Decreto cautelare 25 novembre 2019
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2019
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/04/2021, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 00548/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2019, proposto da
-OMISSIS-- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore - rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Davide Cazzolato Fabi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, San Marco 4091;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
(1) del decreto dirigenziale -OMISSIS-dell’-OMISSIS-; (2) della delibera-OMISSIS-; (3) della -OMISSIS-(atto non noto di cui si chiede acquisizione); nonché, per quanto di necessità, (4) della nota del -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto di cui si fa riserva di eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso,
nonché per l’accertamento
del diritto del minore, figlio dei ricorrenti, ad essere ammesso a consumare propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio -OMISSIS-, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire al medesimo la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa,
nonché per l’accertamento dell’obbligo
e per la conseguente condanna del dirigente -OMISSIS- convenuto, del -OMISSIS- e della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione collettiva controinteressata, di attivarsi affinché, nell’interesse generale del minore e dell’intera comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l’assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualità di genitori (esercenti la potestà genitoriale), hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe descritti, ritenendoli illegittimi perché preclusivi del diritto del proprio figlio, minore d’età, di non aderire al servizio di mensa scolastica e di optare per la c.d. autorefezione, qui da intendersi in senso forte, ossia come possibilità di consumare cibi di preparazione domestica in ambito -OMISSIS-, insieme agli altri alunni, e ciò al fine di assicurare la necessaria integrazione in un momento dagli stessi reputato di particolare rilevanza per lo sviluppo educativo.
Oltre all’azione di annullamento, i ricorrenti svolgono le azioni di accertamento e, nella sostanza, di condanna, con le quali chiedono in particolare al Tribunale di “ accertare il diritto del minore ad essere ammesso a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire agli stessi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa ”, nonché di “ accertare l’obbligo della dirigente scolastica convenuta, nella sua veste di Capo di Istituto, di attivarsi affinché, nell’interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l’assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali ”.
2. Il Collegio rileva che, con riguardo alla domanda di annullamento, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con l’improcedibilità del gravame, sia perché il minore non frequenta più -OMISSIS- -OMISSIS- resistente (con la conseguenza che la rimozione degli impugnati non produrrebbe nei suoi confronti alcuna residua utilità), sia perché, come confermato dai ricorrenti nella memoria di replica del -OMISSIS-, “ all’esito delle riunioni degli -OMISSIS-è stato definitivamente approvato il regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione scolastica (scuola primaria) con pasto portato da casa ” (cfr. docc. 85 e 86), ragion per cui l’autorefezione, conformemente all’interesse sotteso all’impugnazione, costituisce ora, presso il medesimo Istituto, una modalità ordinaria di consumazione del pasto da parte degli alunni nell’ambito della mensa scolastica.
3. Quanto alle azioni di accertamento e di condanna, poc’anzi descritte, esse vanno parimenti ritenute improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui sono volte a ottenere una statuizione conformativa nei confronti del-OMISSIS- -OMISSIS- resistente: il minore, come detto, non frequenta più -OMISSIS- e, in ogni caso, presso quest’ultimo è ormai ammessa l’autorefezione nel senso auspicato dai ricorrenti.
Nella parte in cui le medesime azioni sono invece finalizzate all’adozione di statuizioni conformative a tutela dell’interesse generale della comunità scolastica all’effettivo esercizio della scelta di consumare un pasto preparato a casa, queste, a prescindere dalla dubbia configurazione dell’affermato diritto soggettivo all’autorefezione (persuasiva, in senso contrario, Cass. S.U., 30 luglio 2019, n. 20504) e dalla sua altrettanto dubbia giustiziabilità avanti il giudice amministrativo, vanno ritenute inammissibili:
- in primo luogo, per carenza di legittimazione e di interesse, non potendo i ricorrenti agire a tutela, oltreché del proprio figlio minore d’età, delle posizioni soggettive singolarmente intestate in capo ai singoli alunni, terzi rispetto al presente giudizio (complessivamente qualificati nella domanda come “ comunità scolastica ”);
- e, in secondo luogo, in quanto tali azioni appaiono tese ad orientare l’adozione, da parte degli istituti scolastici compresi nella circoscrizione dell’Ufficio regionale, di future regole di comportamento riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, le quali sono tuttavia “ rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica ” (Cass. S.U. n. 20504 del 2019, cit.), sicché ogni statuizione in merito è preclusa, oltre che dalla mancata evocazione in giudizio degli Istituti scolastici interessati dalla regolamentazione del servizio mensa, dall’impossibilità per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi di organizzazione non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.).
4. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.