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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/10/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
27-23 p.u.
REPUBBLICAPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 113/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da:
C.F. 1 ) e da Parte 2 Parte 1 (C.F.
(C.F.: C.F. 2 1) assistiti dall'avv. Antonio Destino come da mandato in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 113/25 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da:
Parte 1 e da Parte 2 ai sensi degli artt. 65, 66 e 268
e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione prodotta;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo gli istanti marito e moglie (conviventi benchè separati) ed avendo il sovraindebitamento una origine in parte comune essendo dovuto a debiti contratti congiuntamente come chiarito alle pag.
3 e segg. del ricorso;
- ritenuto che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, non avendo gli istanti mai svolto attività imprenditoriale, rilevandosi che Parte 1 (di professione architetto) è in pensione dal 2013 mentre la moglie è disoccupata;
osservato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 4 e segg. del ricorso e nella relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona 1 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui è titolare sia Parte 1
necessaria al mantenimento del nucleo familiare (costituito dai due ricorrenti) precisandosi che l'acquisizione della quota di pensione potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6), rilevandosi che l'arch. Pt 1 ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 1.200,00 mensili (l'assegno pensionistico ammonta mensilmente a € 2.398,15 al netto della trattenuta relativa alla cessione del quinto); - ritenuto che l'automezzo di proprietà di Parte 2 è compreso nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo da richiedersi al G.D. ovvero rinuncia all'acquisizione se antieconomica da richiedersi da parte del liquidatore;
osservato che sulla pensione dell'arch. Pt 1 grava una cessione volontaria (a favore
-
di CP_1 );
- considerato che, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt.
270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore
(salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum (in tal senso vedasi Trib. Milano 6-2-2025; Trib. Verona 30-9-
2024; Trib. Pistoia 10-6-2024; Trib. Livorno 10-1-2024; Trib. Genova 10-11-2023;
Trib. Bergamo 28-6-2023; Trib. Siracusa 31-3-2023; Trib. Verona 20-9-2022), conseguendone che, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, deve ritenersi cessata l'operatività della cessione volontaria;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI, sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- osservato che il credito professionale (di assistenza legale) va considerato privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ma non prededotto non rientrando esso fra quelli di cui all'art. 6 CCI nel testo come modificato dal d.lgs. 136/2024 (v. in tal senso Trib. Mantova 29-
4-2025) sicché dovrà essere presentata domanda di ammissione al passivo;
- rilevato che risulta pendente avanti a questo Tribunale l'esecuzione immobiliare
15/20 concernente l'immobile di cui gli istanti sono comproprietari;
-osservato che ogni considerazione in ordine alla concessione del beneficio della esdebitazione dovrà essere affrontata al momento della proposizione della specifica domanda, decorso il termine di cui all'art. 279 CCI;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato unitariamente dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270
co. 2 CCI;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pt 1
C.F. 1 ) e da (nato a [...]-12-1951 a Valdagno;
C.F.[...]
(nata a [...] il [...]; C.F.: C.F. 2 Parte 2
entrambi residenti a [...]; - designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
Persona 1 (C.F.: C.F. 3 con studio
- nomina liquidatore il dott.
in Mantova;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi delle persone fisiche ex artt. 66 co.
3 e 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI e intervenga nella procedura esecutiva immobiliare n. 15/20 RGE, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando ai debitori e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova; h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con i debitori;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
1) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto al pagamento di interrompere le trattenute;
m) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i competenti uffici ove i debitori siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;
n) dispone la trasmissione della presente sentenza alla Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 15/20 RGE.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Mantova, 16 ottobre 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
REPUBBLICAPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 113/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da:
C.F. 1 ) e da Parte 2 Parte 1 (C.F.
(C.F.: C.F. 2 1) assistiti dall'avv. Antonio Destino come da mandato in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 113/25 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da:
Parte 1 e da Parte 2 ai sensi degli artt. 65, 66 e 268
e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione prodotta;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo gli istanti marito e moglie (conviventi benchè separati) ed avendo il sovraindebitamento una origine in parte comune essendo dovuto a debiti contratti congiuntamente come chiarito alle pag.
3 e segg. del ricorso;
- ritenuto che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, non avendo gli istanti mai svolto attività imprenditoriale, rilevandosi che Parte 1 (di professione architetto) è in pensione dal 2013 mentre la moglie è disoccupata;
osservato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 4 e segg. del ricorso e nella relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona 1 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui è titolare sia Parte 1
necessaria al mantenimento del nucleo familiare (costituito dai due ricorrenti) precisandosi che l'acquisizione della quota di pensione potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6), rilevandosi che l'arch. Pt 1 ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 1.200,00 mensili (l'assegno pensionistico ammonta mensilmente a € 2.398,15 al netto della trattenuta relativa alla cessione del quinto); - ritenuto che l'automezzo di proprietà di Parte 2 è compreso nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo da richiedersi al G.D. ovvero rinuncia all'acquisizione se antieconomica da richiedersi da parte del liquidatore;
osservato che sulla pensione dell'arch. Pt 1 grava una cessione volontaria (a favore
-
di CP_1 );
- considerato che, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt.
270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore
(salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum (in tal senso vedasi Trib. Milano 6-2-2025; Trib. Verona 30-9-
2024; Trib. Pistoia 10-6-2024; Trib. Livorno 10-1-2024; Trib. Genova 10-11-2023;
Trib. Bergamo 28-6-2023; Trib. Siracusa 31-3-2023; Trib. Verona 20-9-2022), conseguendone che, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, deve ritenersi cessata l'operatività della cessione volontaria;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI, sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- osservato che il credito professionale (di assistenza legale) va considerato privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ma non prededotto non rientrando esso fra quelli di cui all'art. 6 CCI nel testo come modificato dal d.lgs. 136/2024 (v. in tal senso Trib. Mantova 29-
4-2025) sicché dovrà essere presentata domanda di ammissione al passivo;
- rilevato che risulta pendente avanti a questo Tribunale l'esecuzione immobiliare
15/20 concernente l'immobile di cui gli istanti sono comproprietari;
-osservato che ogni considerazione in ordine alla concessione del beneficio della esdebitazione dovrà essere affrontata al momento della proposizione della specifica domanda, decorso il termine di cui all'art. 279 CCI;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato unitariamente dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270
co. 2 CCI;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pt 1
C.F. 1 ) e da (nato a [...]-12-1951 a Valdagno;
C.F.[...]
(nata a [...] il [...]; C.F.: C.F. 2 Parte 2
entrambi residenti a [...]; - designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
Persona 1 (C.F.: C.F. 3 con studio
- nomina liquidatore il dott.
in Mantova;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi delle persone fisiche ex artt. 66 co.
3 e 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI e intervenga nella procedura esecutiva immobiliare n. 15/20 RGE, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando ai debitori e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova; h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con i debitori;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
1) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto al pagamento di interrompere le trattenute;
m) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i competenti uffici ove i debitori siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;
n) dispone la trasmissione della presente sentenza alla Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 15/20 RGE.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Mantova, 16 ottobre 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi