Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025 , nella causa iscritta al n. 472 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariarosaria Tirino ed Parte_1
Alessandra Iadevaia ed elettivamente domiciliato in Moiano alla via San Sebastiano 26;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Franco Pasut ed CP_1 elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale dell' , CP_1 giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 il ricorrente in epigrafe identificato ha chiesto di dichiarare l'illegittimità delle pretese oggetto dell'avviso di addebito n. 317 2024000 138
9001 000 notificato il 15.11.2024 con il quale è stata richiesta la somma di €4.390,71 a titolo di contributi IVS per gli anni 2022 e 2023, eccependo il difetto di legittimazione passiva. CP_ Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso .
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
*
Il ricorso è inammissibile.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è
l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
*
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato l'opposizione in data 5.2.2025 e l'avviso di addebito è stato notificato in data 15.11.2024 e, pertanto, oltre il termine di 40 giorni.
Il ricorrente per cercare di eludere la decadenza sostiene che nella specie si tratterebbe si opposizione all'esecuzione non soggetta a termini decadenziali avendo prospettato il difetto di legittimazione passiva.
La ricostruzione non è condivisibile. L'eccezione, invero, attiene al merito della pretesa sostenendo il ricorrente di non essere tenuto al pagamento dei contributi in quanto medico pensionato . CP_2
Nella specie la parte non contesta un errore nell'individuazione del soggetto passivo ma contesta il merito della pretesa sostenendo con varie argomentazioni di non essere tenuto al pagamento dei contributi IVS. È evidente che siamo in presenza di un opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 .
*
Le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima attesa la natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione ;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso in Benevento, il 8.6.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari