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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/07/2024, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7280/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa di primo grado, iscritta al n. 7280/2017 del r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 18.07.2024 e vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitori ex art. 316 c.c. di , C.F. C.F._2 Controparte_1
, CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Latina in viale delle Medaglie d'oro n. 8, presso l'Avv. Lorenzo
Zaccheo, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione;
-attori-
e
, P.I. , in persona del SINDACO P.T.; Controparte_2 P.IVA_1
-convenuto contumace -
OGGETTO: azione di risarcimento per danni
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.7.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2 minore , convenivano dinanzi a questo Tribunale il Comune di Controparte_1
pagina 1 di 7 al fine di ottenere il risarcimento dei danni a quest'ultima occorsi a seguito dei CP_2 fatti subito dopo indicati.
Il giorno 15.12.2015, alle ore 16.50 circa, la minore , mentre Controparte_1 camminava nel centro storico di precisamente in Piazza del popolo, all'altezza del CP_2
“bar Claudia”, inciampava su un tombino mal messo, sporgente dal livello della strada non segnalato né visibile a causa della scarsa illuminazione della strada.
Dopo i vani tentativi della madre di denuncia dell'accaduto alla Polizia locale – dichiaratasi temporaneamente impossibilitata a intervenire – la minore veniva soccorsa dai presenti e trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale ICOT di Latina ove le veniva diagnosticata una “frattura a legno verde radio e ulna sinistra” e confezionato apparecchio gessato omeromano, con prognosi di giorni 30 s.c., cui seguivano controlli ortopedici e fisioterapia.
Sulla scorta di tali deduzioni, gli attori chiedevano la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore al Comune di rimasto tuttavia contumace. CP_2
La causa, istruita con produzioni documentali, prova orale e C.T.U., è stata assunta in decisione all'udienza del 18.07.2024.
2. I genitori della minore, assumendo che quest'ultima fosse caduta inciampando su un tombino mal messo, sporgente dal livello della strada e non visibile a causa della scarsa illuminazione, attribuivano al di una responsabilità ex CP_2 CP_2 art. 2051 c.c. per i danni subiti nell'occorso.
Affinché possa ritenersi integrata detta fattispecie di responsabilità, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la res e il danno subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia;
spettando viceversa al convenuto dimostrare la prova liberatoria del caso fortuito: l'esistenza, cioè, di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la relativa responsabilità dell'ente (ex multis, Cass. n. 15389/2011).
Quanto allo specifico contenuto della prova che incombe sul danneggiato, questi deve dimostrare che il sinistro si è effettivamente verificato nel luogo di incidenza e che, per le particolari condizioni della cosa, potenzialmente lesive, la stessa sia idonea a produrre il danno (Cass., n. 7125/2013; Cass. n. 5977/2012; Cass. n. 28811/2008).
Infatti, nel caso – come quello di specie – in cui il danno promani dalle cose inerti, il giudizio di pericolosità deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa deve essere considerata nel suo normale interagire con il contesto in cui si trova, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n.
16527/2003; Cass. n. 20601/2010; Cass., n. 21212/2015).
In sostanza, alla circostanza per cui la res individuata all'origine del processo dannoso sia inerte consegue che la sua potenzialità lesiva può esplicarsi solo congiuntamente all'azione dell'uomo: o in occasione dell'uso, o dall'interazione con il suo comportamento.
Pertanto, ai fini dell'integrazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. è richiesto un quid pluris: è, cioè, necessario che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne pagina 2 di 7 potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (si pensi alle buche, agli ostacoli imprevisti, alla mancanza di guard-rail, agli incroci non visibili e non segnalati).
In definitiva, la presenza di una buca sulla carreggiata stradale (o di un tombino, come nel caso che viene in rilievo nella fattispecie per cui è causa), non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta dei pedoni che vi transitino, se non è provato che al momento del fatto lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, inciampare in essa, anche a fronte del normale livello di attenzione e di prudenza esigibile dagli utenti dei beni pubblici (Cass. n. 2660/2013; Cass., n. 6306/2013).
Pertanto, la pericolosità di un tombino posto sulla sede stradale deriva essenzialmente dalla sua non avvistabilità, specie all'imbrunire del sole, così che grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare tale specifica condizione, provando, in particolare, la scarsa illuminazione e la mancanza di qualsivoglia segnaletica che avverta gli utenti della presenza dell'anomalia.
2.1. Tanto premesso, l'istruzione orale e la documentazione prodotta hanno offerto compiuto riscontro della circostanza dedotta da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria, per cui il giorno 15.12.2015, alle ore 16:50 circa, in a Piazza del CP_2 popolo, la minore , inciampando su un tombino sporgente rispetto al Controparte_1 livello della strada, si procurava lesioni personali.
I testi e immediatamente intervenuti in Testimone_1 Testimone_2 soccorso della minore hanno, infatti, concordemente confermato sia che la caduta è avvenuta nel momento e nel luogo indicato dall'attore, sia che nel punto in cui è inciampata vi era un tombino rialzato rispetto al manto stradale, corrispondente a quello rappresentato nella fotografia prodotta. I testimoni hanno, inoltre, riferito che nel punto in cui si è verificato il sinistro, il tombino non era visibile in quanto si andava verso l'imbrunire.
Tali elementi di fatto possono reputarsi sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Ciò che occorre verificare è, infatti, se la presenza dell'anomalia stradale, in caso di uso della strada secondo parametri di normalità, lasciasse permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di tale bene pubblico (cfr. Cass. n. 6407/1987; Cass., n. 2331/2001; Cass., n. 7125/2013, in fattispecie analoga a quella in oggetto).
La presenza dell'anomalia intrinseca del bene pubblico, la sua mancata segnalazione e la scarsa illuminazione dovuta all'avvicendarsi delle tarde ore della giornata consentono, infatti, di ritenere che al momento del fatto la res presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere altamente probabile il verificarsi di eventi come quello occorso alla minore . Persona_1
In definitiva, può ritenersi sufficiente, al fine di considerare assolto l'onere della prova della causalità tra la cosa e la caduta, la prova: a) di un'anomalia strutturale della strada idonea ad aumentare il rischio di verificazione di eventi dannosi anche in caso di suo normale utilizzo;
b) la caduta della minore sul tratto di strada connotato da tale anomalia.
pagina 3 di 7 Il teste ha, inoltre, dichiarato che il tombino non era Testimone_1 immediatamente avvistabile, a tal punto che lui stesso ha segnalato l'anomalia dello stesso ai Vigili Urbani.
3. Quanto detto in merito alla responsabilità del Comune di tuttavia, CP_2 non consente di escludere un concorso di colpa dei genitori della bambina nella causazione del sinistro, essendo questi ultimi titolari di un obbligo di vigilanza sulla minore, declinato in obbligo di protezione.
Salvo il caso in cui la fanciulla sia affidata a terzi (es. a un insegnante), la responsabilità del minore spetta, di regola, ai genitori (gli unici in grado di esercitare un reale controllo nei confronti del figlio). Quanto detto, trova conferma a livello normativo all'art. 2048, comma 1 c.c. che disciplina la responsabilità del padre e della madre per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.
Il caso di specie, tuttavia, non è sussumibile nel campo di applicazione dell'art. 2048, comma 1 c.c. poiché, mentre quest'ultimo disciplina l'ipotesi del danno cagionato dal minore a terzi, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi di danno cagionato dal minore a sé stesso
(c.d. “autolesione”).
La natura giuridica di tale fattispecie è stata affrontata dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione, a tenore della quale, nel caso di danno arrecato dal minore a sé stesso – esclusa l'applicabilità dell'art. 2048, comma 1, c.c. – la responsabilità dei genitori va ricondotta non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì di quella contrattuale (c.d. responsabilità da contatto sociale qualificato), con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218
c.c. (cfr. Cass. civ. 5067/2010).
Quanto indicato trova conferma in una recente sentenza della Corte di cassazione, nella quale la si è espressa nei seguenti termini: “la responsabilità del sorvegliante- Pt_3 genitore va ricondotta non già all'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c."; in quanto si assume che tra genitori e figli sussiste un "contatto sociale" che configura un "contratto di protezione", con la conseguenza che, una volta che sia stato provato che il danno al minore si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sarà onere dei genitori dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile” (Cassazione civile sez. III, 12/06/2015 n. 12221).
La stessa conclusione deve essere tenuta ferma anche nel caso in esame posto che, come anticipato, l'art. 2048 c.c. delinea la responsabilità oggettiva per i danni cagionati dal minore a terzi e non a se stesso, ipotesi quindi non applicabile al caso di specie.
Sulla base di tali considerazioni, compete ai genitori dimostrare di aver adempiuto correttamente l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del figlio minore, anche al fine di evitare che quest'ultimo procuri danni a sé stesso.
Tale prova liberatoria non è stata tuttavia fornita dai genitori della minore con la conseguenza che parte del danno da questa subito è da considerarsi addebitabile a una loro culpa in vigilando. pagina 4 di 7 Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dei genitori della , cui è imputabile una CP_1 disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c., tanto più se si considera che entrambi i testimoni hanno segnalato la difficoltà di deambulazione della bambina dovuta a un problema all'anca, circostanza che radica, in capo ai genitori, un obbligo di vigilanza rafforzato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta dei genitori, tenuto conto del grado della colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura di 1\3 sul verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
4. Passando a esaminare le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, risulta dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e procedimentali, che in conseguenza del sinistro di cui è causa l'attore ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, che si sostanzia in una lesione della salute così quantificata:
- 3 % di invalidità permanente;
- 62 giorni di inabilità temporanea.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tale pregiudizio, si ritiene necessario applicare le tabelle relative al danno non patrimoniale redatte dal tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento disponibile ( cfr. Cass. civ. 30516/19).
Sul punto, giova considerare che, ai fini che qui rilevano, per “danno biologico” si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Per espressa previsione di legge, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale sofferenza morale, tuttavia, deve essere specificamente provata dall'attore.
Infatti, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in caso di lesioni micro- permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent. n. 339/2016).
pagina 5 di 7 Tanto premesso, alcuna circostanza idonea a supportare l'istanza di risarcimento del danno morale è stata provata dall'attore, così che allo stesso dovrà riconoscersi il risarcimento determinato sulla base dei valori indicati all'art. 139 Cod. Ass., nei termini di seguito chiariti.
4.2. Considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (10 anni), appare equo liquidare allo stesso l'importo di euro € 4.491 attuali a titolo di risarcimento del danno biologico permanente;
e di euro € 7.130 attuali a titolo di danno biologico temporaneo, per un importo complessivo di euro € 11.621 attuali.
Per le considerazioni precedentemente esposte, si ritiene non risarcibile il danno morale – e conseguentemente rigettata la domanda di personalizzazione – in quanto soltanto asserito da parte attrice ma non specificamente provato, così aderendo all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, a tenore del quale, per la liquidazione del danno morale è necessario allegare prove e fatti, ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, che quantifichino la sofferenza patita (cfr. Cass. sez. III, n. 339/2016).
Considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, la sua liquidazione non può che avvenire all'attualità, ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione.
4.3. Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi (cfr. Cass. civ. 39376\21).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Al totale dei danni liquidati, pari ad euro € 11.621, già rivalutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712.
Ne consegue che, al credito devalutato al mese di dicembre 2015 (€9.716,56) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed pagina 6 di 7 ammontano a complessivi euro €.1.013,99 (per un totale di euro 12.635 capitale rivalutato + interessi)
Infine, sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, all'importo conseguente va applicata una falcidia di 1/3 per la dedotta corresponsabilità dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c. con l'importo definitivo pari ad euro € 8.427,54
4.4. A tale importo, devono essere aggiunte le spese mediche documentate in atti e ritenute utili dal C.T.U. Pertanto, A devono essere rifuse le spese Persona_1 mediche per complessivi euro 27,00, somma che va devalutata e rivalutata secondo il coefficiente FOI ISTAT relativo all'anno 2015, così che l'importo dovuto ammonta a euro €
29,32 ( -1/3 ex art. 1227 c.c. = 19,55)
5. In conclusione, con specifico riferimento alle spese processuali, si ritiene potersi procedere alla quantificazione delle stesse in relazione al decisum e applicando parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori prossimi ai medi concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con compensazione di 1\3 per la dedotta corresponsabilità dei genitori
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico integrale dalla parte convenuta, in ragione del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la corresponsabilità dei genitori della minore nel sinistro di causa nella misura di 1/3;
- condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento di euro Controparte_2
€ 8.447,09 in favore di;
Controparte_1
- condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione, in Controparte_2 favore di parte attrice, dei 2\3 delle spese di lite che liquida in euro 189,70 (già decurtato di
1\3 ed euro 3.500 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario avv. Lorenzo Zaccheo);
- pone definitivamente a carico integrale della parte convenuta le spese di C.T.U.
Latina li, 18.07.2024
Il Giudice
Dott Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa di primo grado, iscritta al n. 7280/2017 del r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 18.07.2024 e vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitori ex art. 316 c.c. di , C.F. C.F._2 Controparte_1
, CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Latina in viale delle Medaglie d'oro n. 8, presso l'Avv. Lorenzo
Zaccheo, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione;
-attori-
e
, P.I. , in persona del SINDACO P.T.; Controparte_2 P.IVA_1
-convenuto contumace -
OGGETTO: azione di risarcimento per danni
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.7.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2 minore , convenivano dinanzi a questo Tribunale il Comune di Controparte_1
pagina 1 di 7 al fine di ottenere il risarcimento dei danni a quest'ultima occorsi a seguito dei CP_2 fatti subito dopo indicati.
Il giorno 15.12.2015, alle ore 16.50 circa, la minore , mentre Controparte_1 camminava nel centro storico di precisamente in Piazza del popolo, all'altezza del CP_2
“bar Claudia”, inciampava su un tombino mal messo, sporgente dal livello della strada non segnalato né visibile a causa della scarsa illuminazione della strada.
Dopo i vani tentativi della madre di denuncia dell'accaduto alla Polizia locale – dichiaratasi temporaneamente impossibilitata a intervenire – la minore veniva soccorsa dai presenti e trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale ICOT di Latina ove le veniva diagnosticata una “frattura a legno verde radio e ulna sinistra” e confezionato apparecchio gessato omeromano, con prognosi di giorni 30 s.c., cui seguivano controlli ortopedici e fisioterapia.
Sulla scorta di tali deduzioni, gli attori chiedevano la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore al Comune di rimasto tuttavia contumace. CP_2
La causa, istruita con produzioni documentali, prova orale e C.T.U., è stata assunta in decisione all'udienza del 18.07.2024.
2. I genitori della minore, assumendo che quest'ultima fosse caduta inciampando su un tombino mal messo, sporgente dal livello della strada e non visibile a causa della scarsa illuminazione, attribuivano al di una responsabilità ex CP_2 CP_2 art. 2051 c.c. per i danni subiti nell'occorso.
Affinché possa ritenersi integrata detta fattispecie di responsabilità, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la res e il danno subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia;
spettando viceversa al convenuto dimostrare la prova liberatoria del caso fortuito: l'esistenza, cioè, di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la relativa responsabilità dell'ente (ex multis, Cass. n. 15389/2011).
Quanto allo specifico contenuto della prova che incombe sul danneggiato, questi deve dimostrare che il sinistro si è effettivamente verificato nel luogo di incidenza e che, per le particolari condizioni della cosa, potenzialmente lesive, la stessa sia idonea a produrre il danno (Cass., n. 7125/2013; Cass. n. 5977/2012; Cass. n. 28811/2008).
Infatti, nel caso – come quello di specie – in cui il danno promani dalle cose inerti, il giudizio di pericolosità deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa deve essere considerata nel suo normale interagire con il contesto in cui si trova, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n.
16527/2003; Cass. n. 20601/2010; Cass., n. 21212/2015).
In sostanza, alla circostanza per cui la res individuata all'origine del processo dannoso sia inerte consegue che la sua potenzialità lesiva può esplicarsi solo congiuntamente all'azione dell'uomo: o in occasione dell'uso, o dall'interazione con il suo comportamento.
Pertanto, ai fini dell'integrazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. è richiesto un quid pluris: è, cioè, necessario che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne pagina 2 di 7 potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (si pensi alle buche, agli ostacoli imprevisti, alla mancanza di guard-rail, agli incroci non visibili e non segnalati).
In definitiva, la presenza di una buca sulla carreggiata stradale (o di un tombino, come nel caso che viene in rilievo nella fattispecie per cui è causa), non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta dei pedoni che vi transitino, se non è provato che al momento del fatto lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, inciampare in essa, anche a fronte del normale livello di attenzione e di prudenza esigibile dagli utenti dei beni pubblici (Cass. n. 2660/2013; Cass., n. 6306/2013).
Pertanto, la pericolosità di un tombino posto sulla sede stradale deriva essenzialmente dalla sua non avvistabilità, specie all'imbrunire del sole, così che grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare tale specifica condizione, provando, in particolare, la scarsa illuminazione e la mancanza di qualsivoglia segnaletica che avverta gli utenti della presenza dell'anomalia.
2.1. Tanto premesso, l'istruzione orale e la documentazione prodotta hanno offerto compiuto riscontro della circostanza dedotta da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria, per cui il giorno 15.12.2015, alle ore 16:50 circa, in a Piazza del CP_2 popolo, la minore , inciampando su un tombino sporgente rispetto al Controparte_1 livello della strada, si procurava lesioni personali.
I testi e immediatamente intervenuti in Testimone_1 Testimone_2 soccorso della minore hanno, infatti, concordemente confermato sia che la caduta è avvenuta nel momento e nel luogo indicato dall'attore, sia che nel punto in cui è inciampata vi era un tombino rialzato rispetto al manto stradale, corrispondente a quello rappresentato nella fotografia prodotta. I testimoni hanno, inoltre, riferito che nel punto in cui si è verificato il sinistro, il tombino non era visibile in quanto si andava verso l'imbrunire.
Tali elementi di fatto possono reputarsi sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Ciò che occorre verificare è, infatti, se la presenza dell'anomalia stradale, in caso di uso della strada secondo parametri di normalità, lasciasse permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di tale bene pubblico (cfr. Cass. n. 6407/1987; Cass., n. 2331/2001; Cass., n. 7125/2013, in fattispecie analoga a quella in oggetto).
La presenza dell'anomalia intrinseca del bene pubblico, la sua mancata segnalazione e la scarsa illuminazione dovuta all'avvicendarsi delle tarde ore della giornata consentono, infatti, di ritenere che al momento del fatto la res presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere altamente probabile il verificarsi di eventi come quello occorso alla minore . Persona_1
In definitiva, può ritenersi sufficiente, al fine di considerare assolto l'onere della prova della causalità tra la cosa e la caduta, la prova: a) di un'anomalia strutturale della strada idonea ad aumentare il rischio di verificazione di eventi dannosi anche in caso di suo normale utilizzo;
b) la caduta della minore sul tratto di strada connotato da tale anomalia.
pagina 3 di 7 Il teste ha, inoltre, dichiarato che il tombino non era Testimone_1 immediatamente avvistabile, a tal punto che lui stesso ha segnalato l'anomalia dello stesso ai Vigili Urbani.
3. Quanto detto in merito alla responsabilità del Comune di tuttavia, CP_2 non consente di escludere un concorso di colpa dei genitori della bambina nella causazione del sinistro, essendo questi ultimi titolari di un obbligo di vigilanza sulla minore, declinato in obbligo di protezione.
Salvo il caso in cui la fanciulla sia affidata a terzi (es. a un insegnante), la responsabilità del minore spetta, di regola, ai genitori (gli unici in grado di esercitare un reale controllo nei confronti del figlio). Quanto detto, trova conferma a livello normativo all'art. 2048, comma 1 c.c. che disciplina la responsabilità del padre e della madre per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.
Il caso di specie, tuttavia, non è sussumibile nel campo di applicazione dell'art. 2048, comma 1 c.c. poiché, mentre quest'ultimo disciplina l'ipotesi del danno cagionato dal minore a terzi, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi di danno cagionato dal minore a sé stesso
(c.d. “autolesione”).
La natura giuridica di tale fattispecie è stata affrontata dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione, a tenore della quale, nel caso di danno arrecato dal minore a sé stesso – esclusa l'applicabilità dell'art. 2048, comma 1, c.c. – la responsabilità dei genitori va ricondotta non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì di quella contrattuale (c.d. responsabilità da contatto sociale qualificato), con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218
c.c. (cfr. Cass. civ. 5067/2010).
Quanto indicato trova conferma in una recente sentenza della Corte di cassazione, nella quale la si è espressa nei seguenti termini: “la responsabilità del sorvegliante- Pt_3 genitore va ricondotta non già all'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c."; in quanto si assume che tra genitori e figli sussiste un "contatto sociale" che configura un "contratto di protezione", con la conseguenza che, una volta che sia stato provato che il danno al minore si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sarà onere dei genitori dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile” (Cassazione civile sez. III, 12/06/2015 n. 12221).
La stessa conclusione deve essere tenuta ferma anche nel caso in esame posto che, come anticipato, l'art. 2048 c.c. delinea la responsabilità oggettiva per i danni cagionati dal minore a terzi e non a se stesso, ipotesi quindi non applicabile al caso di specie.
Sulla base di tali considerazioni, compete ai genitori dimostrare di aver adempiuto correttamente l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del figlio minore, anche al fine di evitare che quest'ultimo procuri danni a sé stesso.
Tale prova liberatoria non è stata tuttavia fornita dai genitori della minore con la conseguenza che parte del danno da questa subito è da considerarsi addebitabile a una loro culpa in vigilando. pagina 4 di 7 Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dei genitori della , cui è imputabile una CP_1 disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c., tanto più se si considera che entrambi i testimoni hanno segnalato la difficoltà di deambulazione della bambina dovuta a un problema all'anca, circostanza che radica, in capo ai genitori, un obbligo di vigilanza rafforzato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta dei genitori, tenuto conto del grado della colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura di 1\3 sul verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
4. Passando a esaminare le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, risulta dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e procedimentali, che in conseguenza del sinistro di cui è causa l'attore ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, che si sostanzia in una lesione della salute così quantificata:
- 3 % di invalidità permanente;
- 62 giorni di inabilità temporanea.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tale pregiudizio, si ritiene necessario applicare le tabelle relative al danno non patrimoniale redatte dal tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento disponibile ( cfr. Cass. civ. 30516/19).
Sul punto, giova considerare che, ai fini che qui rilevano, per “danno biologico” si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Per espressa previsione di legge, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale sofferenza morale, tuttavia, deve essere specificamente provata dall'attore.
Infatti, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in caso di lesioni micro- permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent. n. 339/2016).
pagina 5 di 7 Tanto premesso, alcuna circostanza idonea a supportare l'istanza di risarcimento del danno morale è stata provata dall'attore, così che allo stesso dovrà riconoscersi il risarcimento determinato sulla base dei valori indicati all'art. 139 Cod. Ass., nei termini di seguito chiariti.
4.2. Considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (10 anni), appare equo liquidare allo stesso l'importo di euro € 4.491 attuali a titolo di risarcimento del danno biologico permanente;
e di euro € 7.130 attuali a titolo di danno biologico temporaneo, per un importo complessivo di euro € 11.621 attuali.
Per le considerazioni precedentemente esposte, si ritiene non risarcibile il danno morale – e conseguentemente rigettata la domanda di personalizzazione – in quanto soltanto asserito da parte attrice ma non specificamente provato, così aderendo all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, a tenore del quale, per la liquidazione del danno morale è necessario allegare prove e fatti, ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, che quantifichino la sofferenza patita (cfr. Cass. sez. III, n. 339/2016).
Considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, la sua liquidazione non può che avvenire all'attualità, ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione.
4.3. Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi (cfr. Cass. civ. 39376\21).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Al totale dei danni liquidati, pari ad euro € 11.621, già rivalutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712.
Ne consegue che, al credito devalutato al mese di dicembre 2015 (€9.716,56) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed pagina 6 di 7 ammontano a complessivi euro €.1.013,99 (per un totale di euro 12.635 capitale rivalutato + interessi)
Infine, sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, all'importo conseguente va applicata una falcidia di 1/3 per la dedotta corresponsabilità dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c. con l'importo definitivo pari ad euro € 8.427,54
4.4. A tale importo, devono essere aggiunte le spese mediche documentate in atti e ritenute utili dal C.T.U. Pertanto, A devono essere rifuse le spese Persona_1 mediche per complessivi euro 27,00, somma che va devalutata e rivalutata secondo il coefficiente FOI ISTAT relativo all'anno 2015, così che l'importo dovuto ammonta a euro €
29,32 ( -1/3 ex art. 1227 c.c. = 19,55)
5. In conclusione, con specifico riferimento alle spese processuali, si ritiene potersi procedere alla quantificazione delle stesse in relazione al decisum e applicando parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori prossimi ai medi concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con compensazione di 1\3 per la dedotta corresponsabilità dei genitori
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico integrale dalla parte convenuta, in ragione del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la corresponsabilità dei genitori della minore nel sinistro di causa nella misura di 1/3;
- condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento di euro Controparte_2
€ 8.447,09 in favore di;
Controparte_1
- condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione, in Controparte_2 favore di parte attrice, dei 2\3 delle spese di lite che liquida in euro 189,70 (già decurtato di
1\3 ed euro 3.500 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario avv. Lorenzo Zaccheo);
- pone definitivamente a carico integrale della parte convenuta le spese di C.T.U.
Latina li, 18.07.2024
Il Giudice
Dott Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. pagina 7 di 7