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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/10/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.639/2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania via Aosta, 5 presso lo studio dell'avv. Rita Santocono Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandra Formisano come da procura in atti;
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliato in Catania via Canfora, 76 presso lo studio dell'avv. Salvatore Irullo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 3.10.2025 i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.2400/2022, emessa all'udienza del 7.12.2022 ai sensi dell'art.283 bis c.p.c., il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei riguardi di e dell Parte_1 CP_2 [...]
in mancanza di alcuna prova circa la fonte dell'obbligazione inadempiuta, Controparte_1 del fatto colposo generatore della responsabilità del convenuto, nonchè che l'attore si fosse recato presso il medico curante nel 2016, nulla statuendo sulle spese stante la contumacia di entrambi i convenuti.
Con atto di citazione notificato il 10.5.2023, proponeva appello Parte_1 avverso la detta sentenza, chiedendo, previa consulenza tecnica d'ufficio, l'accoglimento delle domande risarcitorie da quantificarsi nella somma corrispondente alle lesioni subite, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità ex art Controparte_1
342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame che andava rigettato in assenza di qualunque responsabilità in capo all' oltre il pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Si costituiva altresì contestando l'ammissibilità dell'impugnazione per CP_2 violazione dell'art.342 c.p.c. e rilevando che dalla stessa cartella clinica prodotta dall'appellante del 3.11.2020 emergeva che il medico curante fosse soggetto diverso dal . CP_2
Chiedeva anche la condanna dell'appellante a pagare le spese di lite e, ai sensi dell'art.96
c.p.c., il risarcimento del danno per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la discussione, ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. al 24.1.2025, ma con istanza depositata fuori udienza il 30.10.2024, il difensore dell'appellante chiedeva l'interrompersi il giudizio ai sensi dell'art.301 c.p.c. stante la disposta sospensione dall'albo forense del professionista.
Con ordinanza resa fuori udienza e depositata il 7.11.2024, il collegio dichiarava interrotto il giudizio ai sensi dell'art.301 c.p.c.
Con ricorso in riassunzione del 3.2.2025, si costituiva con un nuovo Pt_1 Parte_1 difensore per riassumere il giudizio insistendo nelle difese spiegate dal precedente difensore.
Fissata l'udienza del 11.4.2025 per la prosecuzione della causa, si costituivano sia l
[...]
che insistendo nelle difese già avanzate. CP_3 CP_2
All'udienza del 3.10.2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1) Il proposto appello è inammissibile non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, ma limitandosi a reiterare le domande e le difese spiegate in primo grado.
2 Invero, a fronte della domanda di risarcimento del danno per presunte responsabilità da ascriversi al medico , che secondo l'assunto attoreo troverebbero fondamento CP_2 nell'allegato inadempimento di questi per non avere diagnosticato al paziente tempestivamente nel
2016 una neoformazione carcinomatosa all'orecchio destro, il Tribunale di Siracusa ha rilevato in primo luogo l'assenza di alcuna censura in ordine alla condotta dell'altro convenuto, ovvero dell' , “stante l'omissione di qualsiasi allegazione sul Controparte_1
Cont punto”, mentre relativamente al medico convenuto, anch'egli rimasto contumace come l' ha rilevato l'assenza di alcuna attività istruttoria per supportare le domande risarcitorie proposte, non avendo l'attore alla prima udienza nemmeno richiesto i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., per cui la causa senza istruttoria veniva rinviata per la decisione.
La sentenza impugnata ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dall'attore con la seguente motivazione: “Alcuna prova è stata fornita circa la fonte negoziale o legale dell'obbligazione inadempiuta, ovvero circa il fatto colposo generatore della responsabilità del convenuto, non risultando, in particolare, dimostrato il fatto che l'attore si sia mai recato a visita presso il curante nell'anno 2016. Al riguardo, basti rilevare l'assoluto difetto di prove costituite (le cartelle cliniche in atti riguardano solo gli interventi chirurgici del 2020 e non fanno alcuna menzione di precedenti controlli presso il curante), o costituende (non sono state formulate richieste di prova orale, né richiesti i termini ex art. 183 c.p.c.)”.
La surriferita motivazione è rimasta priva di ogni censura.
L'atto di appello reitera le stesse difese e domande contenute nell'atto di citazione di primo grado senza confrontarsi sulla carenza di prova statuita dal giudice di prime cure.
Con il 1° motivo intitolato “Sul risarcimento dei danni patiti”, l'appellante testualmente deduce: “Alla luce dei fatti di cui in narrativa, appare in modo del tutto manifesto il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il risarcimento dei gravi danni illegittimamente patiti, dato il nesso di causalità tra l'evento dannoso (nella specie l'amputazione dell'orecchio destro) e
l'azione/omissione dell'odierno convenuto. Come già lamentato in seno all'atto introduttivo di primo grado, è opportuno osservare come i pregiudizi tutti arrecati al Sig. siano Pt_1 conseguenza immediata e diretta di errore diagnostico atteso che il medico, in presenza dei sintomi, non è stato in grado di stabilire in maniera corretta la patologia sofferta dal paziente, per mancata disposizione dei controlli e degli accertamenti necessari per formulare una diagnosi corretta. Né tantomeno l'odierno esponente, prima di sottoporsi alla suddetta operazione, veniva informato circa la possibilità, anche remota, di rimaner vittima di una simile complicanza“, proseguendo con l'esposizione dei danni già richiesti in primo grado.
3 Con il 2° motivo intitolato “SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI”, si afferma testualmente: “La sentenza impugnata, inoltre, nulla osserva in ordine alla richiesta di ammettersi C.T.U. medico legale sulla persona del Sig. al fine di valutare la Parte_1 natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il grado di invalidità permanente residuato al danneggiato, nonostante le evidenti esigenze istruttorie sottese al giudizio di primo grado, rendendo il giudizio incompleto e insufficiente dal punto di vista probatorio. Invero, la complessità delle questioni insite nell'oggetto del giudizio de quo, rendeva necessaria un'analisi che necessariamente valutasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il grado di invalidità permanente residuato al danneggiato.”
I surriferiti motivi, all'evidenza, non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata, ovvero con la assoluta carenza di prova del fatto storico su cui si fonderebbe la asserita responsabilità del sanitario, ovvero che nel 2016 il si fosse recato a visita dal dott. , sia del nesso di causalità, ovvero che questi Pt_1 CP_2 avrebbe omesso di diagnosticare il carcinoma all'orecchio destro da cui sarebbe stato affetto il
, patologia che avrebbe comportato, quattro anni dopo, nel 2020, un intervento di Pt_1 asportazione della neoplasia con parziale amputazione dell'orecchio.
A fronte di tale carenza probatoria correttamente non è stata disposta la chiesta consulenza tecnica medico legale in assenza di prova del fatto colposo ascritto ad uno dei due convenuti.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. non avendo l'appellante censurato le statuizioni del giudice di prime cure limitandosi a riproporre le domande avanzate in primo grado e rigettate dal tribunale.
Infatti, il sopra citato articolo, anche nella nuova formulazione introdotta dal D.L.vo
10.10.2022, n.149 applicabile agli appelli notificati dopo il 28.2.2023, come quello odierno, impone all'appellante l'onere di specificare, con i motivi di gravame, il capo della decisione che si impugna;
le specifiche censure che si muovono alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
,di indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nessuna di tali prescrizioni è stata osservata con il proposto gravame che va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado, in considerazione dell'esito del gravame, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore di entrambi gli appellati nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe vigenti secondo il valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria e di
4 trattazione non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Inoltre, l'appellante va condannato al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, tale responsabilità va ravvisata in capo alla parte che abbia - come nel caso in esame - colpevolmente proposto un appello inammissibile, i cui motivi non sono coerenti con la sentenza di prime cure ma ripetitivi delle stesse ragioni proposte in primo grado, così comportando la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96
c.p.c., posto che la inconsistenza giuridica del gravame avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la sua proposizione (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3,
c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020,
n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €….
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello principale, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.639/2023 R.G., dichiara inammissibile l'appello avanzato da con atto di Parte_1
5 citazione notificato il 10.5.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.2400/2022 del
7.12.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida per ciascuna parte appellata in €.5.200,00 quali compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di entrambi gli appellati che quantifica per ciascuno in €.2.600,00; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.639/2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania via Aosta, 5 presso lo studio dell'avv. Rita Santocono Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandra Formisano come da procura in atti;
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliato in Catania via Canfora, 76 presso lo studio dell'avv. Salvatore Irullo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 3.10.2025 i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.2400/2022, emessa all'udienza del 7.12.2022 ai sensi dell'art.283 bis c.p.c., il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei riguardi di e dell Parte_1 CP_2 [...]
in mancanza di alcuna prova circa la fonte dell'obbligazione inadempiuta, Controparte_1 del fatto colposo generatore della responsabilità del convenuto, nonchè che l'attore si fosse recato presso il medico curante nel 2016, nulla statuendo sulle spese stante la contumacia di entrambi i convenuti.
Con atto di citazione notificato il 10.5.2023, proponeva appello Parte_1 avverso la detta sentenza, chiedendo, previa consulenza tecnica d'ufficio, l'accoglimento delle domande risarcitorie da quantificarsi nella somma corrispondente alle lesioni subite, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità ex art Controparte_1
342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame che andava rigettato in assenza di qualunque responsabilità in capo all' oltre il pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Si costituiva altresì contestando l'ammissibilità dell'impugnazione per CP_2 violazione dell'art.342 c.p.c. e rilevando che dalla stessa cartella clinica prodotta dall'appellante del 3.11.2020 emergeva che il medico curante fosse soggetto diverso dal . CP_2
Chiedeva anche la condanna dell'appellante a pagare le spese di lite e, ai sensi dell'art.96
c.p.c., il risarcimento del danno per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la discussione, ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. al 24.1.2025, ma con istanza depositata fuori udienza il 30.10.2024, il difensore dell'appellante chiedeva l'interrompersi il giudizio ai sensi dell'art.301 c.p.c. stante la disposta sospensione dall'albo forense del professionista.
Con ordinanza resa fuori udienza e depositata il 7.11.2024, il collegio dichiarava interrotto il giudizio ai sensi dell'art.301 c.p.c.
Con ricorso in riassunzione del 3.2.2025, si costituiva con un nuovo Pt_1 Parte_1 difensore per riassumere il giudizio insistendo nelle difese spiegate dal precedente difensore.
Fissata l'udienza del 11.4.2025 per la prosecuzione della causa, si costituivano sia l
[...]
che insistendo nelle difese già avanzate. CP_3 CP_2
All'udienza del 3.10.2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1) Il proposto appello è inammissibile non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, ma limitandosi a reiterare le domande e le difese spiegate in primo grado.
2 Invero, a fronte della domanda di risarcimento del danno per presunte responsabilità da ascriversi al medico , che secondo l'assunto attoreo troverebbero fondamento CP_2 nell'allegato inadempimento di questi per non avere diagnosticato al paziente tempestivamente nel
2016 una neoformazione carcinomatosa all'orecchio destro, il Tribunale di Siracusa ha rilevato in primo luogo l'assenza di alcuna censura in ordine alla condotta dell'altro convenuto, ovvero dell' , “stante l'omissione di qualsiasi allegazione sul Controparte_1
Cont punto”, mentre relativamente al medico convenuto, anch'egli rimasto contumace come l' ha rilevato l'assenza di alcuna attività istruttoria per supportare le domande risarcitorie proposte, non avendo l'attore alla prima udienza nemmeno richiesto i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., per cui la causa senza istruttoria veniva rinviata per la decisione.
La sentenza impugnata ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dall'attore con la seguente motivazione: “Alcuna prova è stata fornita circa la fonte negoziale o legale dell'obbligazione inadempiuta, ovvero circa il fatto colposo generatore della responsabilità del convenuto, non risultando, in particolare, dimostrato il fatto che l'attore si sia mai recato a visita presso il curante nell'anno 2016. Al riguardo, basti rilevare l'assoluto difetto di prove costituite (le cartelle cliniche in atti riguardano solo gli interventi chirurgici del 2020 e non fanno alcuna menzione di precedenti controlli presso il curante), o costituende (non sono state formulate richieste di prova orale, né richiesti i termini ex art. 183 c.p.c.)”.
La surriferita motivazione è rimasta priva di ogni censura.
L'atto di appello reitera le stesse difese e domande contenute nell'atto di citazione di primo grado senza confrontarsi sulla carenza di prova statuita dal giudice di prime cure.
Con il 1° motivo intitolato “Sul risarcimento dei danni patiti”, l'appellante testualmente deduce: “Alla luce dei fatti di cui in narrativa, appare in modo del tutto manifesto il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il risarcimento dei gravi danni illegittimamente patiti, dato il nesso di causalità tra l'evento dannoso (nella specie l'amputazione dell'orecchio destro) e
l'azione/omissione dell'odierno convenuto. Come già lamentato in seno all'atto introduttivo di primo grado, è opportuno osservare come i pregiudizi tutti arrecati al Sig. siano Pt_1 conseguenza immediata e diretta di errore diagnostico atteso che il medico, in presenza dei sintomi, non è stato in grado di stabilire in maniera corretta la patologia sofferta dal paziente, per mancata disposizione dei controlli e degli accertamenti necessari per formulare una diagnosi corretta. Né tantomeno l'odierno esponente, prima di sottoporsi alla suddetta operazione, veniva informato circa la possibilità, anche remota, di rimaner vittima di una simile complicanza“, proseguendo con l'esposizione dei danni già richiesti in primo grado.
3 Con il 2° motivo intitolato “SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI”, si afferma testualmente: “La sentenza impugnata, inoltre, nulla osserva in ordine alla richiesta di ammettersi C.T.U. medico legale sulla persona del Sig. al fine di valutare la Parte_1 natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il grado di invalidità permanente residuato al danneggiato, nonostante le evidenti esigenze istruttorie sottese al giudizio di primo grado, rendendo il giudizio incompleto e insufficiente dal punto di vista probatorio. Invero, la complessità delle questioni insite nell'oggetto del giudizio de quo, rendeva necessaria un'analisi che necessariamente valutasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il grado di invalidità permanente residuato al danneggiato.”
I surriferiti motivi, all'evidenza, non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata, ovvero con la assoluta carenza di prova del fatto storico su cui si fonderebbe la asserita responsabilità del sanitario, ovvero che nel 2016 il si fosse recato a visita dal dott. , sia del nesso di causalità, ovvero che questi Pt_1 CP_2 avrebbe omesso di diagnosticare il carcinoma all'orecchio destro da cui sarebbe stato affetto il
, patologia che avrebbe comportato, quattro anni dopo, nel 2020, un intervento di Pt_1 asportazione della neoplasia con parziale amputazione dell'orecchio.
A fronte di tale carenza probatoria correttamente non è stata disposta la chiesta consulenza tecnica medico legale in assenza di prova del fatto colposo ascritto ad uno dei due convenuti.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. non avendo l'appellante censurato le statuizioni del giudice di prime cure limitandosi a riproporre le domande avanzate in primo grado e rigettate dal tribunale.
Infatti, il sopra citato articolo, anche nella nuova formulazione introdotta dal D.L.vo
10.10.2022, n.149 applicabile agli appelli notificati dopo il 28.2.2023, come quello odierno, impone all'appellante l'onere di specificare, con i motivi di gravame, il capo della decisione che si impugna;
le specifiche censure che si muovono alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
,di indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nessuna di tali prescrizioni è stata osservata con il proposto gravame che va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado, in considerazione dell'esito del gravame, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore di entrambi gli appellati nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe vigenti secondo il valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria e di
4 trattazione non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Inoltre, l'appellante va condannato al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, tale responsabilità va ravvisata in capo alla parte che abbia - come nel caso in esame - colpevolmente proposto un appello inammissibile, i cui motivi non sono coerenti con la sentenza di prime cure ma ripetitivi delle stesse ragioni proposte in primo grado, così comportando la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96
c.p.c., posto che la inconsistenza giuridica del gravame avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la sua proposizione (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3,
c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020,
n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €….
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello principale, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.639/2023 R.G., dichiara inammissibile l'appello avanzato da con atto di Parte_1
5 citazione notificato il 10.5.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.2400/2022 del
7.12.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida per ciascuna parte appellata in €.5.200,00 quali compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di entrambi gli appellati che quantifica per ciascuno in €.2.600,00; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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