Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG. 24339/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona D'Auria a seguito delle note di trattazione scritta ritualmente depositate ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24339/2023 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Verdi n. 18 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giorgio Gritti (cod. fisc. , che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura in calce al ricorso in opposizione;
-RICORRENTE-
CONTRO Co
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_2
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F. ), C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP- Assegno – pensione.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
--------------------------- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22-12-2023 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 08-06-2020 domanda amministrativa di riconoscimento della invalidità civile ai fini del conseguimento dell' indennità di accompagnamento e del riconoscimento di una situazione di handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, ma che la domanda non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La causa è stata decisa all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta. L'opposizione, nei limiti in cui è stata formulata, non può trovare accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP, tuttavia, le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata, che deve intendersi qui richiamata e trascritta, meritano piena condivisione, in quanto complete e non affette da vizi logici.
in particolare le risultanze peritali hanno evidenziato che:
“- Il sig. presenta le seguenti infermita' : Parte_1
a.Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico b.Malattia cerebrovascolare cronica con iniziali turbe della memoria recente c.Esiti di frattura dell'apofisi trasversa delle L5. Spondiloartrosi del rachide lombosacrale. Coxartrosi. Gonartrosi.
2-tutte le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla domanda amministrativa di pensione del 08-06-2020, dato il loro carattere cronico;
3- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di affezioni incidenti sull'autonomia del ricorrente;
5- tenuto conto dell'età ( anni 88) , del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita , si può affermare che il sig. Non è bisognevole di assistenza continua, essendo in grado di deambulare e Parte_1 di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana in maniera autonoma e senza l'assistenza continuativa di terzi dalla data della domanda amministrativa del 08-06-2020 a tutt'oggi sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica nel corso delle operazioni peritali;
è portatore di handicap C1 art. 3 ai sensi della L.104/92”. La CTU ha, dunque, considerato in dettaglio le condizioni del ricorrente, portando conclusioni non inficiate da incompletezza o illogicità motivazionali tali da richiedere un rinnovo della stessa in fase di opposizione. Da ultimo, sul punto, giova rammentare, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003). Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione;
-Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
- Pone le spese della CTU espletata in fase di ATP a carico dell' come da separato decreto. CP_2
Napoli lì__6.2.2025
Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria.