Audi 1, vi era il muretto mentre sul lato destro, come visibile nelle immagini di google maps già ricordate, non vi era alcun muretto, essendovi un marciapiede basso, alcuni palei della lice de una recinzione in rete metallica, come visibile nella documentazione fotografica allegata anche dal CTU il quale ha capovolto il senso di marcia dei veicoli.
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D'altra parte il CTU ha indicato di aver riscontrato riparazioni sulla intera parte laterale sinistra e sulla parte anteriore laterale destra, con particolare riguardo alla parte inferiore del veicolo, ma nulla ha indicato in relazione alla parte anteriore.
Il CTU, infatti, ha dato atto che le foto prodotte non riproducevano il veicolo con i danni riportati ed ha rimesso al giudice ogni valutazione sulla riferibilità dei danni riparati a quelli subiti dal veicolo nell'incidente al giudice non avendo elementi per rispondere al quesito sottoposto.
In questo contesto appare corretto quanto deciso del giudice di primo grado in relazione al fatto che non erano stati provati i danni riportati dalla parte posteriore laterale sinistra del veicolo Audi per effetto del contratto con la parte laterale anteriore destra del furgone che aveva riportato solo abrasioni, né come un simile leggero contatto avesse potuto determinare lo sbandamento verso sinistra del veicolo Audi 1 con l'urto della parte anteriore contro un muretto, né come l'urto della parte anteriore – la cui riparazione il CtU
non ha indicato tra le parti riparate – abbia potuto determinare dalli alla intera fiancata sinistra come risulterebbe dalla fattura di riparazione, peraltro recante la indicazione che il corrispettivo non era stato riscosso.
D'altra parte la fattura attesta unicamente le riparazioni che sarebbero state operate sul veicolo ma non sono idonee a provare in alcun modo, nel caso che sussistano perplessità
in ordine alla individuazione del danni riportati dal veicolo nell'incidente, che i danni riparati siano stati effettivamente causati dall'incidente per cui è causa.
Deve, pertanto, essere confermata la sentenza del Giudice di pace n. 3949/2019 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 11 di 12 G.U. Roberto Parziale
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P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 3949/2019 previa integrazione della motivazione condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 4.000 di cui euro 4.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Oiazza Parte_1 C.F._1
Camillo Finocchiaro Aprile n.18 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Di Giuseppe che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempre, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Strindeberg n. 43 presso lo studio dell'avv. Federica Brigante che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da Dario Spertini, procuratore speciale della società per atto di notaio Persona_1
in Bologna in data 16 dicembre 2016 rep 84762 racc. 8413
APPELLATO
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di cessionario del Parte_1
credito vantato dalla società proprietaria del veicolo Audi A1 Controparte_3
targato EN232AT in relazione all'incidente verificatosi il 20 maggio 2014, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la società e Controparte_1
società che assicurava il veicolo Audi A1 chiedendo ai sensi dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni l'accertamento della responsabilità del conducente del furgone Citroen
targato DM989EA nella causazione dell'incidente e la condanna della Assicurazione che garantiva il veicolo da lui condotto al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 20 maggio 2014, verso le ore 00,30
alla guida del veicolo Audi A1 stava percorrendo via Cecco Angiolieri quando, giunto all'altezza del civico 15 era stato urtato dall'autocarro Citroen che nel ripartire non si era accorto dell'arrivo del veicolo. Per effetto dell'urto il veicolo aveva riportato i danni indicarti nella fattura depositata.
Aveva sottoscritto, unitamente al conducente dell'autocarro, il modello Cai, nel quale era stata indicata la presenza del teste, trasportato nel veicolo Audi.
Poiché il veicolo, nelle more delle procedure di risarcimento non era in grado di marciare,
era stato riparato presso la società Parte_2
Poiché malgrado la richiesta di risarcimento inviata, a seguito di cessione del credito da parte della società proprietaria del veicolo, nulla era stato riconosciuto, aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace di Roma per ottenere il risarcimento del danno subito.
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I era costituita la società eccependo la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva dell'attore che non era il proprietario del veicolo evidenziando che la cessione non le era stata notificata, mentre risultava altra cessione del credito in favore della società . Parte_3
Ha contestato la ricostruzione delle modalità dell'incidente, peraltro assai generiche,
dell'attore evidenziando che il modello CAI sottoscritto dai conducenti del veicolo non costituiva prova dell'incidente e di quanto nello stesso indicato e che i danni presenti sui due veicoli, esaminati dal proprio perito erano stati ritenuti non compatibili con il sinistro.
Ha depositato copia della cessione di credito operata il 18 luglio 2014 dalla società
proprietaria del veicolo nei confronti della società che aveva riparato il veicolo. Parte_3
Aveva anche depositato la richiesta di risarcimento del danno inviata a nome della società
proprietaria del veicolo il 19 maggio 2015 nella quale era indicata la stessa indicazione generica della modalità del sinistro con l'aggiunta che il conducente del veicolo Audi, dopo il contatto, aveva perso il controllo finendo contro un muretto.
Nel corso del giudizio era stato integrato il contraddittorio con il proprietario del furgone
Citroen targato DM989EA che è stato dichiarato contumace alla Parte_4
successiva udienza ove la società ha depositato la relazione redatta dal proprio CP_1
perito sul furgone Citroen che escludeva la compatibilità della abrasioni presenti sul paraurti anteriore dello stesso con i danni riportati dal veicolo Audi A1 mentre l'attore aveva depositato a detta udienza 5 fotografie del veicolo Audi A1.
Nel corso del giudizio era stato escusso un teste ed espletata una consuilenza tecnica al fine di valutare la compatibilità dei danni con l'asserito incidente.
Il giudice di pace, con sentenza n. 3949/2019 ha respinto la domanda ritenendo non provato l'incidente anche sulla base della valutazione del CTU che aveva indicato la
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
impossibilità di determinare i danni riportati dal veicolo avendo trovato tracce di riparazione anche su parti che non risultavano essere state coinvolte nel sinistro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando la erroneita della Pt_5
decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il modello CAI
compilato dai conducenti dei veicoli non costituisse prova del fatto e dei danni riportati dai veicoli.
Ha lamentato, inoltre la erronea valutazione da parte del giudice che in assenza delle fotografie del veicolo incidentato non aveva ritenuto di attribuire valenza probatoria alla fattura di riparazione dei danni malgrado gli stessi nell'atto di citazione fosse stati individuati con riferimento alla fattura di riparazione e che le fatture del veicolo erano in possesso della
Assicurazione alla quale era stato richiesto, senza esito di produrle malgrado anche in corso del giudizio avesse fatto ordine di esibizione respinta dal giudice perchP tardiva,
evidenziando che, comunque, il CTU avev ritenuto compatibili i danni riparati con la dinamica del sinistro.
In questa situazione aveva errato il giudice nel fare proprie le risultanze della CTU
respingendo la domanda perché non provata.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'appello in quanto il giudice non aveva fatto buon governo della prova.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice has CP_1
ritenuto che l'attore nopn avesse provato i danni effettivamente subiuto dal veicolo per effetto dell'incidente e la non sussistenza della compatibilità degli stessi con i danni riportati dal furgone del convenuto evidenziando che il modello CAI non costituiva prova del fatto e dei danni conseguenti al sinistro, che la fattura era idonea a provare i danni riparati e non a costituire prova dei danni correlati al sinistro e che il teste non aveva fornito elementi concreti atti ad identificare i danni subiti dal veicolo nell'incidente, specie considerando che
RGAC 57092 ANNO 2019 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
non era emersa certezza in ordine alla compatibilità della abrasioni presenti sul paraurti del furgone di parte convenuta ed i danni riportati dal veicolo Audi specie considerando che il
CTU aveva indicato come nessun riscontro fosse presente delle condizioni del veicolo prima dell'inizio delle riparazioni ribadendo che erano onere dell'attore individuare con precisione di danni.
Non si è costituito l' venendo dichiarato contumace. Pt_4
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in relazione all'incidente gli elementi disponibili risultano essere costituiti dal modello CAI, dalla fattura di riparazione dello stesso, del teste escusso e dalla consulenza tecnica espletata.
Osserva il giudicante che nell'atto di citazione., a differenza di quanto indicato nell'atto di appello, l'attore si era limitato ad indicare che il giorno 20 maggio 2014, verso le ore 00,30,
l'attore alla guida del veicolo Audi A1 stava percorrendo via Cecco Angiolieri quando,
giunto all'altezza del civico 15 era stato urtato dall'autocarro Citroen che nel ripartire non si era accorto dell'arrivo del veicolo. Per effetto dell'urto il veicolo aveva riportato i danni indicarti nella fattura depositata.
Di conseguenza nell'atto di citazione vi era unicamente la indicazione del fatto che l'autocarro ucendo dal parcheggio aveva urtato il veicolo Audi mentre stava passando cagionando i danni indicati nella fattura di riparazione del veicolo.
Solo nella richiesta di risarcimento del danno, inviata il nel 2015, era stato indicato che o veicolo Audi, dopo il contatto era andato ad urtare contro un muretto con la parte anteriore.
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Per quanto riguarda il modello CAI lo stesso modello reca due sottoscrizioni, una del conducente del veicolo Audi ed una relativa al conducente del Furgone Citroen con la crocetta relativa al fatto che il veicolo Citroen stava ripartendo dopo una sosta.
Nel modulo risulta indicato solo il punto d'urto sul veicolo Audi mentre non risulta indicato il punto d'urto sul furgone Citroen e la descrizione di danni presenti sulla fiancata sinistra.
Era, poi presente un grafico nel quale era indicato il furgone il posizione obliqua sulla parte sinistra della strada ed il veicolo Audi toccato sulla parte posteriore che poi si durugeva verso sinistra senza alcuna menzione di successivi urti contro muretti.
Nulla risulta indicato in ordine alle modalità del contatto tra i veicoli salvo il fatto che sulla base del grafico il furgone si era immesso su via Angiolieri a senso unico mentre stava transitando il veicolo Audi.
Nella descrizione di danni veniva menzionata la intera fiancata sinistra senza che fosse indicato come si fossero verificati i danni considerato che l'unico contatto descritto era indicato sulla parte posteriore sinistra.
Risulta indicato lo spigolo anteriore destro del furgone come punto d'urto senza la indicazione di danni visibili, danno quindi compatibile con la abrasione descritta dal perito della Assicurazione incaricato del riscontro, abrasione che perà, non appariva tale da poter determinare uno sbandamento del veicolo.
Il modulo CAI, come si è evidenziato, è stato sommariamente compilato in relazione ai danni presenti suoi veicoli.
Tale situazione determina la sostanziale inutilità del modello CAI depositato nel presente giudizio.
In ogni caso osserva il giudicante che, anche se lo stesso fosse stato compilato in modo almeno un minimo corrispondente alle indicazioni di legge, la valenza probatoria del modello CAI, nel caso di specie sottoscritto dal solo conducente del veicolo assicurato,,
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secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai
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sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
Gli unici altri elementi presenti nel giudizio, sono costituiti dalla fattura emessa il 23 luglio
2014 con la espressa indicazione che il corrispettivo non era stata pagato e non risulta documentato il successivo pagamento malgrado la cessione di credito eseguita nel 2015 in favore dell'attore fosse pro soluto, indica danni riparati sulla intera fiancata sinistra, sulla parte anteriore sulla parte laterale anteriore destra senza che risulti specificamente indicato come detti danni si fossero provocati.
D'altra parte la indicazione della riparazione di danni non costituisce prova della ricollegabilità degli stessi all'incidente, specie quando gli stessi non appaiono neppure
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astrattamente ricollegabili a quanto indicato nell'atto di citazione e nel modello CAI quali modalità di verificazione del sinistro.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste , già dipendente dell'attore e Testimone_1
trasportato nel veicolo il quale ha dichiarato di non aver subito lesioni nell'incidente. Ha
confermato quanto indicato nel capo 1 dell'atto di citazione, vale a dire che il veicolo dell'attore percorreva il 20 maggio 2014 via Cecco Angiolieri in quanto si trovava all'interno del veicolo Audi 1 come trasportato.
Ha confermato anche il capo 2 dell'atto di citazione senza aggiungere particolari nonché il capo 3 indicando che il veicolo nell'urto aveva riportato danni. Ha precisato che l'urto era avvenuto con la parte anteriore destra del furgone del quale ha indicato anche il numero di targa. Per effetto dell'urto il veicolo aveva sbandato andando ad urtare frontalmente un muretto adiacente. Ha indicato che il Furgone era parcheggiato parallelamente alla strada sulla quale non vi erano strisce che delimitavano il parcheggio.
La deposizione induce perplessità. Via Cecco Angiolieri è stata a senso unico e sulla sinistra, anche dal disegno presente sul modello CAI, dove era parcheggiato il Furgone, vi era un basso muretto sormontato da una cancellata.
La strada poco prima del civico 15, come è visibile su google maps dove sono disponibili immagini risalenti al luglio del 2014, epoca di poco successiva all'incidente, aveva un restringimento sulla sinistra, in base al senso di marcia, determinato da un marciapiede con dissuasori, che creava uno spazio laterale.
Sulla base dell'asserito contatto laterale il veicolo Audi avrebbe sbandato andando ad urtare frontalmente il muretto.
Tuttavia considerati i danni riscontrati sul paraurti anteriore del Furgone, come visibili dalle fotografie depositate dalla Assicurazione, costituiti da mere abrasioni, sussistono concrete perplessità in ordine al fatto che il veicolo, che doveva procedere a velocita limitata per la
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presenza del restringimento della strada che subito dopo aveva un incrocio dopo il quale via Cecco Angiolieri diviene a doppio senso di marcia e dove , di conseguenza i veicoli che venivano in senso opposto erano tenuti a svoltare obbligatoriamente a sinistra, possa aver perso il controllo al punto tale da andate ad urtare con la parte anteriore il basso muretto a sinistra.
D'altra parte il veicolo non avrebbe dovuto presentare danni sulla fiancata sinistra, se non sul parafango anteriore come conseguenza dell'urto anteriore, mentre sia dalle fotografie presenti che dalle riparazioni effettuate risulta addirittura la sostituzione degli sportelli e del montante tra gli stessi che non avevano alcuna ragione di aver risentito danni.
La consulenza tecnica, espletata anche per accertare se i danni riparati potessero essere conseguenza del sinistro, si è svolta esaminando il solo veicolo Audi 1 ed il CTU ha dato atto che il veicolo era stato riparato e che lo stesso presentava tracce di riparazione che interessavano la parte laterale sinistra e la parte anteriore destra con segni riparativi su tutta la parte inferiore.
Nella ricostruzione il CTU erroneamente indica che il veicolo Audi 1 dopo il contatto sulla parte posteriore laterale sinistra aveva deviato verso destra andando ad urtare con la parte anteriore laterale destra, mentre secondo quanto indicato nel modello CAI e dallo stato dei luoghi la deviazione sarebbe stata verso sinistra perché solo a sinistra, secondo il senso di marcia del veicolo Audi 1, vi era il muretto mentre sul lato destro, come visibile nelle immagini di google maps già ricordate, non vi era alcun muretto, essendovi un marciapiede basso, alcuni palei della lice de una recinzione in rete metallica, come visibile nella documentazione fotografica allegata anche dal CTU il quale ha capovolto il senso di marcia dei veicoli.
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D'altra parte il CTU ha indicato di aver riscontrato riparazioni sulla intera parte laterale sinistra e sulla parte anteriore laterale destra, con particolare riguardo alla parte inferiore del veicolo, ma nulla ha indicato in relazione alla parte anteriore.
Il CTU, infatti, ha dato atto che le foto prodotte non riproducevano il veicolo con i danni riportati ed ha rimesso al giudice ogni valutazione sulla riferibilità dei danni riparati a quelli subiti dal veicolo nell'incidente al giudice non avendo elementi per rispondere al quesito sottoposto.
In questo contesto appare corretto quanto deciso del giudice di primo grado in relazione al fatto che non erano stati provati i danni riportati dalla parte posteriore laterale sinistra del veicolo Audi per effetto del contratto con la parte laterale anteriore destra del furgone che aveva riportato solo abrasioni, né come un simile leggero contatto avesse potuto determinare lo sbandamento verso sinistra del veicolo Audi 1 con l'urto della parte anteriore contro un muretto, né come l'urto della parte anteriore – la cui riparazione il CtU
non ha indicato tra le parti riparate – abbia potuto determinare dalli alla intera fiancata sinistra come risulterebbe dalla fattura di riparazione, peraltro recante la indicazione che il corrispettivo non era stato riscosso.
D'altra parte la fattura attesta unicamente le riparazioni che sarebbero state operate sul veicolo ma non sono idonee a provare in alcun modo, nel caso che sussistano perplessità
in ordine alla individuazione del danni riportati dal veicolo nell'incidente, che i danni riparati siano stati effettivamente causati dall'incidente per cui è causa.
Deve, pertanto, essere confermata la sentenza del Giudice di pace n. 3949/2019 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
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P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 3949/2019 previa integrazione della motivazione condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 4.000 di cui euro 4.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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