Articolo 1 della Legge 18 luglio 2025, n. 107
Articolo 2
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30 luglio 2025
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
Entrata in vigore il 30 luglio 2025