Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1496/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1496/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “regolamentazione dei rapporti genitoriali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._1 in data 14/08/1990, rappresentata e difesa dall'avv. DE LORENZO FABIO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...]_1 C.F._2
22/12/1993, rappresentata e difesa dall'avv. BELLUCCI COSMO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- Di aver convissuto more uxorio in RI SA (CS), alla Via Aquilino, n. 45, con il resistente;
- Che dalla predetta relazione sono nati: 1) il 21/07/2018 in Persona_1
RI SA, il 17/11/2019 in RI SA, 3) Persona_2 [...]
, il 4/03/2021 in RI SA;
CP_3
- Che l'unione, benché sorta su positive premesse, non ha avuto esito felice, e la relazione
è divenuta sempre più insostenibile e complicata a causa della poca voglia di lavorare del e del suo carattere aggressivo;
CP_1
- Che, infatti, in data 16/02/2024 il resistente aveva abbandonato lei e i figli, lasciando la
Germania - dove si erano trasferiti per ragioni lavorative - per fare ritorno in Italia, all'insaputa degli stessi;
- Che, impossibilitata a rimanere in Germania, in data 16/04/2024 aveva fatto anche lei rientro in Italia, trovando ospitalità presso la madre in RI SA (CS), alla P.zza Sibari, n. 4;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso:
“Affidare i figli minori 1) , nata il [...] in [...] - Persona_1
C.F.: ; 2) , nata il [...] in [...] - C.F._3 Persona_2
C.F.: ; 3) , nato il [...] in [...] - C.F.: C.F._4 Controparte_3
; ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con C.F._5 regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre nel seguente modo: due pomeriggi infrasettimanali e un weekend alternato al mese dalla fine dell'orario scolastico alla sera alle ore
18:00, entro le quali i minori dovranno essere accompagnati presso la loro residenza. Per le feste natalizie potranno essere suddivise in tempi uguali tra i genitori dal 23 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; mentre per le festività pasquali, ad anni alterni tra i genitori. Per le predette e specificate festività ad anni alterni. Ed infine, per le vacanze estive, dal 01 al 31 luglio con un genitore dal 01 al 31 agosto con l'altro genitore, a mesi alterni negli anni successivi;
➢ Ordinare al SI. di corrispondere in favore dei figli, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento, un assegno mensile pari ad € 600,00 (€_seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che provvederà a versare su una carta prepagata, per come indicata dalla nonché le spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione di Pt_1 fattura e/o documentazione equipollente;
➢ Assegnare l'assegno unico o misure a sostegno della prole, comunque denominati per la loro interezza in favore della SI.ra ; Parte_1
➢ Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.” Con memoria depositata in data 27/12/24, si è costituito , il quale ha CP_1 dedotto:
- che le prime incomprensioni con la ricorrente erano sorte perché lo stesso non aveva un lavoro stabile, nonostante non avesse fatto mancare mai nulla al nucleo familiare per una vita dignitosa;
- che aveva lasciato la Germania a seguito di litigi con il cognato, il quale, a fronte dell'ospitalità offerta al nucleo familiare, pretendeva il pagamento della somma di mille euro al mese a titolo di affitto, circostanza, fra l'altro, che infastidiva anche la Pt_1
- che, al rientro in Italia, aveva lasciato nella disponibilità della la somma di duemila Pt_1 euro, senza lasciare alcun debito, e aveva contattato più volte la compagna e i figli, senza ricevere risposta;
Tanto premesso ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni provvedimenti analiticamente indicati in comparsa:
“1) In via principale e nel merito NON si oppone all'affido dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con regolamentazione decisa dal giudice;
2) Disporre a carico del SI. la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori;
3) Disporre l'assegno unico o altra misura a sostegno della prole in favore della SI.ra
Pt_1
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza di comparizione, i difensori e le parti personalmente hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, di seguito riportato:
“1. I SI.ri e vivranno separatamente;
Parte_1 CP_1
2. I minori , e saranno Persona_1 Persona_2 Controparte_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio materno, ove la stessa è residente, in RI SA (CS) alla P.zza Sibari, n. 4;
3. Il SI. - salvo diverse intese tra le parti - terrà con sé i figli CP_1 [...]
, e con le seguenti modalità: Persona_1 Persona_2 Controparte_3
a) Due pomeriggi infrasettimanali e un weekend alternato al mese dalla fine dell'orario scolastico alla sera alle ore 18:00, entro le quali i minori dovranno essere accompagnati presso la loro residenza, compatibilmente con le eSIenze, anche scolastiche, dei minori. R.G. n.° 1496/2024 - Pag. 3 di 3
b) Per le feste natalizie potranno essere suddivise in tempi uguali tra i genitori dal
23 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; mentre per le festività pasquali, ad anni alterni tra i genitori. Per le predette e specificate festività ad anni alterni.
c) Per le vacanze estive, dal 01 al 31 luglio con un genitore dal 01 al 31 agosto con l'altro genitore, a mesi alterni negli anni successivi, compatibilmente con le eSIenze, anche scolastiche, dei minori, in ogni caso i giorni non sono cumulabili;
d) I minori potranno fare visita ai nonni materni/paterni (zii e cugini e figure parentali con cui ha relazioni SInificative) ogni qualvolta ve ne sia la possibilità, con il genitore che ha in quel momento la custodia dei minori;
4. Il SI. per il mantenimento dei figli , CP_1 Persona_1 [...]
e , verserà in favore della SI.ra (coordinate per Per_2 Controparte_3 Parte_1 l'accredito da comunicare), un contributo di mantenimento mensile pari ad € 350,00 (Euro_trecentocinquanta/00);
5. Entrambi i genitori, sin da subito, si fanno carico, in parti uguali, delle spese straordinarie per i figli minori , e;
Persona_1 Persona_2 Controparte_3
6. I SI.ri e si adopereranno affinché i figli Parte_1 CP_1 mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevano dagli stessi cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
7. I SI.ri e prestano sin da ora reciproco consenso Parte_1 CP_1 al rilascio sia del passaporto che della carta di identità valida anche per l'espatrio nei confronti dei figli minori di età;
8. Le detrazioni per figli a carico, assegno unico, o misure a sostegno della prole, comunque denominate, saranno poste per la loro totalità in favore della SI.ra ;” Parte_1
I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di recepire il predetto accordo e il giudice delegato alla trattazione, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti in ragione dell'accordo raggiunto, ha riservato al Collegio la decisione.
Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Nel merito
Rileva il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti, non essendo contrari a norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti e posti a fondamento della presente decisione. Per gli esposti motivi, il Tribunale dispone che i rapporti genitoriali siano regolamentati in conformità alle condizioni sopra riportate.
4. Le spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
➢ Dispone che i rapporti genitoriali siano regolamentati in conformità all'accordo sopra riportato;
➢ Dichiara compensate le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni