TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3772/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTA OTTAVIO erede di Persona_1
ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso che aveva ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire Persona_1
dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e affermava di aver provveduto al pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi che la parte abbia diritto ai ratei della prestazione dal 14.12.2015 al decesso del de cuius.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore nella fase di studio, introduttiva e decisionale.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 17/06/2024 , così provvede: Pt_1
1. - Dichiara il diritto della parte ricorrente ai ratei maturati in ordine all' indennità di accompagnamento spettante in capo a dalla data di Persona_1
gennaio 2026 al decesso oltre accessori di legge condannando l'Istituto alla loro erogazione;
2. - condanna l alla rifusione, in favore dell'avv. MARTA OTTAVIO, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 08.01.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3772/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTA OTTAVIO erede di Persona_1
ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso che aveva ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire Persona_1
dell'indennità di accompagnamento e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e affermava di aver provveduto al pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi che la parte abbia diritto ai ratei della prestazione dal 14.12.2015 al decesso del de cuius.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore nella fase di studio, introduttiva e decisionale.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 17/06/2024 , così provvede: Pt_1
1. - Dichiara il diritto della parte ricorrente ai ratei maturati in ordine all' indennità di accompagnamento spettante in capo a dalla data di Persona_1
gennaio 2026 al decesso oltre accessori di legge condannando l'Istituto alla loro erogazione;
2. - condanna l alla rifusione, in favore dell'avv. MARTA OTTAVIO, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 08.01.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti