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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1363/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
( ); Parte_3 CodiceFiscale_3
( ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Agatino Luigi Di Parte_4 CodiceFiscale_4
Stallo (C.F. ), presso il cui studio in Ragusa, via Archimede n. 19, sono CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito
pagina 1 di 16 (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti CP_2 CodiceFiscale_6
APPELLATA
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 423/2024, pubblicata in data 8.3.2024, il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e dai suoi fideiussori Controparte_4 Parte_4
, , , e Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_6 revocava il decreto ingiuntivo n. 526/2017 emesso nei confronti degli stessi;
dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del debitore principale
[...]
, nelle more del giudizio dichiarata fallita;
Controparte_4 rideterminava, in relazione ad una eccezione di usurarietà sopravvenuta dei tassi applicati sul conto corrente e sui due conti anticipi, per i periodi specificati dal CTU, il saldo del primo, e per l'effetto condannava tutti i fideiussori, in solido, al pagamento, in favore di intervenuta nel CP_1 processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare di delle Controparte_3 somme come di seguito distinte:
“- euro 7.940,25 per saldo debitore del conto corrente n. 0186748, oltre interessi convenzionali al tasso annuo dell'8% dal 24/11/2016 al soddisfo;
- euro 200.771,60 per saldo debitore del conto anticipi n. 0292587, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 4,695% dal 24/11/2016 al soddisfo;
- euro 365.918,78 per saldo debitore del conto anticipi n. 0316750, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7% dal 24/11/2016 al soddisfo;
pagina 2 di 16 - euro 180.564,95 per esposizione debitoria derivante da mutuo chirografario n. 34/7008354 del
29/11/2013 (di cui euro 77.359,50 per n. 18 rate mensili scadute e insolute dal 31/5/2015 al
31/10/2016 ed euro 103.205,45 per debito residuo al 31/10/2016), oltre interessi al tasso tempo per tempo vigente dovuti sulla quota capitale di ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di scadenza al soddisfo, nonché sul capitale residuo al tasso Euribor 3 mesi lett. aumentato di 0,10 punti, maggiorato dello spread di 6,5 punti annui e, comunque, non inferiori al 4% nominale annuo”.
Condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite e poneva le spese di CTU per tre quarti a carico dei fideiussori e per un quarto a carico di CP_1
Per quanto ancora in questa sede rilevante il Tribunale: rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ollevata dagli opponenti;
CP_1 rigettava l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti in data 29.3.2013 e
26.11.2013 in ragione della denunciata loro conformità allo schema ABI ritenuto in contrasto con la normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; dichiarava inammissibile, per difetto di interesse (non essendo stata, tempestivamente eccepita l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.), la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della clausola delle fideiussioni con cui veniva derogato il regime stabilito dall'art. 1957
c.c. per violazione dell'art. 33 del Codice del consumo;
rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto l'applicazione, in relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, di interessi anatocistici in violazione dell'art. 120 TUB, anche nel periodo in cui era applicabile la modifica normativa di cui all'art.1, comma 629. L. 147/2013; rigettava, in quanto generica, l'eccezione di usurarietà originaria del mutuo sottoscritto in data
29.11.2023 mentre accoglieva, in parte, l'eccezione in questione, riferita ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, ritenendo che la detta eccezione fosse stata precisata dagli opponenti mediante il deposito di una CTP, e conseguentemente procedeva alla rideterminazione dei saldi del conto corrente ordinario (su cui erano addebitate anche le competenze dei conti anticipi), sulla cui base quantificava la condanna;
rigettava le richieste di richiamo del CTU avanzate da entrambe le parti in causa ed in particolare quelle degli opponenti finalizzate a:
“- verificare la violazione degli artt. 1284-1346 c.c., nonché dell'art. 117 TUB con riferimento al conto corrente e ai conti anticipi;
- verificare l'usura ab origine e l'indeterminatezza del tasso di interesse con riguardo al mutuo
pagina 3 di 16 chirografario oggetto di causa;
- applicare il principio di diritto enunciato da Cass. 4321/2022” perché:
“Quanto alla prima richiesta, deve notarsi che:
- per come già affermato dal consulente tecnico d'ufficio, “nei contratti di conto corrente/anticipi versati in atti viene indicato in modo univoco e determinato il tasso di interesse praticato, e nel caso in cui è previsto il rinvio al parametro Euribor, vengono indicate le modalità di determinazione del tasso di interesse (giorno di rilevazione e la base)” (cfr. relazione del 3/12/2019, p. 116);
- pertanto, in base alle condivisibili argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio, deve escludersi che nel caso di specie vi sia stata una violazione degli artt. 1284-1346 c.c. o dell'art. 117 TUB quanto al conto corrente e ai conti anticipi.
Quanto alla seconda richiesta, si è già osservato che, con riguardo al mutuo chirografario n.
34/7008354 del 29/11/2013, gli opponenti non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto da
Cass. Sez. Un. 19597/2020) né quale fosse il tasso soglia applicabile, né quale fosse il tasso di interesse concretamente pattuito, con conseguente genericità e infondatezza della doglianza relativa alla pretesa usura ab origine.
Inoltre, nel contratto relativo al predetto mutuo chirografario viene indicato in modo univoco e determinato il tasso di interesse praticato, con conseguente infondatezza anche della doglianza relativa alla pretesa indeterminatezza del tasso di interesse.
La terza richiesta è stata formulata per la prima volta dagli opponenti con la comparsa conclusionale
e con la memoria di replica. Essa fa leva sulla non ravvisabilità della capitalizzazione reciproca nel caso in cui il tasso creditore effettivo annuo risulti pari a quello nominale (per come affermato da
Cass. 4321/2022).
Tuttavia, tale doglianza non può essere presa in esame, essendo stata proposta tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed essendo nuova, “anche in punto di fatto” (cfr., in tal senso, App. Catania, sentenza n. 1352 del 22/6/2022)”.
Avverso la detta sentenza i soli , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano appello e lo notificavano sia a che ad Controparte_3 CP_1
Si costituiva in giudizio soltanto chiedendone il rigetto. Controparte_5
Rigettata, con ordinanza del 6.2.2025, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 2.7.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame ha ad oggetto il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della intervenuta CP_1
Si tratta di un motivo che è, sotto plurimi profili, inammissibile.
Innanzitutto va osservato che, sebbene il primo giudice, come appresso si evidenzierà, ha ampiamente dimostrato che i crediti per cui è causa sono stati trasferiti ad non sussisteva alcuna CP_1 ragione per affrontare, nel merito, la questione, atteso che gli odierni appellanti avevano implicitamente riconosciuto la successione dell'appellata nel credito (circostanza, questa, che esonera il successore dall'onere di provare che il credito rientri nell'operazione di cessione, sì come pacificamente ritenuto dalla S.C. e su cui v. da ultimo Cass., sez. III, 7 ottobre 26127).
