Improcedibile
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00986/2026REG.PROV.COLL.
N. 05600/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2024, proposto dalla signora PA RO ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rubino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casamarciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2278 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamarciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. GE AS e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la signora PA RO ON ha impugnato la sentenza n. 2278 del 2024 del T.a.r. per la Campania - Napoli, che ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento del provvedimento del Comune di Casamarciano prot. n. 661 del 24 gennaio 2023, recante l’ordine “ di non effettuare l’intervento di cui alla pratica trasmessa con prot. n. 11526 del 30/12/2022 ”, afferente a un intervento di “ ristrutturazione edilizia - demolizione e ricostruzione riconducibile alla riqualificazione sismica ed energetica ” dell’immobile sito in Casamarciano in Via S. Maria, n. 10.
Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il Comune di Casamarciano.
Con la memoria del 2 gennaio 2026, il Comune ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la ricorrente e odierna appellante ha, nelle more, ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione sulla SCIA del 4 novembre 2025 relativa questa volta a un intervento di “ristrutturazione edilizia”, superando, in tal modo, il precedente provvedimento prot. n. 661/2023
A sua volta, l’appellante, con la memoria del 3 gennaio 2026, ha fatto presente di aver presentato la SCIA assunta al prot. n. 9498 del 4 novembre 2025 e al prot. n. 10086 del 22 novembre 2025 del Comune di Casamarciano, in relazione al medesimo immobile oggetto del provvedimento di interdizione impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e che tale intervento è stato positivamente valutato dal Comune di Casamarciano con comunicazione assunta al prot. n. 10374 dell’1 dicembre 2025. Per tale ragione, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Tanto premesso, il Collegio prende atto della dichiarazione che precede e, conseguentemente, dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI ER, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
GE AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE AS | VI ER |
IL SEGRETARIO