Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 779/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, promossa da
(Cod. Fisc. ) e la Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambe rappresentate e difese
[...] CodiceFiscale_2 dall'Avv. Patrizia Rosa per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
Contro
CI (Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla CI (Cod. Fisc. ), in persona CP_2 P.IVA_2 dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara Teramo n. 862/2022 dell'8.6.2022.
Conclusioni delle appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via istruttoria richiamate e confermate le produzioni effettuate , in modifica ed integrazione della ordinanza istruttoria assunta dal Tribunale di Pescara in data 23.2.2022 disporre l'ammissione delle prove orali articolate da parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc del giudizio di
1
2) Con condanna della odierna appellata alle spese e compensi di causa del
[...] doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata: “L'On.le Corte adita, contrariis reiectis, voglia rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n.
862/2022 depositata in data 08.06.2022 dal Tribunale civile di Pescara a definizione del giudizio rubricato al n. 215/2021 R.G. e notificata in data
29.06.2022, condannando le appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 389/2021 del 15.4.2021, ha rigettato l'opposizione proposta da e – condannate al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali - al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n.
1376/2020, con il quale è stato ingiunto alle opponenti il pagamento in solido di €
443.490,10, oltre interessi e spese, in favore della CI Controparte_1
, rappresentata dalla CI . Tale importo costituisce il
[...] CP_2 debito residuo del contratto di finanziamento chirografario del 27.7.2011 di €
400.000,00, stipulato dalla CI con la Banca , Parte_3 Controparte_3
garantito, fra gli altri, dalle opponenti con fideiussione omnibus del 26.7.2011 fino alla concorrenza dell'importo di €. 1.500.000,00.
e , a fondamento dell'opposizione, hanno dedotto la Parte_1 Parte_2 carenza di titolarità del credito da parte della , la Controparte_1 decadenza dell'opposta da ogni azione nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità della fideiussione omnibus per la violazione della normativa antitrust ovvero della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. anche per violazione dell'art. 34, 5° comma, del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c. e l'inesistenza del credito dedotto in giudizio.
2 La CI “ , in persona del legale rappresentante, si è Controparte_1 costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Pescara ha in primo luogo ritenuto provata dall'opposta la titolarità del credito di cui ha chiesto il pagamento, attese la produzione del contratto di finanziamento chirografario del 27.7.2011 stipulato dalla CI garantita Pt_3
con la , la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
[...] Controparte_3
8.8.2017 n. 93 dell'avviso di cessione in blocco, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999, da cui risulta che l'opposta ha acquistato pro soluto dalla predetta tutti i crediti della cedente derivanti da CP_4
contratti mutuo, di aperture di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. Pertanto, derivando il credito all'esame da un contratto di mutuo stipulato dalla CI nel 2011 Pt_3
ed essendo la posizione della mutuataria qualificata a sofferenza come risulta dalla comunicazione del 2.2.2015 in atti, il credito dedotto in giudizio deve ritenersi compreso tra quelli ceduti alla CI di cartolarizzazione Fino 2.
Poi, il Tribunale di Pescara ha escluso la nullità della fideiussione omnibus con riguardo a tutti i profili indicati dalle opponenti rilevando, quando alla dedotta violazione della normativa antitrust, che la fideiussione in esame è stata stipulata il
26.7.2011, per cui il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005 non costituisce una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione predetta, non avendo le opponenti allegato la sussistenza alla data della medesima fideiussione di un'intesa anticoncorrenziale.
In ordine alla nullità deroga all'art.1957 c.c. per la violazione dell'art. 34, 5° comma, del c.d. Codice del Consumo, il primo Giudice ha rilevato che le opponenti abbiano agito in qualità di professionisti per le stesse finalità imprenditoriali della
CI, con la conseguente validità, anche sotto questo profilo della deroga sopra indicata.
Il Tribunale ha quindi rilevato che, nel caso come quello in esame di fideiussione
“a prima richiesta”, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non sia più tenuto ad agire giudizialmente contro il
3 debitore cosicché il termine convenuto di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione
è stato rispettato. Neppure in questo caso la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. si deve applicare essendo stato convenuto che la fideiussione si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito.
In ordine alla liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c. il Tribunale di
Pescara ha rilevato l'insussistenza del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia.
Inoltre, le opponenti erano titolari del 40% della CI garantita per cui la mancata richiesta di autorizzazione non può comunque configurare una violazione contrattuale liberatoria.
Infine, rispetto alla dedotta inesistenza del credito, il primo Giudice ha ritenuto la dimostrazione del medesimo credito attraverso la produzione in giudizio del contratto di mutuo del 27.7.2011 contenente le condizioni economiche convenute, con allegato il piano di ammortamento del finanziamento n. 3877890 per il rimborso dell'importo mutuato di € 400.000,00 mila in n.17 mesi nonché la lettera di costituzione in mora del 23.8.2013, inviata anche ai garanti, con la richiesta di pagamento dell'importo di €. 401.003,00 relativo al finanziamento n. 3877890 e l'ulteriore richiesta di pagamento del 2.2.2015, essendo stata pure provata l'erogazione della somma mutuata. Le opponenti invece, ad avviso del Tribunale, non hanno provato alcun fatto estintivo della pretesa dedotta in giudizio.
e hanno proposto l'appello alla sentenza in esame, Parte_1 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La CI
[...]
, rappresentata dalla , in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2 legali rappresentanti, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per le memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne l'erronea valutazione dei documenti e delle prove della CI opposta con riguardo alla titolarità del diritto di credito dedotto in giudizio.
Secondo le appellanti, il Tribunale di Pescara ha ritenuto erroneamente la prova della cessione del citato credito sulla base del contratto di mutuo e della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, non essendo stato prodotto il contratto di cessione dei crediti che abbia ad oggetto il credito per cui è causa.
1.1. Sotto questo profilo è opportuno richiamare, con rilievo determinante, i condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui la prova dell'avvenuta cessione presuppone che l'avviso della pubblicazione suddetto contenga tutti gli elementi necessari a indentificare con precisione il credito, cosicché si possa affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso, tra le altre, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass., 20 luglio 2023, n. 21821;
Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277).
In questo caso, come specificamente indicato nella sentenza di primo grado, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017 n. 93 dell'avviso di cessione in blocco, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130 del 1999, risulta che l'opposta ha acquistato pro soluto dalla “ CP_3
tutti i crediti della cedente derivanti da contratti mutuo, di aperture di
[...]
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è fondato su un contratto di mutuo stipulato dalla CI nel 2011 ed è stato qualificato come “sofferenza”, Pt_3
come risulta dalla comunicazione del 2.2.2015, per cui lo stesso è senz'altro compreso, in base ai criteri sopra indicati, nella cessione suddetta.
Pertanto, il motivo esaminato è infondato.
2. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne la violazione degli artt. 1957 c.c.
e 34, 5° comma, del Codice del Consumo: in particolare, le appellanti, in ordine al primo aspetto, hanno ribadito la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta
5 nella fideiussione in ragione della nullità parziale derivante dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005, con la conseguente decadenza della Banca e quindi della CI Cessionaria dalla garanzia.
2.1. Anche in ordine a tale nullità rispetto alla fideiussione stipulata successivamente al citato provvedimento della Banca d'Italia è opportuno richiamare i condivisibili principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui, in caso di compresenza delle tre clausole oggetto del medesimo provvedimento in una fideiussione successiva al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale dalla quale possa derivare la nullità delle medesime clausole. A tale fine egli deve provare il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro compresenza ed esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel suddette provvedimento;
nonché la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, considerando che, rispetto alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass., 17 gennaio 2025, n. 1170; nello stesso senso, Cass., 25 novembre 2024, n. 30383; Cass., 11 settembre 2024, n.
24380; Cass., 17 luglio 2023, n. 20713).
Nel caso in esame, i presupposti sopra indicati non sussistono atteso che la fideiussione sottoscritta dalle odierne appellanti non contiene tutte le clausole oggetto del citato provvedimento sanzionatorio né le predette hanno dimostrato la sussistenza, nel periodo di stipulazione della fideiussione, di un'intesa sulle medesime clausole tra molteplici istituti di credito, idonea a limitare la loro libertà di scelta.
Pertanto, in questo caso la nullità della deroga alla disposizione dell'art. 1957 c.c. deve essere effettivamente esclusa.
2.2. Occorre in ogni caso rilevare che, secondo il contenuto della garanzia e, in particolare, secondo l'art. 5, le parti hanno previsto che i diritti derivanti dalla garanzia restino integri fino all'adempimento di ogni credito della Banca, cosicché, come il primo Giudice ha rilevato, l'applicabilità a pena di decadenza dei termini
6 previsti dall'art. 1957 c.c. è comunque esclusa (in tal senso, tra le altre, Cass., 20 aprile 2023, n. 26906; Cass., 3 dicembre 2019, n. 31569).
2.2. Per quanto concerne poi la disciplina del Codice del Consumo, si deve ribadire l'esclusione della sua applicabilità richiamando il condivisibile principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui può ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa.
La prestazione della fideiussione, cioè, a differenza del caso ora in esame, non deve costituire un atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio) (Cass., 27 febbraio 2023, n.
5868; Cass., 16 gennaio 2020, n. 742).
Pertanto, il secondo motivo dell'appello è infondato in ordine a tutti i profili dedotti.
3. Il terzo motivo dell'impugnazione concerne la violazione dell'art. 1956 c.c. poiché il Tribunale di Pescara non avrebbe considerato la circostanza per cui la ha concesso il credito alla “ pur conoscendo le Controparte_3 Parte_3
difficoltà economiche della stessa: il finanziamento è stato erogato nel 2011 quando l'esposizione debitoria della predetta CI era grave ed evidente.
3.1. Occorre tuttavia confermare che la dopo il rilascio della garanzia, non CP_4
ha concesso ulteriore credito alla debitrice principale: tale circostanza, evidenziata dal primo Giudice e non contraddetta dalle appellanti, determina l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei principi indicati dagli appellanti medesime rispetto alla disposizione dell'art. 1956 c.c.
In secondo luogo, si deve pure ribadire l'onere del garante, che chieda la liberazione dalla garanzia secondo la citata disposizione, di provare che successivamente alla prestazione della stessa garanzia il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia erogato il credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (in tal senso, tra le altre,
Cass., 24 novembre 2022, n. 34685; Cass., 17 novembre 2016, n. 23422).
Tale dimostrazione in questo caso non è stata affatto fornita né assumono al riguardo rilievo le circostanze genericamente dedotte nella prova testimoniale,
7 inerenti prevalentemente a fatti anteriori alla concessione della garanzia: tale richiesta di prova è dunque inammissibile proprio per la sua irrilevanza.
Inoltre si deve confermare, con rilievo determinante, che le odierne opponenti erano titolari del 40% del capitale sociale della CI garantita per cui le difficoltà economiche della debitrice principale erano ad esse comune o comunque presumibile come tali, con la conseguente insussistenza della violazione contrattuale liberatoria per la mancata richiesta di autorizzazione da parte della
Banca (Cass., 17 luglio 2023, n. 20713). In effetti, il socio della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci) ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (Cass., 17 giugno 2024, n. 16822).
Dunque anche il terzo motivo dell'appello è infondato.
4. L'impugnazione proposta da e deve essere quindi Parte_1 Parte_2
respinta, disponendo la condanna delle appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 le appellanti sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
CI , rappresentata dalla CI , Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla sentenza del Tribunale di Pescara
n. 862/2022 dell'8.9.2022, che dunque conferma integralmente.
2) Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese di questo grado del giudizio, che
8 liquida in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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