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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 37-ter. (( (Principio della persona prudente) )) (( 1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonche' dal regolamento dell'IVASS adottato in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea.
2. L'impresa investe tutti gli attivi:
a) in attivita' e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo complesso;
c) localizzando le attivita' secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilita'.
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attivita' non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita', un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonche' l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
d) gli investimenti in attivita' di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.
4. L'impresa puo' localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilita' non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, puo' richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, puo' chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilita' non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana. ))
2. L'impresa investe tutti gli attivi:
a) in attivita' e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo complesso;
c) localizzando le attivita' secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilita'.
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attivita' non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita', un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonche' l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
d) gli investimenti in attivita' di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.
4. L'impresa puo' localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilita' non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, puo' richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, puo' chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilita' non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana. ))
Commentari • 30
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