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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/10/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] CP_1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tamanini Elene e domiciliati presso il suo studio in Dro via Michelotti 11, giusta delega allegata al ricorso
per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 28.10.2006 in
Dro
- preso atto che all'udienza del 15.09.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 18.04.2013 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi,
all'udienza del 27.03.2013 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e CP_1 Controparte_2
trascritto al n. 13 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Dro per l'anno 2006 alle seguenti condizioni:
pag. 2 di 6 1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di correttezza e reciproco rispetto;
2) Affidamento dei figli e Piano Genitoriale (con rinvio a quanto già
descritto in premessa da considerarsi parte integrante).
2.1) I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
ciascun genitore avrà potere autonomo di decidere le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso di esso;
entrambi i genitori dovranno concordare le questioni di particolare interesse per i figli,
come educazione, salute, scuola, residenza, ecc.;
2.2) La casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra , resta CP_2
assegnata alla madre in quanto genitore collocatario prevalente dei figli;
2.3) Vista l'attività lavorativa del padre che lo porta spesso a viaggiare, ai figli dovranno essere garantiti almeno due fine settimana al mese con ciascun genitore, con orari da concordare direttamente con i figli vista la loro età, previa comunicazione alla madre;
Per quanto riguarda la regolamentazione delle visite durante la settimana ed il pernottamento dei figli presso il padre, sono previsti due/tre pernottamenti infrasettimanali dei ragazzi presso il padre, da concordare per tempi e orari direttamente con i figli previa adeguata comunicazione alla madre;
il padre inoltre,
pag. 3 di 6 preavvisando la madre, potrà concordare direttamente con i figli anche ulteriori incontri;
2.4) La madre si impegna sin d'ora a permettere ai figli di effettuare, come sino d'ora sono stati abituati a fare, viaggi con il padre durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, previo accordo tra i figli ed i genitori sui luoghi e sui tempi dei viaggi stessi;
2.5) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente ogni anno con ciascun genitore, e l'anno che trascorreranno il giorno di Natale col padre poi trascorreranno il giorno di
Pasqua con la madre, e viceversa l'anno dopo;
Per quanto riguarda i restanti giorni di vacanze natalizie e pasquali,
dovranno essere suddivisi ogni anno concordando le modalità almeno una settimana prima dell'inizio delle vacanze stesse, di modo da permettere all'altro genitore di organizzarsi;
2.6) ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere separatamente con i figli due settimane all'anno di ferie continuative, e potrà comunque fare ulteriori ferie e viaggi durante l'anno previo accordo tra i genitori stessi;
3) il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli la cifra mensile, entro il 10 di ogni mese, di 400,00€ per ciascun figlio, totali 800,00€ mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pag. 4 di 6 4) le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore:
A) Le spese scolastiche in quanto richieste dalla scuola o comunque necessarie (libri, quaderni, attrezzature particolari, trasporto) e le spese mediche per visite, analisi, diagnostica, terapie, medicinali se prescritte dal medico e non coperte dal S.S.N., dovranno essere sempre suddivise al 50%,
anche senza previo accordo tra i genitori.
B) Le spese ortodontiche, dentistiche e oculistiche, ivi comprese quelle relative ad eventuali acquisti di apparecchi ortodontici e occhiali da vista dovranno sempre essere concordate tra i genitori per dare diritto al rimborso del 50%;
C) Le altre spese straordinarie: come spese parascolastiche, gite e viaggi d'istruzione, soggiorni all'estero, acquisto personal computer, sportive,
musicali, campeggi, e quant'altro di interesse dei figli, devono essere previamente concordate tra i genitori solo se superiori a 100,00€, e sempre ripartite al 50% tra entrambi;
qualora un genitore presenti in modo chiaro e comprovabile una proposta di spesa all'altro e questi non risponda entro 15 giorni, detta spesa si intende approvata e quindi da diritto al rimborso del 50% al genitore che l'ha effettuata.
pag. 5 di 6 Il genitore che ha affrontato la spesa per l'intero, ha diritto al rimborso del
50% entro 15 giorni dal momento che abbia presentato adeguata documentazione all'altro genitore.
Ove le spese straordinarie da concordare fossero superiori a 200,00€ la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, previa comunicazione del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
5) L'assegno Unico Universale ed eventuali altri emolumenti pubblici verranno usufruiti in via esclusiva dalla madre;
6) i coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] CP_1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tamanini Elene e domiciliati presso il suo studio in Dro via Michelotti 11, giusta delega allegata al ricorso
per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 28.10.2006 in
Dro
- preso atto che all'udienza del 15.09.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 18.04.2013 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi,
all'udienza del 27.03.2013 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e CP_1 Controparte_2
trascritto al n. 13 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Dro per l'anno 2006 alle seguenti condizioni:
pag. 2 di 6 1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di correttezza e reciproco rispetto;
2) Affidamento dei figli e Piano Genitoriale (con rinvio a quanto già
descritto in premessa da considerarsi parte integrante).
2.1) I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
ciascun genitore avrà potere autonomo di decidere le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso di esso;
entrambi i genitori dovranno concordare le questioni di particolare interesse per i figli,
come educazione, salute, scuola, residenza, ecc.;
2.2) La casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra , resta CP_2
assegnata alla madre in quanto genitore collocatario prevalente dei figli;
2.3) Vista l'attività lavorativa del padre che lo porta spesso a viaggiare, ai figli dovranno essere garantiti almeno due fine settimana al mese con ciascun genitore, con orari da concordare direttamente con i figli vista la loro età, previa comunicazione alla madre;
Per quanto riguarda la regolamentazione delle visite durante la settimana ed il pernottamento dei figli presso il padre, sono previsti due/tre pernottamenti infrasettimanali dei ragazzi presso il padre, da concordare per tempi e orari direttamente con i figli previa adeguata comunicazione alla madre;
il padre inoltre,
pag. 3 di 6 preavvisando la madre, potrà concordare direttamente con i figli anche ulteriori incontri;
2.4) La madre si impegna sin d'ora a permettere ai figli di effettuare, come sino d'ora sono stati abituati a fare, viaggi con il padre durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, previo accordo tra i figli ed i genitori sui luoghi e sui tempi dei viaggi stessi;
2.5) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente ogni anno con ciascun genitore, e l'anno che trascorreranno il giorno di Natale col padre poi trascorreranno il giorno di
Pasqua con la madre, e viceversa l'anno dopo;
Per quanto riguarda i restanti giorni di vacanze natalizie e pasquali,
dovranno essere suddivisi ogni anno concordando le modalità almeno una settimana prima dell'inizio delle vacanze stesse, di modo da permettere all'altro genitore di organizzarsi;
2.6) ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere separatamente con i figli due settimane all'anno di ferie continuative, e potrà comunque fare ulteriori ferie e viaggi durante l'anno previo accordo tra i genitori stessi;
3) il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli la cifra mensile, entro il 10 di ogni mese, di 400,00€ per ciascun figlio, totali 800,00€ mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pag. 4 di 6 4) le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore:
A) Le spese scolastiche in quanto richieste dalla scuola o comunque necessarie (libri, quaderni, attrezzature particolari, trasporto) e le spese mediche per visite, analisi, diagnostica, terapie, medicinali se prescritte dal medico e non coperte dal S.S.N., dovranno essere sempre suddivise al 50%,
anche senza previo accordo tra i genitori.
B) Le spese ortodontiche, dentistiche e oculistiche, ivi comprese quelle relative ad eventuali acquisti di apparecchi ortodontici e occhiali da vista dovranno sempre essere concordate tra i genitori per dare diritto al rimborso del 50%;
C) Le altre spese straordinarie: come spese parascolastiche, gite e viaggi d'istruzione, soggiorni all'estero, acquisto personal computer, sportive,
musicali, campeggi, e quant'altro di interesse dei figli, devono essere previamente concordate tra i genitori solo se superiori a 100,00€, e sempre ripartite al 50% tra entrambi;
qualora un genitore presenti in modo chiaro e comprovabile una proposta di spesa all'altro e questi non risponda entro 15 giorni, detta spesa si intende approvata e quindi da diritto al rimborso del 50% al genitore che l'ha effettuata.
pag. 5 di 6 Il genitore che ha affrontato la spesa per l'intero, ha diritto al rimborso del
50% entro 15 giorni dal momento che abbia presentato adeguata documentazione all'altro genitore.
Ove le spese straordinarie da concordare fossero superiori a 200,00€ la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, previa comunicazione del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
5) L'assegno Unico Universale ed eventuali altri emolumenti pubblici verranno usufruiti in via esclusiva dalla madre;
6) i coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6