In proposito, infatti, dopo l'intervento in giudizio con comparsa del 24.6.2019, non soltanto durante le operazioni di consulenza tecnica – a cui prendeva parte la società intervenuta con CTP dalla stessa nominato – ma addirittura, prima notificando il ricorso in riassunzione (a seguito di interruzione del processo determinata dal fallimento del debitore principale) alla detta intervenuta, e poi proseguendo il giudizio nei suoi confronti del tutto tacendo in merito al profilo in esame e sempre difendendosi nel merito, gli allora opponenti ne hanno implicitamente riconosciuto la legittimazione sostanziale, salvo eccepirne la mancanza soltanto con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ed anche prescindendo dalla inammissibilità a monte, per la ragione appena evidenziata, della eccezione sollevata dagli appellanti, va osservato come il primo giudice, con riferimento all'effettivo inserimento dei crediti per cui è causa nell'ambito di quelli trasferiti dall'appellata, ha reso compiuta motivazione che di seguito è opportuno trascrivere:
“Va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta
per le seguenti ragioni. CP_1
La banca opposta ( faceva parte del gruppo bancario Controparte_3 CP_3 Controparte_6
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in forza del d.l. 99/2017 e del decreto del
[...]
Ministero dell'Economia e delle Finanze 185/2017 (all. 3 alla comparsa di costituzione ex art. 111
c.p.c. del 24/6/2019).
Con scrittura privata autenticata del 10/7/2017 (all. 4 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24/6/2019) la ha acquistato Controparte_7 dalla banca opposta tutti i crediti pecuniari che, alla data del 26/6/2017, erano classificati o fossero
pagina 5 di 16 classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d.
“unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”).
Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 123/2018 (all. 5 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24/6/2019) è stata prevista la cessione in blocco alla dei crediti deteriorati della Controparte_8 Controparte_7 in liquidazione coatta amministrativa.
[...]
In attuazione di quanto previsto dal predetto decreto ministeriale, in data 11/4/2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra la coatta amministrativa e la Controparte_7
(all. 6 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. Controparte_8 del 24/6/2019). In base all'art. 2 di tale contratto, la Controparte_7 coatta amministrativa ha ceduto alla Società i crediti Controparte_8
(derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, contratti di apertura di credito e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica, anche di firma) classificati, alla data del
26/6/2017, come “in sofferenza”, “inadempienze probabili”, “esposizioni scadute e/o sconfinanti” o comunque come “crediti deteriorati”.
Orbene, alla data del 26/6/2017 era già stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, per cui il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era senz'altro qualificabile come credito deteriorato. Inoltre, tale credito deriva da un contratto di finanziamento e da contratti di apertura di credito.
Ne segue che tale credito rientrava fra i crediti dapprima ceduti dalla alla Controparte_3 [...]
e poi da quest'ultima alla Controparte_7 [...]
(poi . Controparte_8 CP_1
La produzione documentale effettuata dall'intervenuta risulta dunque sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito azionato in capo all'intervenuta in quanto consente di CP_1 ricomprendere la posizione debitoria degli opponenti tra quelle oggetto di cessione.
[... Va peraltro considerato che, a seguito della costituzione della Società per la Controparte_8
la banca opposta ( non ha più partecipato al giudizio, il che CP_9 Controparte_3 costituisce un ulteriore elemento da cui può presumersi la cessione del credito azionato”.
A fronte di dette argomentazioni gli appellanti si sono limitati ad affermare che: “Il decidente avrebbe dovuto ritenere pertanto non provata la titolarità del credito oggetto di opposizione in capo alla opposta, perché il richiamo al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto (contratto di finanziamento
e da contratti di apertura di credito) - senza la prova specifica della loro inclusione nella cessione in
pagina 6 di 16 blocco - risulta insufficiente a provare la titolarità del credito in capo alla società opposta” (grassetto nell'originale, n.d.r.).
Seguiva la citazione di Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 accompagnata dalla domanda di riforma della sentenza appellata “atteso il difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Ritiene la Corte che l'anzidetto motivo di gravame sia inammissibile in quanto non contiene alcuna critica ragionata al capo di sentenza impugnato.
Invero, a fronte dell'articolato punto di motivazione sopra riportato sulla base del quale, logicamente ed in forza degli elementi ivi indicati, il primo giudice ha ritenuto che i crediti per cui è causa, in quanto pacificamente rientranti tra quelli “deteriorati” (visto che alla data della cessione già erano state adottate iniziative giudiziarie per il recupero consistenti nella proposizione del ricorso in sede monitoria), erano stati trasferiti prima a e poi ad Controparte_7 CP_1 come detto, gli appellanti si sono limitati dolersi della mancanza di “prova specifica della inclusione nella cessione in blocco”, quando quella offerta dal Tribunale ne integrava ampiamente gli estremi.
Il secondo motivo di gravame è radicalmente inammissibile in quanto oblitera completamente le ragioni della parte della sentenza tramite esso impugnata.
Come detto il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità, sia totale che parziale, per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, contrario alla normativa antitrust, delle due fideiussioni poste a fondamento dell'azione spiegata nei confronti degli appellanti dalla banca.
Va premesso che le fideiussioni de quibus sono quella, omnibus fino alla concorrenza di € 975.000 in data 29.3.2013, e quella fino alla concorrenza di € 250.000, in data 26.11.2013, specificamente volta a garantire la restituzione del mutuo chirografario concesso alla debitrice principale in data 29.11.2013.
Il Tribunale, dopo avere richiamato la sentenza della S.C. a sezioni unite che ha ritenuto sussistente la nullità parziale delle fideiussioni “a valle” di quella conforme allo schema ritenuto in contrasto della normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia sopra indicato, ha ritenuto che la prima fideiussione: “del 29/3/2013 è stato stipulata in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio una prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame.
pagina 7 di 16 Ed infatti, secondo la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, l'inquadramento dell'azione quale azione c.d. “stand alone” comporta l'onere per l'opponente di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita (cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 7745 del 9/10/2023; nello stesso senso, fra tante, App. Milano, sentenza n. 2538 del 9/8/2023; App. Milano, sentenza n. 2684 del 19/9/2023; Trib. Milano, sentenza n. 896 del
3/2/2023; Trib. Milano, sentenza n. 1171 del 14/2/2023; Trib. Napoli, sentenza n. 7965 dell'1/8/2023).
Più precisamente, “il rilievo che la fideiussione oggetto del presente giudizio non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente ... valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. - l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (cfr. Trib. Napoli, sentenza n. 5264 del 22/5/2023).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a invocare (senza peraltro produrlo) il provvedimento
n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia, non avendo per contro né articolato richieste istruttorie volte a dimostrare la sussistenza di un'intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di sottoscrizione della fideiussione, né depositato documenti rilevanti sotto questo specifico profilo.
Ne segue che, in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della fideiussione del 29/3/2013, non può essere accolta né l'eccezione di nullità totale della suddetta fideiussione, né l'eccezione di nullità parziale della fideiussione”.
Quanto alla seconda fideiussione, ossia quella c.d. “specifica”, il Tribunale, lungi dal ritenere che, in via generale, non trattandosi di fideiussione omnibus, per ciò solo la stessa non avrebbe potuto essere colpita dalla nullità “a valle” derivante dall'accertamento della Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 (come pure, anche in sede di legittimità, è stato fin da ultimo affermato), ha ammesso la possibilità che anche questo tipo di fideiussione possa essere parzialmente nulla, salvo in punto di fatto pagina 8 di 16 ed in concreto, rigettare l'eccezione degli appellanti perché:
“tuttavia, il garante che eccepisca la nullità delle fideiussioni specifiche non può giovarsi dell'accertamento privilegiato del predetto provvedimento, che ha avuto ad oggetto l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus, essendo piuttosto gravato dall'onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali (cfr., in tal senso, Trib. Prato, sentenza n. 28 del 16/1/2021);
- in altre parole, il garante, in punto di allegazione fattuale e documentale, non potrebbe affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma dovrebbe introdurre autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 (cfr. Trib. Napoli 16/6/2020, richiamata da
Trib. Firenze, sentenza n. 177 del 27/1/2021);
- nel caso di specie, per contro, gli opponenti (che ne avevano l'onere) non hanno dimostrato che le clausole di cui alla fideiussione specifica del 26/11/2013 relativa al contratto di mutuo del 29/11/2013 corrispondessero ad una pratica uniforme, frutto di intese anticoncorrenziali, con conseguente infondatezza della doglianza di nullità.
Anche in tal caso, resta così superata e assorbita l'eccezione di decadenza dell'opposta ex art. 1957
c.c., formulata dagli opponenti sul presupposto (erroneo) della nullità parziale della fideiussione, limitatamente al suo art. 6, che prevede la dispensa della banca dall'onere di escutere il debitore o il fideiussore nel termine ex art. 1957 c.c.”.
A fronte di detta articolata motivazione gli appellanti si sono limitati a richiamare la stessa sentenza delle sezioni unite citata dal Tribunale che sancisce la nullità parziale delle fideiussioni “a valle”
(Cass., sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41994), senza minimamente considerare che il primo giudice, del tutto consapevole dello stato della giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto che, in relazione alla fideiussione omnibus per cui è causa, la stessa, essendo successiva (di anni) – c.d. stand alone – rispetto all'arco temporale a cui si riferiva il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non poteva giovarsi, ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza all'epoca in cui era stata sottoscritta (e non già al 2002-2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca
d'Italia, gravando piuttosto sugli appellanti l'onere della relativa prova, mentre, con riferimento alla fideiussione “specifica”, i predetti hanno criticato ciò che il primo giudice si era ben guardato pagina 9 di 16 dall'affermare, ossia che trattandosi di fideiussione “specifica”, per ciò solo non avrebbe potuto essere parzialmente nulla per violazione della disciplina antitrust giusta provvedimento della Banca d'Italia
55/2005.
Ne consegue che il motivo di gravame si appalesa, all'evidenza, inammissibile.
Il terzo motivo di gravame si appalesa invece, solo in relazione alla posizione di Parte_3 fondato, ma ciò non può determinare, nel merito, l'accoglimento dell'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. (sempre nei soli confronti di rispetto a cui, Parte_3 essendo l'unica appellante qualificabile come consumatore, è ammissibile), perché il termine semestrale per agire nei confronti del debitore principale ovvero della detta previsto Parte_3 nella norma suindicata risulta essere stato rispettato dalla banca creditrice.
Va premesso che con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. del giudizio di primo grado gli allora opponenti eccepivano la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 di entrambe le fideiussioni mediante cui si derogava all'onere, pena l'estinzione della fideiussione, previsto dall'art. 1957 c.c., di escussione della garanzia (ovvero di esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale), entro sei mesi dalla scadenza del debito, in quanto pattuita in violazione della disciplina consumeristica (sì come chiarito da Cass., sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558, secondo cui: “È vessatoria, ai sensi dell'art.
1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”).
Il primo giudice riteneva che, siccome gli opponenti non avevano tempestivamente sollevato l'eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c., comunque la declaratoria di nullità della clausola (con reviviscenza della disciplina legale), non gli avrebbe potuto giovare, di talché risultavano privi di interesse all'accertamento della nullità.
Con il motivo di gravame gli appellanti ha impugnato questa parte della sentenza sostenendo che, ragionando nei termini proposti dal primo giudice, si vanificherebbero gli effetti di Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 e delle sentenze della Corte di Giustizia UE da essa recepite.
Ritiene la Corte che l'obbligo del controllo sulla vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica, nel caso in cui manchi la prova che una qualche verifica in ordine stessa sia mai stata CP_1 effettuata – chiaramente enucleato dalla con la sentenza sopra richiamata persino a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto –, non possa che valere anche nel caso in cui, quale è quello a mani, il giudizio di merito sia in corso e gli appellanti si siano espressamente doluti della violazione della detta pagina 10 di 16 disciplina.
Se questo è vero trincerarsi, come pure prima facie potrebbe apparire formalmente corretto, dietro la inutilità della verifica quale conseguenza della preclusione endoprocessuale maturata per fare valere l'estinzione della fideiussione, significherebbe privare di effettività la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore, di talché occorre ad avviso della Corte, al fine pervenire al risultato imposto dalla necessità di garantire l'osservanza dei principi sanciti dalla CGUE, consentire che l'accertamento in ordine alla vessatorietà della clausola spieghi i suoi effetti malgrado l'eccezione di estinzione non sia stata proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo (e ciò facendo proprio lo stesso modo di ragionare sulla cui base Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 ha enucleato i plurimi adattamenti necessari affinché il diritto processuale interno non si ponga come ostacolo alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori).
Ciò posto, come è del tutto ovvio, quanto esposto vale soltanto nel caso in cui operi la disciplina consumeristica, e quindi sempre che l'appellante possa essere qualificato come consumatore.
In proposito, come è noto, secondo Cass., sez. un. 27 febbraio 2023, n. 5898: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_1
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.
Nel caso a mani, secondo la Corte, in relazione a tutti gli appellanti fatta eccezione per Parte_3
sussistono significativi collegamenti funzionali che legano i predetti alla società garantita di
[...]
pagina 11 di 16 talché, per tale ragione, non è possibile considerarli semplici consumatori.
Invero, era uno dei tre soci , oltre che Parte_2 Controparte_4 amministratore unico ed infine liquidatore della detta società, era un altro dei tre Parte_1 soci, mentre risulta essere socio di Alma a cui Parte_4 Controparte_11
risulta avere trasferito la sua azienda (v. visura camerale storica Controparte_4 prodotta dall'appellata).
Rispetto a tutti e tre gli anzidetti appellanti, conseguentemente, il motivo di appello in esame va rigettato in quanto non possono godere della tutela consumeristica (da cui discende l'infondatezza nel merito della eccezione di nullità della clausola contenuta nelle fideiussioni e la correttezza della decisione adottata dal Tribunale in ordine, in primo luogo, alla inammissibilità della eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., in quanto tardivamente sollevata).
Nei confronti di invece, giusta quanto sopra esposto, la clausola è nulla e tale va Parte_3 dichiarata, con conseguente reviviscenza della disciplina legale, a nulla valendo, per le ragioni sopra esposte, che la relativa eccezione di estinzione della fideiussione non sia stata tempestivamente sollevata.
Tanto premesso va tuttavia osservato come, nel merito, l'appellata abbia rispettato il dettato dell'art. 1957, comma 1, c.c., avendo proposto ricorso monitorio nei confronti del debitore principale e della stessa appellante entro sei mesi dalla scadenza dei debiti principali attraverso il deposito, in data
27.3.2017, di ricorso monitorio.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nella memoria ex art. 190 c.p.c. del processo di primo grado a cui, sul punto, ha inteso rinviare nell'atto di appello, il debito derivante dal mutuo chirografario (che resta unitario anche se è prevista la restituzione in rate periodiche da cui non discende alcun frazionamento del rapporto), viene a scadere solo con la dichiarazione contenuta nella missiva dell'8.11.2016 di decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (oltre che di risoluzione del contratto) mentre, avuto riguardo ai crediti rappresentati dai saldi del conto corrente ordinario e dei conti anticipi, l'allegazione, sempre contenuta nella memoria di replica del primo grado, secondo cui la scadenza delle relative obbligazioni si desumerebbe dai “primi sconfinamenti (che) si registrano già negli estratti conto del terzo trimestre dell'anno 2013, e si consolidano al quarto del
2014 (interessi debitori fuori fido)”, oltre che non del tutto comprensibile, è comunque rimasta priva di riscontro, dovendosi quindi tenere fermo che, anche con riferimento ai crediti in questione, la scadenza vada individuata nella missiva dell'8.11.2016 con cui sono stati formalmente revocati tutti gli pagina 12 di 16 affidamenti in essere ed è stato chiesto il pagamento dei saldi passivi dei conti.
Considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il data 27.3.2017, il termine semestrale per l'adozione di iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale e/o dei suoi fideiussori risulta quindi rispettato, con conseguente rigetto, nel merito, dell'eccezione sollevata da
. Parte_3
L'ultimo motivo di gravame riguarda “i capi della sentenza afferenti la contestata usura ab origine,
l'eccepita indeterminatezza e la violazione della prescritta reciprocità della convenzione in punto di interessi, atteso il carattere del tutto apodittico della motivazione in essi contenuta.
Il primo giudice infatti non risponde in alcun modo ai dettagliati rilievi inerenti l'assenza di parametri univoci per la determinazione del tasso di interesse, limitandosi a riportare le conclusioni della CTU, che sul punto erano state tempestivamente contestate dal CTP Ing. Dott. . Persona_3
Non considera la tempestività e puntualità della richiesta di CTU con riguardo al finanziamento chirografario del 29.11.2013, n. 34/7008354.
Infine si limita a stigmatizzare il rilievo sulla capitalizzazione reciproca in ragione di una pretesa tardività, non considerando che trattasi all'evidenza di ius superveniens, e in quanto tale ineludibile ad opera del decidente”.
Si tratta di un motivo di gravame inammissibile per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che quanto al primo profilo il Tribunale, concentrandosi sull'unica concreta censura avanzata dagli opponenti e riguardante la asserita indeterminabilità dei tassi stabiliti per relationem all'Euribor, la aveva esclusa ritenendo che “nei contratti di conto corrente/anticipi versati in atti viene indicato in modo univoco e determinato il tasso di interesse praticato, e nel caso in cui è previsto il rinvio al parametro Euribor, vengono indicate le modalità di determinazione del tasso di interesse
(giorno di rilevazione e la base)” (cfr. relazione del 3/12/2019, p. 116)”.
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti hanno criticato questo passaggio della sentenza perché lo stesso non avrebbe risposto adeguatamente alle osservazioni del CTP.
Tralasciando l'ammissibilità di un tal modo di articolare la censura, che sostanzialmente demanda alla
Corte l'esame delle osservazioni e l'individuazione della parte su cui il CTU non avrebbe soddisfacentemente risposto, rileva la Corte che nelle pp. 7 – 13 delle dette osservazioni, che a loro volta rinviano alle pp. da 97 a 257 della CTP di complessive p. 715 prodotta, sotto il logo
“Giurimatica”, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si ravvisa una commistione tra interessi, commissioni, criteri assoluti, misti, relativi, etc. che rendono del tutto incomprensibile il pagina 13 di 16 significato della censura la quale va quindi, assolutamente, dichiarata inammissibile.
Quanto alla critica riguardante l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della usurarietà originaria del mutuo chirografario va poi evidenziato quanto segue.
Il primo giudice sul punto aveva ritenuto che: “Quanto, invece, all'eccezione concernente l'usura ab origine, va preliminarmente ricordato che, come affermato da Cass. Sez. Un. 19597/2020 (con riguardo agli interessi moratori, ma le seguenti considerazioni sono analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi), il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso di specie, con riguardo al mutuo chirografario n. 34/7008354 del 29/11/2013 gli opponenti non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quale fosse il tasso soglia applicabile, né quale fosse il tasso di interesse concretamente pattuito, con conseguente genericità e infondatezza della doglianza”.
A fronte di detta motivazione, gli appellanti hanno indicato di avere tempestivamente chiesto che la
CTU riguardasse anche la verifica dell'usurarietà del mutuo, senza minimamente tacciare come erronea l'affermazione del Tribunale (assumendo e dimostrando che essi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, avevano allegato quale fosse il tasso soglia applicabile ed il tasso di interesse concretamente pattuito), e rinviando al contenuto di altro atto, in questo caso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in cui però ci si occupa soltanto dei conti correnti e non già del mutuo.
Si tratta quindi, anche in questo caso, di un motivo di gravame del tutto inammissibile.
Alle medesime conclusioni deve infine pervenirsi avuto riguardo all'ultima parte del motivo in esame con cui gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa “si limita a stigmatizzare il rilievo sulla capitalizzazione reciproca in ragione di una pretesa tardività, non considerando che trattasi all'evidenza di ius superveniens, e in quanto tale ineludibile ad opera del decidente”.
Invero, è agevole esaminare il capo di sentenza verosimilmente attinto dalla censura (atteso che della asserita violazione del divieto di anatocismo in sentenza ci si occupa in due luoghi, ossia alle pp. 12 –
15 ed alla p. 17), per rendersi conto di come il richiamo allo ius superveniens sia del tutto fuori luogo, atteso che, sempre ammesso che la censura riguardi il capo di sentenza di p. 17 con cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova in punto di fatto, la denunciata violazione del divieto di pagina 14 di 16 anatocismo per difetto di “ravvisabilità della capitalizzazione reciproca nel caso in cui il tasso creditore effettivo annuo risulti pari a quello nominale (per come affermato da Cass. 4321/2022)” operata soltanto in comparsa conclusionale, il motivo della decisione non ha nulla a che vedere con una normativa sopravvenuta, né esiste una norma sopravvenuta (ovviamente nemmeno indicata dagli appellanti), che incida sulla questione decisa.
L'ultimo motivo di gravame riguarda la regolazione delle spese di lite.
Il primo giudice le ha infatti poste integralmente a carico degli opponenti perché: “Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura di poco ridotta (euro 755.195,58 anziché euro
806.592,34; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della cessionaria intervenuta, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta).
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti hanno impugnato “il capo della sentenza inerente le spese del giudizio e la CTU, da addebitare, secondo il primo giudice, in base ad un non meglio precisato principio di equilibrio nella soccombenza in giudizio”, ed hanno poi citato Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061 (richiamata anche dal primo giudice per escludere che in un caso quale quello a mani sussista soccombenza reciproca), al fine, si suppone, di invocare una compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Orbene, in primo luogo va osservato come la Corte non sia riuscita a rinvenire nella sentenza impugnata traccia del “non meglio precisato principio di equilibrio nella soccombenza in giudizio” a cui la stessa si sarebbe ispirata e che ha costituito motivo di critica, ancora una volta, priva di oggetto
(come già avvenuto, ad esempio, a proposito della impugnazione relativa alla fideiussione specifica).
A ciò va aggiunto che la decisione del Tribunale in ordine alla condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese di lite appare del tutto condivisibile, atteso che all'esito del giudizio la somma dovuta dai predetti è risultata inferiore rispetto a quella oggetto del ricorso monitorio di appena il 6% circa, circostanza questa che non giustifica, in alcun modo, qualsivoglia compensazione parziale delle spese.
Le spese di questo grado di giudizio seguo la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1363/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
pagina 15 di 16 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 423/2024, pubblicata in data 8.3.2024: Pt_4 dichiara la contumacia di Controparte_3 rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in € 26.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1363/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
( ); Parte_3 CodiceFiscale_3
( ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Agatino Luigi Di Parte_4 CodiceFiscale_4
Stallo (C.F. ), presso il cui studio in Ragusa, via Archimede n. 19, sono CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito
pagina 1 di 16 (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti CP_2 CodiceFiscale_6
APPELLATA
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 423/2024, pubblicata in data 8.3.2024, il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e dai suoi fideiussori Controparte_4 Parte_4
, , , e Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_6 revocava il decreto ingiuntivo n. 526/2017 emesso nei confronti degli stessi;
dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del debitore principale
[...]
, nelle more del giudizio dichiarata fallita;
Controparte_4 rideterminava, in relazione ad una eccezione di usurarietà sopravvenuta dei tassi applicati sul conto corrente e sui due conti anticipi, per i periodi specificati dal CTU, il saldo del primo, e per l'effetto condannava tutti i fideiussori, in solido, al pagamento, in favore di intervenuta nel CP_1 processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare di delle Controparte_3 somme come di seguito distinte:
“- euro 7.940,25 per saldo debitore del conto corrente n. 0186748, oltre interessi convenzionali al tasso annuo dell'8% dal 24/11/2016 al soddisfo;
- euro 200.771,60 per saldo debitore del conto anticipi n. 0292587, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 4,695% dal 24/11/2016 al soddisfo;
- euro 365.918,78 per saldo debitore del conto anticipi n. 0316750, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7% dal 24/11/2016 al soddisfo;
pagina 2 di 16 - euro 180.564,95 per esposizione debitoria derivante da mutuo chirografario n. 34/7008354 del
29/11/2013 (di cui euro 77.359,50 per n. 18 rate mensili scadute e insolute dal 31/5/2015 al
31/10/2016 ed euro 103.205,45 per debito residuo al 31/10/2016), oltre interessi al tasso tempo per tempo vigente dovuti sulla quota capitale di ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di scadenza al soddisfo, nonché sul capitale residuo al tasso Euribor 3 mesi lett. aumentato di 0,10 punti, maggiorato dello spread di 6,5 punti annui e, comunque, non inferiori al 4% nominale annuo”.
Condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite e poneva le spese di CTU per tre quarti a carico dei fideiussori e per un quarto a carico di CP_1
Per quanto ancora in questa sede rilevante il Tribunale: rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ollevata dagli opponenti;
CP_1 rigettava l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti in data 29.3.2013 e
26.11.2013 in ragione della denunciata loro conformità allo schema ABI ritenuto in contrasto con la normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; dichiarava inammissibile, per difetto di interesse (non essendo stata, tempestivamente eccepita l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.), la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della clausola delle fideiussioni con cui veniva derogato il regime stabilito dall'art. 1957
c.c. per violazione dell'art. 33 del Codice del consumo;
rigettava il motivo di opposizione avente ad oggetto l'applicazione, in relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, di interessi anatocistici in violazione dell'art. 120 TUB, anche nel periodo in cui era applicabile la modifica normativa di cui all'art.1, comma 629. L. 147/2013; rigettava, in quanto generica, l'eccezione di usurarietà originaria del mutuo sottoscritto in data
29.11.2023 mentre accoglieva, in parte, l'eccezione in questione, riferita ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, ritenendo che la detta eccezione fosse stata precisata dagli opponenti mediante il deposito di una CTP, e conseguentemente procedeva alla rideterminazione dei saldi del conto corrente ordinario (su cui erano addebitate anche le competenze dei conti anticipi), sulla cui base quantificava la condanna;
rigettava le richieste di richiamo del CTU avanzate da entrambe le parti in causa ed in particolare quelle degli opponenti finalizzate a:
“- verificare la violazione degli artt. 1284-1346 c.c., nonché dell'art. 117 TUB con riferimento al conto corrente e ai conti anticipi;
- verificare l'usura ab origine e l'indeterminatezza del tasso di interesse con riguardo al mutuo
pagina 3 di 16 chirografario oggetto di causa;
- applicare il principio di diritto enunciato da Cass. 4321/2022” perché:
“Quanto alla prima richiesta, deve notarsi che:
- per come già affermato dal consulente tecnico d'ufficio, “nei contratti di conto corrente/anticipi versati in atti viene indicato in modo univoco e determinato il tasso di interesse praticato, e nel caso in cui è previsto il rinvio al parametro Euribor, vengono indicate le modalità di determinazione del tasso di interesse (giorno di rilevazione e la base)” (cfr. relazione del 3/12/2019, p. 116);
- pertanto, in base alle condivisibili argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio, deve escludersi che nel caso di specie vi sia stata una violazione degli artt. 1284-1346 c.c. o dell'art. 117 TUB quanto al conto corrente e ai conti anticipi.
Quanto alla seconda richiesta, si è già osservato che, con riguardo al mutuo chirografario n.
34/7008354 del 29/11/2013, gli opponenti non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto da
Cass. Sez. Un. 19597/2020) né quale fosse il tasso soglia applicabile, né quale fosse il tasso di interesse concretamente pattuito, con conseguente genericità e infondatezza della doglianza relativa alla pretesa usura ab origine.
Inoltre, nel contratto relativo al predetto mutuo chirografario viene indicato in modo univoco e determinato il tasso di interesse praticato, con conseguente infondatezza anche della doglianza relativa alla pretesa indeterminatezza del tasso di interesse.
La terza richiesta è stata formulata per la prima volta dagli opponenti con la comparsa conclusionale
e con la memoria di replica. Essa fa leva sulla non ravvisabilità della capitalizzazione reciproca nel caso in cui il tasso creditore effettivo annuo risulti pari a quello nominale (per come affermato da
Cass. 4321/2022).
Tuttavia, tale doglianza non può essere presa in esame, essendo stata proposta tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed essendo nuova, “anche in punto di fatto” (cfr., in tal senso, App. Catania, sentenza n. 1352 del 22/6/2022)”.
Avverso la detta sentenza i soli , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano appello e lo notificavano sia a che ad Controparte_3 CP_1
Si costituiva in giudizio soltanto chiedendone il rigetto. Controparte_5
Rigettata, con ordinanza del 6.2.2025, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 2.7.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame ha ad oggetto il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della intervenuta CP_1
Si tratta di un motivo che è, sotto plurimi profili, inammissibile.
Innanzitutto va osservato che, sebbene il primo giudice, come appresso si evidenzierà, ha ampiamente dimostrato che i crediti per cui è causa sono stati trasferiti ad non sussisteva alcuna CP_1 ragione per affrontare, nel merito, la questione, atteso che gli odierni appellanti avevano implicitamente riconosciuto la successione dell'appellata nel credito (circostanza, questa, che esonera il successore dall'onere di provare che il credito rientri nell'operazione di cessione, sì come pacificamente ritenuto dalla S.C. e su cui v. da ultimo Cass., sez. III, 7 ottobre 26127).
In proposito, infatti, dopo l'intervento in giudizio con comparsa del 24.6.2019, non soltanto durante le operazioni di consulenza tecnica – a cui prendeva parte la società intervenuta con CTP dalla stessa nominato – ma addirittura, prima notificando il ricorso in riassunzione (a seguito di interruzione del processo determinata dal fallimento del debitore principale) alla detta intervenuta, e poi proseguendo il giudizio nei suoi confronti del tutto tacendo in merito al profilo in esame e sempre difendendosi nel merito, gli allora opponenti ne hanno implicitamente riconosciuto la legittimazione sostanziale, salvo eccepirne la mancanza soltanto con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ed anche prescindendo dalla inammissibilità a monte, per la ragione appena evidenziata, della eccezione sollevata dagli appellanti, va osservato come il primo giudice, con riferimento all'effettivo inserimento dei crediti per cui è causa nell'ambito di quelli trasferiti dall'appellata, ha reso compiuta motivazione che di seguito è opportuno trascrivere:
“Va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta
per le seguenti ragioni. CP_1
La banca opposta ( faceva parte del gruppo bancario Controparte_3 CP_3 Controparte_6
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in forza del d.l. 99/2017 e del decreto del
[...]
Ministero dell'Economia e delle Finanze 185/2017 (all. 3 alla comparsa di costituzione ex art. 111
c.p.c. del 24/6/2019).
Con scrittura privata autenticata del 10/7/2017 (all. 4 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24/6/2019) la ha acquistato Controparte_7 dalla banca opposta tutti i crediti pecuniari che, alla data del 26/6/2017, erano classificati o fossero
pagina 5 di 16 classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d.
“unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”).
Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 123/2018 (all. 5 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24/6/2019) è stata prevista la cessione in blocco alla dei crediti deteriorati della Controparte_8 Controparte_7 in liquidazione coatta amministrativa.
[...]
In attuazione di quanto previsto dal predetto decreto ministeriale, in data 11/4/2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra la coatta amministrativa e la Controparte_7
(all. 6 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. Controparte_8 del 24/6/2019). In base all'art. 2 di tale contratto, la Controparte_7 coatta amministrativa ha ceduto alla Società i crediti Controparte_8
(derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, contratti di apertura di credito e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica, anche di firma) classificati, alla data del
26/6/2017, come “in sofferenza”, “inadempienze probabili”, “esposizioni scadute e/o sconfinanti” o comunque come “crediti deteriorati”.
Orbene, alla data del 26/6/2017 era già stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, per cui il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era senz'altro qualificabile come credito deteriorato. Inoltre, tale credito deriva da un contratto di finanziamento e da contratti di apertura di credito.
Ne segue che tale credito rientrava fra i crediti dapprima ceduti dalla alla Controparte_3 [...]
e poi da quest'ultima alla Controparte_7 [...]
(poi . Controparte_8 CP_1
La produzione documentale effettuata dall'intervenuta risulta dunque sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito azionato in capo all'intervenuta in quanto consente di CP_1 ricomprendere la posizione debitoria degli opponenti tra quelle oggetto di cessione.
[... Va peraltro considerato che, a seguito della costituzione della Società per la Controparte_8
la banca opposta ( non ha più partecipato al giudizio, il che CP_9 Controparte_3 costituisce un ulteriore elemento da cui può presumersi la cessione del credito azionato”.
A fronte di dette argomentazioni gli appellanti si sono limitati ad affermare che: “Il decidente avrebbe dovuto ritenere pertanto non provata la titolarità del credito oggetto di opposizione in capo alla opposta, perché il richiamo al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto (contratto di finanziamento
e da contratti di apertura di credito) - senza la prova specifica della loro inclusione nella cessione in
pagina 6 di 16 blocco - risulta insufficiente a provare la titolarità del credito in capo alla società opposta” (grassetto nell'originale, n.d.r.).
Seguiva la citazione di Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 accompagnata dalla domanda di riforma della sentenza appellata “atteso il difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Ritiene la Corte che l'anzidetto motivo di gravame sia inammissibile in quanto non contiene alcuna critica ragionata al capo di sentenza impugnato.
Invero, a fronte dell'articolato punto di motivazione sopra riportato sulla base del quale, logicamente ed in forza degli elementi ivi indicati, il primo giudice ha ritenuto che i crediti per cui è causa, in quanto pacificamente rientranti tra quelli “deteriorati” (visto che alla data della cessione già erano state adottate iniziative giudiziarie per il recupero consistenti nella proposizione del ricorso in sede monitoria), erano stati trasferiti prima a e poi ad Controparte_7 CP_1 come detto, gli appellanti si sono limitati dolersi della mancanza di “prova specifica della inclusione nella cessione in blocco”, quando quella offerta dal Tribunale ne integrava ampiamente gli estremi.
Il secondo motivo di gravame è radicalmente inammissibile in quanto oblitera completamente le ragioni della parte della sentenza tramite esso impugnata.
Come detto il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità, sia totale che parziale, per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, contrario alla normativa antitrust, delle due fideiussioni poste a fondamento dell'azione spiegata nei confronti degli appellanti dalla banca.
Va premesso che le fideiussioni de quibus sono quella, omnibus fino alla concorrenza di € 975.000 in data 29.3.2013, e quella fino alla concorrenza di € 250.000, in data 26.11.2013, specificamente volta a garantire la restituzione del mutuo chirografario concesso alla debitrice principale in data 29.11.2013.
Il Tribunale, dopo avere richiamato la sentenza della S.C. a sezioni unite che ha ritenuto sussistente la nullità parziale delle fideiussioni “a valle” di quella conforme allo schema ritenuto in contrasto della normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia sopra indicato, ha ritenuto che la prima fideiussione: “del 29/3/2013 è stato stipulata in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio una prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame.
pagina 7 di 16 Ed infatti, secondo la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, l'inquadramento dell'azione quale azione c.d. “stand alone” comporta l'onere per l'opponente di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita (cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 7745 del 9/10/2023; nello stesso senso, fra tante, App. Milano, sentenza n. 2538 del 9/8/2023; App. Milano, sentenza n. 2684 del 19/9/2023; Trib. Milano, sentenza n. 896 del
3/2/2023; Trib. Milano, sentenza n. 1171 del 14/2/2023; Trib. Napoli, sentenza n. 7965 dell'1/8/2023).
Più precisamente, “il rilievo che la fideiussione oggetto del presente giudizio non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente ... valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. - l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (cfr. Trib. Napoli, sentenza n. 5264 del 22/5/2023).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a invocare (senza peraltro produrlo) il provvedimento
n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia, non avendo per contro né articolato richieste istruttorie volte a dimostrare la sussistenza di un'intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di sottoscrizione della fideiussione, né depositato documenti rilevanti sotto questo specifico profilo.
Ne segue che, in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della fideiussione del 29/3/2013, non può essere accolta né l'eccezione di nullità totale della suddetta fideiussione, né l'eccezione di nullità parziale della fideiussione”.
Quanto alla seconda fideiussione, ossia quella c.d. “specifica”, il Tribunale, lungi dal ritenere che, in via generale, non trattandosi di fideiussione omnibus, per ciò solo la stessa non avrebbe potuto essere colpita dalla nullità “a valle” derivante dall'accertamento della Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 (come pure, anche in sede di legittimità, è stato fin da ultimo affermato), ha ammesso la possibilità che anche questo tipo di fideiussione possa essere parzialmente nulla, salvo in punto di fatto pagina 8 di 16 ed in concreto, rigettare l'eccezione degli appellanti perché:
“tuttavia, il garante che eccepisca la nullità delle fideiussioni specifiche non può giovarsi dell'accertamento privilegiato del predetto provvedimento, che ha avuto ad oggetto l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus, essendo piuttosto gravato dall'onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali (cfr., in tal senso, Trib. Prato, sentenza n. 28 del 16/1/2021);
- in altre parole, il garante, in punto di allegazione fattuale e documentale, non potrebbe affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma dovrebbe introdurre autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 (cfr. Trib. Napoli 16/6/2020, richiamata da
Trib. Firenze, sentenza n. 177 del 27/1/2021);
- nel caso di specie, per contro, gli opponenti (che ne avevano l'onere) non hanno dimostrato che le clausole di cui alla fideiussione specifica del 26/11/2013 relativa al contratto di mutuo del 29/11/2013 corrispondessero ad una pratica uniforme, frutto di intese anticoncorrenziali, con conseguente infondatezza della doglianza di nullità.
Anche in tal caso, resta così superata e assorbita l'eccezione di decadenza dell'opposta ex art. 1957
c.c., formulata dagli opponenti sul presupposto (erroneo) della nullità parziale della fideiussione, limitatamente al suo art. 6, che prevede la dispensa della banca dall'onere di escutere il debitore o il fideiussore nel termine ex art. 1957 c.c.”.
A fronte di detta articolata motivazione gli appellanti si sono limitati a richiamare la stessa sentenza delle sezioni unite citata dal Tribunale che sancisce la nullità parziale delle fideiussioni “a valle”
(Cass., sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41994), senza minimamente considerare che il primo giudice, del tutto consapevole dello stato della giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto che, in relazione alla fideiussione omnibus per cui è causa, la stessa, essendo successiva (di anni) – c.d. stand alone – rispetto all'arco temporale a cui si riferiva il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non poteva giovarsi, ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza all'epoca in cui era stata sottoscritta (e non già al 2002-2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca
d'Italia, gravando piuttosto sugli appellanti l'onere della relativa prova, mentre, con riferimento alla fideiussione “specifica”, i predetti hanno criticato ciò che il primo giudice si era ben guardato pagina 9 di 16 dall'affermare, ossia che trattandosi di fideiussione “specifica”, per ciò solo non avrebbe potuto essere parzialmente nulla per violazione della disciplina antitrust giusta provvedimento della Banca d'Italia
55/2005.
Ne consegue che il motivo di gravame si appalesa, all'evidenza, inammissibile.
Il terzo motivo di gravame si appalesa invece, solo in relazione alla posizione di Parte_3 fondato, ma ciò non può determinare, nel merito, l'accoglimento dell'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. (sempre nei soli confronti di rispetto a cui, Parte_3 essendo l'unica appellante qualificabile come consumatore, è ammissibile), perché il termine semestrale per agire nei confronti del debitore principale ovvero della detta previsto Parte_3 nella norma suindicata risulta essere stato rispettato dalla banca creditrice.
Va premesso che con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. del giudizio di primo grado gli allora opponenti eccepivano la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 di entrambe le fideiussioni mediante cui si derogava all'onere, pena l'estinzione della fideiussione, previsto dall'art. 1957 c.c., di escussione della garanzia (ovvero di esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale), entro sei mesi dalla scadenza del debito, in quanto pattuita in violazione della disciplina consumeristica (sì come chiarito da Cass., sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558, secondo cui: “È vessatoria, ai sensi dell'art.
1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”).
Il primo giudice riteneva che, siccome gli opponenti non avevano tempestivamente sollevato l'eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c., comunque la declaratoria di nullità della clausola (con reviviscenza della disciplina legale), non gli avrebbe potuto giovare, di talché risultavano privi di interesse all'accertamento della nullità.
Con il motivo di gravame gli appellanti ha impugnato questa parte della sentenza sostenendo che, ragionando nei termini proposti dal primo giudice, si vanificherebbero gli effetti di Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 e delle sentenze della Corte di Giustizia UE da essa recepite.
Ritiene la Corte che l'obbligo del controllo sulla vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica, nel caso in cui manchi la prova che una qualche verifica in ordine stessa sia mai stata CP_1 effettuata – chiaramente enucleato dalla con la sentenza sopra richiamata persino a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto –, non possa che valere anche nel caso in cui, quale è quello a mani, il giudizio di merito sia in corso e gli appellanti si siano espressamente doluti della violazione della detta pagina 10 di 16 disciplina.
Se questo è vero trincerarsi, come pure prima facie potrebbe apparire formalmente corretto, dietro la inutilità della verifica quale conseguenza della preclusione endoprocessuale maturata per fare valere l'estinzione della fideiussione, significherebbe privare di effettività la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore, di talché occorre ad avviso della Corte, al fine pervenire al risultato imposto dalla necessità di garantire l'osservanza dei principi sanciti dalla CGUE, consentire che l'accertamento in ordine alla vessatorietà della clausola spieghi i suoi effetti malgrado l'eccezione di estinzione non sia stata proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo (e ciò facendo proprio lo stesso modo di ragionare sulla cui base Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 ha enucleato i plurimi adattamenti necessari affinché il diritto processuale interno non si ponga come ostacolo alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori).
Ciò posto, come è del tutto ovvio, quanto esposto vale soltanto nel caso in cui operi la disciplina consumeristica, e quindi sempre che l'appellante possa essere qualificato come consumatore.
In proposito, come è noto, secondo Cass., sez. un. 27 febbraio 2023, n. 5898: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_1
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.
Nel caso a mani, secondo la Corte, in relazione a tutti gli appellanti fatta eccezione per Parte_3
sussistono significativi collegamenti funzionali che legano i predetti alla società garantita di
[...]
pagina 11 di 16 talché, per tale ragione, non è possibile considerarli semplici consumatori.
Invero, era uno dei tre soci , oltre che Parte_2 Controparte_4 amministratore unico ed infine liquidatore della detta società, era un altro dei tre Parte_1 soci, mentre risulta essere socio di Alma a cui Parte_4 Controparte_11
risulta avere trasferito la sua azienda (v. visura camerale storica Controparte_4 prodotta dall'appellata).
Rispetto a tutti e tre gli anzidetti appellanti, conseguentemente, il motivo di appello in esame va rigettato in quanto non possono godere della tutela consumeristica (da cui discende l'infondatezza nel merito della eccezione di nullità della clausola contenuta nelle fideiussioni e la correttezza della decisione adottata dal Tribunale in ordine, in primo luogo, alla inammissibilità della eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., in quanto tardivamente sollevata).
Nei confronti di invece, giusta quanto sopra esposto, la clausola è nulla e tale va Parte_3 dichiarata, con conseguente reviviscenza della disciplina legale, a nulla valendo, per le ragioni sopra esposte, che la relativa eccezione di estinzione della fideiussione non sia stata tempestivamente sollevata.
Tanto premesso va tuttavia osservato come, nel merito, l'appellata abbia rispettato il dettato dell'art. 1957, comma 1, c.c., avendo proposto ricorso monitorio nei confronti del debitore principale e della stessa appellante entro sei mesi dalla scadenza dei debiti principali attraverso il deposito, in data
27.3.2017, di ricorso monitorio.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nella memoria ex art. 190 c.p.c. del processo di primo grado a cui, sul punto, ha inteso rinviare nell'atto di appello, il debito derivante dal mutuo chirografario (che resta unitario anche se è prevista la restituzione in rate periodiche da cui non discende alcun frazionamento del rapporto), viene a scadere solo con la dichiarazione contenuta nella missiva dell'8.11.2016 di decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (oltre che di risoluzione del contratto) mentre, avuto riguardo ai crediti rappresentati dai saldi del conto corrente ordinario e dei conti anticipi, l'allegazione, sempre contenuta nella memoria di replica del primo grado, secondo cui la scadenza delle relative obbligazioni si desumerebbe dai “primi sconfinamenti (che) si registrano già negli estratti conto del terzo trimestre dell'anno 2013, e si consolidano al quarto del
2014 (interessi debitori fuori fido)”, oltre che non del tutto comprensibile, è comunque rimasta priva di riscontro, dovendosi quindi tenere fermo che, anche con riferimento ai crediti in questione, la scadenza vada individuata nella missiva dell'8.11.2016 con cui sono stati formalmente revocati tutti gli pagina 12 di 16 affidamenti in essere ed è stato chiesto il pagamento dei saldi passivi dei conti.
Considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il data 27.3.2017, il termine semestrale per l'adozione di iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale e/o dei suoi fideiussori risulta quindi rispettato, con conseguente rigetto, nel merito, dell'eccezione sollevata da
. Parte_3
L'ultimo motivo di gravame riguarda “i capi della sentenza afferenti la contestata usura ab origine,
l'eccepita indeterminatezza e la violazione della prescritta reciprocità della convenzione in punto di interessi, atteso il carattere del tutto apodittico della motivazione in essi contenuta.
Il primo giudice infatti non risponde in alcun modo ai dettagliati rilievi inerenti l'assenza di parametri univoci per la determinazione del tasso di interesse, limitandosi a riportare le conclusioni della CTU, che sul punto erano state tempestivamente contestate dal CTP Ing. Dott. . Persona_3
Non considera la tempestività e puntualità della richiesta di CTU con riguardo al finanziamento chirografario del 29.11.2013, n. 34/7008354.
Infine si limita a stigmatizzare il rilievo sulla capitalizzazione reciproca in ragione di una pretesa tardività, non considerando che trattasi all'evidenza di ius superveniens, e in quanto tale ineludibile ad opera del decidente”.
Si tratta di un motivo di gravame inammissibile per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che quanto al primo profilo il Tribunale, concentrandosi sull'unica concreta censura avanzata dagli opponenti e riguardante la asserita indeterminabilità dei tassi stabiliti per relationem all'Euribor, la aveva esclusa ritenendo che “nei contratti di conto corrente/anticipi versati in atti viene indicato in modo univoco e determinato il tasso di interesse praticato, e nel caso in cui è previsto il rinvio al parametro Euribor, vengono indicate le modalità di determinazione del tasso di interesse
(giorno di rilevazione e la base)” (cfr. relazione del 3/12/2019, p. 116)”.
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti hanno criticato questo passaggio della sentenza perché lo stesso non avrebbe risposto adeguatamente alle osservazioni del CTP.
Tralasciando l'ammissibilità di un tal modo di articolare la censura, che sostanzialmente demanda alla
Corte l'esame delle osservazioni e l'individuazione della parte su cui il CTU non avrebbe soddisfacentemente risposto, rileva la Corte che nelle pp. 7 – 13 delle dette osservazioni, che a loro volta rinviano alle pp. da 97 a 257 della CTP di complessive p. 715 prodotta, sotto il logo
“Giurimatica”, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si ravvisa una commistione tra interessi, commissioni, criteri assoluti, misti, relativi, etc. che rendono del tutto incomprensibile il pagina 13 di 16 significato della censura la quale va quindi, assolutamente, dichiarata inammissibile.
Quanto alla critica riguardante l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della usurarietà originaria del mutuo chirografario va poi evidenziato quanto segue.
Il primo giudice sul punto aveva ritenuto che: “Quanto, invece, all'eccezione concernente l'usura ab origine, va preliminarmente ricordato che, come affermato da Cass. Sez. Un. 19597/2020 (con riguardo agli interessi moratori, ma le seguenti considerazioni sono analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi), il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso di specie, con riguardo al mutuo chirografario n. 34/7008354 del 29/11/2013 gli opponenti non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quale fosse il tasso soglia applicabile, né quale fosse il tasso di interesse concretamente pattuito, con conseguente genericità e infondatezza della doglianza”.
A fronte di detta motivazione, gli appellanti hanno indicato di avere tempestivamente chiesto che la
CTU riguardasse anche la verifica dell'usurarietà del mutuo, senza minimamente tacciare come erronea l'affermazione del Tribunale (assumendo e dimostrando che essi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, avevano allegato quale fosse il tasso soglia applicabile ed il tasso di interesse concretamente pattuito), e rinviando al contenuto di altro atto, in questo caso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in cui però ci si occupa soltanto dei conti correnti e non già del mutuo.
Si tratta quindi, anche in questo caso, di un motivo di gravame del tutto inammissibile.
Alle medesime conclusioni deve infine pervenirsi avuto riguardo all'ultima parte del motivo in esame con cui gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa “si limita a stigmatizzare il rilievo sulla capitalizzazione reciproca in ragione di una pretesa tardività, non considerando che trattasi all'evidenza di ius superveniens, e in quanto tale ineludibile ad opera del decidente”.
Invero, è agevole esaminare il capo di sentenza verosimilmente attinto dalla censura (atteso che della asserita violazione del divieto di anatocismo in sentenza ci si occupa in due luoghi, ossia alle pp. 12 –
15 ed alla p. 17), per rendersi conto di come il richiamo allo ius superveniens sia del tutto fuori luogo, atteso che, sempre ammesso che la censura riguardi il capo di sentenza di p. 17 con cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova in punto di fatto, la denunciata violazione del divieto di pagina 14 di 16 anatocismo per difetto di “ravvisabilità della capitalizzazione reciproca nel caso in cui il tasso creditore effettivo annuo risulti pari a quello nominale (per come affermato da Cass. 4321/2022)” operata soltanto in comparsa conclusionale, il motivo della decisione non ha nulla a che vedere con una normativa sopravvenuta, né esiste una norma sopravvenuta (ovviamente nemmeno indicata dagli appellanti), che incida sulla questione decisa.
L'ultimo motivo di gravame riguarda la regolazione delle spese di lite.
Il primo giudice le ha infatti poste integralmente a carico degli opponenti perché: “Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura di poco ridotta (euro 755.195,58 anziché euro
806.592,34; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della cessionaria intervenuta, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta).
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti hanno impugnato “il capo della sentenza inerente le spese del giudizio e la CTU, da addebitare, secondo il primo giudice, in base ad un non meglio precisato principio di equilibrio nella soccombenza in giudizio”, ed hanno poi citato Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061 (richiamata anche dal primo giudice per escludere che in un caso quale quello a mani sussista soccombenza reciproca), al fine, si suppone, di invocare una compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Orbene, in primo luogo va osservato come la Corte non sia riuscita a rinvenire nella sentenza impugnata traccia del “non meglio precisato principio di equilibrio nella soccombenza in giudizio” a cui la stessa si sarebbe ispirata e che ha costituito motivo di critica, ancora una volta, priva di oggetto
(come già avvenuto, ad esempio, a proposito della impugnazione relativa alla fideiussione specifica).
A ciò va aggiunto che la decisione del Tribunale in ordine alla condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese di lite appare del tutto condivisibile, atteso che all'esito del giudizio la somma dovuta dai predetti è risultata inferiore rispetto a quella oggetto del ricorso monitorio di appena il 6% circa, circostanza questa che non giustifica, in alcun modo, qualsivoglia compensazione parziale delle spese.
Le spese di questo grado di giudizio seguo la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1363/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
pagina 15 di 16 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 423/2024, pubblicata in data 8.3.2024: Pt_4 dichiara la contumacia di Controparte_3 rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in € 26.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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