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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51593/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 51593/2021 promossa da:
(c. f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO FRANCO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), Parte_2 C.F._1
contumace
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. E_ P.IVA_2
SARDELLA ANTONIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette,
A. Accertare e dichiarare il diritto della Parte_3 al totale ristoro dei canoni a scadere oltre il prezzo dell'opzione e, per l'effetto, condannare il Sig.
in solido con la Compagnia Assicurativa al Parte_2 E_ pagamento, in favore della , della Parte_3 somma pari ad € 255.909,36 oltre spese, interessi e rivalutazione, o di quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B. nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile l'art. 547 cod. comma I, cod. nav. navigazione, si richiede di voler sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale;
C. in ogni caso, condannare le parti convenute in solido tra loro, o chi tra di esse ritenuto di ragione, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta costituita
Piaccia all'On. Tribunale, ogni contrario assunto disatteso, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, conclusione e produzione, salvo gravame:
In rito
- disporre ex art. 295 c.p.c., anche d'ufficio, la sospensione necessaria dell'odierno processo sino all'esito definitivo del giudizio penale pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro n. 2437/2020 R.G.N.R. - n. 3312/2020 R.G.GIP;
In via pregiudiziale
- ferma l'istanza che precede, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 [...]
e, quindi, l'inammissibilità dell'azione e della domanda attorea, e, E_ conseguentemente, respingere le pretese avanzate da Parte_1
nei confronti di;
[...] E_
Nel merito, in via preliminare a. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva di Parte_1
e il difetto di titolarità passiva di in relazione alla
[...] E_ domanda di condanna in solido formulata dall'attrice nei confronti della Compagnia per inadempimento del sig. alle obbligazioni da questo assunte in base al contratto di Pt_2 locazione finanziaria n. CL11038250, cui è estranea e, E_ conseguentemente, visto anche l'art. 112 c.p.c., respingere le pretese fatte valere, a tale titolo, da parte attrice nei confronti della Compagnia;
pagina 2 di 8 b. senza rinunciare alle conclusioni che precedono, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nonostante il disposto dell'art. 112 c.p.c., dovesse essere esaminata la domanda dell'attrice con riferimento al contratto di assicurazione stipulato tra e E_ Parte_2 dichiarare, comunque, anche a prescindere dall'accoglimento o meno delle conclusioni che precedono, in via preliminare la nullità o l'annullamento del contratto di assicurazione e, comunque, previo rigetto della domanda rivolta da parte attrice a codesto Ill.mo Tribunale “di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.” in relazione all'art. 547 cod. nav., l'intervenuta prescrizione in capo a Parte_1
di ogni eventuale, benché denegato, diritto da questa assunto in relazione alla
[...]
Polizza n. F52.082.0000201115 e, conseguentemente, respingere, senz'altro, la domanda di
“pagamento” e, comunque, ogni domanda formulata da Parte_1
nei confronti di in quanto prescritta;
[...] E_
Nel merito, in via principale gradatamente
- ferme restando le assorbenti conclusioni che precedono, accertata, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. e/o all'art. 1909 comma 1 c.c., dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità della Polizza n. F52.082.0000201115 e, per l'effetto, respingere le avverse pretese e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo ed in alcuna misura, è dovuta da E_
a , in relazione alla suddetta Polizza e/o Parte_1 all'evento e/o ai fatti di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono rigettare, in ogni caso, la domanda dell'attrice per intervenuta decadenza e perdita di qualsivoglia, benché denegato, diritto relativo alla Polizza n. F52.082.0000201115, stante la tardività della denuncia del sinistro in relazione all'inadempimento dell'obbligo di cui all'art.
6.1 delle Condizioni Generali di Polizza e, comunque, indipendentemente da detta clausola, in relazione all'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1913 c.c. con le conseguenze di cui all'art. 1915 comma 1 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e, comunque, indipendentemente dalle stesse, accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di prova dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa e degli asseriti danni e, comunque, accertare e dichiarare alla luce delle esclusioni di Polizza, nonché delle disposizioni contrattuali e di legge espressamente richiamate dalla Compagnia nei propri atti l'assenza e/o l'esclusione della copertura assicurativa e/o l'inoperatività della garanzia di cui alla Polizza n. F52.082.0000201115 in relazione all'evento assunto ex adverso ad oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, respingere, nell'un caso e/o nell'altro, ogni pretesa di pagamento a qualsivoglia titolo fatta valere da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, dichiarando che, ai E_ termini di contratto e di legge, non sussiste in capo a alcuna E_ obbligazione di pagamento e che nessuna somma, ad alcun titolo ed in alcuna misura, è da essa pagina 3 di 8 dovuta alla società attrice e/o ad alcun altro in dipendenza del suddetto contratto di assicurazione n. F52.082.0000201115 e/o dell'evento ex adverso assunto e/o dei fatti di causa;
In subordine
- nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono ed in cui dovesse essere fornita ex adverso la prova del fatto costitutivo ex art. 2697 c.c. e ritenersi operativa la garanzia di cui alla Polizza n. F52.082.0000201115 e/o insussistenti le eccepite esclusioni di contratto e/o di legge, nonché di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, respinte in ogni caso anche nel quantum le avverse pretese nella misura ex adverso domandata, poiché infondate e non provate, respinta, senz'altro, sia la domanda generica, da dichiararsi per ciò solo nulla, formulata ex adverso a titolo di “spese”, sia la domanda di rivalutazione monetaria non essendo allegato né provato il maggior danno ex art. 1224 c.c., limitare, in base all'art. 1893 c.c. nonché all'art. 1909 comma 2 c.c. - da applicarsi in subordine alla mancata pronuncia di annullamento e/o di invalidità del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. e/o ex art. 1909 comma 1 c.c. - l'eventuale e denegata condanna della Compagnia al pagamento dell'importo, complessivo ed omnicomprensivo, pari alla differenza tra la somma che dovesse risultare dovuta in applicazione del criterio stabilito dallo stesso art. 1893 c.c. e tutte le somme corrisposte da a Parte_2 Parte_1 in dipendenza del contratto di leasing n. CL11038250 del 15.2.2019, da cui andrà dedotta, altresì,
l'ulteriore somma riguardante gli “oggetti personali del contraente” (nella misura di € 9.570,00, ovvero di € 11.675,00) nonché la franchigia (di € 960,00 ovvero di € 1.168,00) rigettando, di conseguenza, per l'eccedenza la domanda attorea, il tutto da contenersi, comunque, nei limiti contrattuali e del massimale di Polizza di € 319.000,00 ovvero di € 389.180,00 (iva inclusa);
- nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di riduzione ex art. 1893 c.c. limitare l'eventuale e denegata condanna di al pagamento E_ della somma, complessiva ed omnicomprensiva, pari alla differenza tra il valore di mercato della barca al momento dell'asserito sinistro (iva esclusa) e tutte le somme nel frattempo pagate a
[...]
da in esecuzione del contratto Parte_1 Parte_2 di leasing n. CL11038250, dalla quale, ovvero da qualunque somma dovesse essere accertata come dovuta, dovrà in ogni caso dedursi, altresì, l'importo di € 15.709,00 (riguardante gli
“oggetti personali” del contraente) e la franchigia di € 1.395,00, e comunque gli scoperti e le franchigie contrattuali come stabilite in Polizza, rigettando di conseguenza per l'eccedenza la domanda attorea, il tutto da contenersi, comunque, nei limiti contrattuali e del massimale di cui alla Polizza n. F52.082.0000201115;
In ogni caso
- disporre, comunque, in forza del richiamato art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, stante la pendenza davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro del procedimento penale n. 2437/2020 R.G.N.R - n. 3312/2020 R.G. GIP, la sospensione, fino alla pronuncia definitiva del magistrato penale, del pagamento dell'indennità assicurativa che, in qualunque misura, la Compagnia fosse denegatamente condannata a corrispondere all'attrice, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese;
pagina 4 di 8 In via istruttoria
- accogliere l'istanza formulata ex art. 153 c.p.c. da depositata in E_ data 16.10.2024; - nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, respinte le istanze istruttorie, tutte, formulate dall'attrice, ammettere
, senza alcuna inversione, alla prova testimoniale sulle seguenti E_ circostanze:
1) “vero che ha accertato che, nell'anno 2019, il prezzo di listino della imbarcazione prodotta dalla di nuova costruzione modello Invictus GT370, come descritta nel contratto di CP_2 leasing n.CL11038250 stipulato tra CGL Compagnie Generale de Location d'Equipements SA e che le si mostra in copia (doc.2 attoreo) e di cui alla scheda tecnica che, pure, le si Parte_2 mostra in copia (doc.13 ) era pari ad € 319.000,00; 2) d.v.c. ha CP_1 accertato che il valore medio di mercato dell'imbarcazione prodotta dalla modello CP_2
Invictus GT370, come descritta nel contratto di leasing n.CL11038250 stipulato tra CGL
Compagnie Generale de Location d'Equipements SA e che le si mostra in copia Parte_2
(doc.2 attoreo) era pari, negli anni 2018/2019/2020, a ca. € 300.000,00 come da Lei verificato confrontando le quotazioni della della Parte_4 Parte_5
della Adria Luxury Boats, della BoatShop Menorca S.L., della
[...] [...]
della Marina Grup, della Rightboat che le si mostrano in copia (documenti da Controparte_3
n. 22 a n. 28 ). CP_1
Si indica come teste il Cpt. Matteo Orsini, presso lo Studio Tecnico Navale Orsini Srl, con sede in 57121 Livorno, Via dei Ramai n.13.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori, iva e cpa, e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 255.909,36, oltre interessi e rivalutazione, vantato da parte attrice nei confronti di in forza del contratto di locazione finanziaria stipulato tra Parte_2
le parti in data 15/2/2019 (v. doc. 2 att.), nonché nei confronti della compagnia
[...]
a titolo di indennizzo, in forza della polizza conclusa dal predetto E_
utilizzatore e vincolata in favore di parte attrice, quale concedente (v. doc. 3 att.). Pt_2
Il leasing in questione è relativo ad una imbarcazione tipo INVICTUS 37, numero di serie pagina 5 di 8 ITASC37G06A919, matricola n. 2GE8667D, denominata “Light”.
Parte attrice ha allegato che detta imbarcazione è stata oggetto di furto, come appreso da una raccomandata del 24/12/2019 ad essa indirizzata dall'Ufficio circondariale marittimo di SA
IT GU (v. doc. 4 att.). In tale comunicazione l'Ufficio dà atto di aver ricevuto dal corrispondente due denunce di furto dell'imbarcazione sporte da Controparte_4 Pt_2
rispettivamente in data 8/12/2019 presso la stazione Carabinieri di e in data 10/12/2019 CP_4
presso la stazione di Badolato.
La parte ha, altresì, allegato di aver ricevuto da solo in data 14/2/2020 copia della Pt_2
denuncia di furto, senza precisare quale. In proposito ha indicato il doc. 5, che è una mail di Parte a avente ad oggetto “denuncia di furto”, del seguente tenore: “Buongiorno come Pt_2
d'accordi invio denuncia dell'imbarcazione invictus 370 n. contratto F52.082.0000201115
AGENZIA FIRENZE F52 .”
È presumibile, quindi, che la denuncia sia allegata alla mail, ma sorprendentemente l'allegato non
è stato prodotto.
Nel corpo della citazione è riportato questo passaggio che sarebbe tratto dalla denuncia: “sono stato vittima di un furto presumibilmente dal 21/11/2019 al 28/11/2019 in parcheggio custodito generico. Il fatto è avvenuto a Badolato (CZ), porto turistico Le Bocche di Gallipari, cap.88060.
La refurtiva del fatto è composta da:
1. natante a motore per un valore di 400000,00 euro parcheggiato all'interno del Porto di Badolato”.
Sempre parte attrice ha dedotto che, a seguito del furto, il contratto di leasing si è risolto in forza della clausola contrattuale n. 16, lett. c), con conseguente obbligo dell'utilizzatore di pagare i canoni residui e il prezzo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto e cioè l'importo oggetto della domanda, che è al netto di alcuni canoni ulteriormente versati dall'utilizzatore.
3. Utilizzatore
Nei confronti del convenuto contumace non opera l'art. 115 c.p.c. e pertanto tutte le circostanze di fatto allegate da parte attrice sono contestate e devono essere provate. Nel caso di specie, quindi, anche la circostanza relativa al furto deve intendersi contestata. L'inspiegabile mancata produzione della denuncia impedisce di ritenere tale fatto provato. A tal fine non è sufficiente la raccomandata dell'Ufficio marittimo, perché essa non fornisce alcun apporto autonomo a sostegno del verificarsi del furto, dal momento che si limita a ritenere tale fatto in forza delle pagina 6 di 8 denunce di Inoltre, proprio il fatto, anomalo, che siano state sporte due denunce, rende Pt_2
ancora più necessario il loro esame integrale, al fine di verificare la congruenza e la verosimiglianza dei fatti esposti e tale verifica non è possibile in base al breve stralcio riportato in citazione, del quale non è nemmeno possibile verificare l'effettiva corrispondenza al testo della denuncia, oltre al fatto che non è noto neanche da quale denuncia sia stata operata la citazione.
La clausola contrattuale invocata quale titolo per la condanna di al pagamento di una Pt_2
somma ha come presupposto il furto dell'imbarcazione, di modo che in difetto della prova di tale evento non sussiste il credito vantato verso l'utilizzatore.
Si osserva, altresì, che nessuno dei capitoli di prova dedotti con la memoria istruttoria ha per oggetto il fatto del furto.
La domanda nei confronti di va, pertanto, rigettata. Pt_2
4. Assicuratore
L'assicuratore ha specificatamente contestato il furto, evidenziando non solo che non è stata prodotta la denuncia, ma anche alcuni elementi di incongruenza che hanno addirittura dato luogo ad un procedimento penale nei confronti di una serie di indagati, tra cui anche per il reato Pt_2
di truffa assicurativa (art. 642 c.p.). In particolare, l'assicuratore ha rilevato che all'epoca del presunto furto il porto di Badolato risultava chiuso alla transitabilità per una ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo (v. doc. 8 conv.) e che la società che gestiva quel porto non era più operativa in quella provincia (v. doc. 12 conv.).
In comparsa conclusionale parte attrice ha affermato che “non è in contestazione, anche alla luce del comportamento del convenuto che l'imbarcazione assicurata, di proprietà Pt_2 dell'attrice, sia stata ad essa sottratta fraudolentemente e di cui, nonostante le indagini in corso, si sia persa ogni traccia, con ingiusta perdita del possesso da parte della .”. La difesa, Pt_1
non molto chiara, sembra invocare il proprio diritto all'indennizzo anche se la sottrazione fosse stata commessa fraudolentemente dallo stesso utilizzatore. In proposito si osserva che si tratta della allegazione di un fatto nuovo e diverso, non ammissibile in comparsa conclusionale. Inoltre, fondatamente la compagnia ha eccepito in tale ipotesi l'inoperatività della copertura in forza dell'art.
5.7 delle condizioni generali di polizza, in base al quale “Qualunque sia la garanzia presa in considerazione il Contratto di Assicurazione non opera in relazione ai danni materiali e/o alla persona: … 7. Conseguenti a condotte illecite poste in essere dal Contraente e/o dall'Assicurato.”
pagina 7 di 8 Tenuto conto ciò e richiamate le considerazioni già sopra svolte circa l'impossibilità di una verifica circa l'attendibilità delle denunce, in mancanza dei relativi documenti, si deve concludere che anche nei confronti dell'assicuratore non è stato provato il furto, di modo che la domanda di indennizzo assicurativo richiesto per tale sinistro non può essere accolta.
Restano così assorbite le ulteriori difese svolte dalla parte.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta costituita le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 20 febbraio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 51593/2021 promossa da:
(c. f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO FRANCO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), Parte_2 C.F._1
contumace
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. E_ P.IVA_2
SARDELLA ANTONIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette,
A. Accertare e dichiarare il diritto della Parte_3 al totale ristoro dei canoni a scadere oltre il prezzo dell'opzione e, per l'effetto, condannare il Sig.
in solido con la Compagnia Assicurativa al Parte_2 E_ pagamento, in favore della , della Parte_3 somma pari ad € 255.909,36 oltre spese, interessi e rivalutazione, o di quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B. nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile l'art. 547 cod. comma I, cod. nav. navigazione, si richiede di voler sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale;
C. in ogni caso, condannare le parti convenute in solido tra loro, o chi tra di esse ritenuto di ragione, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta costituita
Piaccia all'On. Tribunale, ogni contrario assunto disatteso, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, conclusione e produzione, salvo gravame:
In rito
- disporre ex art. 295 c.p.c., anche d'ufficio, la sospensione necessaria dell'odierno processo sino all'esito definitivo del giudizio penale pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro n. 2437/2020 R.G.N.R. - n. 3312/2020 R.G.GIP;
In via pregiudiziale
- ferma l'istanza che precede, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 [...]
e, quindi, l'inammissibilità dell'azione e della domanda attorea, e, E_ conseguentemente, respingere le pretese avanzate da Parte_1
nei confronti di;
[...] E_
Nel merito, in via preliminare a. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva di Parte_1
e il difetto di titolarità passiva di in relazione alla
[...] E_ domanda di condanna in solido formulata dall'attrice nei confronti della Compagnia per inadempimento del sig. alle obbligazioni da questo assunte in base al contratto di Pt_2 locazione finanziaria n. CL11038250, cui è estranea e, E_ conseguentemente, visto anche l'art. 112 c.p.c., respingere le pretese fatte valere, a tale titolo, da parte attrice nei confronti della Compagnia;
pagina 2 di 8 b. senza rinunciare alle conclusioni che precedono, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nonostante il disposto dell'art. 112 c.p.c., dovesse essere esaminata la domanda dell'attrice con riferimento al contratto di assicurazione stipulato tra e E_ Parte_2 dichiarare, comunque, anche a prescindere dall'accoglimento o meno delle conclusioni che precedono, in via preliminare la nullità o l'annullamento del contratto di assicurazione e, comunque, previo rigetto della domanda rivolta da parte attrice a codesto Ill.mo Tribunale “di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.” in relazione all'art. 547 cod. nav., l'intervenuta prescrizione in capo a Parte_1
di ogni eventuale, benché denegato, diritto da questa assunto in relazione alla
[...]
Polizza n. F52.082.0000201115 e, conseguentemente, respingere, senz'altro, la domanda di
“pagamento” e, comunque, ogni domanda formulata da Parte_1
nei confronti di in quanto prescritta;
[...] E_
Nel merito, in via principale gradatamente
- ferme restando le assorbenti conclusioni che precedono, accertata, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. e/o all'art. 1909 comma 1 c.c., dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità della Polizza n. F52.082.0000201115 e, per l'effetto, respingere le avverse pretese e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo ed in alcuna misura, è dovuta da E_
a , in relazione alla suddetta Polizza e/o Parte_1 all'evento e/o ai fatti di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono rigettare, in ogni caso, la domanda dell'attrice per intervenuta decadenza e perdita di qualsivoglia, benché denegato, diritto relativo alla Polizza n. F52.082.0000201115, stante la tardività della denuncia del sinistro in relazione all'inadempimento dell'obbligo di cui all'art.
6.1 delle Condizioni Generali di Polizza e, comunque, indipendentemente da detta clausola, in relazione all'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1913 c.c. con le conseguenze di cui all'art. 1915 comma 1 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e, comunque, indipendentemente dalle stesse, accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di prova dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa e degli asseriti danni e, comunque, accertare e dichiarare alla luce delle esclusioni di Polizza, nonché delle disposizioni contrattuali e di legge espressamente richiamate dalla Compagnia nei propri atti l'assenza e/o l'esclusione della copertura assicurativa e/o l'inoperatività della garanzia di cui alla Polizza n. F52.082.0000201115 in relazione all'evento assunto ex adverso ad oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, respingere, nell'un caso e/o nell'altro, ogni pretesa di pagamento a qualsivoglia titolo fatta valere da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, dichiarando che, ai E_ termini di contratto e di legge, non sussiste in capo a alcuna E_ obbligazione di pagamento e che nessuna somma, ad alcun titolo ed in alcuna misura, è da essa pagina 3 di 8 dovuta alla società attrice e/o ad alcun altro in dipendenza del suddetto contratto di assicurazione n. F52.082.0000201115 e/o dell'evento ex adverso assunto e/o dei fatti di causa;
In subordine
- nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono ed in cui dovesse essere fornita ex adverso la prova del fatto costitutivo ex art. 2697 c.c. e ritenersi operativa la garanzia di cui alla Polizza n. F52.082.0000201115 e/o insussistenti le eccepite esclusioni di contratto e/o di legge, nonché di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, respinte in ogni caso anche nel quantum le avverse pretese nella misura ex adverso domandata, poiché infondate e non provate, respinta, senz'altro, sia la domanda generica, da dichiararsi per ciò solo nulla, formulata ex adverso a titolo di “spese”, sia la domanda di rivalutazione monetaria non essendo allegato né provato il maggior danno ex art. 1224 c.c., limitare, in base all'art. 1893 c.c. nonché all'art. 1909 comma 2 c.c. - da applicarsi in subordine alla mancata pronuncia di annullamento e/o di invalidità del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. e/o ex art. 1909 comma 1 c.c. - l'eventuale e denegata condanna della Compagnia al pagamento dell'importo, complessivo ed omnicomprensivo, pari alla differenza tra la somma che dovesse risultare dovuta in applicazione del criterio stabilito dallo stesso art. 1893 c.c. e tutte le somme corrisposte da a Parte_2 Parte_1 in dipendenza del contratto di leasing n. CL11038250 del 15.2.2019, da cui andrà dedotta, altresì,
l'ulteriore somma riguardante gli “oggetti personali del contraente” (nella misura di € 9.570,00, ovvero di € 11.675,00) nonché la franchigia (di € 960,00 ovvero di € 1.168,00) rigettando, di conseguenza, per l'eccedenza la domanda attorea, il tutto da contenersi, comunque, nei limiti contrattuali e del massimale di Polizza di € 319.000,00 ovvero di € 389.180,00 (iva inclusa);
- nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di riduzione ex art. 1893 c.c. limitare l'eventuale e denegata condanna di al pagamento E_ della somma, complessiva ed omnicomprensiva, pari alla differenza tra il valore di mercato della barca al momento dell'asserito sinistro (iva esclusa) e tutte le somme nel frattempo pagate a
[...]
da in esecuzione del contratto Parte_1 Parte_2 di leasing n. CL11038250, dalla quale, ovvero da qualunque somma dovesse essere accertata come dovuta, dovrà in ogni caso dedursi, altresì, l'importo di € 15.709,00 (riguardante gli
“oggetti personali” del contraente) e la franchigia di € 1.395,00, e comunque gli scoperti e le franchigie contrattuali come stabilite in Polizza, rigettando di conseguenza per l'eccedenza la domanda attorea, il tutto da contenersi, comunque, nei limiti contrattuali e del massimale di cui alla Polizza n. F52.082.0000201115;
In ogni caso
- disporre, comunque, in forza del richiamato art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, stante la pendenza davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro del procedimento penale n. 2437/2020 R.G.N.R - n. 3312/2020 R.G. GIP, la sospensione, fino alla pronuncia definitiva del magistrato penale, del pagamento dell'indennità assicurativa che, in qualunque misura, la Compagnia fosse denegatamente condannata a corrispondere all'attrice, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese;
pagina 4 di 8 In via istruttoria
- accogliere l'istanza formulata ex art. 153 c.p.c. da depositata in E_ data 16.10.2024; - nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, respinte le istanze istruttorie, tutte, formulate dall'attrice, ammettere
, senza alcuna inversione, alla prova testimoniale sulle seguenti E_ circostanze:
1) “vero che ha accertato che, nell'anno 2019, il prezzo di listino della imbarcazione prodotta dalla di nuova costruzione modello Invictus GT370, come descritta nel contratto di CP_2 leasing n.CL11038250 stipulato tra CGL Compagnie Generale de Location d'Equipements SA e che le si mostra in copia (doc.2 attoreo) e di cui alla scheda tecnica che, pure, le si Parte_2 mostra in copia (doc.13 ) era pari ad € 319.000,00; 2) d.v.c. ha CP_1 accertato che il valore medio di mercato dell'imbarcazione prodotta dalla modello CP_2
Invictus GT370, come descritta nel contratto di leasing n.CL11038250 stipulato tra CGL
Compagnie Generale de Location d'Equipements SA e che le si mostra in copia Parte_2
(doc.2 attoreo) era pari, negli anni 2018/2019/2020, a ca. € 300.000,00 come da Lei verificato confrontando le quotazioni della della Parte_4 Parte_5
della Adria Luxury Boats, della BoatShop Menorca S.L., della
[...] [...]
della Marina Grup, della Rightboat che le si mostrano in copia (documenti da Controparte_3
n. 22 a n. 28 ). CP_1
Si indica come teste il Cpt. Matteo Orsini, presso lo Studio Tecnico Navale Orsini Srl, con sede in 57121 Livorno, Via dei Ramai n.13.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori, iva e cpa, e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 255.909,36, oltre interessi e rivalutazione, vantato da parte attrice nei confronti di in forza del contratto di locazione finanziaria stipulato tra Parte_2
le parti in data 15/2/2019 (v. doc. 2 att.), nonché nei confronti della compagnia
[...]
a titolo di indennizzo, in forza della polizza conclusa dal predetto E_
utilizzatore e vincolata in favore di parte attrice, quale concedente (v. doc. 3 att.). Pt_2
Il leasing in questione è relativo ad una imbarcazione tipo INVICTUS 37, numero di serie pagina 5 di 8 ITASC37G06A919, matricola n. 2GE8667D, denominata “Light”.
Parte attrice ha allegato che detta imbarcazione è stata oggetto di furto, come appreso da una raccomandata del 24/12/2019 ad essa indirizzata dall'Ufficio circondariale marittimo di SA
IT GU (v. doc. 4 att.). In tale comunicazione l'Ufficio dà atto di aver ricevuto dal corrispondente due denunce di furto dell'imbarcazione sporte da Controparte_4 Pt_2
rispettivamente in data 8/12/2019 presso la stazione Carabinieri di e in data 10/12/2019 CP_4
presso la stazione di Badolato.
La parte ha, altresì, allegato di aver ricevuto da solo in data 14/2/2020 copia della Pt_2
denuncia di furto, senza precisare quale. In proposito ha indicato il doc. 5, che è una mail di Parte a avente ad oggetto “denuncia di furto”, del seguente tenore: “Buongiorno come Pt_2
d'accordi invio denuncia dell'imbarcazione invictus 370 n. contratto F52.082.0000201115
AGENZIA FIRENZE F52 .”
È presumibile, quindi, che la denuncia sia allegata alla mail, ma sorprendentemente l'allegato non
è stato prodotto.
Nel corpo della citazione è riportato questo passaggio che sarebbe tratto dalla denuncia: “sono stato vittima di un furto presumibilmente dal 21/11/2019 al 28/11/2019 in parcheggio custodito generico. Il fatto è avvenuto a Badolato (CZ), porto turistico Le Bocche di Gallipari, cap.88060.
La refurtiva del fatto è composta da:
1. natante a motore per un valore di 400000,00 euro parcheggiato all'interno del Porto di Badolato”.
Sempre parte attrice ha dedotto che, a seguito del furto, il contratto di leasing si è risolto in forza della clausola contrattuale n. 16, lett. c), con conseguente obbligo dell'utilizzatore di pagare i canoni residui e il prezzo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto e cioè l'importo oggetto della domanda, che è al netto di alcuni canoni ulteriormente versati dall'utilizzatore.
3. Utilizzatore
Nei confronti del convenuto contumace non opera l'art. 115 c.p.c. e pertanto tutte le circostanze di fatto allegate da parte attrice sono contestate e devono essere provate. Nel caso di specie, quindi, anche la circostanza relativa al furto deve intendersi contestata. L'inspiegabile mancata produzione della denuncia impedisce di ritenere tale fatto provato. A tal fine non è sufficiente la raccomandata dell'Ufficio marittimo, perché essa non fornisce alcun apporto autonomo a sostegno del verificarsi del furto, dal momento che si limita a ritenere tale fatto in forza delle pagina 6 di 8 denunce di Inoltre, proprio il fatto, anomalo, che siano state sporte due denunce, rende Pt_2
ancora più necessario il loro esame integrale, al fine di verificare la congruenza e la verosimiglianza dei fatti esposti e tale verifica non è possibile in base al breve stralcio riportato in citazione, del quale non è nemmeno possibile verificare l'effettiva corrispondenza al testo della denuncia, oltre al fatto che non è noto neanche da quale denuncia sia stata operata la citazione.
La clausola contrattuale invocata quale titolo per la condanna di al pagamento di una Pt_2
somma ha come presupposto il furto dell'imbarcazione, di modo che in difetto della prova di tale evento non sussiste il credito vantato verso l'utilizzatore.
Si osserva, altresì, che nessuno dei capitoli di prova dedotti con la memoria istruttoria ha per oggetto il fatto del furto.
La domanda nei confronti di va, pertanto, rigettata. Pt_2
4. Assicuratore
L'assicuratore ha specificatamente contestato il furto, evidenziando non solo che non è stata prodotta la denuncia, ma anche alcuni elementi di incongruenza che hanno addirittura dato luogo ad un procedimento penale nei confronti di una serie di indagati, tra cui anche per il reato Pt_2
di truffa assicurativa (art. 642 c.p.). In particolare, l'assicuratore ha rilevato che all'epoca del presunto furto il porto di Badolato risultava chiuso alla transitabilità per una ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo (v. doc. 8 conv.) e che la società che gestiva quel porto non era più operativa in quella provincia (v. doc. 12 conv.).
In comparsa conclusionale parte attrice ha affermato che “non è in contestazione, anche alla luce del comportamento del convenuto che l'imbarcazione assicurata, di proprietà Pt_2 dell'attrice, sia stata ad essa sottratta fraudolentemente e di cui, nonostante le indagini in corso, si sia persa ogni traccia, con ingiusta perdita del possesso da parte della .”. La difesa, Pt_1
non molto chiara, sembra invocare il proprio diritto all'indennizzo anche se la sottrazione fosse stata commessa fraudolentemente dallo stesso utilizzatore. In proposito si osserva che si tratta della allegazione di un fatto nuovo e diverso, non ammissibile in comparsa conclusionale. Inoltre, fondatamente la compagnia ha eccepito in tale ipotesi l'inoperatività della copertura in forza dell'art.
5.7 delle condizioni generali di polizza, in base al quale “Qualunque sia la garanzia presa in considerazione il Contratto di Assicurazione non opera in relazione ai danni materiali e/o alla persona: … 7. Conseguenti a condotte illecite poste in essere dal Contraente e/o dall'Assicurato.”
pagina 7 di 8 Tenuto conto ciò e richiamate le considerazioni già sopra svolte circa l'impossibilità di una verifica circa l'attendibilità delle denunce, in mancanza dei relativi documenti, si deve concludere che anche nei confronti dell'assicuratore non è stato provato il furto, di modo che la domanda di indennizzo assicurativo richiesto per tale sinistro non può essere accolta.
Restano così assorbite le ulteriori difese svolte dalla parte.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta costituita le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 20 febbraio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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