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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4340/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4340/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PRATTICHIZZO ELENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1 FEUDIS MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, autotrasportatore, ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., al pagamento della somma complessiva di euro 9.289,01 (di cui euro 6682,72 per i costi di riparazione del mezzo ed euro 2606,29 per il “mancato guadagno” relativo ai trasporti eseguiti in sua sostituzione da terzi nel periodo di mancato utilizzo del proprio automezzo viziato), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito in conseguenza dei vizi manifestatisi sul trattore stradale targato EA 534 XF acquistato da detta società il 29.5.2017. A sostegno della domanda risarcitoria il ha dedotto in fatto: Parte_1 che con scrittura privata del 29.5.2017 ha acquistato dalla il trattore Controparte_1 stradale targato EA 534 XF, usato, immatricolato nel 2010, al prezzo di euro 23.000,00 oltre iva;
che l'automezzo gli è stato effettivamente consegnato nel mese di luglio del 2017, dopo l'esecuzione di alcuni lavori a cura e spese del venditore specificamente indicati nel contratto (tagliando completo, cambio olio e cambio filtri, controllo dei freni;
controllo dei soffietti cabina;
sostituzione di 4 gomme tacchettate;
sistemazione esterna della cabina;
eliminazione del doppio serbatoio a sinistra ed installazione del serbatoio olio); che tuttavia, “a distanza di pochi mesi dalla consegna”, sull'automezzo si sono verificati “diversi guasti”, in particolare la rottura della guarnizione delle coppe dell'olio, la pagina 1 di 3 rottura del servofrizione, la rottura del motorino di avviamento, la rottura della turbina con conseguente perdita di olio dalla marmitta”; che esso attore si è recato personalmente presso la sede dell'azienda per denunciare i vizi riscontrati ed in quell'occasione il venditore ha riconosciuto l'esistenza CP_1 dei vizi e si è impegnato a provvedere alla riparazione del veicolo;
che, tuttavia, il venditore non ha poi rispettato l'impegno assunto e pertanto i vizi sono stati formalmente denunciati con missiva inoltrata alla controparte in data 27.12.2017; che i vizi riscontrati, oltre a comportare un esborso di complessivi euro 6682,72 per le necessarie riparazioni, hanno determinato l'impossibilità temporanea per l'attore di svolgere la propria attività di autotrasportatore, rendendo necessario l'affidamento a terzi di trasporti di merce a lui precedentemente commissionati.
La società convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza della controparte dalla garanzia per i vizi e nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Orbene, in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da parte convenuta, in quanto quest'ultima si è costituita tardivamente in data 15.11.2018, oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c., ed è pertanto decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 167 co. 2 c.p.c.
Nel merito va preliminarmente osservato che incombe sull'attore la prova dell'esistenza dei vizi del trattore stradale acquistato e della correlazione causale tra detti vizi ed il danno patrimoniale lamentato.
In particolare, nel caso di vendita di bene usato, come nel caso di specie, il compratore è tenuto a provare l'esistenza di un difetto eccedente la normale usura, in relazione al periodo di pregresso utilizzo del bene.
Ancora va considerato che, in tema di compravendita di auto usate, la dicitura “visto e piaciuto”, come quella riportata nella fattura emessa nel caso di specie dal venditore, ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, ed esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima solo limitatamente ai vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicchè essa non è idonea a coprire i vizi occulti.
Ora, tanto premesso in tesi generale, ritiene questo giudicante che nel caso di specie l'attore non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
Anzitutto è incontroverso, per quanto dedotto dallo stesso attore, che il trattore stradale è stato consegnato dal dopo l'esecuzione a cura e spese del venditore di una serie di lavori CP_1 specificati nel contratto del 29.5.2017, vale a dire tagliando completo, cambio olio e cambio filtri, controllo dei freni;
controllo dei soffietti cabina;
sostituzione di 4 gomme tacchettate;
sistemazione esterna della cabina;
eliminazione del doppio serbatoio a sinistra ed installazione del serbatoio olio;
è altresì sostanzialmente incontroverso che prima della consegna l'attore ha esaminato e provato il mezzo per verificarne l'idoneità funzionale a seguito dell'esecuzione di detti lavori (sul punto si veda anche la dichiarazione del teste figlio del legale rappresentante della società convenuta). CP_1
A fronte di tali circostanze incontroverse, costituiva specifico onere dell'attore dimostrare che dopo la consegna si sono manifestati vizi occulti (eccedenti la normale usura) preesistenti alla consegna del mezzo o comunque derivanti da cause preesistenti alla consegna.
Ed invece, sul punto, l'unica prova offerta dall'attore consiste nella dichiarazione resa dal teste suo amico, il quale ha riferito di essere stato “sempre presente” con il sia al Tes_1 Parte_1 momento del contratto sia al ritiro del camion avvenuto nel mese di luglio 2017. Ha poi aggiunto:
“Sono andato con il anche successivamente, se ben ricordo tra settembre e ottobre perché Parte_1 faceva ancora caldo, e ci recammo dal perché il camion perdeva olio dallo scarico. Ricordo CP_1 che in un'occasione il sig. preciso il padre, disse al di recarsi presso un'officina CP_1 Parte_1 pagina 2 di 3 convenzionata con che avrebbe provveduto al pagamento della fattura…Preciso che con il CP_1
mi sono recato più volte dal oltre a quelle indicate in precedenza, perché il Parte_1 CP_1 camion di aveva altri problemi, oltre a quello della turbina”. Parte_1
Si tratta di una dichiarazione generica, priva di precisi riferimenti temporali e carente di una specifica descrizione dei vizi riscontrati, delle relative cause e delle modalità in cui essi si sono manifestati.
La testimonianza così resa – l'unica potenzialmente rilevante per l'accertamento giudiziale dei vizi denunciati – non consente di verificare l'origine, la natura, l'esatta portata e l'idoneità causale dei vizi rispetto al danno patrimoniale lamentato.
In tale prospettiva, sono prive di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte attrice, i quali si sono limitati a confermare genericamente il contenuto delle fatture di riparazione allegate, senza essere in grado di riferire in ordine all'origine ed alle cause dei guasti riparati.
Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 1494 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 29.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4340/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PRATTICHIZZO ELENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1 FEUDIS MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, autotrasportatore, ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., al pagamento della somma complessiva di euro 9.289,01 (di cui euro 6682,72 per i costi di riparazione del mezzo ed euro 2606,29 per il “mancato guadagno” relativo ai trasporti eseguiti in sua sostituzione da terzi nel periodo di mancato utilizzo del proprio automezzo viziato), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito in conseguenza dei vizi manifestatisi sul trattore stradale targato EA 534 XF acquistato da detta società il 29.5.2017. A sostegno della domanda risarcitoria il ha dedotto in fatto: Parte_1 che con scrittura privata del 29.5.2017 ha acquistato dalla il trattore Controparte_1 stradale targato EA 534 XF, usato, immatricolato nel 2010, al prezzo di euro 23.000,00 oltre iva;
che l'automezzo gli è stato effettivamente consegnato nel mese di luglio del 2017, dopo l'esecuzione di alcuni lavori a cura e spese del venditore specificamente indicati nel contratto (tagliando completo, cambio olio e cambio filtri, controllo dei freni;
controllo dei soffietti cabina;
sostituzione di 4 gomme tacchettate;
sistemazione esterna della cabina;
eliminazione del doppio serbatoio a sinistra ed installazione del serbatoio olio); che tuttavia, “a distanza di pochi mesi dalla consegna”, sull'automezzo si sono verificati “diversi guasti”, in particolare la rottura della guarnizione delle coppe dell'olio, la pagina 1 di 3 rottura del servofrizione, la rottura del motorino di avviamento, la rottura della turbina con conseguente perdita di olio dalla marmitta”; che esso attore si è recato personalmente presso la sede dell'azienda per denunciare i vizi riscontrati ed in quell'occasione il venditore ha riconosciuto l'esistenza CP_1 dei vizi e si è impegnato a provvedere alla riparazione del veicolo;
che, tuttavia, il venditore non ha poi rispettato l'impegno assunto e pertanto i vizi sono stati formalmente denunciati con missiva inoltrata alla controparte in data 27.12.2017; che i vizi riscontrati, oltre a comportare un esborso di complessivi euro 6682,72 per le necessarie riparazioni, hanno determinato l'impossibilità temporanea per l'attore di svolgere la propria attività di autotrasportatore, rendendo necessario l'affidamento a terzi di trasporti di merce a lui precedentemente commissionati.
