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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6389 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 18475/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18475 /2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI DIEGO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BATTAGLIESE BRUNO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2020 esponeva : di aver contratto Parte_1
Per_ matrimonio il 02.09.2002 con la resistente dalla cui unione nasceva la figlia ( nata a
Napoli il 22.06.2003), che successivamente al matrimonio i coniugi stabilivano la loro casa coniugale in Pozzuoli al C.so Umberto in un immobile di proprietà della resistente, che entrambi i coniugi erano impiegati nel settore delle telecomunicazioni, che dopo la nascita della figlia i coniugi decisero di stabilire la residenza del nucleo familiare in Napoli alla Via
Auriga n.50 in un immobile di proprietà della famiglia del ricorrente, che nel corso del tempo la coppia iniziava a vivere un disagio e, nel 2014, i coniugi si determinavano ad operare una Per_ separazione di fatto, dal gennaio 2014 la coppia quindi era di fatto separata e la figlia ha frequentato regolarmente il padre, che la figlia era studentessa non autonoma economicamente.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione, disporre l'affido congiunto della figlia con domiciliazione della stessa presso la madre e diritto di visita del padre, la determinazione di un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia di 250,00€ mensili, con determinazione del regime delle spese straordinarie occorrenti per la minore.
Costituitasi la resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ed esponeva che la separazione dei coniugi era da addebitare al ricorrente in quanto egli, nel corso della convivenza matrimoniale, aveva determinato il venir meno dell'affectio maritalis per essersi sempre adagiato sulla moglie gravandola del peso della famiglia anche in relazione alle problematiche economiche in quanto la resistente, con un impiego stabile presso la sede Rai di Napoli, poteva assicurare un decoroso contributo economico che assicurava tranquillità alla famiglia, che il ricorrente sebben molto legato alla figlia e padre affettuoso, si era nel tempo mostrato assente nelle decisione e nell'amministrazione dei bisogni della figlia, di non aver proceduto a chiedere la separazione personale per non turbare la figlia, che il ricorrente in costanza di matrimonio non aveva un lavoro stabile e che il rapporto matrimoniale si fondava sullo stipendio della resistente, che l' era in origine titolare di un laboratorio di pasta fresca e aveva poi Pt_1 cessato tale attività per inseguire il sogno di intraprendere la professione di operatore di ripresa ottenendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo diversi periodi di contratti a termine alternati a disoccupazione, che l'appartamento sito in Via Dell'Auriga 50 era di proprietà di una zia del ricorrente la quale aveva dato ai coniugi la Persona_2 possibilità di vivere stabilmente presso tale immobile in seguito alla nascita della figlia, che nel 2006 l' era divenuto proprietario di un altro appartamento sito in Napoli alla Via F.P. Pt_1
Tosti n.49 ed che egli aveva ivi trasferito la residenza anagrafica di tutta la famiglia che però continuava a vivere stabilmente nell'immobile sito in Via Dell'Auriga, che l' era Pt_1 comproprietario insieme alla sorella dell'immobile di Via Dell'Auriga e pieno proprietario dell'immobile di Via Tosti, di svolgere la professione di montatore televisivo quadro B, di essersi separata di fatto dal marito nel 2014 reperendo un immobile in affitto, di sopportare quasi interamente le spese per il mantenimento della minore la quale, nel 2022, avrebbe conseguito il diploma di maturità classica, che il ricorrente, in occasione della partecipazione della figlia al programma exchange students del costo di 12.000€ , pur avendo assicurato di partecipare alla spesa, veniva meno alla parola data facendo sopportare tutti i costi alla resistente, di essere proprietaria dell'appartamento sito in Pozzuoli che risultava locato con canone di 850,00€ mensili, che l'importo offerto dal ricorrente per il mantenimento della figlia risultava inidoneo al soddisfacimento delle esigenze della stessa.
Ciò posto la resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al Per_ ricorrente, l'affido condiviso della figlia con collocazione della stessa presso la madre e diritto di visita del padre, la determinazione di un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia di 650,00€ mensili oltre alla determinazione delle spese straordinarie occorrenti per la minore, disporsi il rimborso alla resistente di quanto versato per il programma exchange students, con vittoria delle spese di lite.
In sede Presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre con determinazione di un calendario di visita paterno, poneva a carico del ricorrente la somma mensile di 500,00€ quale contributo al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e rimetteva la causa dinanzi al
Giudice Istruttore.
Con memoria del 31.03.2021 il ricorrente, impugnando quanto dedotto dalla resistente, preliminarmente rappresentava di aver impugnando dinanzi al Corte D'Appello il provvedimento presidenziale e formulava domanda di addebito della separazione per esclusiva colpa della moglie nel determinarsi della crisi coniugale nonché domanda di un contributo al proprio mantenimento di 350,00€ mensili a carico della resistente, in qualità di coniugi economicamente più forte.
Con comparsa del 14.04.2021 la resistente impugnava le nuove domande introdotte in giudizio dal ricorrente in quanto ritenute tardive ed inammissibili e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al ricorrente.
Con decreto n.3103/2021 del 20.10.2021 la Corte D'Appello di Napoli rigettava il ricorso proposto dal ricorrente e confermava le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Con sentenza del 21.05.2021 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale.
Con ordinanza del 22.09.2023 il Collegio rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore in quanto non risultava chiara la domiciliazione della figlia , divenuta maggiorenne in Per_3 corso di giudizio.
All'udienza del 27.02.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istrutttore, dichiaravano che la figlia risultava domiciliata presso la madre presso la casa coniugale, che ella era studentessa universitaria presso l'università Suor Orsola Benincasa e che trascorreva almeno due notti a settimana presso il padre, circostanza per la qual risultavano ampliati i tempi di permanenza della figlia presso il padre, rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale.
Il ricorrente dichiarava di lavorare come operatore di ripresa presso un'agenzia privata con reddito mensile di 1200,00€, la resistente dichiarava di lavorare come impiegata presso la Rai con reddito mensile di 1900,00€. A questo punto, il Giudice Istruttore, dato atto della maggiore permanenza della figlia presso il padre, determinava in 300,00€ mensili il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
A questo punto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata al
Collegio per la decisione, preso atto delle rinuncia di entrambe le parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rilevato che con sentenza parziale del 21.05.2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
- Sulle rispettive domande di addebito
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte dalle parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri
“sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio che nessuna delle due parti abbia fornito prova adeguata dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge trasgressivi dei doveri coniugali.
Risulta altresì non contestato che le parti, sin dal 2014, risultino separate di fatto e che pertanto, la crisi coniugale sia da ricondurre ad epoca di molto antecedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Inoltre, in presenza di reciproche contestazioni delle avverse deduzioni e non avendo alcuna delle parti nulla dedotto e provato , s'impone il rigetto delle rispettive domande di addebito.
- Sul contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne non Persona_4 economicamente autosufficiente
Essendo la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, come riconosciuto da entrambe le parti, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Essendo non contestato che tutt'ora la figlia convive con la madre presso l' ex abitazione familiare, sebbene risultino ampliati i periodi di permanenza della stessa presso il domicilio paterno , la resistente provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 155 comma IV c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la figlia.
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c.
Pertanto va, in primo luogo, tenuto conto dell'età della figlia e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, dei tempi di frequentazione padre - figlia e della limitata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal predetto.
In secondo luogo, l'assegno va parametrato alle risorse economiche del resistente, di professione operatore di ripresa con reddito mensile di circa 1200,00€.
Pertanto, valutati tutti i criteri, si stima congrua all'attualità la somma mensile di €
300,00 ( trecento/00) da corrispondersi dal ricorrente alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat dal mese di luglio 2026. Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
- Sulla domanda di contributo al mantenimento del ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dal ricorrente per se stesso, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass.
14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass.
21.10.2010 n. 21649).
Ebbene osserva il Tribunale che, per un verso, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia ( limitandosi a dedurre il tipo di attività svolta dalla moglie) e, per un altro, in ordine alla propria condizione economica ha provato invece di avere proventi da attività come operatore di ripresa nonché di essere proprietario dell'immobile ove stabilmente vive. Pertanto, in assenza di prova dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, la stessa va rigettata perché infondata.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Rigetta le domande di addebito;
• Rigetta la domanda di contributo al mantenimento del ricorrente;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1 la somma mensile di 300,00€ ( trecento/00) quale contributo al
[...] mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Persona_5 autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge dal mese di luglio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18475 /2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI DIEGO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BATTAGLIESE BRUNO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2020 esponeva : di aver contratto Parte_1
Per_ matrimonio il 02.09.2002 con la resistente dalla cui unione nasceva la figlia ( nata a
Napoli il 22.06.2003), che successivamente al matrimonio i coniugi stabilivano la loro casa coniugale in Pozzuoli al C.so Umberto in un immobile di proprietà della resistente, che entrambi i coniugi erano impiegati nel settore delle telecomunicazioni, che dopo la nascita della figlia i coniugi decisero di stabilire la residenza del nucleo familiare in Napoli alla Via
Auriga n.50 in un immobile di proprietà della famiglia del ricorrente, che nel corso del tempo la coppia iniziava a vivere un disagio e, nel 2014, i coniugi si determinavano ad operare una Per_ separazione di fatto, dal gennaio 2014 la coppia quindi era di fatto separata e la figlia ha frequentato regolarmente il padre, che la figlia era studentessa non autonoma economicamente.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione, disporre l'affido congiunto della figlia con domiciliazione della stessa presso la madre e diritto di visita del padre, la determinazione di un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia di 250,00€ mensili, con determinazione del regime delle spese straordinarie occorrenti per la minore.
Costituitasi la resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ed esponeva che la separazione dei coniugi era da addebitare al ricorrente in quanto egli, nel corso della convivenza matrimoniale, aveva determinato il venir meno dell'affectio maritalis per essersi sempre adagiato sulla moglie gravandola del peso della famiglia anche in relazione alle problematiche economiche in quanto la resistente, con un impiego stabile presso la sede Rai di Napoli, poteva assicurare un decoroso contributo economico che assicurava tranquillità alla famiglia, che il ricorrente sebben molto legato alla figlia e padre affettuoso, si era nel tempo mostrato assente nelle decisione e nell'amministrazione dei bisogni della figlia, di non aver proceduto a chiedere la separazione personale per non turbare la figlia, che il ricorrente in costanza di matrimonio non aveva un lavoro stabile e che il rapporto matrimoniale si fondava sullo stipendio della resistente, che l' era in origine titolare di un laboratorio di pasta fresca e aveva poi Pt_1 cessato tale attività per inseguire il sogno di intraprendere la professione di operatore di ripresa ottenendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo diversi periodi di contratti a termine alternati a disoccupazione, che l'appartamento sito in Via Dell'Auriga 50 era di proprietà di una zia del ricorrente la quale aveva dato ai coniugi la Persona_2 possibilità di vivere stabilmente presso tale immobile in seguito alla nascita della figlia, che nel 2006 l' era divenuto proprietario di un altro appartamento sito in Napoli alla Via F.P. Pt_1
Tosti n.49 ed che egli aveva ivi trasferito la residenza anagrafica di tutta la famiglia che però continuava a vivere stabilmente nell'immobile sito in Via Dell'Auriga, che l' era Pt_1 comproprietario insieme alla sorella dell'immobile di Via Dell'Auriga e pieno proprietario dell'immobile di Via Tosti, di svolgere la professione di montatore televisivo quadro B, di essersi separata di fatto dal marito nel 2014 reperendo un immobile in affitto, di sopportare quasi interamente le spese per il mantenimento della minore la quale, nel 2022, avrebbe conseguito il diploma di maturità classica, che il ricorrente, in occasione della partecipazione della figlia al programma exchange students del costo di 12.000€ , pur avendo assicurato di partecipare alla spesa, veniva meno alla parola data facendo sopportare tutti i costi alla resistente, di essere proprietaria dell'appartamento sito in Pozzuoli che risultava locato con canone di 850,00€ mensili, che l'importo offerto dal ricorrente per il mantenimento della figlia risultava inidoneo al soddisfacimento delle esigenze della stessa.
Ciò posto la resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al Per_ ricorrente, l'affido condiviso della figlia con collocazione della stessa presso la madre e diritto di visita del padre, la determinazione di un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia di 650,00€ mensili oltre alla determinazione delle spese straordinarie occorrenti per la minore, disporsi il rimborso alla resistente di quanto versato per il programma exchange students, con vittoria delle spese di lite.
In sede Presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre con determinazione di un calendario di visita paterno, poneva a carico del ricorrente la somma mensile di 500,00€ quale contributo al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e rimetteva la causa dinanzi al
Giudice Istruttore.
Con memoria del 31.03.2021 il ricorrente, impugnando quanto dedotto dalla resistente, preliminarmente rappresentava di aver impugnando dinanzi al Corte D'Appello il provvedimento presidenziale e formulava domanda di addebito della separazione per esclusiva colpa della moglie nel determinarsi della crisi coniugale nonché domanda di un contributo al proprio mantenimento di 350,00€ mensili a carico della resistente, in qualità di coniugi economicamente più forte.
Con comparsa del 14.04.2021 la resistente impugnava le nuove domande introdotte in giudizio dal ricorrente in quanto ritenute tardive ed inammissibili e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al ricorrente.
Con decreto n.3103/2021 del 20.10.2021 la Corte D'Appello di Napoli rigettava il ricorso proposto dal ricorrente e confermava le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Con sentenza del 21.05.2021 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale.
Con ordinanza del 22.09.2023 il Collegio rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore in quanto non risultava chiara la domiciliazione della figlia , divenuta maggiorenne in Per_3 corso di giudizio.
All'udienza del 27.02.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istrutttore, dichiaravano che la figlia risultava domiciliata presso la madre presso la casa coniugale, che ella era studentessa universitaria presso l'università Suor Orsola Benincasa e che trascorreva almeno due notti a settimana presso il padre, circostanza per la qual risultavano ampliati i tempi di permanenza della figlia presso il padre, rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale.
Il ricorrente dichiarava di lavorare come operatore di ripresa presso un'agenzia privata con reddito mensile di 1200,00€, la resistente dichiarava di lavorare come impiegata presso la Rai con reddito mensile di 1900,00€. A questo punto, il Giudice Istruttore, dato atto della maggiore permanenza della figlia presso il padre, determinava in 300,00€ mensili il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
A questo punto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata al
Collegio per la decisione, preso atto delle rinuncia di entrambe le parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rilevato che con sentenza parziale del 21.05.2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
- Sulle rispettive domande di addebito
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte dalle parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri
“sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio che nessuna delle due parti abbia fornito prova adeguata dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge trasgressivi dei doveri coniugali.
Risulta altresì non contestato che le parti, sin dal 2014, risultino separate di fatto e che pertanto, la crisi coniugale sia da ricondurre ad epoca di molto antecedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Inoltre, in presenza di reciproche contestazioni delle avverse deduzioni e non avendo alcuna delle parti nulla dedotto e provato , s'impone il rigetto delle rispettive domande di addebito.
- Sul contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne non Persona_4 economicamente autosufficiente
Essendo la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, come riconosciuto da entrambe le parti, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Essendo non contestato che tutt'ora la figlia convive con la madre presso l' ex abitazione familiare, sebbene risultino ampliati i periodi di permanenza della stessa presso il domicilio paterno , la resistente provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 155 comma IV c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la figlia.
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c.
Pertanto va, in primo luogo, tenuto conto dell'età della figlia e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, dei tempi di frequentazione padre - figlia e della limitata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal predetto.
In secondo luogo, l'assegno va parametrato alle risorse economiche del resistente, di professione operatore di ripresa con reddito mensile di circa 1200,00€.
Pertanto, valutati tutti i criteri, si stima congrua all'attualità la somma mensile di €
300,00 ( trecento/00) da corrispondersi dal ricorrente alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat dal mese di luglio 2026. Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
- Sulla domanda di contributo al mantenimento del ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dal ricorrente per se stesso, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass.
14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass.
21.10.2010 n. 21649).
Ebbene osserva il Tribunale che, per un verso, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia ( limitandosi a dedurre il tipo di attività svolta dalla moglie) e, per un altro, in ordine alla propria condizione economica ha provato invece di avere proventi da attività come operatore di ripresa nonché di essere proprietario dell'immobile ove stabilmente vive. Pertanto, in assenza di prova dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, la stessa va rigettata perché infondata.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Rigetta le domande di addebito;
• Rigetta la domanda di contributo al mantenimento del ricorrente;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1 la somma mensile di 300,00€ ( trecento/00) quale contributo al
[...] mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Persona_5 autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge dal mese di luglio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino