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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4747/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Magno - P 84020 San Gregorio Magno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006184420062713080 TARI 2014
contro
Comune di San Gregorio Magno - P 84020 San Gregorio Magno SA elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 46358 TARES 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dall' Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
R.T.I. Municipia S.P.A. – Gamma Tributi S.R.L, ricorre avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20250006184420062713080 eseguita sulla base dell'ingiunzione n.
48164/2022 presuntivamente notificata in data 16.04.2022 ed emessa in seguito al mancato pagamento della TARI dovuta per l'anno di imposta 2014.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
A) Difetto di legittimazione e carenza di potere di R.T.I. Municipia S.p.a. concessionario privato del Comune di Salerno del diritto a riscuotere i crediti residui dell'Ente. Violazione dell'art. 1, comma da 682 a 688 e della
L. 190 del 2014 e della L. 815 del 2019 come interpretati dalle sentenze n.51 del 2019 e n. 66 del 2022 della Corte Costituzionale recepite dalla sentenza n. 9499/2024 del Consiglio di Stato. Conseguente nullità dell'attività di riscossione esattoriale da parte del concessionario privato in merito ai crediti residui;
B) Nullità dell'ingiunzione e degli atti successivi stante la carenza di potere in concreto della SO.GE.T. s.p.
a. per intervenuta scadenza e mancato rinnovo della concessione con il Comune di Salerno;
C) Prescrizione del credito, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare la carenza di potere della Società privata R.T.I. Municipia s.p.a. a riscuotere i crediti residui del Comune di Salerno per la violazione dell'art. 2, comma 2 del D.L. 193 del 2016; dell'art. 1, commi da 682 a 688 della L. 190 del 2014 e dell'art. 1 comma
815 della L. n.160 del 2019 come stabilito dalle sentenze n. 51 del 2019 e n. 66 del 2022 della Corte
Costituzionale alle quali si è conformata la giurisprudenza di merito con la sentenza n. 9499/2024 del
Consiglio di Stato, e conseguentemente di accertare e dichiarare la nullità della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2025000618420062713080 e di ogni altro atto alla stessa presupposta e conseguente;
in subordine di accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione presupposta alla comunicazione impugnata stante la carenza di potere della SO.G.E.T. S.p.a.; conseguentemente accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione n. 2022/46358 e di ogni altro atto alla stessa presupposta e conseguente;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del credito e quindi la non debenza della somma pretesa con la comunicazione di fermo impugnata;
con condanna della società
R.T.I. Municipia Spa al pagamento di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, RT PI SP, , eccependo:
1) Inammissibilità del ricorso per la sua tardività;
2) Eccepita nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici ed intervenuta decadenza e prescrizione in quanto la comunicazione impugnata, contrariamente a quanto in atti asserito, veniva preceduta dalla notificazione della ingiunzione di pagamento n. 2022/48164 il 16.04.2022 e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 20240006037310030973656, nonché del preavviso di fermo n. 20240006096550047357020;
3) fallacia dell'eccezione di carenza di legittimazione, rectius di titolarità attiva del rapporto giuridico;
4) legittimità della riscossione intrapresa dalla Soget Spa e dalla RT Municipia Spa, chiedendo alla Corte in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per la tardività della proposizione del ricorso, ai sensi e per il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto da atti prodromici mai opposti benché ritualmente notificati, in tal modo rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria in esso contenuta;
b) Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso non è prescritto né la Società
è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
c) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da controparte;
d) Tenere comunque indenne la resistente da qualsiasi responsabilità e conseguenza con riguardo alla condanna delle spese di giudizio per eventuali vizi inerenti il merito del tributo, in quanto la eventuale ed inopinata declaratoria di annullamento degli atti sottesi al fermo amministrativo impugnato produce ex se la caducazione di tutta l'attività compiuta dal Concessionario;
e) Vinte le spese in favore del raggruppamento RT Municipia Spa.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che l'iscrizione di fermo amministrativo impugnato è stato preceduto da una serie di atti prodromici, ed in particolare da ingiunzione di pagamento, intimazione di pagamento , nonché del preavviso di fermo, atti regolarmente notificati al ricorrente. Tali atti presupposti hanno di fatto interrotto la prescrizione della pretesa. In merito alla legittimazione e carenza di potere della concessionaria, questa Corte non rileva alcuna carenza, stante la successione delle attività oggetto della concessione deliberata dall'Ente impositore. La corte richiama quanto statuito dalla S.C. con l'ordinanza 35019/2025, che ha decretato che una volta che i termini per il ricorso contro l'intimazione sono scaduti, il contribuente perde il diritto di far valere sia l'eventuale prescrizione del credito maturata prima della notifica dell'intimazione che la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento che ha originato il debito, nonchè qualsiasi altro vizio relativo alla sequenza degli atti prodotti dall'ufficio, pertanto il titolo si è consolidato definitivamente con la notifica dell'atto precedente rimasto inopposto, come nel caso de quo. Il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore della RT Municipia SpA liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4747/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Magno - P 84020 San Gregorio Magno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006184420062713080 TARI 2014
contro
Comune di San Gregorio Magno - P 84020 San Gregorio Magno SA elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 46358 TARES 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dall' Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
R.T.I. Municipia S.P.A. – Gamma Tributi S.R.L, ricorre avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20250006184420062713080 eseguita sulla base dell'ingiunzione n.
48164/2022 presuntivamente notificata in data 16.04.2022 ed emessa in seguito al mancato pagamento della TARI dovuta per l'anno di imposta 2014.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
A) Difetto di legittimazione e carenza di potere di R.T.I. Municipia S.p.a. concessionario privato del Comune di Salerno del diritto a riscuotere i crediti residui dell'Ente. Violazione dell'art. 1, comma da 682 a 688 e della
L. 190 del 2014 e della L. 815 del 2019 come interpretati dalle sentenze n.51 del 2019 e n. 66 del 2022 della Corte Costituzionale recepite dalla sentenza n. 9499/2024 del Consiglio di Stato. Conseguente nullità dell'attività di riscossione esattoriale da parte del concessionario privato in merito ai crediti residui;
B) Nullità dell'ingiunzione e degli atti successivi stante la carenza di potere in concreto della SO.GE.T. s.p.
a. per intervenuta scadenza e mancato rinnovo della concessione con il Comune di Salerno;
C) Prescrizione del credito, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare la carenza di potere della Società privata R.T.I. Municipia s.p.a. a riscuotere i crediti residui del Comune di Salerno per la violazione dell'art. 2, comma 2 del D.L. 193 del 2016; dell'art. 1, commi da 682 a 688 della L. 190 del 2014 e dell'art. 1 comma
815 della L. n.160 del 2019 come stabilito dalle sentenze n. 51 del 2019 e n. 66 del 2022 della Corte
Costituzionale alle quali si è conformata la giurisprudenza di merito con la sentenza n. 9499/2024 del
Consiglio di Stato, e conseguentemente di accertare e dichiarare la nullità della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2025000618420062713080 e di ogni altro atto alla stessa presupposta e conseguente;
in subordine di accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione presupposta alla comunicazione impugnata stante la carenza di potere della SO.G.E.T. S.p.a.; conseguentemente accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione n. 2022/46358 e di ogni altro atto alla stessa presupposta e conseguente;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del credito e quindi la non debenza della somma pretesa con la comunicazione di fermo impugnata;
con condanna della società
R.T.I. Municipia Spa al pagamento di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, RT PI SP, , eccependo:
1) Inammissibilità del ricorso per la sua tardività;
2) Eccepita nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici ed intervenuta decadenza e prescrizione in quanto la comunicazione impugnata, contrariamente a quanto in atti asserito, veniva preceduta dalla notificazione della ingiunzione di pagamento n. 2022/48164 il 16.04.2022 e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 20240006037310030973656, nonché del preavviso di fermo n. 20240006096550047357020;
3) fallacia dell'eccezione di carenza di legittimazione, rectius di titolarità attiva del rapporto giuridico;
4) legittimità della riscossione intrapresa dalla Soget Spa e dalla RT Municipia Spa, chiedendo alla Corte in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per la tardività della proposizione del ricorso, ai sensi e per il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto da atti prodromici mai opposti benché ritualmente notificati, in tal modo rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria in esso contenuta;
b) Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso non è prescritto né la Società
è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
c) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da controparte;
d) Tenere comunque indenne la resistente da qualsiasi responsabilità e conseguenza con riguardo alla condanna delle spese di giudizio per eventuali vizi inerenti il merito del tributo, in quanto la eventuale ed inopinata declaratoria di annullamento degli atti sottesi al fermo amministrativo impugnato produce ex se la caducazione di tutta l'attività compiuta dal Concessionario;
e) Vinte le spese in favore del raggruppamento RT Municipia Spa.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che l'iscrizione di fermo amministrativo impugnato è stato preceduto da una serie di atti prodromici, ed in particolare da ingiunzione di pagamento, intimazione di pagamento , nonché del preavviso di fermo, atti regolarmente notificati al ricorrente. Tali atti presupposti hanno di fatto interrotto la prescrizione della pretesa. In merito alla legittimazione e carenza di potere della concessionaria, questa Corte non rileva alcuna carenza, stante la successione delle attività oggetto della concessione deliberata dall'Ente impositore. La corte richiama quanto statuito dalla S.C. con l'ordinanza 35019/2025, che ha decretato che una volta che i termini per il ricorso contro l'intimazione sono scaduti, il contribuente perde il diritto di far valere sia l'eventuale prescrizione del credito maturata prima della notifica dell'intimazione che la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento che ha originato il debito, nonchè qualsiasi altro vizio relativo alla sequenza degli atti prodotti dall'ufficio, pertanto il titolo si è consolidato definitivamente con la notifica dell'atto precedente rimasto inopposto, come nel caso de quo. Il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore della RT Municipia SpA liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026 Il Giudice Monocratico