Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
1242/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 1242/2024 del Ruolo degli
Affari avete ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, residente in Parte_1
Boscotrecase, (Na) Via Nazionale, 148, C.F.: , parte ammessa al patrocinio C.F._1
a spese dello Stato giusta delibera n.1435/2024 del 13.06.2024 del C.O.A. di Torre Annunziata
E
nato a [...], in data [...], ed ivi residente alla AR
via Roma, 36, C.F.: , entrambi rappresentati e difesi – in virtù di procura in C.F._2
atti - dall'Avv. Michelina Montuoro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio corrente in
Trecase, Via Casa Cirillo, 55
RICORRENTI
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28.01.2025, le parti hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso, come parzialmente modificati con patti dalle stesse sottoscritti e depositati in data 05.11.2024.
Il P.M., in data 26.07.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, e hanno dedotto Parte_1 AR
di aver intrapreso una relazione sentimentale dalla quale è nata una figlia: , nata Controparte_2
a Castellammare di Stabia il 07.07.2023 (C.F.: ), regolarmente C.F._3
riconosciuta da entrambi i genitori;
che essendo cessata la relazione sentimentale e la convivenza dal gennaio 2024, e gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla predetta figlia minore.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che il lavora presso la ditta “Ittica del sole” in Piano di Sorrento assunto con contratto a CP_1 tempo indeterminato e guadagna mensilmente circa €1.500,00 mentre la è casalinga. Pt_1
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
23.10.2024, a tale udienza l'avvocato dei ricorrenti chiedeva un rinvio ad una successiva udienza da trattarsi in modalità cartolare stante l'impossibilità del a presenziare per motivi di CP_1
lavoro; il giudice delegato, segnalate criticità relative alla disciplina del diritto di visita del padre, risultando non conforme all'interesse della minore in quanto troppo restrittiva e limitata ad un'ora per tre giorni a settimana senza la previsione di pernottamenti e non dettagliata riguardo le festività natalizie e pasquali, rinviava all'udienza del 05.12.2024, poi rinviata d'ufficio al 28.01.25, da trattarsi in modalità cartolare;
quindi, depositata dalle parti in data 05.11.2024 nota congiunta dalle stesse sottoscritta recante una modifica parziale agli accordi in seguito ai rilievi effettuati dal giudice relatore, all'udienza cartolare del 28.01.2025, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 26.07.2024, il giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse della minore;
il regime delle visite, come integrato a seguito dei rilievi CP_2
effettuati dal Tribunale, soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , così provvede: Parte_1 AR 1) prende atto degli accordi intervenuti tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], in data [...], e dispone che il regime di AR
affidamento della minore , nata a [...] il [...], i tempi e CP_2
modi di permanenza della stessa presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
A. affida la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento CP_2
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, in Boscotrecase alla via Nazionale, 148;
B. le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
C. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo degli impegni di questa e di riposo della minore;
ad ogni buon conto, sarà facoltà e diritto del padre tenere con sé la figlia con le seguenti cadenze: lunedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00; fine settimana alternati con pernottamento (dalle 19,00 del sabato alle 20,00 della domenica).
Il genitore non collocatario provvederà a prendere e ad accompagnare la figlia presso l'altro genitore. Per quanto attiene alle ferie estive, alternativamente i primi o i secondi 15 gg. del mese di agosto;
ugualmente per le festività Natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
festività Pasquali ad anni alterni;
compleanni ad anni alterni. I genitori, peraltro, nell'esclusivo interesse morale e materiale della figlia, potranno stabilire di comune accordo periodi differenti;
D. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia AR
, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da versare entro il 20 di ogni mese, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e dà atto che le parti concordano nell' autorizzare la madre a percepire per l'intero l'assegno unico per la piccola;
CP_2
E. dà atto che si obbliga a contribuire al pagamento per l'intero delle spese AR
straordinarie per la minore, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione;
per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale;
per spese straordinarie scolastiche si intendono tasse scolastiche, mensa scolastica, libri di testo, doposcuola, gite scolastiche, purchè preventivamente concordate;
F. dà atto che le parti concordano che avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - Parte_1
di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il CP_2
diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà Parte_1
tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso;
AR
G. dà atto le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
H. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato