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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024 P.U.
SUB 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Modena Sezione terza civile e procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel. Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice
nel procedimento unitario n. r.g. 30-3/2024 promosso da:
(codice fiscale e partita IVA CP_1 Parte_1
), d'ora in poi “ , con sede in Castelvetro di Modena (MO) P.IVA_1 CP_1
- Via Filanda n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Liquidatore) (CF ) assistita dall'Avv.to Alberto CP_2 C.F._1
Colombo del Foro di Monza con domicilio eletto presso il Difensore;
vista l'istanza ex art. 48 e 64-bis CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa Contr di un piano di ristrutturazione (d'ora in poi ); letto il parere del Commissario Giudiziale;
letti gli atti della procedura;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL P.R.O.
(ART. 48 E 64-bis CCII)
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che:
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza
642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”
*** Svolgimento della procedura. Premesso quanto sopra, si ripercorrono gli snodi salienti della procedura, con la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere lo stato della procedura:
- 20.3.2024 ricorso per la liquidazione giudiziale di avanzato CP_1 dall' CP_4
- 14.2.2024, ricorso ex art. 44;
- 14.4.2024, deposito della domanda, contenente proposta, piano e attestazione, volta alla omologa di PRO;
- 11.6.2024 apertura della procedura ex art 47;
- 19.7.2024 ricezione di offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio immobiliare della debitrice;
deposito relazione ex art. 105;
- 24.7.2024 revoca del calendario delle operazioni di voto e indizione procedura competitiva di vendita;
- 26.9.2024 nuova calendarizzazione operazioni di voto;
- 31.10.2024 aggiudicazione dell'intero patrimonio immobiliare della debitrice;
- 05.11.2024 deposito della memoria integrativa contenente proposta, piano e attestazione di PRO modificate sulla base della aggiudicazione;
- 29.11.2024 deposito relazione integrativa ex art. 105;
- 24.2.2025 esaurimento operazioni di voto;
- 02.4.2025 udienza di omologazione del PRO. Si sottolinea sin da ora che:
- alcuno dei creditori ha espresso voto contrario;
- le classi hanno votato favorevolmente alla unanimità;
- alcuno dei creditori si è opposto alla omologazione;
- il Commissario ha dato parere favorevole alla omologazione.
*** Presupposti formali. Dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla omologazione del PRO. La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato di insolvenza. Le attestazioni sono presenti. La proposta di trattamento dei crediti fisco-previdenziali ha seguito la trafila di cui agli artt. 64-bis c. 1-bis e 88 CCII. La procedura ha avuto svolgimento regolare e non vi sono state opposizioni.
*** La proposta in sintesi. Si fa rimando alle pagine 18-20 della relazione ex art. 105 integrativa del Commissario, come di seguito sintetizzata nello schema:
con la precisazione che, ancora a monte, dovranno essere sostenute le spese in prededuzione per € 113.500,00 circa (salvi i poteri del Tribunale in ordine alle liquidazioni da compiersi), e i costi di esecuzione del piano, attività demandata al Liquidatore sociale.
*** La fattibilità del piano. Il piano è sicuramente fattibile, come appurato dal Commissario, atteso che l'operazione di dismissione dell'intero compendio immobiliare nell'estate 2024 (con perfezionamento successivo dell''incameramento totale del prezzo e del trasferimento) ha consentito di acquisire liquidità, ad oggi (data del parere ex art. 48, comma 2) per € 805.465,00, e, quindi con un delta aggiuntivo rispetto alle uscite previste per € 798.018,68.
*** La convenienza della proposta. Non vi è luogo a pronunciarsi su tale aspetto, in difetto di opposizione dei creditori, che, anzi, hanno plebiscitariamente approvato il PRO, con ciò evidentemente recependo le (condivisibili) considerazioni della società e del Commissario in relazione al calcolo del (minore) valore di liquidazione nell'ambito dello scenario ipotetico della liquidazione giudiziale, oltre che in relazione ai tempi, evidentemente più contenuti, di soddisfazione nel PRO.
*** Dispositivo. Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque omologarsi il PRO, come al dispositivo. Si applicano d'ora in poi, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla sezione VI del capo III del titolo IV del CCII, con le esclusioni di cui al comma 9 e con le specificazioni di cui al comma 9-bis dell'art. 64-bis. La procedura viene dichiarata chiusa ex art. 113. Le misure protettive erano a suo tempo comunque scadute (14.2.2025) per decorso dell'art. 8; opera in ogni caso pro futuro l'art. 117. Il Commissario è investito dei poteri di cui agli artt. 118-120.
*** Tutto ciò premesso,
PQM
Visto l'art. 64-bis CCII; omologa il PRO di (codice Controparte_5 fiscale e partita IVA ), d'ora in poi “ , con sede in P.IVA_1 CP_1
Castelvetro di Modena (MO) - Via Filanda n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; conferma il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura;
conferma la dott.ssa Silvia Medici, ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;
demanda al Commissario i compiti di cui agli artt. 118-120 CCII disponendo che ad ogni rapporto riepilogativo venga depositato in visione il presente decreto o comunque riproposta la descrizione dei tratti salienti della proposta e del piano;
dispone che la debitrice: i) proceda sotto la vigilanza del Commissario a dare esecuzione al piano;
ii) informi il predetto e, suo tramite, il GD dell'andamento della esecuzione dello stesso e della proposta;
iii) provveda a dare esecuzione ai pagamenti dei creditori concorsuali previa redazione di progetti di ripartizione da comunicare al Commissario e, in difetto di rilievi, ai creditori;
iv) provveda a documentare al Commissario i pagamenti;
v) riferisca al Commissario ogni aspetto di rilievo ed ogni circostanza sopravvenuta a fini di giustizia;
dichiara chiusa la procedura. Manda alla Cancelleria per la comunicazione:
• al C. G.
• a parte ricorrente e per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, CCII.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 02.4.2025
Il Giudice estensore Dott. Carlo Bianconi
Il Presidente Dott.ssa Ester Russo
SUB 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Modena Sezione terza civile e procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel. Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice
nel procedimento unitario n. r.g. 30-3/2024 promosso da:
(codice fiscale e partita IVA CP_1 Parte_1
), d'ora in poi “ , con sede in Castelvetro di Modena (MO) P.IVA_1 CP_1
- Via Filanda n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Liquidatore) (CF ) assistita dall'Avv.to Alberto CP_2 C.F._1
Colombo del Foro di Monza con domicilio eletto presso il Difensore;
vista l'istanza ex art. 48 e 64-bis CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa Contr di un piano di ristrutturazione (d'ora in poi ); letto il parere del Commissario Giudiziale;
letti gli atti della procedura;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL P.R.O.
(ART. 48 E 64-bis CCII)
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che:
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza
642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”
*** Svolgimento della procedura. Premesso quanto sopra, si ripercorrono gli snodi salienti della procedura, con la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere lo stato della procedura:
- 20.3.2024 ricorso per la liquidazione giudiziale di avanzato CP_1 dall' CP_4
- 14.2.2024, ricorso ex art. 44;
- 14.4.2024, deposito della domanda, contenente proposta, piano e attestazione, volta alla omologa di PRO;
- 11.6.2024 apertura della procedura ex art 47;
- 19.7.2024 ricezione di offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio immobiliare della debitrice;
deposito relazione ex art. 105;
- 24.7.2024 revoca del calendario delle operazioni di voto e indizione procedura competitiva di vendita;
- 26.9.2024 nuova calendarizzazione operazioni di voto;
- 31.10.2024 aggiudicazione dell'intero patrimonio immobiliare della debitrice;
- 05.11.2024 deposito della memoria integrativa contenente proposta, piano e attestazione di PRO modificate sulla base della aggiudicazione;
- 29.11.2024 deposito relazione integrativa ex art. 105;
- 24.2.2025 esaurimento operazioni di voto;
- 02.4.2025 udienza di omologazione del PRO. Si sottolinea sin da ora che:
- alcuno dei creditori ha espresso voto contrario;
- le classi hanno votato favorevolmente alla unanimità;
- alcuno dei creditori si è opposto alla omologazione;
- il Commissario ha dato parere favorevole alla omologazione.
*** Presupposti formali. Dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla omologazione del PRO. La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato di insolvenza. Le attestazioni sono presenti. La proposta di trattamento dei crediti fisco-previdenziali ha seguito la trafila di cui agli artt. 64-bis c. 1-bis e 88 CCII. La procedura ha avuto svolgimento regolare e non vi sono state opposizioni.
*** La proposta in sintesi. Si fa rimando alle pagine 18-20 della relazione ex art. 105 integrativa del Commissario, come di seguito sintetizzata nello schema:
con la precisazione che, ancora a monte, dovranno essere sostenute le spese in prededuzione per € 113.500,00 circa (salvi i poteri del Tribunale in ordine alle liquidazioni da compiersi), e i costi di esecuzione del piano, attività demandata al Liquidatore sociale.
*** La fattibilità del piano. Il piano è sicuramente fattibile, come appurato dal Commissario, atteso che l'operazione di dismissione dell'intero compendio immobiliare nell'estate 2024 (con perfezionamento successivo dell''incameramento totale del prezzo e del trasferimento) ha consentito di acquisire liquidità, ad oggi (data del parere ex art. 48, comma 2) per € 805.465,00, e, quindi con un delta aggiuntivo rispetto alle uscite previste per € 798.018,68.
*** La convenienza della proposta. Non vi è luogo a pronunciarsi su tale aspetto, in difetto di opposizione dei creditori, che, anzi, hanno plebiscitariamente approvato il PRO, con ciò evidentemente recependo le (condivisibili) considerazioni della società e del Commissario in relazione al calcolo del (minore) valore di liquidazione nell'ambito dello scenario ipotetico della liquidazione giudiziale, oltre che in relazione ai tempi, evidentemente più contenuti, di soddisfazione nel PRO.
*** Dispositivo. Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque omologarsi il PRO, come al dispositivo. Si applicano d'ora in poi, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla sezione VI del capo III del titolo IV del CCII, con le esclusioni di cui al comma 9 e con le specificazioni di cui al comma 9-bis dell'art. 64-bis. La procedura viene dichiarata chiusa ex art. 113. Le misure protettive erano a suo tempo comunque scadute (14.2.2025) per decorso dell'art. 8; opera in ogni caso pro futuro l'art. 117. Il Commissario è investito dei poteri di cui agli artt. 118-120.
*** Tutto ciò premesso,
PQM
Visto l'art. 64-bis CCII; omologa il PRO di (codice Controparte_5 fiscale e partita IVA ), d'ora in poi “ , con sede in P.IVA_1 CP_1
Castelvetro di Modena (MO) - Via Filanda n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; conferma il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura;
conferma la dott.ssa Silvia Medici, ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;
demanda al Commissario i compiti di cui agli artt. 118-120 CCII disponendo che ad ogni rapporto riepilogativo venga depositato in visione il presente decreto o comunque riproposta la descrizione dei tratti salienti della proposta e del piano;
dispone che la debitrice: i) proceda sotto la vigilanza del Commissario a dare esecuzione al piano;
ii) informi il predetto e, suo tramite, il GD dell'andamento della esecuzione dello stesso e della proposta;
iii) provveda a dare esecuzione ai pagamenti dei creditori concorsuali previa redazione di progetti di ripartizione da comunicare al Commissario e, in difetto di rilievi, ai creditori;
iv) provveda a documentare al Commissario i pagamenti;
v) riferisca al Commissario ogni aspetto di rilievo ed ogni circostanza sopravvenuta a fini di giustizia;
dichiara chiusa la procedura. Manda alla Cancelleria per la comunicazione:
• al C. G.
• a parte ricorrente e per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, CCII.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 02.4.2025
Il Giudice estensore Dott. Carlo Bianconi
Il Presidente Dott.ssa Ester Russo