La società convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza della controparte dalla garanzia per i vizi e nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Orbene, in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da parte convenuta, in quanto quest'ultima si è costituita tardivamente in data 15.11.2018, oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c., ed è pertanto decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 167 co. 2 c.p.c.
Nel merito va preliminarmente osservato che incombe sull'attore la prova dell'esistenza dei vizi del trattore stradale acquistato e della correlazione causale tra detti vizi ed il danno patrimoniale lamentato.
In particolare, nel caso di vendita di bene usato, come nel caso di specie, il compratore è tenuto a provare l'esistenza di un difetto eccedente la normale usura, in relazione al periodo di pregresso utilizzo del bene.
Ancora va considerato che, in tema di compravendita di auto usate, la dicitura “visto e piaciuto”, come quella riportata nella fattura emessa nel caso di specie dal venditore, ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, ed esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima solo limitatamente ai vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicchè essa non è idonea a coprire i vizi occulti.
Ora, tanto premesso in tesi generale, ritiene questo giudicante che nel caso di specie l'attore non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
Anzitutto è incontroverso, per quanto dedotto dallo stesso attore, che il trattore stradale è stato consegnato dal dopo l'esecuzione a cura e spese del venditore di una serie di lavori CP_1 specificati nel contratto del 29.5.2017, vale a dire tagliando completo, cambio olio e cambio filtri, controllo dei freni;
controllo dei soffietti cabina;
sostituzione di 4 gomme tacchettate;
sistemazione esterna della cabina;
eliminazione del doppio serbatoio a sinistra ed installazione del serbatoio olio;
è altresì sostanzialmente incontroverso che prima della consegna l'attore ha esaminato e provato il mezzo per verificarne l'idoneità funzionale a seguito dell'esecuzione di detti lavori (sul punto si veda anche la dichiarazione del teste figlio del legale rappresentante della società convenuta). CP_1
A fronte di tali circostanze incontroverse, costituiva specifico onere dell'attore dimostrare che dopo la consegna si sono manifestati vizi occulti (eccedenti la normale usura) preesistenti alla consegna del mezzo o comunque derivanti da cause preesistenti alla consegna.
Ed invece, sul punto, l'unica prova offerta dall'attore consiste nella dichiarazione resa dal teste suo amico, il quale ha riferito di essere stato “sempre presente” con il sia al Tes_1 Parte_1 momento del contratto sia al ritiro del camion avvenuto nel mese di luglio 2017. Ha poi aggiunto:
“Sono andato con il anche successivamente, se ben ricordo tra settembre e ottobre perché Parte_1 faceva ancora caldo, e ci recammo dal perché il camion perdeva olio dallo scarico. Ricordo CP_1 che in un'occasione il sig. preciso il padre, disse al di recarsi presso un'officina CP_1 Parte_1 pagina 2 di 3 convenzionata con che avrebbe provveduto al pagamento della fattura…Preciso che con il CP_1
mi sono recato più volte dal oltre a quelle indicate in precedenza, perché il Parte_1 CP_1 camion di aveva altri problemi, oltre a quello della turbina”. Parte_1
Si tratta di una dichiarazione generica, priva di precisi riferimenti temporali e carente di una specifica descrizione dei vizi riscontrati, delle relative cause e delle modalità in cui essi si sono manifestati.
La testimonianza così resa – l'unica potenzialmente rilevante per l'accertamento giudiziale dei vizi denunciati – non consente di verificare l'origine, la natura, l'esatta portata e l'idoneità causale dei vizi rispetto al danno patrimoniale lamentato.
In tale prospettiva, sono prive di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte attrice, i quali si sono limitati a confermare genericamente il contenuto delle fatture di riparazione allegate, senza essere in grado di riferire in ordine all'origine ed alle cause dei guasti riparati.
Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 1494 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 29.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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