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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1565/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CALOGERO MARIA;
Parte_1
-attore- nei confronti di
DI RO rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva la sussistenza dei presupposti sanitari in questione.
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1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la sussistenza dei presupposti per godere dell'indennità di accompagnamento, pur riconoscendo in capo al periziato lo status di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
La nuova consulenza, disposta nel presente giudizio, ha confermato le conclusioni raggiunte dal primo Ausiliario.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Il periziando è affetto dalle seguenti patologie: “OSAS di grado severo in soggetto con disturbo depressivo con manifestazioni psicotiche in trattamento farmacologico continuo, disabilità intellettiva di grado moderato ed esiti intervento di safenectomia gamba sinistra in paziente con tromboflebiti recidivanti”. Il periziando: si trova in discrete condizioni generali. L'apparato muscolare si presenta normotonico, normotrofico. Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Non presenta deficit statico-dinamico. Non presenta dispnea a riposo. Non ha bisogno di assistenza per lavarsi;
non ha bisogno di assistenza per vestirsi
e spogliarsi;
è in grado di preparare i pasti ed è in grado di assumere senza necessità di assistenza.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che il periziando: “NON si trova nella situazione di non autosufficienza valida ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980”, ma pagina2 di 3
“Presenta una minorazione che ne riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art 3 comma 3 legge n. 104/92)”.
Il CTU ha, inoltre, ritenuto che l'epoca di insorgenza del complesso invalidante e giugno 2023.
3.- Tenuto conto della circostanza che le conclusioni raggiunte dal
Consulente nella precedente fase di ATPO sono state confermate dal CTU nominato nel presente procedimento, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal giugno del 2023;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 23/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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