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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2781/2025 promossa dal sig.:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 in Genova, Via Ventimiglia 87/2 ed ivi elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria
14/18 presso lo studio dell'Avv. Iside B. Storace, la quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso depositato in via telematica (PEC:
) Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l - Sede Controparte_1 di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo Persona_1 dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova - via
Gabriele D'Annunzio n. 76
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente l'11 luglio 2025, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l' , chiedendo che: CP_1
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiore valutazione per intervenuto aggravamento della malattia professionale “ipoacusia bilaterale neurosensoriale” nella misura del 24% o in quella meglio vista superiore al 9%, da accertarsi nel corso del giudizio, previa ammissione di CTU medico - legale.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art.13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al CP_1 pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessiva del 25%, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali, CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
L' si è ritualmente costituito in giudizio, con memoria depositata il CP_1
30.10.2025, deducendo che “Prima dell'udienza di discussione veniva raggiunto un accordo tra le parti, per il riconoscimento di postumi permanenti complessivi in unificazione nella misura del 16%, con conseguente diritto alla costituzione della rendita permanente e pertanto si raggiungeva con il legale del ricorrente l'accordo per la definizione del giudizio.
La rendita in favore del sig. è in fase di costituzione, e verrà presumibilmente Pt_1 erogata a partire dal rateo del mese di Gennaio 2026.
Pertanto, l' si costituisce nel presente giudizio chiedendo che venga dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere tra le parti, e chiedendo che nella liquidazione delle spese del giudizio si tenga conto del riconoscimento in sede amministrativa e del comportamento processuale dell' . CP_1 Nell'odierna udienza, i difensori delle parti hanno confermato “che è stato raggiunto un accordo tra le parti per il riconoscimento di postumi permanenti complessivi in unificazione nella misura del 16%” e hanno richiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese.
Il difensore dell' , quanto alle spese, ha insistito come nella memoria di CP_1 costituzione.
Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo, sulla base del valore (indeterminabile) di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione della minima attività processuale compiuta grazie anche alla condotta dell' - tale per cui si deve escludere la CP_1 liquidazione dei compensi per la fase istruttoria/di trattazione - e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 3.291,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace.
Genova, il 13 novembre 2025.
IL GIUDICE
EF GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2781/2025 promossa dal sig.:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 in Genova, Via Ventimiglia 87/2 ed ivi elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria
14/18 presso lo studio dell'Avv. Iside B. Storace, la quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso depositato in via telematica (PEC:
) Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l - Sede Controparte_1 di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo Persona_1 dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova - via
Gabriele D'Annunzio n. 76
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente l'11 luglio 2025, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l' , chiedendo che: CP_1
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiore valutazione per intervenuto aggravamento della malattia professionale “ipoacusia bilaterale neurosensoriale” nella misura del 24% o in quella meglio vista superiore al 9%, da accertarsi nel corso del giudizio, previa ammissione di CTU medico - legale.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art.13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al CP_1 pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessiva del 25%, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali, CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
L' si è ritualmente costituito in giudizio, con memoria depositata il CP_1
30.10.2025, deducendo che “Prima dell'udienza di discussione veniva raggiunto un accordo tra le parti, per il riconoscimento di postumi permanenti complessivi in unificazione nella misura del 16%, con conseguente diritto alla costituzione della rendita permanente e pertanto si raggiungeva con il legale del ricorrente l'accordo per la definizione del giudizio.
La rendita in favore del sig. è in fase di costituzione, e verrà presumibilmente Pt_1 erogata a partire dal rateo del mese di Gennaio 2026.
Pertanto, l' si costituisce nel presente giudizio chiedendo che venga dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere tra le parti, e chiedendo che nella liquidazione delle spese del giudizio si tenga conto del riconoscimento in sede amministrativa e del comportamento processuale dell' . CP_1 Nell'odierna udienza, i difensori delle parti hanno confermato “che è stato raggiunto un accordo tra le parti per il riconoscimento di postumi permanenti complessivi in unificazione nella misura del 16%” e hanno richiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese.
Il difensore dell' , quanto alle spese, ha insistito come nella memoria di CP_1 costituzione.
Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo, sulla base del valore (indeterminabile) di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione della minima attività processuale compiuta grazie anche alla condotta dell' - tale per cui si deve escludere la CP_1 liquidazione dei compensi per la fase istruttoria/di trattazione - e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 3.291,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace.
Genova, il 13 novembre 2025.
IL GIUDICE
EF GRILLO