Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04339/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero della Giustizia Dipartimento amministrazione penitenziaria n. -OMISSIS-di sospensione dal servizio, notificato al ricorrente il 5.7.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il nominato in epigrafe ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria n.-OMISSIS- -OMISSIS-con il quale è stato sospeso dal servizio, chiedendone l’annullamento alla stregua di articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
2. Si è costituto in resistenza il Ministero della Giustizia spiegando difese a sostegno della legittimità dell’atto impugnato e instando per la reiezione.
3. All’udienza straordinaria del 12 marzo 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è improcedibile.
Invero, con memoria depositata in vista della udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla sua trattazione, con istanza di estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
Il Collegio rileva che detta dichiarazione, non essendo stata proposta nelle forme di cui all’art. 84 cpa, in quanto non notificata né accettata dalle altre parti, vale, comunque, a ritenere che il ricorrente non ha più interesse alla decisione. Dunque, non sussistendo motivi ostativi alla definizione in rito della controversia, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. In considerazione del complessivo andamento processuale del giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.