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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1887/2024 da:
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Raio (c.f.: Parte_1 C.F._1
), con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica C.F._2
certificata come da procura alle liti allegata al ricorso;
Email_1
ricorrente
contro
:
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito Controparte_3
in Via Cal di Breda, 116;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
"previa disapplicazione, per contrasto con la normativa eurounitaria, dell'art. 1, comma 121, della
1. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della "Carta elettronica per Tribunale di Treviso
l'aggiornamento e la formazione del docente" anche al personale docente assunto con contratto a
tempo determinato, accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente alla fruizione del
detto beneficio economico per il corrente anno scolastico 2024/2025, per l'importo di euro 500,00,
oltre interessi o rivalutazione, come per legge;
condannare il , Controparte_1
in persona del ad erogare in favore della prof.ssa il beneficio in CP_4 Parte_1
oggetto, con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo -o con qualsivoglia equipollente
modalità- dandole accesso al portale web dedicato e costituendo in suo favore la carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito sulla stessa del predetto importo di
euro 500,00, a titolo di carta docenti per il corrente anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o
rivalutazione, come per legge. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con 15%
per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario."
Per il resistente:
"In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente a tempo determinato nell'anno CP_1
scolastico 2024/2025, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Superiore "A. Palladio"
di , ha adito questo tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto a fruire della c.d. CP_3
- 2 - Tribunale di Treviso
Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,
lamentando l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine e richiamando a tal fine la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
e della Suprema Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la pretesa di parte ricorrente, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le "condizioni di
Impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
La controversia non investe atti di macro-organizzazione, ma un diritto soggettivo che si assume nascere direttamente dal rapporto di lavoro. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge e di diritto europeo in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
- 3 - Tribunale di Treviso
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'erogazione annuale della somma di euro 500,00 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
I successivi decreti attuativi (D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016) hanno confermato che destinatari del beneficio sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Dalla lettura
- 4 - Tribunale di Treviso
di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento."
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
- 5 - Tribunale di Treviso
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la CP_1
Corte di Giustizia ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali".
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi
- 6 - Tribunale di Treviso
allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico" (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è documentato che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) nell'a.s.
2024/2025.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
per l'anno scolastico richiesto, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
- 7 - Tribunale di Treviso
personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente (c.f.: ad Parte_1 C.F._1
usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di Euro 500,00 tramite CP_1
il sistema della Carta elettronica;
- 8 - Tribunale di Treviso
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore dell'avv. Rosaria Raio, dichiaratasi antistataria, che si liquida in complessivi Euro 550,00
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1887/2024 da:
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Raio (c.f.: Parte_1 C.F._1
), con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica C.F._2
certificata come da procura alle liti allegata al ricorso;
Email_1
ricorrente
contro
:
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito Controparte_3
in Via Cal di Breda, 116;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
"previa disapplicazione, per contrasto con la normativa eurounitaria, dell'art. 1, comma 121, della
1. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della "Carta elettronica per Tribunale di Treviso
l'aggiornamento e la formazione del docente" anche al personale docente assunto con contratto a
tempo determinato, accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente alla fruizione del
detto beneficio economico per il corrente anno scolastico 2024/2025, per l'importo di euro 500,00,
oltre interessi o rivalutazione, come per legge;
condannare il , Controparte_1
in persona del ad erogare in favore della prof.ssa il beneficio in CP_4 Parte_1
oggetto, con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo -o con qualsivoglia equipollente
modalità- dandole accesso al portale web dedicato e costituendo in suo favore la carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito sulla stessa del predetto importo di
euro 500,00, a titolo di carta docenti per il corrente anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o
rivalutazione, come per legge. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con 15%
per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario."
Per il resistente:
"In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente a tempo determinato nell'anno CP_1
scolastico 2024/2025, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Superiore "A. Palladio"
di , ha adito questo tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto a fruire della c.d. CP_3
- 2 - Tribunale di Treviso
Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,
lamentando l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine e richiamando a tal fine la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
e della Suprema Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la pretesa di parte ricorrente, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le "condizioni di
Impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
La controversia non investe atti di macro-organizzazione, ma un diritto soggettivo che si assume nascere direttamente dal rapporto di lavoro. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge e di diritto europeo in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
- 3 - Tribunale di Treviso
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'erogazione annuale della somma di euro 500,00 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
I successivi decreti attuativi (D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016) hanno confermato che destinatari del beneficio sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Dalla lettura
- 4 - Tribunale di Treviso
di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento."
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
"l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
- 5 - Tribunale di Treviso
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la CP_1
Corte di Giustizia ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali".
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi
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allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico" (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è documentato che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) nell'a.s.
2024/2025.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
per l'anno scolastico richiesto, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
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personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente (c.f.: ad Parte_1 C.F._1
usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di Euro 500,00 tramite CP_1
il sistema della Carta elettronica;
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Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore dell'avv. Rosaria Raio, dichiaratasi antistataria, che si liquida in complessivi Euro 550,00
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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